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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 ed avente ad oggetto: lesione personale
promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Fanti Parte_1
attrice
nei confronti di
(ora , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Enrico Ammirati
convenuta
(C.F. ) CP_3 C.F._1
convenuto contumace
(C.F./P.I. ) CO P.IVA_1
convenuto contumace
conclusioni:
Per in via istruttoria: “si insiste nuovamente per l'ammissione dei mezzi istruttori Parte_1
come formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.” Nel merito: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e
reietta, per i motivi esposti in premessa: - nel merito: accertato e dichiarato che è il sinistro de quo è stato
cagionato per esclusiva responsabilità del signor conducente dell'autocarro marca 'Alfa CP_3
8 R.G. n. 1700/2022
Romeo', modello '30, targato ER9772KD, di proprietà della ' CO
” ed assicurato con la compagnia ' che a
[...] Controparte_1
cagione di detto sinistro la signora ha subito le gravi lesioni personali ed i danni Parte_1
patrimoniali indicati in premessa nonché ha sostenuto gli esborsi sopra indicati, che gli odierni convenuti
sono tenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice i danni cagionatile, condannare i convenuti, in solido tra
loro, al risarcimento di tutti i danni cagionati all'attrice in dipendenza del sinistro de quo determinati nella
somma di Euro 42.160,18= al netto dell'acconto di euro 12.200,00= già ricevuto e trattenuto da parte attrice
in acconto del maggior avere, od in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda
istruttoria e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al dì del
soddisfo ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio.”.
Per “Voglia il Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis: in tesi: Controparte_1
alla luce dell'importo risarcitorio già versato da (oggi in Controparte_5 Controparte_6
favore della sig.ra rigettare la domanda dalla medesima proposta perché infondata in fatto Parte_1
ed in diritto;
in ipotesi: in caso venga accertato un ulteriore danno alla persona rispetto a quello liquidato da
(oggi , limitare la condanna di quest'ultima, al Controparte_5 Controparte_6
pagamento in favore della sig.ra di quella minor somma che risulterà provata in corso di Parte_1
causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
e
[...] CO [...]
rispettivamente quali conducente, proprietario e compagnia assicuratrice Controparte_1
dell'autocarro Alfa Romeo '30, targato ER9772KD, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale avvenuto il 1° marzo 2021.
A fondamento della domanda, ha allegato che: Parte_1
i. in data 1.3.2021, alle ore 14.30 circa, mentre percorreva la S.S. 73 Senese Aretina in direzione
Arezzo – Monte San Savino alla guida della propria autovettura Wolkswagen Golf targata
FE225EV, ha visto improvvisamente l'autocarro Alfa Romeo '30 targato ER972KD invadere la propria corsia di marcia;
detto autocarro, di proprietà di CO
, era condotto da ed assicurato da
[...] CP_3 Controparte_1
8 R.G. n. 1700/2022
di I due mezzi sono venuti in collisione ma, mentre la stessa è riuscita Controparte_1 Pt_1
a conservare il controllo dell'autovettura e ad arrestarsi più avanti nella propria corsia di marcia,
l'autocarro condotto da proseguendo nella sua conversione verso sinistra, ha CP_3
invaso completamente la corsia di marcia opposta, scontrandosi frontalmente con un'altra auto,
nella quale viaggiava collega della stessa attrice, poi deceduta a causa dell'urto; Persona_1
ii. a causa dell'urto con l'autocarro, la stessa attrice ha subito una violenta sollecitazione da urto eccentrico, tale da scardinare il sedile di guida dal suo alloggiamento e sospingere, in accelerazione passiva di moto, la vettura sino al bordo esterno della carreggiata, dopo ampio scarrocciamento sul piano asfaltato;
nel dettaglio, ha riportato sollecitazione distorsiva al rachide cervicale e dorso lombare oltre a trauma contusivo alla spalla destra e contusivo-distorsivo alla cerniera rachidea
D.L., violentemente sollecitata per quanto ancorata dalla cintura di sicurezza;
iii. immediatamente soccorsa e trasportata in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Arezzo, è stata visitata dal personale sanitario di turno, il quale ha riscontrato nella sua persona segni di distorsione intersomatica al tratto cervicale ed al tratto dorso-lombare del rachide in associati segni e sintomi di contusione alla spalla destra. Al termine degli esami eseguiti, ella è
stata dimessa con diagnosi di ”trauma distorsivo rachide cervico-dorsale e lombare”, prescrizione di collare ortopedico tipo Shanz e prognosi espressa per giorni quindici;
iv. sono seguiti diversi esami e visite mediche e solo in data 18.10.2021 il medico curante ha attestato l'avvenuta guarigione clinica con postumi invalidanti;
nel dettaglio, dal sinistro sono derivate lesioni che hanno provocato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, con successiva inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 20 e inabilità temporanea parziale al
50% per giorni 60, in associata inabilità temporanea parziale al 25% fino al conseguimento della guarigione clinica ed un danno biologico permanente quantificato in misura non inferiore al 8,5%
(come da perizia di parte in atti): “Al termine di temporaneo stato di malattia residua sintomatologia
algica ai movimenti dell'articolazione S-O dx ma con maggior rilievo clinico residua deficit funzionale a
carico della cerniera cervicale, inequivocabilmente confermata dai segni clinici surriferiti e descritti, in
associato complesso sintomatologico-clinico riferibile a permanente input somatosensoriale ad eziologia
traumatica, che a partenza dai recettori cenestetici lobari (sede di acuta protrusione erniaria L2-L3) risultano
di chiaro significato patologico, ad eziopatogenesi traumatica, in giovane donna la quale in epoca antecedente
all'evento traumatico godeva di ottimo stato di salute. Il complesso lesivo è passato in evoluzione attraverso
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una fase clinico-riparativa anantomo-funzionale prolungata, abbisognevole d'immobilizzazione nonché di
prolungati trattamenti farmacologici e fisioterapici” (così l'atto di citazione);
v. i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro ammontano ad euro 53.921,16;
vi. rimasto inesitato l'invito a concludere convenzione di negoziazione assistita inviato agli odierni convenuti il 20 gennaio 2022, la Compagnia assicurativa ha poi offerto alla attrice € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e € 2.200,00 a titolo di risarcimento del danno biologico,
accettati in acconto sul maggiore avere.
Su queste basi, la parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 41.721,16 o alla diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.
2. Si è costituita in giudizio la , la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice, sostenendo che:
i. l'importo già versato relativamente ai danni alla persona (€. 2.200,00) appare del tutto esaustivo e sufficiente a risarcire integralmente le lesioni subite dall'odierna attrice;
ii. l'invalidità permanente pari a 8,5% ed i giorni di inabilità richiesti appaiono eccessivi, così come la quantificazione dei danni.
3. Non si sono costituite le parti convenute e CP_3 CO
. Verificata la ritualità della notifica, ne va, dunque, dichiara la contumacia.
[...]
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico-legale a firma della dott.ssa
Persona_2
5. Le parti hanno concluso come da note in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
6. Lo svolgimento del sinistro stradale, come ricostruito dalla parte attrice, trova conferma probatoria nel Rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale del CP_7
giunta sul luogo del sinistro (doc. 1 – parte attrice).
[...]
Nel suddetto rapporto si dà atto di come in data 1° marzo 2021, all'altezza del km 139, sull'inizio di una curva a destra della S.S. 73 sul tratto compreso tra Ripa di Olmo e , CP_8 CP_3
avesse perso il controllo del proprio veicolo e invaso la semicarreggiata opposta sulla quale
[...]
in quel momento circolava la vettura Volskswagen condotta da la quale Parte_1
8 R.G. n. 1700/2022
procedeva regolarmente verso Ripa di Olmo. I due mezzi sono, quindi, entrati in collisione laterale sulla corsia di pertinenza dell'autovettura dell'odierna attrice.
7. Alla luce della dinamica del sinistro, risulta evidente la responsabilità di che ha CP_3
invaso la carreggiata opposta, mentre procedeva nella corretta direzione di Parte_1
marcia.
Ne consegue la fondatezza della domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice.
, proprietaria del veicolo, è CO
responsabile in solido ai sensi dell'art. 2054, co. 3, c.c.
La Compagnia assicurativa, nei confronti della quale l'odierna attrice ha azione ex art. 144 cod.
ass., risponde in solido con il proprio assicurato.
8. Il ctu dott.ssa ha potuto accertare che, a seguito dell'evento traumatico, Persona_2
l'odierna attrice ha riportato ha riportato “lesioni quali trauma contusivo della spalla destra e ernia
discale post-traumatica lombare.” “Alla visita medico legale eseguita in corso di operazioni peritali, “è
emersa una stabilizzazione delle lesioni riportate in seguito all'evento traumatico, evidenziando la visita
dolore e limitazione funzionale del rachide cervicale e dorso-lombare, con limitazione di ¼ dei movimenti
della spalla destra e test di jobe positivo” (pag. 32 relazione peritale).
Stante la richiesta della parte attrice e la necessità di valutare la natura post-traumatica o meno delle lesioni emerse alla RMN, d'accordo con le parti, si è proceduto alla rilettura della RMN del 20
marzo 2021 da parte di specialista radiologo, prof. Dalla stessa è emerso che “l'ernia Per_3
discale L2-L3 è da porsi in relazione causale con l'evento traumatico per cui è CTU”.
Il ctu ha inoltre evidenziato come l'odierna attrice presentasse pregressi eventi traumatici riportati anche agli atti nel casellario infortuni, in particolare “in anamnesi aveva già riportato pregressi eventi
traumatici, tra cui un “colpo di frusta cervicale”, con invalidità riconosciuta del 3%, pregressa frattura di
caviglia (5% di invalidità) e altro sinistro senza però dettaglio della menomazione connessa (4%)” (Cfr. pag.
