Decreto presidenziale 8 luglio 2019
Ordinanza cautelare 26 luglio 2019
Sentenza 21 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/09/2020, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/09/2020
N. 03938/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02812/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2812 del 2019, proposto da
Francesco Seta, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Violano in Napoli, via Mancini, 19;
contro
Commissione Esaminatrice, Scanshare s.r.l.;
Azienda Ospedaliera “A Cardarelli”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio Gesue' Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Allocca Annalisa, Annunziata Dario;
per l'annullamento:
- dell’ultimo elenco revisionato degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 20 posti di cps infermieri adottato dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli e pubblicato sul sito dell’ente in data 7 giugno 2019, nella parte in cui non includono parte ricorrente e dei relativi atti presupposti indicati in ricorso;
- di tutti gli atti specificamente indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Aorn “A. Cardarelli”;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 8 settembre 2020 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso ritualmente proposto, parte ricorrente ha impugnato, nei limiti del proprio interesse, gli esiti della prova pratica del «concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 20 posti di CPS infermieri», indetto dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli”, rilevando, in particolare, l’illegittimità del punteggio attribuito alla sua prova pratica, per erronea formulazione di alcuni quesiti presenti nel questionario somministrato;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio contestando l’avverso dedotto e chiedendo la reiezione del gravame;
- accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 1281/2019 - sul rilievo della sussistenza, oltre che del pregiudizio allegato, del fumus boni iuri, avuto riguardo sia alle censure proposte in ricorso che al superamento della prova di resistenza - parte ricorrente è stata ammessa con riserva a sostenere la prova orale;
- superate tutte le ulteriori prove concorsuali previste, parte ricorrente è stata collocata con riserva nella graduatoria di merito del concorso;
Rilevato che, in vista dell’udienza di merito dell’8 settembre 2020, le parti in causa hanno riferito di aver raggiunto un accordo transattivo, anche in ragione dello stato di emergenza nazionale e regionale a causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e della necessità per l’amministrazione di procedere al reclutamento di personale sanitario, come da disposizioni nazionali in materia;
- che, pertanto, con la delibera n. 481 del 15 maggio 2020, l’Azienda ospedaliera resistente ha «sciolto» la riserva, collocando parte ricorrente in via definitiva nella graduatoria di merito, mentre quest’ultima, in forza dell’accordo raggiunto, si è impegnata a rinunciare ad ogni pretesa inerente al risarcimento dei danni richiesto con il ricorso introduttivo, aderendo inoltre alla compensazione delle spese di lite, chiedendo, infine, dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, alla luce dei fatti di causa e sulla base delle dichiarazioni di parte, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Rilevato, infatti, che l'accordo transattivo intervenuto nelle more del giudizio rappresenta causa di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della controversia, costituendo una situazione nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della decisione ( cfr . Consiglio di Stato, sez. IV, 14 novembre 2019, n. 7831; sez. V, 6 settembre 2018, n. 5236);
Rilevato, infine, che, stante l’accordo delle parti, si giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO