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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso presentata con ricorso iscritto al n. 816/2022 ruolo generale affari contenziosi civili da: nata a [...] il [...], con l' avv. MINNICELLI Parte_1
MAURIZIO - RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], con l' avv. PIRILLO LUIGI - CP_1
RESISTENTE
E
MINISTERO – INTERVENIENTE NECESSARIO CP_2
FATTO e DIRITTO
1 Nel corso del procedimento di separazione iscritto al n. 775/2012 RGACC (ex
Trib. Rossano), dopo aver ottenuto sentenza parziale dichiarativa dello status separativo, e concordavano le statuizioni con cui Parte_1 CP_1 definire le residue questioni e, in particolare, quelle relative all' affidamento e al mantenimento delle due figlie minori (nata il [...]) e Persona_1
(nata l' 8.8.2008). Quindi questo Tribunale pronunciava sentenza Persona_2
n. 105/2021 che: disponeva l' affido condiviso delle minori, con collocazione prevalente presso la madre;
disponeva che l' avrebbe versato alla moglie CP_1 separata, quale contributo al mantenimento delle figlie, l' assegno mensile di €
200,00; che le spese straordinarie necessitate dalla figlie sarebbe stato sostenuto
1 per metà da ciascuno dei genitori;
dava atto dell' impegno assunto dalla moglie a cedere al marito la sua quota di proprietà dell' appartamento sito in Corigliano –
Rossano, già adibito ad abitazione familiare, sulla scorta della circostanza, riconosciuta dalla promittente cedente, che il marito aveva provveduto da solo ad estinguere il mutuo contratto dai coniugi per il suo acquisto e a liberare l' immobile dal successivo pignoramento eseguito dalla banca mutuante.
2 Con ricorso depositato in data 8.4.2022, ha chiesto la Parte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto l' rimettendo alla descrizione del Tribunale ogni decisione relativa alle figlie CP_1
minorenni, di cui ha segnalato la decisione di trasferirsi ad abitare con il padre.
3 si è associato alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio religioso ed ha chiesto che le figlie fossero affidate in via esclusiva a lui, con obbligo per la di contribuire al loro mantenimento. Ha chiesto altresì Pt_1 che il Tribunale confermasse l' obbligo assunto dalla in sede di Pt_1 separazione di cedergli la sua quota di proprietà dell' appartamento a suo tempo adibito a casa familiare.
4 Espletato senza successo il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata del
23.11.2022 il Presidente del Tribunale ha dettato i provvedimenti provvisori e urgenti confermando sostanzialmente le statuizioni adottate in parte qua con la sentenza di separazione.
5 Nel corso del giudizio, la si è trasferita con la sola figlia Pt_1 Persona_1
a Poggio Rusco (MN) per ivi abitare con il suo compagno, mentre la secondogenita
UN è rimasta ad abitare con il padre a Corigliano – Rossano. Senonché, successivamente, la è tornata ad abitare a Corigliano – Rossano e le figlie Pt_1
hanno alternativamente abitato ora a casa del di abitare con la madre. Nelle more dell' assunzione della causa in decisione, la difesa della ha riferito che la Pt_1
primogenita , oramai maggiorenne, si è determinata a tornare a Persona_1 coabitare con la madre, fatto questo contestato dalla difesa dell' CP_1
6 Con le note di precisazione delle conclusioni depositate ex art. 127 ter CPC, ha chiesto che alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio si accompagnasse l' ordine in capo all' di contribuire al CP_1
mantenimento delle due figlie con lei coabitanti col versamento di un assegno
2 mensile di € 600,00; , oltre a ribadire la domanda di divorzio, ha CP_1 chiesto che fosse disposto l' affido esclusivo a suo favore della minore UN e che alla fosse ordinato di contribuire al mantenimento di entrambe le figlie;
Pt_1 ha ulteriormente ribadito la richiesta di conferma dell' obbligo della moglie di cessione a suo favore della quota della ex casa familiare (vedi supra sub § 3).
La causa quindi è stata rimessa alla decisione del Collegio, con ordinanza del
18.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190 CPC, ridotti a gg. 20 + 20.
7 Il PM non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
*** *** ***
8 La domanda di divorzio, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, merita accoglimento stante l' accertata impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e l' avvenuto decorso dell' anno (causa di scioglimento del matrimonio di cui all' art. 3 n. 2 lettera b legge 898/1970 e successive modifiche).