32).
Tenuto conto di quanto riportato, il ctu ha affermato che “le lesioni come diagnosticate in sede di PS e
confermate dagli accertamenti specialistici e strumentali eseguiti nel post-trauma, sono da porsi in nesso
causale con il sinistro stradale del 1.3.2021”.
In ordine al danno permanente, si legge nella relazione che: “Ad oggi residuano postumi, da ritenersi
permanenti e quantificabili in misura pari all'11% secondo i baremes medico legali di comune uso (Linee
8 R.G. n. 1700/2022
guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, 2016, Ronchi et.
Al. Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente, 2015), quali ernia discale lombare con
dolore e limitazione funzionale del rachide dorso-lombare, nonché esiti del trauma contusivo della spalla
destra, in soggetto con preesistente scoliosi dorso-lombare e alterazioni degenerative della spalla destra”.
Quanto alla durata dell'inabilità temporanea, il ctu ha concluso nei seguenti termini: “L'inabilità
temporanea è da quantificarsi in ITA 15 gg, 25 gg al 75%, 40 gg al 50% e 40 gg al 25%” (pagg. 32-33-35
relazione).
Non sono giunte osservazioni dalle parti.
9. Per quanto attiene al quantum, si deve prendere dunque atto, innanzitutto, delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dalle quali non vi è ragioni discostarsi, siccome scevre da vizi logici.
Come anticipato, il ctu ha accertato: i. un'invalidità assoluta pari a 25 gg.; ii. un'invalidità
temporanea parziale (ITP al 75%) pari a gg. 25; iii. un'invalidità temporanea parziale (ITP al 50%)
pari a gg. 40; iv. un'invalidità temporanea parziale (ITP al 25%) pari a gg. 40; v. un danno biologico permanente valutabile nell'11% del totale.
Per la valutazione del danno biologico indicato dal ctu, si ritiene adeguato ricorrere, ex art. 1226
c.c., all'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono parametro guida utile ad orientare la discrezionalità del giudice nella liquidazione. Non possono, invece,
trovare applicazione le tabelle allegate al d.P.R. 12/2025 in quanto, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla
data della sua entrata in vigore».
Deve precisarsi che non può essere applicata la maggiorazione per il danno morale, dovendo quest'ultimo sempre essere provato, ancorché per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Ed invero, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore, distinto dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare), insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. In particolare, secondo il consolidato insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale,
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deve “rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d danno morale),
quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita
di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della
quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del
2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come
modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza
umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà
naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e,
perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova
normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02); sul
giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in
peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni
attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una
compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i
necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando
distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal
danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima
di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si
dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469
del 28/09/2018, Rv. 650858 - 01); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno
morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale
danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare
duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove
quest'ultimo si sia sottratto - come rilevato dal giudice a quo nel caso di specie - a una rigorosa allegazione e
prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di
conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga
aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose
contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di
diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani),
rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica
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diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di
entrambe le serie consequenziali dedotte” (Cass. n. 6443/2023).
Nel caso di specie, la parte danneggiata non ha neppure allegato le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento.
Dunque, applicando le anzidette Tabelle (considerando l'età della odierna attrice al momento del sinistro), si arriva alla liquidazione del danno nella misura di € 30.874,25.
Non può neppure riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dalla parte attrice, in quanto non appare allegato né provato che il danno subito abbia determinato nella attrice stessa conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita del leso in misura superiore rispetto agli ordinari effetti di un pregiudizio della stessa tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età dell'attore (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 5865 del 04/03/2021: “In tema di danno non
patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio
equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere
incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze
anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano
alcuna "personalizzazione" in aumento”).
Dalla somma sopra indicata devono essere detratti € 2.200,00, già versati dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno biologico e accettati dalla odierna attrice come acconto sul maggiore avere, secondo quanto riferito dalla attrice stessa in citazione. Si ha, dunque,
l'importo di € 28.647,25.
10. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la parte attrice ha chiesto:
a) € 5.320,00, a titolo di residuo del valore dell'auto incidentata (dato l'acconto già versato dalla controparte di € 10.000,00;
b) € 8.830,70, per spese per il noleggio auto sostitutiva;
c) € 750,30 per deposito per la custodia dell'auto sotto sequestro disposto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo;
d) € 439,02, per bolli pagati per l'anno 2023 al 2024 inclusi oltre quelli relativi agli anni 2021 e 2022,
per € 439,02 già richiesti in I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.),
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e) € 3.370,50 per spese legali stragiudiziali pagate al precedente legale Avv. Burali;
f) € 2093,00 per spese mediche ritenute congrue dal ctu nel proprio elaborato peritale;
La voce sub a) può essere riconosciuta, alla luce della valutazione di quattro ruote in atti (doc. 21) e del preventivo per la riparazione del veicolo in questione, recante l'importo di € 15.025,89),
coincidente con la suddetta valutazione (doc. 30).
