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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1146/2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di affido e mantenimento della prole
DA
nato a [...] il [...] – C. F. -, residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pierre (AO), Loc. Bussan Dessus n. 99, cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio
Maule del foro di Aosta ( - fax 0165261127 – p.e.c. C.F._2
e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Aosta, Via Challand Email_1
n. 19
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata ad Alessandria in [...] Controparte_1 C.F._3
14.01.1975 e residente in Saint Pierre (AO), Località La Croix n. 69/A, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessia Guarisco (C.F. ) del Foro di Milano con studio in Milano, Via Fontana C.F._4
n. 18,
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha presentato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dall'unione more uxorio fra le parti è nato ad [...], il [...], residente Parte_2
in Saint Pierre (AO), Località La Croix n. 69/A – C.F. . C.F._5
pagina 1 di 5 Circa la disciplina dell'affido e del mantenimento del minore, il provvedimento del 13.1.2017 del
Tribunale di Busto Arsizio disponeva “l'affido condiviso del minore con collocazione preferenziale materna prevedendo che la permanenza del minore con l'uno e con l'altro genitore sia modulata dalle parti direttamente in base ai rispettivi turni lavorativi, avuto riguardo comunque al preminente interesse di come avvenuto sinora, il tutto come da regolamentazione indicata nel ricorso, Pt_2
allegata al presente provvedimento con le ss. correzioni: il periodo minimo di permanenza del minore con il padre viene indicato in gg. 10 mensili e, quanto all'alternanza per il giorno di Natale, essa presuppone che il minore rimanga comunque vicino al luogo di residenza … … che il padre concorra al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre entro il 15 di ogni mese la somma di euro
750,00, maggiorata della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT annualmente maturata, sostenendo le parti paritariamente le spese cd. straordinarie (mediche, dentistiche, scolastiche ludiche
e sportive) purché previamente concordate salvo urgenza, per le spese mediche, e documentate a richiesta”.
Il suddetto provvedimento, impugnato dal avanti alla Corte d'Appello di Milano, è stato Pt_1
confermato con decreto del 19.9.2018, in ragione della situazione abitativa e lavorativa delle parti in allora in essere.
In questa sede il ha chiesto la modifica del provvedimento, in via principale, disponendosi la Pt_1
collocazione presso di sé del figlio e l'obbligo della madre di contribuire al relativo mantenimento versando al padre la somma mensile di euro 400; in via subordinata, disponendosi il collocamento paritario e il mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori.
Il ricorrente ha a tal fine allegato e dedotto che entrambi i genitori risiedono in Valle D'Aosta, che egli
è pensionato e dedicherebbe maggior tempo al figlio, percepisce la pensione di pilota di aeromobile di euro 4.226,70 netti, assai inferiore alla retribuzione percepita quando era in attività, e deve provvedere al mantenimento della ex moglie versandole ogni mese la somma di euro 2.062, mentre, per contro, la convenuta avrebbe avuto un miglioramento delle proprie condizioni economiche avendo acquisito la qualifica di assistente di volo-capo cabina senior.
La resistente si è opposta alla modifica delle condizioni in essere, allegando e deducendo che il proprio reddito (per l'anno 2022) è assai inferiore a quello del ricorrente (circa 24 mila euro a fronte di un reddito di circa 84 mila euro della controparte), che ella deve sostenere costi per circa euro 600 ogni mese per lo spostamento da casa al luogo di lavoro (Busto Arsizio) e pagare la rata del mutuo di euro
525 ogni mese e che in ogni caso il figlio trascorrerebbe di fatto la maggior parte del tempo con la madre.
pagina 2 di 5 Nelle rispettive memorie le parti hanno ampiamente dibattuto sulle rispettive condizioni economiche, sui tempi di lavoro della madre, sui tempi di effettiva permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori, ognuna di esse “rivendicando” il maggior tempo trascorso nell'arco del mese con il figlio, sviluppando difese volte per lo più a dimostrare la fondatezza delle rispettive domande di natura economica circa il contributo a carico dell'una o dell'altra per il mantenimento del figlio e a contrastare le domande avversarie sul punto, senza minimamente focalizzare l'attenzione sull'interesse e i desiderata del minore.
Alla prima udienza del 9.4.2024, il GI proponeva alle parti di prevedere tempi partitari di permanenza del figlio con i genitori, dimezzandosi il contributo per il relativo mantenimento a carico del padre;
la convenuta si dichiarava disponibile alla previsione di tempi paritari con una riduzione del mantenimento fino a 600 euro;
il ricorrente si dichiarava disponibile alla previsione di tempi partitari, ma con mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori, accollandosi egli il 100% delle spese straordinarie.
