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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
Il Presidente, Dott.ssa Maria Grixoni ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 115 /2025 VG, avente ad oggetto l'”Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. 89/2001”, promosso con ricorso iscritto a ruolo il
05/05/2025 da ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico , presso lo studio dell'avv. PAVANELLO LAURA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
Premesso che
- Con sentenza n. 7/12 del 07.03.2012 il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava il fallimento della società “ Parte_2
- In 29.01.2013 la ricorrente veniva ammessa al passivo per la somma di € 16.030,53 in via chirografaria.
- Dopo il riparto finale del 20.02.2024, dichiarato esecutivo in data 05.09.24, la curatela non procedeva ad effettuare nessun riparto parziale.
- In data 20.11.2024, depositato in apri data, veniva dichiarata la chiusura della procedura esecutiva.
*****
Ritenuta l'ammissibilità della domanda così come formulata dalla società ricorrente.
Ritenuto che il dies a quo per calcolare la durata del procedimento debba coincidere con la data dell' ammissione del credito insinuato al passivo (così come richiesto dalla ricorrente) e cioè nella specie il 29.01.2013 e fino alla data della chiusura della procedura esecutiva – cioè il 20.11.2024.
1
Considerato che
procedura fallimentare in oggetto ha avuto una durata di 11 anni 9 mesi e 24 giorni.
Ritenuto che, in virtù dell'art. 2 bis comma 1 l. 89/2001, la suddetta durata deve essere considerata pari a 12 anni.
Ritenuto che la durata irragionevole debba essere calcolata con riferimento alla pendenza della procedura, detratto il termine di 6 anni ex art. 2 c. 2 bis L. n. 89/01, non essendo allo stato giustificabile l'inutile dilazione nella gestione della procedura al fine del miglior soddisfacimento dei creditori.
Ritenuto che per la determinazione dell'indennizzo si debba avere riguardo, da un lato, al valore del credito rimasto insoddisfatto e, dall'altro, alle condizioni personali dell'avente diritto.
Ritenuto che l'indennizzo per l'irragionevole durata debba essere liquidato:
- Per la per i primi tre anni nella misura di euro 400,00 per anno, con Parte_1
l'aumento percentuale massimo previsto dall'art. 2 bis L. 89/01 per gli anni successivi;
ritenuto pertanto che spetti alla ricorrente, a norma dell'art. 2 bis L. 89/01, l'importo complessivo di euro 2.640,00 (euro 1.200,00 per i primi tre anni;
euro 1.440,00 per i successivi tre anni);
Ritenuto che le spese della presente procedura debbano essere liquidate con riferimento alla tabella per i procedimenti monitori (cfr. Cass. Civ. n. 16512/20), scaglione fino ad € 5.200 al valore minimo compreso oltre IVA, CPA e spese generali,
P.Q.M.
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare in favore di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Pt_1 Parte_1
(MI) – Foro Buonaparte n. 31 – C.Fisc. e P.IVA: , senza dilazione la somma di euro P.IVA_1
2.640,00 ciascuno, somme liquidate a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in complessivi euro € 237,00 ed euro 27,00 per spese esenti, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 L. n. 89/01.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 L. n. 89/01.
Sassari 04/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni 2
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
Il Presidente, Dott.ssa Maria Grixoni ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 115 /2025 VG, avente ad oggetto l'”Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. 89/2001”, promosso con ricorso iscritto a ruolo il
05/05/2025 da ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico , presso lo studio dell'avv. PAVANELLO LAURA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
Premesso che
- Con sentenza n. 7/12 del 07.03.2012 il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava il fallimento della società “ Parte_2
- In 29.01.2013 la ricorrente veniva ammessa al passivo per la somma di € 16.030,53 in via chirografaria.
- Dopo il riparto finale del 20.02.2024, dichiarato esecutivo in data 05.09.24, la curatela non procedeva ad effettuare nessun riparto parziale.
- In data 20.11.2024, depositato in apri data, veniva dichiarata la chiusura della procedura esecutiva.
*****
Ritenuta l'ammissibilità della domanda così come formulata dalla società ricorrente.
Ritenuto che il dies a quo per calcolare la durata del procedimento debba coincidere con la data dell' ammissione del credito insinuato al passivo (così come richiesto dalla ricorrente) e cioè nella specie il 29.01.2013 e fino alla data della chiusura della procedura esecutiva – cioè il 20.11.2024.
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Considerato che
procedura fallimentare in oggetto ha avuto una durata di 11 anni 9 mesi e 24 giorni.
Ritenuto che, in virtù dell'art. 2 bis comma 1 l. 89/2001, la suddetta durata deve essere considerata pari a 12 anni.
Ritenuto che la durata irragionevole debba essere calcolata con riferimento alla pendenza della procedura, detratto il termine di 6 anni ex art. 2 c. 2 bis L. n. 89/01, non essendo allo stato giustificabile l'inutile dilazione nella gestione della procedura al fine del miglior soddisfacimento dei creditori.
Ritenuto che per la determinazione dell'indennizzo si debba avere riguardo, da un lato, al valore del credito rimasto insoddisfatto e, dall'altro, alle condizioni personali dell'avente diritto.
Ritenuto che l'indennizzo per l'irragionevole durata debba essere liquidato:
- Per la per i primi tre anni nella misura di euro 400,00 per anno, con Parte_1
l'aumento percentuale massimo previsto dall'art. 2 bis L. 89/01 per gli anni successivi;
ritenuto pertanto che spetti alla ricorrente, a norma dell'art. 2 bis L. 89/01, l'importo complessivo di euro 2.640,00 (euro 1.200,00 per i primi tre anni;
euro 1.440,00 per i successivi tre anni);
Ritenuto che le spese della presente procedura debbano essere liquidate con riferimento alla tabella per i procedimenti monitori (cfr. Cass. Civ. n. 16512/20), scaglione fino ad € 5.200 al valore minimo compreso oltre IVA, CPA e spese generali,
P.Q.M.
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare in favore di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Pt_1 Parte_1
(MI) – Foro Buonaparte n. 31 – C.Fisc. e P.IVA: , senza dilazione la somma di euro P.IVA_1
2.640,00 ciascuno, somme liquidate a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in complessivi euro € 237,00 ed euro 27,00 per spese esenti, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 L. n. 89/01.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 L. n. 89/01.
Sassari 04/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni 2