Quanto alla voce sub b), va ribadito l'orientamento consolidato per il quale non si tratta di un danno in re ipsa ma si tratta di un danno che deve essere provato, non essendo sufficiente dimostrare la indisponibilità del mezzo incidentato, dovendosi produrre anche la spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito, a quel punto, è
presunta in base alle regole di comune esperienza (cfr. Cass. sez. III, n. 27389 del 19/09/2022).
Nel caso di specie, l'odierna attrice ha documentato di aver sostenuto una spesa di €. 8.830,70, per il noleggio dell'auto sostitutiva dal 05.03.2021 al 14.07.2021 (doc. 22).
Parimenti documentate sono le spese sostenute per la custodia dell'autovettura oggetto di sequestro (doc. 23).
Quanto alle spese per il bollo auto, può essere riconosciuto l'importo documentato relativo agli anni 2021 e 2022, pari ad € 439,02 (doc. 36).
Quanto alle spese legali c.d. stragiudiziali, si osserva come secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. un. n. 6422/2017 del 10.07.2017; Cass. n. 2644/2018), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente e consiste nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa (cfr. anche Cass. 30/05/2023 n. 15265). La
S.C. ha inoltre precisato che essa resta comunque soggetta ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (cfr. Cass. sez. un., n. 16990 del 10/07/2017).
Nel caso di specie, l'odierna attrice ha provato innanzitutto l'assistenza stragiudiziale prestata dall'avv. Burali nella fase antecedente al presente procedimento, producendo la richiesta di risarcimento danni datata 16 dicembre 2021 indirizzata alla (doc. 25), la Controparte_1
missiva con l'invito a concludere la stipula di una convenzione di negoziazione assistita indirizzata agli odierni convenuti il 22 gennaio 2022 (doc. 26), nonché la e-mail con la quale è stato comunicato alla compagnia di assicurazione che le somme da essa offerte sarebbero state accettate dalla attrice in acconto sul maggiore avere (doc. 29).
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Rispetto al quantum richiesto, risulta in atti la fattura dell'avv. Burali, datata 6 dicembre 2022,
recante l'importo di € 3.370,50 e copia del bonifico effettuato dalla odierna attrice (doc. 37).
Anche detta somma deve, quindi, essere riconosciuta.
Nulla quaestio in ordine al riconoscimento della voce sub f), trattandosi di spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu (pag. 28 della relazione).
Il danno patrimoniale riconosciuto in favore dell'odierna attrice risulta, dunque, pari ad €
20.803,52.
11. Sommando il suddetto importo a quello riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, si ha l'importo di € 49.477,77.
La somma sopra indicata, liquidata all'attualità, deve essere devalutata alla data del sinistro
(marzo 2021) e sull'importo che ne deriva (€ 42.108,74) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. un. n. 1712/1995), ottenendo così la somma di €
54.223,33. Sulla somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, CP_3 [...]
e (ora CO Controparte_1
devono essere condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti Controparte_2
da in dipendenza del sinistro de quo, liquidati in € 54.223,33, oltre interessi Parte_1
legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo
13. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione di valori compresi tra i minimi medi previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento da parte del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Devono essere poste a carico dei convenuti anche le spese di ctu, liquidate in € 2.000,00 con decreto del 21 giugno 2024.
Quanto alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92,
co. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Sez.
II, sent. n. 84 del 3/1/2013).
8 R.G. n. 1700/2022
Nel caso di specie, le spese del ctp (quantificate in oltre € 9.000,00) appaiono eccessive, Per_4
specie se parametrate a quelle riconosciute al ctu. Si ritiene, pertanto, di riconoscere, per tale voce,
il minor importo di € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) accerta e dichiara la responsabilità di in ordine al sinistro stradale del 1° CP_3
marzo 2021 e ai conseguenti danni subiti da nonché la responsabilità Parte_1
solidale della e CO
della (ora ; Controparte_1 Controparte_2
b) condanna CP_3 CO
e (ora , in solido tra
[...] Controparte_1 Controparte_2
loro, al risarcimento dei danni subiti da in dipendenza del sinistro Parte_1
de quo, liquidati in € 54.223,33, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) condanna CP_3 CO
e (ora , in solido tra
[...] Controparte_1 Controparte_2
loro, alla rifusione, in favore di delle spese di lite, liquidate in € 7.800,00, Parte_1
per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e oltre rimborso spese ctp per € 2.000,00;
d) pone definitivamente a carico di CP_3 CO
e (ora
[...] Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate in € 2.000,00 con decreto del 21 CP_2
giugno 2024.
