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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4026/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, Pt_1
giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
rapp. e dif. dall'avv.to P. Arnone, con domicilio eletto come da ricorso, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 2/8/2024, l a seguito di contestazione delle conclusioni Pt_1
formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria. Disposta C.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso in opposizione non va accolto.
La consulenza tecnica disposta in tale fase di opposizione, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte resistente presenta un grado di invalidità tale da far accogliere la domanda proposta in sede di A.T.P.O.. Il Giudice ritiene di accettare e far proprio il giudizio conclusivo del C.T.U. nominato in fase di opposizione, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Conseguentemente l'opposizione dell' non va accolta. Pt_1
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese complessive di giudizio (compresa la fase di A.T.P.O.) sono a carico dell' . Pt_1
Le spese delle C.T.U. restano a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
a) rigetta ricorso in opposizione all CP_2
b) condanna l' al pagamento in favore della controparte delle spese di questo giudizio Pt_1
e di quelle del procedimento per A.T.P.O., liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di C.T.U. (comprese quelle della fase di A.T.P.O.), liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' Parte_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, Pt_1
giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
rapp. e dif. dall'avv.to P. Arnone, con domicilio eletto come da ricorso, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 2/8/2024, l a seguito di contestazione delle conclusioni Pt_1
formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria. Disposta C.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso in opposizione non va accolto.
La consulenza tecnica disposta in tale fase di opposizione, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte resistente presenta un grado di invalidità tale da far accogliere la domanda proposta in sede di A.T.P.O.. Il Giudice ritiene di accettare e far proprio il giudizio conclusivo del C.T.U. nominato in fase di opposizione, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Conseguentemente l'opposizione dell' non va accolta. Pt_1
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese complessive di giudizio (compresa la fase di A.T.P.O.) sono a carico dell' . Pt_1
Le spese delle C.T.U. restano a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
a) rigetta ricorso in opposizione all CP_2
b) condanna l' al pagamento in favore della controparte delle spese di questo giudizio Pt_1
e di quelle del procedimento per A.T.P.O., liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di C.T.U. (comprese quelle della fase di A.T.P.O.), liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' Parte_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo