Articolo 66 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 75Articolo 76
Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 66. ((La regione e le province hanno)) facolta' di emettere prestiti interni ((da esse)) esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972