Così deciso in Arezzo, il 18 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 ed avente ad oggetto: lesione personale
promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Fanti Parte_1
attrice
nei confronti di
(ora , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Enrico Ammirati
convenuta
(C.F. ) CP_3 C.F._1
convenuto contumace
(C.F./P.I. ) CO P.IVA_1
convenuto contumace
conclusioni:
Per in via istruttoria: “si insiste nuovamente per l'ammissione dei mezzi istruttori Parte_1
come formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.” Nel merito: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e
reietta, per i motivi esposti in premessa: - nel merito: accertato e dichiarato che è il sinistro de quo è stato
cagionato per esclusiva responsabilità del signor conducente dell'autocarro marca 'Alfa CP_3
8 R.G. n. 1700/2022
Romeo', modello '30, targato ER9772KD, di proprietà della ' CO
” ed assicurato con la compagnia ' che a
[...] Controparte_1
cagione di detto sinistro la signora ha subito le gravi lesioni personali ed i danni Parte_1
patrimoniali indicati in premessa nonché ha sostenuto gli esborsi sopra indicati, che gli odierni convenuti
sono tenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice i danni cagionatile, condannare i convenuti, in solido tra
loro, al risarcimento di tutti i danni cagionati all'attrice in dipendenza del sinistro de quo determinati nella
somma di Euro 42.160,18= al netto dell'acconto di euro 12.200,00= già ricevuto e trattenuto da parte attrice
in acconto del maggior avere, od in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda
istruttoria e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al dì del
soddisfo ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio.”.
Per “Voglia il Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis: in tesi: Controparte_1
alla luce dell'importo risarcitorio già versato da (oggi in Controparte_5 Controparte_6
favore della sig.ra rigettare la domanda dalla medesima proposta perché infondata in fatto Parte_1
ed in diritto;
in ipotesi: in caso venga accertato un ulteriore danno alla persona rispetto a quello liquidato da
(oggi , limitare la condanna di quest'ultima, al Controparte_5 Controparte_6
pagamento in favore della sig.ra di quella minor somma che risulterà provata in corso di Parte_1
causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
e
[...] CO [...]
rispettivamente quali conducente, proprietario e compagnia assicuratrice Controparte_1
dell'autocarro Alfa Romeo '30, targato ER9772KD, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale avvenuto il 1° marzo 2021.
A fondamento della domanda, ha allegato che: Parte_1
i. in data 1.3.2021, alle ore 14.30 circa, mentre percorreva la S.S. 73 Senese Aretina in direzione
Arezzo – Monte San Savino alla guida della propria autovettura Wolkswagen Golf targata
FE225EV, ha visto improvvisamente l'autocarro Alfa Romeo '30 targato ER972KD invadere la propria corsia di marcia;
detto autocarro, di proprietà di CO
, era condotto da ed assicurato da
[...] CP_3 Controparte_1
8 R.G. n. 1700/2022
di I due mezzi sono venuti in collisione ma, mentre la stessa è riuscita Controparte_1 Pt_1
a conservare il controllo dell'autovettura e ad arrestarsi più avanti nella propria corsia di marcia,
l'autocarro condotto da proseguendo nella sua conversione verso sinistra, ha CP_3
invaso completamente la corsia di marcia opposta, scontrandosi frontalmente con un'altra auto,
nella quale viaggiava collega della stessa attrice, poi deceduta a causa dell'urto; Persona_1
ii. a causa dell'urto con l'autocarro, la stessa attrice ha subito una violenta sollecitazione da urto eccentrico, tale da scardinare il sedile di guida dal suo alloggiamento e sospingere, in accelerazione passiva di moto, la vettura sino al bordo esterno della carreggiata, dopo ampio scarrocciamento sul piano asfaltato;
nel dettaglio, ha riportato sollecitazione distorsiva al rachide cervicale e dorso lombare oltre a trauma contusivo alla spalla destra e contusivo-distorsivo alla cerniera rachidea
D.L., violentemente sollecitata per quanto ancorata dalla cintura di sicurezza;
iii. immediatamente soccorsa e trasportata in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Arezzo, è stata visitata dal personale sanitario di turno, il quale ha riscontrato nella sua persona segni di distorsione intersomatica al tratto cervicale ed al tratto dorso-lombare del rachide in associati segni e sintomi di contusione alla spalla destra. Al termine degli esami eseguiti, ella è
stata dimessa con diagnosi di ”trauma distorsivo rachide cervico-dorsale e lombare”, prescrizione di collare ortopedico tipo Shanz e prognosi espressa per giorni quindici;
iv. sono seguiti diversi esami e visite mediche e solo in data 18.10.2021 il medico curante ha attestato l'avvenuta guarigione clinica con postumi invalidanti;
nel dettaglio, dal sinistro sono derivate lesioni che hanno provocato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, con successiva inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 20 e inabilità temporanea parziale al
50% per giorni 60, in associata inabilità temporanea parziale al 25% fino al conseguimento della guarigione clinica ed un danno biologico permanente quantificato in misura non inferiore al 8,5%
(come da perizia di parte in atti): “Al termine di temporaneo stato di malattia residua sintomatologia
algica ai movimenti dell'articolazione S-O dx ma con maggior rilievo clinico residua deficit funzionale a
carico della cerniera cervicale, inequivocabilmente confermata dai segni clinici surriferiti e descritti, in
associato complesso sintomatologico-clinico riferibile a permanente input somatosensoriale ad eziologia
traumatica, che a partenza dai recettori cenestetici lobari (sede di acuta protrusione erniaria L2-L3) risultano
di chiaro significato patologico, ad eziopatogenesi traumatica, in giovane donna la quale in epoca antecedente
all'evento traumatico godeva di ottimo stato di salute. Il complesso lesivo è passato in evoluzione attraverso
8 R.G. n. 1700/2022
una fase clinico-riparativa anantomo-funzionale prolungata, abbisognevole d'immobilizzazione nonché di
prolungati trattamenti farmacologici e fisioterapici” (così l'atto di citazione);
v. i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro ammontano ad euro 53.921,16;
vi. rimasto inesitato l'invito a concludere convenzione di negoziazione assistita inviato agli odierni convenuti il 20 gennaio 2022, la Compagnia assicurativa ha poi offerto alla attrice € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali e € 2.200,00 a titolo di risarcimento del danno biologico,
accettati in acconto sul maggiore avere.
