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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere Nella causa civile iscritta al n. 6097 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ha emesso la seguente SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso da sé stesso e Parte_1 dall'Avv. Montone Rosamaria, come da procura in atti
APPELLANTE E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Russo Armanni Corrado, come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16251/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 18/11/2020
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha allegato quanto segue:
1- di essere proprietario della cantina (facente parte dell'edificio costituitosi nel convenuto) CP_1 distinta in catasto part. 5 sub 530 e con accesso da via dell'Arancio 84, 2- che nel mese di ottobre 2016 aveva ricevuto richiesta di affitto del detto immobile da parte della ma che il contratto non era stato Parte_2 stipulato a cagione della presenza, nel primo pianerottolo delle scale che conducevano alle cantine, di contatori e misuratori Enel alimentati da un grosso cavo appoggiato su di una parete, 3- che detti contatori e cavi avrebbero dovuto essere spostati (così liberando il pianerottolo)
r.g. n. 1 nell'androne in forza di una delibera del 20-6-1996, 4- che detta delibera era rimasta inadempiuta a cagione del comportamento dell'amministratore che nulla aveva fatto e di due condomini che avevano impedito l'attuazione della detta delibera, 5- che, successivamente, era addivenuto alla stipula del contratto di locazione ma ad un canone ridotto ad € 1000,00 (dagli originari €1200,00) a cagione del fatto che, nel pianerottolo, erano presenti i contatori e, 6- che detto comportamento integrava un fatto illecito ex art. 2043 cc. Ciò premesso ha chiesto che, accertata la responsabilità del
(per essersi rifiutato di spostare i contatori) nella CP_1 determinazione del fatto pregiudizievole descritto (peraltro in violazione del deliberato assembleare), quest'ultimo fosse condannato al risarcimento dei danni costituiti dal mancato incasso dei proventi delle cantine per un anno (pari ad €14400,00) e dal minore incasso per l'affitto ridotto di € 200,00 al mese per un importo complessivi pari ad €16600,00. Si è costituito regolarmente (in un caso nel quale, trattandosi di atto conservativo, l'amministratore può agire in base ai poteri conferitigli dalla legge) il , il quale preliminarmente ha chiesto che fosse CP_1 dichiarata la nullità dell'atto di citazione 'per violazione dell'art. 447 bis cpc' disponendo il mutamento del rito e che fosse dichiarata improcedibile la domanda per il mancato previo esperimento della mediazione. Nel merito ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, quella attiva di controparte e l'infondatezza della avversa domanda. In via subordinata nel merito ha chiesto che fosse dichiarata l'usucapione, in favore del Condominio, del diritto di mantenere i contatori dove allocati. (…) La domanda attrice è risultata inammissibile per la carenza di legittimazione passiva, in astratto, della parte convenuta. Invero si deve rilevare che nessun fatto pregiudizievole risulta imputato, dall'attore, al convenuto in giudizio. Invero, dalle CP_1 stesse allegazioni in citazione, emerge che il fatto illecito (che avrebbe determinato il mancato incasso della totalità o di parte degli affitti che la cantina avrebbe reso) viene individuato dal 'nel mancato Pt_1 spostamento dei contatori dal pianerottolo'. Ma tale ultimo fondamentale fatto (cagione unica dell'illecito) non risulta, dall'esame delle stesse allegazioni in citazione dell'attore, imputato al convenuto ma o all'amministratore (inadempiente al dettato assembleare) che non avrebbe dato esecuzione alla delibera (che consentiva lo spostamento) violando così i suoi doveri (amministratore peraltro che, per eseguire una delibera, non doveva acquisire il 'consenso' ulteriore dei condomini se ciò non emergeva dal deliberato) ovvero a due condomini (generalizzati in citazione) che avrebbero impedito lo spostamento dei contatori. Con riguardo all'amministratore risulta peraltro presentata anche domanda di revoca proprio per non avere adempiuto agli obblighi derivati dalla citata
r.g. n. 2 delibera. Per contro nulla viene addebitato al che lo CP_1 spostamento dei contatori avrebbe, invece, positivamente deliberato. Invero parte attrice deve considerare che il manifesta la CP_1 sua volontà mediante un atto collettivo costituito dalla delibera. Donde, se il fatto illecito contestato (fondato non su condotta omissiva) non è frutto di un atto di tale guisa emesso ma finanche, come testualmente allegato nelle conclusioni dall'attore, di condotte 'in violazione di un deliberato assembleare', appare evidente che, nella prospettazione attorea, nessun fatto illecito può essere imputato all'ente di gestione, carente di legittimazione passiva come eccepito fondatamente ex adverso. Tale motivo è assorbente.
