Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Maria landiorio Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1588/2024 VG, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta", vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: Codice Fiscale 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Santo Alaia, dom.to come in atti;
E
Controparte_1 (c.f.: C.F. 2 rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Santo Alaia, dom.ta come in atti;
-Ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 10.1.2025;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.6.2024 i ricorrenti proponevano domanda congiunta di separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.1.2025 entrambi i coniugi dichiaravano di revocare il proprio consenso alla separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato, e apponevano sottoscrizione autografa in calce al verbale di udienza contenente la dichiarazione di revoca del proprio consenso.
Il ricorso va dichiarato improcedibile.
La fattispecie va inquadrata nello scioglimento per mutuo dissenso del negozio sottoscritto dalle parti relativo alla separazione personale ed alle sue condizioni.
Tanto trova conferma, a contrario, nella giurisprudenza della Suprema Corte che in molteplici occasioni ha affermato (ord. N. 19348/21)" che il consenso prestato con il ricorso congiunto non è revocabile da uno solo dei coniugi" (vedi anche Cass. 2018 ord. N. 19540), implicitamente distinguendo la diversa ipotesi della revoca del consenso da parte di entrambi prima della omologa.
In altri termini entrambe le parti, revocando il proprio consenso al negozio separativo già sottoscritto, hanno manifestato il sopravvenuto venir meno di ciascuna di esse di ogni interesse alla pronuncia di separazione.
Restano compensate le spese di lite in ragione della congiunta revoca del consenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 22.2.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Dott. Raffaele Califano