Su queste basi, la parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 41.721,16 o alla diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.
2. Si è costituita in giudizio la , la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice, sostenendo che:
i. l'importo già versato relativamente ai danni alla persona (€. 2.200,00) appare del tutto esaustivo e sufficiente a risarcire integralmente le lesioni subite dall'odierna attrice;
ii. l'invalidità permanente pari a 8,5% ed i giorni di inabilità richiesti appaiono eccessivi, così come la quantificazione dei danni.
3. Non si sono costituite le parti convenute e CP_3 CO
. Verificata la ritualità della notifica, ne va, dunque, dichiara la contumacia.
[...]
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico-legale a firma della dott.ssa
Persona_2
5. Le parti hanno concluso come da note in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
6. Lo svolgimento del sinistro stradale, come ricostruito dalla parte attrice, trova conferma probatoria nel Rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale del CP_7
giunta sul luogo del sinistro (doc. 1 – parte attrice).
[...]
Nel suddetto rapporto si dà atto di come in data 1° marzo 2021, all'altezza del km 139, sull'inizio di una curva a destra della S.S. 73 sul tratto compreso tra Ripa di Olmo e , CP_8 CP_3
avesse perso il controllo del proprio veicolo e invaso la semicarreggiata opposta sulla quale
[...]
in quel momento circolava la vettura Volskswagen condotta da la quale Parte_1
8 R.G. n. 1700/2022
procedeva regolarmente verso Ripa di Olmo. I due mezzi sono, quindi, entrati in collisione laterale sulla corsia di pertinenza dell'autovettura dell'odierna attrice.
7. Alla luce della dinamica del sinistro, risulta evidente la responsabilità di che ha CP_3
invaso la carreggiata opposta, mentre procedeva nella corretta direzione di Parte_1
marcia.
Ne consegue la fondatezza della domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice.
, proprietaria del veicolo, è CO
responsabile in solido ai sensi dell'art. 2054, co. 3, c.c.
La Compagnia assicurativa, nei confronti della quale l'odierna attrice ha azione ex art. 144 cod.
ass., risponde in solido con il proprio assicurato.
8. Il ctu dott.ssa ha potuto accertare che, a seguito dell'evento traumatico, Persona_2
l'odierna attrice ha riportato ha riportato “lesioni quali trauma contusivo della spalla destra e ernia
discale post-traumatica lombare.” “Alla visita medico legale eseguita in corso di operazioni peritali, “è
emersa una stabilizzazione delle lesioni riportate in seguito all'evento traumatico, evidenziando la visita
dolore e limitazione funzionale del rachide cervicale e dorso-lombare, con limitazione di ¼ dei movimenti
della spalla destra e test di jobe positivo” (pag. 32 relazione peritale).
Stante la richiesta della parte attrice e la necessità di valutare la natura post-traumatica o meno delle lesioni emerse alla RMN, d'accordo con le parti, si è proceduto alla rilettura della RMN del 20
marzo 2021 da parte di specialista radiologo, prof. Dalla stessa è emerso che “l'ernia Per_3
discale L2-L3 è da porsi in relazione causale con l'evento traumatico per cui è CTU”.
Il ctu ha inoltre evidenziato come l'odierna attrice presentasse pregressi eventi traumatici riportati anche agli atti nel casellario infortuni, in particolare “in anamnesi aveva già riportato pregressi eventi
traumatici, tra cui un “colpo di frusta cervicale”, con invalidità riconosciuta del 3%, pregressa frattura di
caviglia (5% di invalidità) e altro sinistro senza però dettaglio della menomazione connessa (4%)” (Cfr. pag.