Il minore, sentito dal GI all'udienza del 24.5.2024, sul motivo della “convocazione” in Tribunale, rispondeva: non si decidono, non si mettono d'accordo su dove e con chi stare, per lo più sto a casa di mamma, non conto i giorni, capita che mamma è assente per lavoro anche per circa 13 giorni in un mese e in quei giorni sto con papà; i miei abitano a trecento metri di distanza, mi sposto autonomamente da una parte all'altra, di solito quando c'è la mamma sto con mamma, l'ideale per me sarebbe stare metà mese con mamma e metà mese con papà, mamma in alcuni mesi lavora pochissimo una decina di giorni ed altri lavora tra i dieci e i venti giorni non continuativi, mi pare che abbia comunque una decina di giorni liberi al mese sempre obbligatoriamente, si potrebbe fare che il mese successivo si recupera con l'uno o con l'altro genitore il tempo trascorso in meno nel mese precedente, capita che mamma stia via per più giorni facendo le notti fuori;
ho una richiesta da fare, all'inizio del mese, quando entrambi i genitori sono di solito a casa, vorrei che ci incontrassimo tutte e tre per decidere come organizzarci nel mese, mamma conosce i turni del mese circa 10/15 giorni prima.
Il minore è apparso all'evidenza consapevole, tranquillo, sereno, “maturo” per l'età.
E' emerso che il figlio vorrebbe trascorrere tempi paritari con i genitori, come è naturale che sia, spostandosi liberamente tra le rispettive abitazioni che considera quali propri centri di riferimento.
Considerato che il padre è in pensione, il figlio potrà stare con la madre nei periodi in cui questa non lavora.
Nell'arco del mese non è evidentemente possibile assicurare in ogni caso la distribuzione paritaria dei tempi, essendo la madre impegnata al lavoro per periodi superiori o anche inferiori ai 15 giorni (come peraltro documentato dalle parti e confermato dal figlio).
pagina 3 di 5 Per tale ragione, il minore stesso ha indicato la soluzione, l'unica possibile, che non può non essere recepita dal Tribunale: ogni mese, di comune accordo, e di concerto con il figlio, i genitori indicano i tempi di permanenza del minore presso la madre sulla base dei turni di lavoro di quest'ultima, prevedendo nel mese successivo e così di seguito le eventuali “compensazioni” laddove i tempi di permanenza non siano stati paritari nell'arco del mese.
Le festività civili e religiose saranno disciplinate secondo il principio dell'alternanza, tenuto conto degli eventuali impegni lavorativi della madre durante tali periodi, mentre le vacanze estive di sospensione dell'attività scolastica saranno trascorse dal figlio per un mese e mezzo, anche non consecutivo, con ognuno dei genitori, fatta salva la volontà del figlio.
Circa le rispettive domande di modifica o conferma delle condizioni di mantenimento del figlio, si rileva che dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che la situazione finanziaria del ricorrente, pur se modificatasi sensibilmente in pejus rispetto al tempo in cui lo stesso svolgeva l'attività lavorativa, è certamente assai più florida di quella della resistente.
Ciò posto, considerati altresì i tempi pressocché paritari di permanenza del figlio presso i genitori, si giustifica il solo dimezzamento del contributo a carico del padre (dagli attuali euro 880,50 ad euro
440,25) a decorrere dalla pronuncia della sentenza, salvo l'adeguamento istat.
