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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/12/2024, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3921/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI NICOLETTA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRESCIANI FRANCESCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova dichiari la separazione personale dei coniugi, IGg.ri e Parte_1 CP_1
, alle seguenti condizioni:
[...]
1) I coniugi vivranno separati e liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno opportuno, con accordo che ogni mutamento della stessa verrà comunicato all'altro allo scopo di tutelare le eIGenze dei figli minori;
2) I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente e residenza presso la madre, fissata in
Gonzaga (MN) str. Bondeno di Roncore n. 14 bis. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei minori, verranno assunte di comune accordo dagli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle questioni di gestione ordinaria, le decisioni verranno prese separatamente dal genitore presso il quale si trovano i minori;
3) Il padre terrà i figli , e con sé un giorno Per_1 Per_2 Per_3 infrasettimanale dall'uscita da scuola per riportarli dopo cena e, a settimane alterne, l'intera giornata di domenica dalle ore 9,30 per riportarli dopo cena. Il padre potrà vedere i figli tutte le mattine dal loro risveglio e potrà, in quella occasione, accompagnarli a scuola. Dall'inizio del prossimo anno scolastico e gradualmente i figli minori inizieranno a trascorrere con il padre, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno una settimana con il padre e una con la madre, nonché tre giorni per le vacanze di Pasqua con l'uno e l'altro genitore, con l'alternanza delle festività (nel senso che il genitore che terrà i minori a Natale e pasquetta avrà diritto a Pasqua e Santo Stefano l'anno successivo, salvo diverso accordo tra i coniugi). I genitori terranno i figli due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro un congruo periodo, nel rispetto delle eIGenze scolastiche dei minori e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Durante le vacanze trascorse fuori casa (al mare, in montagna o altrove) con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile, comunicare il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie dei figli e di parlare con loro telefonicamente, almeno una volta al giorno;
In ogni caso si terrà conto dello stato di salute dei minori, degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e del loro volere;
4) Le parti sin d'ora concordano che i figli continuino a partecipare alle iniziative del CAI giovanile e a sopportarne le relative spese al 50%;
5) La casa coniugale viene assegnata in godimento esclusivo alla IG.ra
[...]
che la abiterà unitamente ai figli e ne sopporterà le spese relative alle Pt_1 utenze e alle spese di manutenzione ordinaria;
Il IG. continuerà ad CP_1 onorare, come sinora fatto, il rateo mensile del mutuo acceso per la ristrutturazione della casa coniugale, sino alla sua estinzione con conseguente diritto alla detrazione fiscale a suo favore, impegnandosi a comunicare una volta l'anno alla IG.ra l'avvenuto pagamento dei ratei mensili . Pt_1
6) Disporsi a carico del Signor a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli , e la somma di € 600,00 mensili (€ 200,00 Per_1 Per_2 Per_3 per ciascun figlio), da versarsi sul conto corrente della SI
[...]
, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo Pt_1 gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, che saranno ripartite secondo il seguente schema: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per
2 accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi
(sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media superiore e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); mensa;
acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
mensa; spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); d) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti affrontate dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta,ovvero anche in termini più stringenti ove una delle due parti lo richieda. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7) L'assegno unico universale verrà attribuito al 50% a entrambi i genitori;
8) Le parti si impegnano a coordinarsi per accompagnare i figli nelle trasferte sportive del fine settimana e si dichiarano disponibili a contribuire l'uno nei confronti dell'altro alle spese di viaggio qualora le stesse assumano un consistente valore economico;
9) I coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente per loro e per i figli minori;
10) L'autovettura Citroen AS seguirà la titolarità sicché la stessa verrà assegnata in godimento al IG. Il ciclomotore GI verrà previa la CP_1 necessaria revisione e la sostituzione della batteria a spese di entrambi i coniugi per giusta metà alienato e il ricavato della vendita sarà assegnato alla IG.ra ; l'autovettura Opel RS intestata alla IG.ra andrà rottamata a Pt_1 Pt_1 spese della stessa;
i si impegnano reciprocamente alla sottoscrizione Pt_2 dei relativi atti di passaggio di proprietà, ove fosse necessario;
3 11) Le parti concordano che, con riferimento al residuo somme agli stessi spettanti in seguito a Sentenza n. 1063/2017 in data 30 luglio 2021 emessa dal
Tribunale di Mantova nella causa civile c/Sovemo srl e ad oggi nella disponibilità della IG.ra spetterà al IG. la somma complessiva di Pt_1 CP_1 euro 20.000,00. Detta somma, a totale definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, nonché di quanto dovuto dal IG. alla IG.ra per CP_1 Pt_1 rimborso spese straordinarie dei figli e per pagamento delle utenze di casa fino alla data dell'8 luglio 2024 ,verrà corrisposta dalla IG.ra a mezzo Pt_1 bonifico bancario ,entro il giorno successivo la data di sottoscrizione del presente atto;
12) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
13) I coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente per loro e per i figli minori …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BORGO VIRGILIO in data 23/08/2014 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al numero 13, parte 2, serie A, anno 2014) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO VIRGILIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 5.12.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3921/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI NICOLETTA
E
) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRESCIANI FRANCESCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova dichiari la separazione personale dei coniugi, IGg.ri e Parte_1 CP_1
, alle seguenti condizioni:
[...]