Al riguardo mette conto di evidenziare, alla luce di quanto affermato dal nelle memorie ex art. 190 cpc, che -in ipotesi- il 'giudice' si è Pt_1 limitato a ripetere il contenuto di quelle che emergevano essere le stesse allegazioni dell'attore affermate in citazione. Ulteriormente mette conto di evidenziare che l'attore non ha documentato il diritto di proprietà sulla cantina (posto a fondamento del diritto di trarre frutto dal detto bene) mediante la produzione dell'atto di acquisto (v. art. 1350 cc) né la stipula di un contratto di locazione (non prodotto). Né infine che il quantum sia stato ridotto (al riguardo non risulta citato fra i testimoni il conduttore, che peraltro, apparendo condomino, ben era a conoscenza dei luoghi) e che la presenza dei contatori sia stata cagione della riduzione del valore commerciale della cantina. Ininfluenti al riguardo i mezzi istruttori come articolati.(..)”. Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “Dichiara la domanda avanzata da parte attrice inammissibile. Condanna quest'ultima alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.” Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza impugnata n. 16251/2020 emanata dal Tribunale di Roma – Sez. V – Giudice dott. Roberto Ghiron nel proc. R.G. 81937/2017 in data 18.11.2020; e per l'effetto, previo accertamento, che si chiede venga fatto espressamente, della legittimazione e del potere di agire in testa all'Amministratore e al nominando difensore, voglia: a) pronunciarsi sulle prove come sopra articolate nell'atto di citazione e nella memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma c.p.c.; e insistiamo nell'ammissione delle richieste istruttorie come articolate nella memoria ex art. 183, 6°comma c.p.c. n. 2, che qui devono intendersi riportate e trascritte;
b) nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità del
[...]
, per essersi rifiutati i singoli condomini titolari dei Controparte_1 contatori, di spostare i contatori, e, quindi, consentire lo spostamento del
r.g. n. 3 cavo dell'ENEL (ex ACEA), dalla proprietà privata, peraltro in violazione di un deliberato assembleare, condannarlo al risarcimento del danno per il mancato incasso dell'affitto delle cantine per un anno, pari ad Euro 14.400,00, oltre al danno per aver dovuto decurtare l'affitto di Euro 200,00; e così per un importo complessivo, alla data di oggi, di Euro 23.600,00 (Euro 16.480,00 fino al 30.10.2017 ed ulteriori Euro 7.200,00 fino ad ottobre 2020); con riserva di chiedere l'ulteriore maturando danno fino allo spostamento dei contatori e al godimento esclusivo della proprietà personale. d) ridurre la liquidazione degli onorari tenendo conto delle tabelle ex art. 1-11- del D.M. 55/2014. Col favore delle spese.”
Il ha rassegnato le seguenti Parte_3 conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. In via principale: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse accogliere l'appello principale e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva del : CP_1
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'avv. Parte_1
[...]