9 Relativamente alla prole, tenuto conto che la primogenita è oggi Persona_1
maggiorenne (19 anni), nessun provvedimento di affido può riguardare la medesima. Per quanto riguarda la secondogenita UN (che oggi ha 16 anni), il Collegio non può disattendere la chiara e consapevole volontà della stessa di abitare con la madre, espressa nell' audizione espletata all' udienza del 18.9.2024
(< … ho un buon rapporto con mia madre, il suo compagno e la piccola
[figlia avuta dalla con il compagno avuto prima di Per_3 Pt_1 intraprendere la convivenza con quello attuale]; in casa c' è armonia;
… ho abitato con papà sino a giugno scorso, ma poi ho scelto di trasferirmi da mamma in quanto con lei ho un rapporto più sincero;
… ; ripeto che sto bene a casa con mia madre e non ho alcuna intenzione di tornare da mai padre;
con mio padre ci parlo e ci messaggiamo >>). E' vero che UN, come anche , ha un Persona_1
rapporto spesso conflittuale con la madre, ma trattasi di una conflittualità che connota anche la sua relazione con il padre, quasi a mutuare le tensioni esistenti tra i genitori. D' altro canto, anche ad ipotizzare una carenza genitoriale della madre – carenza non espressa dagli assistenti sociali (vedi relazione socio educativa dei servizi sociali di Corigliano – Rossano del 2.9.2024 trasmessa con nota prot.
3 13.9.2024 n. 0106026) – l' età della minore sconsiglia l' adozione di qualsivoglia provvedimento impositivo nei suoi confronti circa il genitore con il quale abitare.
10 Per quanto riguarda il mantenimento di entrambe le figlie, va affermato che anche abita con la madre. Ciò è dimostrato dalla nota, manoscritta Persona_1
e firmata dalla stessa, prodotta dalla difesa della in allegato alle note Pt_1 scritte depositate il 14.11.2024. L' eccezione della controparte circa la tardività della produzione è priva di pregio, stante la riferibilità del documento ad un fatto sopravvenuto ai termini perentori di producibilità dei documenti (art. 183 comma 6
n. 2 CPC, nel testo vigente ratione temporis). D' altro canto, il ritorno di
[...]
presso la madre trova rispondenza nella implicita provvisorietà della Per_1 collocazione paterna che è dato rinvenire nelle dichiarazioni rese dalla predetta all' udienza del 18.9.2024 (<ho abitato a casa di mia madre sino qualche settimana fa;
poi c' è stato un piccolo litigio con mia madre per il fatto che io non lavoro e non studio e io dopo la discussione ho deciso di trasferirmi da mio padre;
a casa di mia madre c' è un buon clima;
mia abita con UN mia sorella, altra Per_3 mia sorella - avuta da mia madre con altro compagno - e l' attuale CP_1
compagno di mia madre;
con mio padre mi trovo bene;
per il momento mi trovo bene con mio padre e in futuro … vedrò>>).
11 Assodata la coabitazione prevalente di entrambe le figlie con la madre e lo stato di attuale inoccupazione anche della maggiorenne , Persona_1 [...]
è tenuto a contribuire al loro mantenimento. Circa l' entità del contributo, CP_1
va considerato che la dispone unicamente di emolumenti assistenziali Pt_1
(pari a € 11.591,71 nel 2022, vigente il reddito di cittadinanza) mentre l' CP_1 operaio dipendente, ha un reddito annuo imponibile di circa € 9.900,00 (vedi dichiarazione redditi prodotti). In tale situazione, appare congruo fissare il contributo mensile dovuto dall' ella misura di € 400,00 (€ 200,00 per figlia), ferma la CP_1
compartecipazione alle spese straordinarie, intese per tali quelle imprevedibili e di rilevante importo.
12 Nessuna conferma deve operare il Tribunale in relazione all' impegno della di cessione della sua quota della ex casa familiare, in quanto la perdurante Pt_1 vigenza dell' impegno assunto in sede di separazione rende l' ulteriore richiesta in questa sede priva di giuridico interesse.
4 14 La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/12/2000 in Rossano da e;
Parte_1 CP_1
b) ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano - Rossano di procedere all'annotazione della sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000 , serie A, parte II^, atto numero 129);
c) dispone l' affido condiviso della minore , con coabitazione Persona_2
prevalente presso la madre e libera facoltà del padre di incontrare la figlia, nel rispetto delle esigenze di quest' ultima;
d) dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie CP_1
e UN, coabitanti con la madre, versando a questa, Persona_1 entro il giorno 5 del mese, l' importo di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e partecipando al 50% delle spese straordinarie, intese per tali quelle imprevedibili e di rilevante importo;
e) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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