1) I coniugi vivranno separati e liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno opportuno, con accordo che ogni mutamento della stessa verrà comunicato all'altro allo scopo di tutelare le eIGenze dei figli minori;
2) I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente e residenza presso la madre, fissata in
Gonzaga (MN) str. Bondeno di Roncore n. 14 bis. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei minori, verranno assunte di comune accordo dagli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle questioni di gestione ordinaria, le decisioni verranno prese separatamente dal genitore presso il quale si trovano i minori;
3) Il padre terrà i figli , e con sé un giorno Per_1 Per_2 Per_3 infrasettimanale dall'uscita da scuola per riportarli dopo cena e, a settimane alterne, l'intera giornata di domenica dalle ore 9,30 per riportarli dopo cena. Il padre potrà vedere i figli tutte le mattine dal loro risveglio e potrà, in quella occasione, accompagnarli a scuola. Dall'inizio del prossimo anno scolastico e gradualmente i figli minori inizieranno a trascorrere con il padre, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno una settimana con il padre e una con la madre, nonché tre giorni per le vacanze di Pasqua con l'uno e l'altro genitore, con l'alternanza delle festività (nel senso che il genitore che terrà i minori a Natale e pasquetta avrà diritto a Pasqua e Santo Stefano l'anno successivo, salvo diverso accordo tra i coniugi). I genitori terranno i figli due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro un congruo periodo, nel rispetto delle eIGenze scolastiche dei minori e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Durante le vacanze trascorse fuori casa (al mare, in montagna o altrove) con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile, comunicare il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie dei figli e di parlare con loro telefonicamente, almeno una volta al giorno;
In ogni caso si terrà conto dello stato di salute dei minori, degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e del loro volere;
4) Le parti sin d'ora concordano che i figli continuino a partecipare alle iniziative del CAI giovanile e a sopportarne le relative spese al 50%;
5) La casa coniugale viene assegnata in godimento esclusivo alla IG.ra
[...]
che la abiterà unitamente ai figli e ne sopporterà le spese relative alle Pt_1 utenze e alle spese di manutenzione ordinaria;
Il IG. continuerà ad CP_1 onorare, come sinora fatto, il rateo mensile del mutuo acceso per la ristrutturazione della casa coniugale, sino alla sua estinzione con conseguente diritto alla detrazione fiscale a suo favore, impegnandosi a comunicare una volta l'anno alla IG.ra l'avvenuto pagamento dei ratei mensili . Pt_1
6) Disporsi a carico del Signor a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli , e la somma di € 600,00 mensili (€ 200,00 Per_1 Per_2 Per_3 per ciascun figlio), da versarsi sul conto corrente della SI
[...]
, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo Pt_1 gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, che saranno ripartite secondo il seguente schema: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per
2 accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi
(sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media superiore e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); mensa;
acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
mensa; spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); d) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti affrontate dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta,ovvero anche in termini più stringenti ove una delle due parti lo richieda. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7) L'assegno unico universale verrà attribuito al 50% a entrambi i genitori;
8) Le parti si impegnano a coordinarsi per accompagnare i figli nelle trasferte sportive del fine settimana e si dichiarano disponibili a contribuire l'uno nei confronti dell'altro alle spese di viaggio qualora le stesse assumano un consistente valore economico;
9) I coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente per loro e per i figli minori;
10) L'autovettura Citroen AS seguirà la titolarità sicché la stessa verrà assegnata in godimento al IG. Il ciclomotore GI verrà previa la CP_1 necessaria revisione e la sostituzione della batteria a spese di entrambi i coniugi per giusta metà alienato e il ricavato della vendita sarà assegnato alla IG.ra ; l'autovettura Opel RS intestata alla IG.ra andrà rottamata a Pt_1 Pt_1 spese della stessa;
i si impegnano reciprocamente alla sottoscrizione Pt_2 dei relativi atti di passaggio di proprietà, ove fosse necessario;
3 11) Le parti concordano che, con riferimento al residuo somme agli stessi spettanti in seguito a Sentenza n. 1063/2017 in data 30 luglio 2021 emessa dal
Tribunale di Mantova nella causa civile c/Sovemo srl e ad oggi nella disponibilità della IG.ra spetterà al IG. la somma complessiva di Pt_1 CP_1 euro 20.000,00. Detta somma, a totale definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, nonché di quanto dovuto dal IG. alla IG.ra per CP_1 Pt_1 rimborso spese straordinarie dei figli e per pagamento delle utenze di casa fino alla data dell'8 luglio 2024 ,verrà corrisposta dalla IG.ra a mezzo Pt_1 bonifico bancario ,entro il giorno successivo la data di sottoscrizione del presente atto;
12) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
13) I coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente per loro e per i figli minori …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BORGO VIRGILIO in data 23/08/2014 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al numero 13, parte 2, serie A, anno 2014) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO VIRGILIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 5.12.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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