Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
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n. rg21656 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21656 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. D'AMBROSIO STEFANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 50,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. DE SIMONE SERGIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola F10,
RESISTENTE
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con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e art. 473 bis 47 c.p.c. depositato il
25/10/2023 con contestuale richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., Parte_1
chiedeva disciplinarsi i rapporti tra la figlia minore (nata il Per_1
31.08.2021) e il padre , prevedendosi: Controparte_1
I. – Disporre l'affidamento condiviso della minore in Persona_2
favore di entrambi i genitori;
II. – Collocare prevalentemente la minore presso la madre nella attuale residenza in Napoli - alla via Vittorio Emanuele (Piscinola n. 40), in
Catasto fabbricati alla sez. SCA, fol. 7, part. 72, sub. 14, p. 1 e per l'effetto assegnare definitivamente il detto immobile ad con tutto Parte_1
l'arredo;
III. - Quanto alla frequentazione padre – figlia, questi potrà prelevare e trattenere la minore due pomeriggi infrasettimanali (16:00 – 19:00) compatibilmente con il suo lavoro ed i tempi di rientro a Napoli, nonché ogni settimana nella giornata del sabato o della domenica dalle 9:00 alle 20:00, alternando di volta in volta, senza pernottamento, attesa la tenera età della bambina;
IV. Tutte le festività (1 novembre;
8 dicembre;
martedì grasso;
25 aprile;
festa del Santo patrono;
1 maggio;
2 giugno) saranno alternate nel corso dell'anno tra i genitori, ma sempre senza pernottamento;
V. Per il compleanno della minore i genitori si impegnano a presenziare
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entrambi alle feste o comunque a garantire un incontro col padre di almeno due ore. Il periodo coincidente con le festività natalizie sarà regolato come segue: il padre tratterrà la figlia per il pranzo di Natale del 25 dicembre e quello del 1 gennaio. Per il periodo delle festività pasquali, il padre terrà la bambina il sabato santo sempre sino alle 20:00. In occasione del compleanno del papà e della festa del papà la bambina sarà con lui dalle 17:00 alle
20:00;
VI. - Per le ferie estive, la minore potrà essere prelavata dal padre in qualunque giorno compreso in un periodo di 15 giorni in agosto da concordare entro il 15 giugno di ogni anno dalle ore 9:00 alle ore 21:00 per gite o giornate al mare;
VII. - Per quanto concerne gli aspetti economici, il SI. Controparte_1
verserà alla SI.ra , un assegno mensile quale contributo Parte_1
al mantenimento della figlia, di € 600,00 (seicento). Tale importo complessivo, includente tutto l'ordinario contemplato nell'art. 1 del Protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato dal
Tribunale di Napoli e dal COA di Napoli, dovrà essere versato alla SI.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente Pt_1
rivalutato al 75% secondo gli indici ISTAT pubblicati sulla G.U.. La
SI.ra potrà beneficiare in via esclusiva di tutte le erogazioni, Pt_1
“bonus”, detrazioni etc. relativi alla figlia;
VIII. - Il SI. provvederà anche al pagamento delle spese CP_1
straordinarie in misura del 50% in base ai vigenti Protocolli di Intesa e secondo le modalità di assenso ivi previste.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto, previo rigetto della
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richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti avanzata dalla ricorrente in relazione alla esclusiva richiesta di ottenere un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alla richiesta di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia ma contestava le condizioni formulate dalla ricorrente e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che il sig. è l'esclusivo proprietario Controparte_1
dell'appartamento per civile abitazione sito in Napoli alla via Vittorio
Emanuele a Piscinola n. 40, in Catasto Fabbricati alla Sez. SCA, fol. 7, part., 72, sub 14, p. 1 ordinando al Conservatore dei RR. II di Napoli I , con esonero di ogni responsabilità al riguardo, la trascrizione dell'emananda sentenza contenente la nuova intestazione di proprietà;
- assegnare alla sig.ra un termine ragionevole per il Parte_1
rilascio dell'immobile in favore del comparente libero e sgombro da beni di quest'ultima;
- disporre l'affido condiviso della piccola ad entrambi i genitori con Per_1
domicilio prevalente presso la madre che reperirà un nuovo alloggio per il quale il sig. si dichiara disponibile a contribuire con euro 300,00 mensili CP_1
a far data dall'effettivo trasferimento della ad altro alloggio. Circa le Pt_1
frequentazioni del con la piccola il comparente aderisce CP_1 Per_1
alle richieste avversarie purché compatibili con le sue esigenze di lavoro che lo portano spesso ad essere lontano da Napoli e purché aderenti agli interessi della minore;
- onerare il sig. al versamento in favore della Controparte_1 Pt_1
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a titolo di contributo per il mantenimento della piccola di Parte_1 Per_1
un importo mensile contenuto in euro 350,00 da esser rivalutato annualmente automaticamente secondo gli indici Istat, oltre la metà delle spese straordinarie come dal noto protocollo di intesa approvato dal Tribunale di Napoli ed il
COA di Napoli;
- ordinare alla sig.ra la restituzione in favore del sig. Parte_1 [...]