Le spese vanno per intero compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione respinta,
a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13.01.2017, come confermato dal decreto della Corte d'Appello di Milano del 19.09.2018, dispone che il figlio minore trascorra tempi partitari presso i rispettivi genitori e per l'effetto Pt_2
dispone che le parti, ogni mese, di comune accordo, e di concerto con il figlio, i genitori indichino i tempi di permanenza del minore presso la madre sulla base dei turni di lavoro di quest'ultima, prevedendo nel mese successivo e così di seguito le eventuali “compensazioni” laddove i tempi di permanenza non siano stati paritari nell'arco del mese;
dispone che le festività civili e religiose siano disciplinate secondo il principio dell'alternanza, tenuto conto degli eventuali impegni lavorativi della madre durante tali periodi, e che le vacanze estive di sospensione dell'attività scolastica siano trascorse dal figlio per un mese e mezzo, anche non consecutivo, con ognuno dei genitori, fatta salva la volontà del figlio;
dispone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando ogni mese alla madre la somma di euro 440,25, oltre adeguamento istat;
pagina 4 di 5 compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 03.02.2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott. Maurizio D'Abrusco)
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Colazingari)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di affido e mantenimento della prole
DA
nato a [...] il [...] – C. F. -, residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pierre (AO), Loc. Bussan Dessus n. 99, cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio
Maule del foro di Aosta ( - fax 0165261127 – p.e.c. C.F._2
e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Aosta, Via Challand Email_1
n. 19
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata ad Alessandria in [...] Controparte_1 C.F._3
14.01.1975 e residente in Saint Pierre (AO), Località La Croix n. 69/A, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessia Guarisco (C.F. ) del Foro di Milano con studio in Milano, Via Fontana C.F._4
n. 18,
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha presentato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dall'unione more uxorio fra le parti è nato ad [...], il [...], residente Parte_2
in Saint Pierre (AO), Località La Croix n. 69/A – C.F. . C.F._5
pagina 1 di 5 Circa la disciplina dell'affido e del mantenimento del minore, il provvedimento del 13.1.2017 del
Tribunale di Busto Arsizio disponeva “l'affido condiviso del minore con collocazione preferenziale materna prevedendo che la permanenza del minore con l'uno e con l'altro genitore sia modulata dalle parti direttamente in base ai rispettivi turni lavorativi, avuto riguardo comunque al preminente interesse di come avvenuto sinora, il tutto come da regolamentazione indicata nel ricorso, Pt_2
allegata al presente provvedimento con le ss. correzioni: il periodo minimo di permanenza del minore con il padre viene indicato in gg. 10 mensili e, quanto all'alternanza per il giorno di Natale, essa presuppone che il minore rimanga comunque vicino al luogo di residenza … … che il padre concorra al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre entro il 15 di ogni mese la somma di euro
750,00, maggiorata della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT annualmente maturata, sostenendo le parti paritariamente le spese cd. straordinarie (mediche, dentistiche, scolastiche ludiche
e sportive) purché previamente concordate salvo urgenza, per le spese mediche, e documentate a richiesta”.
Il suddetto provvedimento, impugnato dal avanti alla Corte d'Appello di Milano, è stato Pt_1
confermato con decreto del 19.9.2018, in ragione della situazione abitativa e lavorativa delle parti in allora in essere.
In questa sede il ha chiesto la modifica del provvedimento, in via principale, disponendosi la Pt_1
collocazione presso di sé del figlio e l'obbligo della madre di contribuire al relativo mantenimento versando al padre la somma mensile di euro 400; in via subordinata, disponendosi il collocamento paritario e il mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori.
Il ricorrente ha a tal fine allegato e dedotto che entrambi i genitori risiedono in Valle D'Aosta, che egli
è pensionato e dedicherebbe maggior tempo al figlio, percepisce la pensione di pilota di aeromobile di euro 4.226,70 netti, assai inferiore alla retribuzione percepita quando era in attività, e deve provvedere al mantenimento della ex moglie versandole ogni mese la somma di euro 2.062, mentre, per contro, la convenuta avrebbe avuto un miglioramento delle proprie condizioni economiche avendo acquisito la qualifica di assistente di volo-capo cabina senior.
La resistente si è opposta alla modifica delle condizioni in essere, allegando e deducendo che il proprio reddito (per l'anno 2022) è assai inferiore a quello del ricorrente (circa 24 mila euro a fronte di un reddito di circa 84 mila euro della controparte), che ella deve sostenere costi per circa euro 600 ogni mese per lo spostamento da casa al luogo di lavoro (Busto Arsizio) e pagare la rata del mutuo di euro
525 ogni mese e che in ogni caso il figlio trascorrerebbe di fatto la maggior parte del tempo con la madre.
pagina 2 di 5 Nelle rispettive memorie le parti hanno ampiamente dibattuto sulle rispettive condizioni economiche, sui tempi di lavoro della madre, sui tempi di effettiva permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori, ognuna di esse “rivendicando” il maggior tempo trascorso nell'arco del mese con il figlio, sviluppando difese volte per lo più a dimostrare la fondatezza delle rispettive domande di natura economica circa il contributo a carico dell'una o dell'altra per il mantenimento del figlio e a contrastare le domande avversarie sul punto, senza minimamente focalizzare l'attenzione sull'interesse e i desiderata del minore.
Alla prima udienza del 9.4.2024, il GI proponeva alle parti di prevedere tempi partitari di permanenza del figlio con i genitori, dimezzandosi il contributo per il relativo mantenimento a carico del padre;
la convenuta si dichiarava disponibile alla previsione di tempi paritari con una riduzione del mantenimento fino a 600 euro;
il ricorrente si dichiarava disponibile alla previsione di tempi partitari, ma con mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori, accollandosi egli il 100% delle spese straordinarie.