- dichiarare il difetto di titolarità attiva dell'avv. in Parte_1 relazione al diritto controverso, o, ancora, il suo difetto di interesse;
- rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la legittimazione attiva e la titolarità attiva dell'attore, la legittimazione passiva del convenuto, nonché la sussistenza dei contatori CP_1 all'interno della proprietà dell'attore, accertare e dichiarare che il
ha acquisito il diritto a mantenere i contatori per intervenuta CP_1 usucapione e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
In ogni caso, con condanna dell'attore alla refusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e C.P.A. come per legge.” La causa, all'udienza del 19 dicembre 2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. Con il primo motivo di appello, ha censurato il Parte_1 comportamento del Giudice, il quale, pur avendo nel corso del giudizio anticipato la decisione, sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'amministratore in proprio, non si è astenuto, nonostante sia stato sollecitato al riguardo sia in udienza e sia nelle memorie conclusionali.
r.g. n. 4 La censura attinente all'anticipazione della decisione - peraltro meramente asserita e priva di ogni supporto probatorio e su cui il Tribunale ha precisato “( …) mette conto di evidenziare alla luce di quanto affermato dal nelle memorie ex art. 190 c.p.c., che – in ipotesi – il “giudice” Pt_1 si è limitato a ripetere il contenuto di quelle che emergevano essere le stesse allegazioni dell'attore affermate in citazione”- è priva di pregio. E' vero che il giudice non può esprimersi prima della sentenza, lasciando intuire alle parti il proprio parere sull'esito della causa, ma in tal caso non ricorre un'ipotesi di astensione obbligatoria da parte del giudice, donde la tutela della parte deve rinvenirsi nell'art. 37 c.p.p. (norma ritenuta applicabile in via analogica al processo civile), secondo cui il giudice può essere ricusato se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. avrebbe dovuto tutelarsi, pertanto, presentando Parte_1 istanza di ricusazione, non potendo il solo sospetto di parzialità - peraltro, si ripete, rimasto del tutto indimostrato – incidere sulla validità della sentenza. Con il secondo motivo di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza per aver ritenuto privo di legittimazione passiva il , sul CP_1 presupposto, a suo avviso erroneo, che tale legittimazione si radicasse, alla luce delle allegazioni di parte attrice, in capo all'amministratore del
, nonostante avesse documentalmente provato (doc. n. 6) la CP_1 collaborazione dell'allora amministratore, il quale gli aveva “persino” rilasciato apposita delega finalizzata a curare la relativa pratica con l'ENEL per lo spostamento dei contatori, la quale non aveva avuto esito positivo in ragione del mancato consenso dei singoli condomini richiesto per lo spostamento dei contatori dall'Enel, come aveva chiesto di dimostrare in sede testimoniale. Il giudice, tuttavia, non aveva ammesso la prova testimoniale - senza peraltro, specificarne i motivi – volta proprio a dimostrare che il mancato spostamento dei contatori non era dipeso dall'amministratore, in quanto attivatosi in tal senso, ma dal . CP_1
La censura è infondata. Deve premettersi che l'appellante in questa sede ha modificato la prospettazione degli eventi, anche se le allegazioni incerte e mutevoli non assumono rilievo per quanto si dirà nel prosieguo. Ed invero, nell'atto di citazione si legge “Da allora, a tutt'oggi, i detti contatori non sono stati spostati, malgrado numerosi tentativi fatti, anche in collaborazione con l'Amministratore dell'epoca geom. Controparte_2 il quale, apparentemente si è dimostrato collaborativo, ma di fatto si è eclissato, quando si è trattato di far sottoscrivere dai condomini la relativa r.g. n. 5 autorizzazione. In buona sostanza, la strada è stata sbarrata da due condomini, Arch. e '89 in persona CP_3 Controparte_4 Pt_2 della 1.r., Sig.ra i quali, deliberatamente, non hanno Parte_4 voluto che venisse data esecuzione al deliberato del 20.06.1996. La detta precisazione viene fatta per quei condomini che volessero separare le loro responsabilità all'interno della compagine condominiale.” Nella presente sede l'appellante, invece, da un lato, ha fatto riferimento ad una effettiva collaborazione