dell'autovettura Smart tg DD276TS di proprietà di CP_1
quest'ultimo.
Con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 21.03.2024 le parti, comparse personalmente, aderivano alla proposta conciliativa formulata dal GI ex art 185 bis cpc in merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, concordati tenendo conto della tenera età della bambina e dell'attività lavorativa del CP_1
anche fuori regione e chiedevano accogliersi i seguenti patti:
1) Affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
2) Assegnazione della casa familiare alla sig.ra che l'abiterà Pt_1
unitamente alla figlia;
3) Le parti continueranno a vivere entrambe nella casa familiare fino a che il sig. partirà per lavoro per l'estero più o meno nel mese di giugno CP_1
2024 con un limite massimo del 30 giugno e che poi da quella data terminerà la coabitazione;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina ogni volta che torna, limitato a delle visite giornaliere. Non viene disciplinato il periodo estivo perché il sig. rimarrà fuori per lavoro anche durante l'estate; CP_1
Natale e QU con la regola dell'alternanza, il 24 dicembre con la madre
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e il 25 con il padre, il 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il papà;
5) Le parti concordano che finché continua la coabitazione si divideranno le spese dell'abitazione stessa.
Il Giudice, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti, rinviava all'udienza del 07.05.2024 per verificare e tentare la conciliazione anche degli aspetti economici.
Fallito il tentativo di bonario componimento della, il Giudice poneva in via provvisoria ed urgente a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dal mese di maggio, quale contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 350,00 con rivalutazione annuale secondo
Indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Napoli e COA del 2018.
Rigettate le istanze istruttorie delle parti, si fissava l'udienza del
14.1.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti termini ex art. 473 bis 28 cpc.
Ebbene, sulla domanda oggetto di lite, osserva il Collegio che i patti intervenuti tra le parti, in ordine all'affido della minore e del regime di visita del genitore non collocatario, non sono contrari a norme imperative e rispondono all'interesse della minore e pertanto ben potranno essere recepiti e posti a fondamento della presente decisione.
Quanto al contributo al mantenimento della minore da porre a carico del padre, profilo in ordine al quale le parti non hanno raggiunto un accordo, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
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Sul punto, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”. Ancora la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. N. 975/2021).
Infine va considerato che “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)” (cfr. Cass. N.
18196/2015).
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Facendo applicazione di tali principi, va considerato che il resistente lavora come amministratore di una società di carrozzeria denominata “DEPCAR s.r.l.s.” e dalla sua dichiarazione dei redditi risulta un miglioramento della propria condizione economica, in particolare per l'anno 2020 emerge un reddito complessivo pari ad €
5.000,00; per l'anno 2021 pari ad €. 6.000,00 e per l'anno 2022 pari ad €.10.000,00; tenuto conto di tali elementi, della tenera età di
, delle esigenze della stessa e dei tempi di permanenza presso Per_1
il padre si ritiene congruo porre a carico del medesimo un assegno mensile di Euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra
Presidente del Tribunale di Napoli e COA del 7.03.2018; tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT.
In ordine alle spese di giudizio, avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
:
[...]
1- affida la minore (nata a [...] il Persona_2
31.08.2021) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2- disciplina i tempi di permanenza della minore presso il padre come da accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 21.03.2024, in parte motiva riportati;
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3- assegna la casa familiare alla sig.ra che Parte_1
l'abiterà unitamente alla figlia minore;
4- pone a carico di l'obbligo di versare Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese a Parte_1
l'importo di Euro 350,00 a titolo di contributo nel mantenimento di oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra Per_1
Presidente del Tribunale di Napoli e COA del 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT;
5- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
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materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi
• nulla per le spese. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il
17/01/2025
Il giudice estensore Il
Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Carla Hubler
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