32).
Tenuto conto di quanto riportato, il ctu ha affermato che “le lesioni come diagnosticate in sede di PS e
confermate dagli accertamenti specialistici e strumentali eseguiti nel post-trauma, sono da porsi in nesso
causale con il sinistro stradale del 1.3.2021”.
In ordine al danno permanente, si legge nella relazione che: “Ad oggi residuano postumi, da ritenersi
permanenti e quantificabili in misura pari all'11% secondo i baremes medico legali di comune uso (Linee
8 R.G. n. 1700/2022
guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, 2016, Ronchi et.
Al. Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente, 2015), quali ernia discale lombare con
dolore e limitazione funzionale del rachide dorso-lombare, nonché esiti del trauma contusivo della spalla
destra, in soggetto con preesistente scoliosi dorso-lombare e alterazioni degenerative della spalla destra”.
Quanto alla durata dell'inabilità temporanea, il ctu ha concluso nei seguenti termini: “L'inabilità
temporanea è da quantificarsi in ITA 15 gg, 25 gg al 75%, 40 gg al 50% e 40 gg al 25%” (pagg. 32-33-35
relazione).
Non sono giunte osservazioni dalle parti.
9. Per quanto attiene al quantum, si deve prendere dunque atto, innanzitutto, delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dalle quali non vi è ragioni discostarsi, siccome scevre da vizi logici.
Come anticipato, il ctu ha accertato: i. un'invalidità assoluta pari a 25 gg.; ii. un'invalidità
temporanea parziale (ITP al 75%) pari a gg. 25; iii. un'invalidità temporanea parziale (ITP al 50%)
pari a gg. 40; iv. un'invalidità temporanea parziale (ITP al 25%) pari a gg. 40; v. un danno biologico permanente valutabile nell'11% del totale.
Per la valutazione del danno biologico indicato dal ctu, si ritiene adeguato ricorrere, ex art. 1226
c.c., all'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono parametro guida utile ad orientare la discrezionalità del giudice nella liquidazione. Non possono, invece,
trovare applicazione le tabelle allegate al d.P.R. 12/2025 in quanto, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla
data della sua entrata in vigore».
Deve precisarsi che non può essere applicata la maggiorazione per il danno morale, dovendo quest'ultimo sempre essere provato, ancorché per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Ed invero, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore, distinto dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare), insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. In particolare, secondo il consolidato insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale,
8 R.G. n. 1700/2022
deve “rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d danno morale),
quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita
di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della
quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del
2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come
modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza
umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà
naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e,
perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova
normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02); sul
giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in
peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni
attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una
compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i
necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando
distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal
danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima
di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si
dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469
del 28/09/2018, Rv. 650858 - 01); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno
morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale
danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare
duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove
quest'ultimo si sia sottratto - come rilevato dal giudice a quo nel caso di specie - a una rigorosa allegazione e
prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di
conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga
aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose
contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di
diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani),
rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica
8 R.G. n. 1700/2022
diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di
entrambe le serie consequenziali dedotte” (Cass. n. 6443/2023).
Nel caso di specie, la parte danneggiata non ha neppure allegato le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento.
Dunque, applicando le anzidette Tabelle (considerando l'età della odierna attrice al momento del sinistro), si arriva alla liquidazione del danno nella misura di € 30.874,25.
Non può neppure riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subito dalla parte attrice, in quanto non appare allegato né provato che il danno subito abbia determinato nella attrice stessa conseguenze ulteriori rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita del leso in misura superiore rispetto agli ordinari effetti di un pregiudizio della stessa tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età dell'attore (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 5865 del 04/03/2021: “In tema di danno non
patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio
equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere
incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze
anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano
alcuna "personalizzazione" in aumento”).
Dalla somma sopra indicata devono essere detratti € 2.200,00, già versati dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno biologico e accettati dalla odierna attrice come acconto sul maggiore avere, secondo quanto riferito dalla attrice stessa in citazione. Si ha, dunque,
l'importo di € 28.647,25.
10. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la parte attrice ha chiesto:
a) € 5.320,00, a titolo di residuo del valore dell'auto incidentata (dato l'acconto già versato dalla controparte di € 10.000,00;
b) € 8.830,70, per spese per il noleggio auto sostitutiva;
c) € 750,30 per deposito per la custodia dell'auto sotto sequestro disposto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo;
d) € 439,02, per bolli pagati per l'anno 2023 al 2024 inclusi oltre quelli relativi agli anni 2021 e 2022,
per € 439,02 già richiesti in I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.),
8 R.G. n. 1700/2022
e) € 3.370,50 per spese legali stragiudiziali pagate al precedente legale Avv. Burali;
f) € 2093,00 per spese mediche ritenute congrue dal ctu nel proprio elaborato peritale;
La voce sub a) può essere riconosciuta, alla luce della valutazione di quattro ruote in atti (doc. 21) e del preventivo per la riparazione del veicolo in questione, recante l'importo di € 15.025,89),
coincidente con la suddetta valutazione (doc. 30).