da parte dell'amministratore, dunque non apparente come aveva prospettato nell'atto di citazione - anche se, per inciso, va detto che anche in questa sede, contraddicendosi, ha dichiarato che l'amministratore apparentemente si è dimostrato collaborativo, ma di fatto si è eclissato-, e, dall'altro lato, ha imputato la mancata sottoscrizione del consenso allo spostamento dei contatori alla maggioranza dei condomini, dunque non solo a due condomini come affermato nell'atto di citazione. Tanto premesso, si osserva che, condivisibilmente con quanto sostenuto dal Tribunale, il manifesta la sua volontà attraverso CP_1 lo strumento delle delibere, e, nel caso di specie, con la delibera del 1996 aveva deliberato positivamente in ordine allo spostamento dei contatori, con la conseguenza che il fatto illecito contestato (mancato spostamento dei contatori) non solo non è dipeso dal , il quale aveva, per CP_1
l'appunto, positivamente deliberato per tale spostamento, ma è dipeso proprio da condotte (dell'amministratore ovvero di singoli condomini poco interessa in questa sede) in contrasto con la volontà assembleare, come cristallizzata nella delibera del 1996. In sostanza, l'esecuzione delle delibere è compito riservato in via esclusiva all'amministratore, donde non solo nessuna responsabilità può configurarsi in capo al condominio per la mancata esecuzione delle delibere, ma il condomino che abbia interesse all'esecuzione deve ricorrere allo strumento di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 1105, quarto comma, c.c., secondo cui se una delibera assembleare non viene eseguita, ciascun condomino può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, la quale provvederà in camera di consiglio e potrà anche nominare un amministratore deputato all'esecuzione della delibera. Nel caso di specie, l'appellante ha assunto che tale esecuzione non sia stata possibile perché alcuni condomini non hanno espresso il consenso scritto, come richiesto dall'Enel per attuare lo spostamento, e, a fronte di ciò, l'amministratore è rimasto inerte. E' lo stesso appellante, dunque, che, anche in questa sede, ribadisce che lo spostamento non sia stato possibile non per la mancata volontà assembleare attraverso cui si esprime il , ma per la mancata CP_1 cooperazione di alcuni condomini, in relazione alla quale non vi è stato un attivo intervento dell'amministratore, essendosi ad un certo punto questi
“eclissato”, ciononostante ritiene che la responsabilità sia del , CP_1
r.g. n. 6 evidentemente non considerando che il è un ente dotato di CP_1 propria soggettività giuridica, anche se non configurabile in termini di vera e propria personalità giuridica, donde non può essere identificato con i singoli condomini. In sostanza, il non risponde del comportamento dei CP_1 singoli condomini. Con il terzo motivo di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza per aver affermato che “l'attore non ha dimostrato il diritto di proprietà sulla cantina”. Tale motivo di censura non verrà esaminato, in quanto non rientra tra le ragioni della decisione, avendo il giudice dichiarato inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva del . CP_1
Solo ad abundantiam, ha esaminato il profilo della legittimazione attiva di tanto che, dopo aver motivato in merito al Parte_1 difetto di legittimazione passiva del , ha espressamente CP_1 affermato “tale motivo è assorbente”. Con il quarto motivo di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza per aver ritenuto presente la legittimazione processuale dell'Amministratore, pur in difetto di specifica autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, e senza attribuire alcun rilievo alla sentenza n. 16931/2019 che ha annullato la delibera del 06.03.2018, con la quale era stato dato mandato all'Amministratore e all'Avv. De Bonis di difendere il nel giudizio de quo. CP_1
La censura è infondata. Si premette che al potere sostanziale dell'amministratore coincide un potere processuale e di azione in genere (artt. 1130 e 1131 primo comma. c.c), infatti, in tema di controversie condominiali la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni. Pertanto i limiti della rappresentanza processuale attiva dell'amministratore sono circoscritti dall'art. 1131 c.c. che rimanda ai poteri di rappresentanza sostanziale stabiliti dall'art. 1130 c.c.