Il minore, sentito dal GI all'udienza del 24.5.2024, sul motivo della “convocazione” in Tribunale, rispondeva: non si decidono, non si mettono d'accordo su dove e con chi stare, per lo più sto a casa di mamma, non conto i giorni, capita che mamma è assente per lavoro anche per circa 13 giorni in un mese e in quei giorni sto con papà; i miei abitano a trecento metri di distanza, mi sposto autonomamente da una parte all'altra, di solito quando c'è la mamma sto con mamma, l'ideale per me sarebbe stare metà mese con mamma e metà mese con papà, mamma in alcuni mesi lavora pochissimo una decina di giorni ed altri lavora tra i dieci e i venti giorni non continuativi, mi pare che abbia comunque una decina di giorni liberi al mese sempre obbligatoriamente, si potrebbe fare che il mese successivo si recupera con l'uno o con l'altro genitore il tempo trascorso in meno nel mese precedente, capita che mamma stia via per più giorni facendo le notti fuori;
ho una richiesta da fare, all'inizio del mese, quando entrambi i genitori sono di solito a casa, vorrei che ci incontrassimo tutte e tre per decidere come organizzarci nel mese, mamma conosce i turni del mese circa 10/15 giorni prima.
Il minore è apparso all'evidenza consapevole, tranquillo, sereno, “maturo” per l'età.
E' emerso che il figlio vorrebbe trascorrere tempi paritari con i genitori, come è naturale che sia, spostandosi liberamente tra le rispettive abitazioni che considera quali propri centri di riferimento.
Considerato che il padre è in pensione, il figlio potrà stare con la madre nei periodi in cui questa non lavora.
Nell'arco del mese non è evidentemente possibile assicurare in ogni caso la distribuzione paritaria dei tempi, essendo la madre impegnata al lavoro per periodi superiori o anche inferiori ai 15 giorni (come peraltro documentato dalle parti e confermato dal figlio).
pagina 3 di 5 Per tale ragione, il minore stesso ha indicato la soluzione, l'unica possibile, che non può non essere recepita dal Tribunale: ogni mese, di comune accordo, e di concerto con il figlio, i genitori indicano i tempi di permanenza del minore presso la madre sulla base dei turni di lavoro di quest'ultima, prevedendo nel mese successivo e così di seguito le eventuali “compensazioni” laddove i tempi di permanenza non siano stati paritari nell'arco del mese.
Le festività civili e religiose saranno disciplinate secondo il principio dell'alternanza, tenuto conto degli eventuali impegni lavorativi della madre durante tali periodi, mentre le vacanze estive di sospensione dell'attività scolastica saranno trascorse dal figlio per un mese e mezzo, anche non consecutivo, con ognuno dei genitori, fatta salva la volontà del figlio.
Circa le rispettive domande di modifica o conferma delle condizioni di mantenimento del figlio, si rileva che dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che la situazione finanziaria del ricorrente, pur se modificatasi sensibilmente in pejus rispetto al tempo in cui lo stesso svolgeva l'attività lavorativa, è certamente assai più florida di quella della resistente.
Ciò posto, considerati altresì i tempi pressocché paritari di permanenza del figlio presso i genitori, si giustifica il solo dimezzamento del contributo a carico del padre (dagli attuali euro 880,50 ad euro
440,25) a decorrere dalla pronuncia della sentenza, salvo l'adeguamento istat.
Le spese vanno per intero compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione respinta,
a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13.01.2017, come confermato dal decreto della Corte d'Appello di Milano del 19.09.2018, dispone che il figlio minore trascorra tempi partitari presso i rispettivi genitori e per l'effetto Pt_2
dispone che le parti, ogni mese, di comune accordo, e di concerto con il figlio, i genitori indichino i tempi di permanenza del minore presso la madre sulla base dei turni di lavoro di quest'ultima, prevedendo nel mese successivo e così di seguito le eventuali “compensazioni” laddove i tempi di permanenza non siano stati paritari nell'arco del mese;
dispone che le festività civili e religiose siano disciplinate secondo il principio dell'alternanza, tenuto conto degli eventuali impegni lavorativi della madre durante tali periodi, e che le vacanze estive di sospensione dell'attività scolastica siano trascorse dal figlio per un mese e mezzo, anche non consecutivo, con ognuno dei genitori, fatta salva la volontà del figlio;
dispone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando ogni mese alla madre la somma di euro 440,25, oltre adeguamento istat;
pagina 4 di 5 compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 03.02.2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott. Maurizio D'Abrusco)
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Colazingari)
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