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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2691/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BILOTTI DANIELA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ABRANS MELANIA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio civile contratto a Livorno in data 24/09/1989 con Per_ la signora la nascita dei figli e , entrambi Controparte_1 Per_2 maggiorenni ed indipendenti economicamente, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale col venir meno dell'affectio coniugalis e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data
15.11.2024 e poi ritualmente notificato il signor evocava in Parte_1 causa per sentir pronunciare la separazione dei coniugi. Il Controparte_1 ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] -
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto. - Ordinare alla sig.ra di lasciare la casa coniugale, Controparte_1 di proprietà esclusiva del ricorrente, non sussistendone i presupposti per
1 l'assegnazione in suo favore, libera dai suoi effetti personali, con il trasferimento della sua residenza altrove entro e non oltre il 30.3.2025, e con il diritto della stessa a ritirare, come da intese, due comodini, il cassettone ed il quadro presente nella cucina, nonché i beni a lei personalmente regalati. - Disporre in favore della sig.ra CP_1 un assegno di mantenimento di € 150,00 rivalutabile secondo gli indici Istat,
[...] da corrispondersi entro il 15 di ogni mese. Tale assegno dovrà cessare in automatico non appena la sig.ra avrà iniziato a percepire l'assegno a titolo di pensione CP_1 sociale e/o l'assegno di inclusione. - Si richiede la vittoria di spese ed onorari, in ragione della circostanza che lo ha cercato in ogni modo di addivenire ad una Pt_1 separazione consensuale e ad un accordo civile ed economico nel rispetto del lungo percorso di vita matrimoniale vissuto tra i coniugi, ma ciò si è reso assolutamente impossibile per la ingiustificata intransigenza della di lui moglie e per
l'irragionevolezza delle richieste economiche formulate a titolo di assegno di mantenimento”.
Si costituiva in causa la signora la quale, senza opporsi Controparte_1 alla domanda di separazione, contestava i presupposti in fatto e in diritto delle istanze accessorie e riferiva difformemente le ragioni della disgregazione dell'unione coniugale instando, in via riconvenzionale, per la dichiarazione di addebito della separazione alla condotta del marito. Anche diversamente allegando la propria condizione economica e lavorativa, la resistente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…]
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- 2. sarà dichiarato l'addebito della separazione al sig. a Pt_1 causa delle condotte dallo stesso assunte a carico della moglie, come descritte e documentate in premessa;
- 3. La signora trasferirà altrove la sua residenza solo CP_1 quando avrà reperito una abitazione idonea, la sig.ra porterà con sé il servizio CP_1 di piatti rappresentanti le quattro stagioni, il quadro appeso in camera matrimoniale, due comodini che sono stati regalati alla stessa, un'anfora, due quadretti che le furono regalati come regalo di matrimonio, l'asciugatrice, la sua bicicletta, gli accessori e i mobili per il campeggio oltre a tutti i suoi oggetti personali;
- 4. il sig. Pt_1 corrisponderà alla sig.ra 500,00 euro a titolo di mantenimento mensili, salva CP_1 rivalutazione all'esito degli accertamenti della reale condizione economica del sig.
- 5. il sig. verserà su conto corrente intestato alla sig.ra la Pt_1 Pt_1 CP_1 metà del valore del natante acquistato in costanza di matrimonio e la metà del saldo dei conti correnti a lui intestati al 1.10.2024, giorno della ricezione della raccomandata relativa alla richiesta di separazione, oltre alla metà di tutti gli investimenti finanziari, azioni, titoli, buoni fruttiferi e quant'altro sia ad oggi in possesso o sia stato in possesso del sig. al 1.10.2024; - 6. con condanna alle spese, ai diritti e agli onorari a Pt_1 carico del sig. stante la violazione degli obblighi coniugali morali ed Pt_1 economici posti in essere nei confronti della sig.ra ”. CP_1
2 Tentata in sede di udienza di comparizione delle parti la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti, all'esito di ampia discussione i procuratori chiedevano un rinvio per valutare la proposta transattiva formulata dal Giudice relatore. All'udienza cartolare del 7.4.2025 i procuratori davano dell'accordo raggiunto dai signori e depositato in Pt_1 CP_1
PCT sottoscritto dagli stessi e concludevano congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indiate nel verbale di causa.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 24/09/1989 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune - atto n. 224 parte 1 – anno 1989;
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il sig. resterà ad abitare nella casa familiare di sua proprietà; Pt_1
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra 350,00 euro a titolo di Pt_1 CP_1 assegno di mantenimento fino a dicembre 2025. Da gennaio 2026 lo Pt_1 corrisponderà 300,00 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento alla sig.ra oltre rivalutazione ISTAT;
CP_1
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra 2066,00 euro a titolo di quota Pt_1 CP_1 parte del saldo del conto corrente al 30.09.2024, caduto in comunione de residuo. Tale somma verrà corrisposta in rate da 200,00 euro mensili fino a soddisfazione totale del credito;
5) i versamenti avverranno entro il 10 di ogni mese su conto corrente IT
15D3608105138202172902186 intestato alla sig.ra CP_1
3 6) i coniugi hanno già diviso i beni mobili presenti nell'abitazione, la sig.ra prenderà in ultimo la bici, le diapositive e le suppellettili da campeggio CP_1 saranno divise in parti eque.
7) spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2691/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BILOTTI DANIELA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ABRANS MELANIA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio civile contratto a Livorno in data 24/09/1989 con Per_ la signora la nascita dei figli e , entrambi Controparte_1 Per_2 maggiorenni ed indipendenti economicamente, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale col venir meno dell'affectio coniugalis e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data
15.11.2024 e poi ritualmente notificato il signor evocava in Parte_1 causa per sentir pronunciare la separazione dei coniugi. Il Controparte_1 ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] -
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto. - Ordinare alla sig.ra di lasciare la casa coniugale, Controparte_1 di proprietà esclusiva del ricorrente, non sussistendone i presupposti per
1 l'assegnazione in suo favore, libera dai suoi effetti personali, con il trasferimento della sua residenza altrove entro e non oltre il 30.3.2025, e con il diritto della stessa a ritirare, come da intese, due comodini, il cassettone ed il quadro presente nella cucina, nonché i beni a lei personalmente regalati. - Disporre in favore della sig.ra CP_1 un assegno di mantenimento di € 150,00 rivalutabile secondo gli indici Istat,
[...] da corrispondersi entro il 15 di ogni mese. Tale assegno dovrà cessare in automatico non appena la sig.ra avrà iniziato a percepire l'assegno a titolo di pensione CP_1 sociale e/o l'assegno di inclusione. - Si richiede la vittoria di spese ed onorari, in ragione della circostanza che lo ha cercato in ogni modo di addivenire ad una Pt_1 separazione consensuale e ad un accordo civile ed economico nel rispetto del lungo percorso di vita matrimoniale vissuto tra i coniugi, ma ciò si è reso assolutamente impossibile per la ingiustificata intransigenza della di lui moglie e per
l'irragionevolezza delle richieste economiche formulate a titolo di assegno di mantenimento”.
Si costituiva in causa la signora la quale, senza opporsi Controparte_1 alla domanda di separazione, contestava i presupposti in fatto e in diritto delle istanze accessorie e riferiva difformemente le ragioni della disgregazione dell'unione coniugale instando, in via riconvenzionale, per la dichiarazione di addebito della separazione alla condotta del marito. Anche diversamente allegando la propria condizione economica e lavorativa, la resistente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…]
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- 2. sarà dichiarato l'addebito della separazione al sig. a Pt_1 causa delle condotte dallo stesso assunte a carico della moglie, come descritte e documentate in premessa;
- 3. La signora trasferirà altrove la sua residenza solo CP_1 quando avrà reperito una abitazione idonea, la sig.ra porterà con sé il servizio CP_1 di piatti rappresentanti le quattro stagioni, il quadro appeso in camera matrimoniale, due comodini che sono stati regalati alla stessa, un'anfora, due quadretti che le furono regalati come regalo di matrimonio, l'asciugatrice, la sua bicicletta, gli accessori e i mobili per il campeggio oltre a tutti i suoi oggetti personali;
- 4. il sig. Pt_1 corrisponderà alla sig.ra 500,00 euro a titolo di mantenimento mensili, salva CP_1 rivalutazione all'esito degli accertamenti della reale condizione economica del sig.
- 5. il sig. verserà su conto corrente intestato alla sig.ra la Pt_1 Pt_1 CP_1 metà del valore del natante acquistato in costanza di matrimonio e la metà del saldo dei conti correnti a lui intestati al 1.10.2024, giorno della ricezione della raccomandata relativa alla richiesta di separazione, oltre alla metà di tutti gli investimenti finanziari, azioni, titoli, buoni fruttiferi e quant'altro sia ad oggi in possesso o sia stato in possesso del sig. al 1.10.2024; - 6. con condanna alle spese, ai diritti e agli onorari a Pt_1 carico del sig. stante la violazione degli obblighi coniugali morali ed Pt_1 economici posti in essere nei confronti della sig.ra ”. CP_1
2 Tentata in sede di udienza di comparizione delle parti la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti, all'esito di ampia discussione i procuratori chiedevano un rinvio per valutare la proposta transattiva formulata dal Giudice relatore. All'udienza cartolare del 7.4.2025 i procuratori davano dell'accordo raggiunto dai signori e depositato in Pt_1 CP_1
PCT sottoscritto dagli stessi e concludevano congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indiate nel verbale di causa.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 24/09/1989 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune - atto n. 224 parte 1 – anno 1989;
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il sig. resterà ad abitare nella casa familiare di sua proprietà; Pt_1
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra 350,00 euro a titolo di Pt_1 CP_1 assegno di mantenimento fino a dicembre 2025. Da gennaio 2026 lo Pt_1 corrisponderà 300,00 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento alla sig.ra oltre rivalutazione ISTAT;
CP_1
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra 2066,00 euro a titolo di quota Pt_1 CP_1 parte del saldo del conto corrente al 30.09.2024, caduto in comunione de residuo. Tale somma verrà corrisposta in rate da 200,00 euro mensili fino a soddisfazione totale del credito;
5) i versamenti avverranno entro il 10 di ogni mese su conto corrente IT
15D3608105138202172902186 intestato alla sig.ra CP_1
3 6) i coniugi hanno già diviso i beni mobili presenti nell'abitazione, la sig.ra prenderà in ultimo la bici, le diapositive e le suppellettili da campeggio CP_1 saranno divise in parti eque.
7) spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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