Invece, dal lato passivo (art. 1131 II co. c.c.) la legittimazione dell'amministratore non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernente le parti comuni dell'edificio. Unico limite alla legittimazione processuale passiva riguarda le domande incidenti sull'estensione del diritto di proprietà o di comproprietà dei singoli, le quali devono essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. (in tal senso, Cass. n. 30302/2022). Per quanto detto, l'amministratore di condominio, salvo il limite appena detto, che comunque non ricorre nel caso in esame, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause in cui è
r.g. n. 7 convenuto, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall'amministratore medesimo. Tanto detto, si osserva che la sentenza n. 16931/2019, versata in atti, non specifica il contenuto delle delibere del 6 marzo 2018 annullate per difetto delle maggioranze prescritte normativamente, donde non si ha modo di sapere se tra queste delibere vi fosse anche la delibera del 06.03.2018, “con la quale era stato dato mandato all'Amministratore e all'Avv. De Bonis di difendere il nel giudizio de quo”, come CP_1 prospettato dall'appellante. Ad abundantiam, si osserva che anche se, per mera ipotesi, con la sentenza da ultimo citata fosse stata annullata la delibera di autorizzazione, ciò non avrebbe inciso sulla legittimazione processuale dell'amministratore, in quanto, essendo tale legittimazione direttamente ricollegabile al dettato legislativo, non sarebbe stata in grado di essere inficiata dalla sussistenza o meno di una valida delibera autorizzativa. A conforto di quanto detto, si richiama la Suprema Corte, che, con sentenza n 1068/1968), ha affermato che l'amministratore può agire in giudizio per la conservazione delle cose comuni e la osservanza del regolamento anche se per tale azione, abbia chiesto il parere favorevole dell'assemblea e questo gli si stato negato, in quanto se la legge ha inteso conferire all'amministratore determinati poteri, non è concepibile che egli vi rinunci o demandi ad altro organo l'esercizio di quei poteri medesimi. Infatti la conservazione delle cose comuni o la disciplina del loro uso è essenziale ai fini della esistenza del e non può essere rimessa CP_1 ad una deliberazione dell'assemblea, nella quale, per contingenti circostanze potrebbe formarsi una maggioranza che persegua un determinato interesse contrario a quello della collettività condominiale. Con il quinto motivo di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza, per aver liquidato le spese di lite in violazione delle disposizioni di cui al DM 55/14, in quanto “Le somme spettanti, infatti, sono quelle della 3° colonna de tariffario (cause di valore da 2.500/26.000), escludendo la “fase istruttoria” che non è stata esplicata e riducendo l'importo della voce “fase di studio” (essendo la 12° questione, che tratta la controparte), e riducendo l'importo della “fase introduttiva”, essendosi essa limitata alla sola comparsa di costituzione, identica a quella degli altri 11 giudizi.”. La censura è infondata. Nel caso di specie si applica lo scaglione “valore indeterminabile”. Pertanto, escludendo la fase istruttoria e tenendo conto del “valore indeterminabile-complessità bassa”, le spese avrebbero dovuto essere liquidate nella misura di € 5810,00, tenendo conto dei tariffari medi, ovvero di € 2906,00, tenendo conto dei tariffari minimi, donde, avendo il Tribunale liquidato € 5200,00, si è attenuto al D. M. n. 55/2014.
r.g. n. 8 Per quanto fin qui detto, si rigetta l'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (scaglione “valore indeterminabile-complessità bassa”; tariffari medi;
esclusa la fase istruttoria perché non espletata).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, in Parte_1 favore del condominio di cui in epigrafe, che liquida in € 6.946,00, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 9