Quanto alla voce sub b), va ribadito l'orientamento consolidato per il quale non si tratta di un danno in re ipsa ma si tratta di un danno che deve essere provato, non essendo sufficiente dimostrare la indisponibilità del mezzo incidentato, dovendosi produrre anche la spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito, a quel punto, è
presunta in base alle regole di comune esperienza (cfr. Cass. sez. III, n. 27389 del 19/09/2022).
Nel caso di specie, l'odierna attrice ha documentato di aver sostenuto una spesa di €. 8.830,70, per il noleggio dell'auto sostitutiva dal 05.03.2021 al 14.07.2021 (doc. 22).
Parimenti documentate sono le spese sostenute per la custodia dell'autovettura oggetto di sequestro (doc. 23).
Quanto alle spese per il bollo auto, può essere riconosciuto l'importo documentato relativo agli anni 2021 e 2022, pari ad € 439,02 (doc. 36).
Quanto alle spese legali c.d. stragiudiziali, si osserva come secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. un. n. 6422/2017 del 10.07.2017; Cass. n. 2644/2018), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente e consiste nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa (cfr. anche Cass. 30/05/2023 n. 15265). La
S.C. ha inoltre precisato che essa resta comunque soggetta ai normali oneri di domanda,
allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (cfr. Cass. sez. un., n. 16990 del 10/07/2017).
Nel caso di specie, l'odierna attrice ha provato innanzitutto l'assistenza stragiudiziale prestata dall'avv. Burali nella fase antecedente al presente procedimento, producendo la richiesta di risarcimento danni datata 16 dicembre 2021 indirizzata alla (doc. 25), la Controparte_1
missiva con l'invito a concludere la stipula di una convenzione di negoziazione assistita indirizzata agli odierni convenuti il 22 gennaio 2022 (doc. 26), nonché la e-mail con la quale è stato comunicato alla compagnia di assicurazione che le somme da essa offerte sarebbero state accettate dalla attrice in acconto sul maggiore avere (doc. 29).
8 R.G. n. 1700/2022
Rispetto al quantum richiesto, risulta in atti la fattura dell'avv. Burali, datata 6 dicembre 2022,
recante l'importo di € 3.370,50 e copia del bonifico effettuato dalla odierna attrice (doc. 37).
Anche detta somma deve, quindi, essere riconosciuta.
Nulla quaestio in ordine al riconoscimento della voce sub f), trattandosi di spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu (pag. 28 della relazione).
Il danno patrimoniale riconosciuto in favore dell'odierna attrice risulta, dunque, pari ad €
20.803,52.
11. Sommando il suddetto importo a quello riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, si ha l'importo di € 49.477,77.
La somma sopra indicata, liquidata all'attualità, deve essere devalutata alla data del sinistro
(marzo 2021) e sull'importo che ne deriva (€ 42.108,74) devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. un. n. 1712/1995), ottenendo così la somma di €
54.223,33. Sulla somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, CP_3 [...]
e (ora CO Controparte_1
devono essere condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti Controparte_2
da in dipendenza del sinistro de quo, liquidati in € 54.223,33, oltre interessi Parte_1
legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo
13. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione di valori compresi tra i minimi medi previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento da parte del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Devono essere poste a carico dei convenuti anche le spese di ctu, liquidate in € 2.000,00 con decreto del 21 giugno 2024.
Quanto alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92,
co. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Sez.
II, sent. n. 84 del 3/1/2013).
8 R.G. n. 1700/2022
Nel caso di specie, le spese del ctp (quantificate in oltre € 9.000,00) appaiono eccessive, Per_4
specie se parametrate a quelle riconosciute al ctu. Si ritiene, pertanto, di riconoscere, per tale voce,
il minor importo di € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) accerta e dichiara la responsabilità di in ordine al sinistro stradale del 1° CP_3
marzo 2021 e ai conseguenti danni subiti da nonché la responsabilità Parte_1
solidale della e CO
della (ora ; Controparte_1 Controparte_2
b) condanna CP_3 CO
e (ora , in solido tra
[...] Controparte_1 Controparte_2
loro, al risarcimento dei danni subiti da in dipendenza del sinistro Parte_1
de quo, liquidati in € 54.223,33, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) condanna CP_3 CO
e (ora , in solido tra
[...] Controparte_1 Controparte_2
loro, alla rifusione, in favore di delle spese di lite, liquidate in € 7.800,00, Parte_1
per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e oltre rimborso spese ctp per € 2.000,00;
d) pone definitivamente a carico di CP_3 CO
e (ora
[...] Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., liquidate in € 2.000,00 con decreto del 21 CP_2
giugno 2024.
Così deciso in Arezzo, il 18 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
8