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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 2606/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2606/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Pesaresi Moreno, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), QUALE TITOLARE DELLA OMONIMA Controparte_1 C.F._1
IMPRESA INDIVIDUALE, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Formisano Emmanuel, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
05.03.2025.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria azionata dalla società (di seguito Parte_1
Parte
) nei confronti di - titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività Controparte_1 alberghiera con insegna “Hotel Losanna” nell'immobile sito in Rimini, Viale Giovanni Pascoli n. 133 - per il pagamento della somma dovuta a seguito del prelievo irregolare di energia elettrica, oggetto di fatturazione, riscontrato all'esito di una verifica tecnica eseguita il 16.07.2019 dalla società concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica con riferimento Controparte_2 al punto di prelievo contraddistinto con il n. POD IT001E40336710, ubicato in Viale Pascoli n. 133 a servizio dell'Hotel Losanna.
In questa sede, l'odierna attrice invoca, in via principale, la responsabilità contrattuale del e, CP_1 in via subordinata, la responsabilità extracontrattuale dello stesso;
in via ulteriormente subordinata, Parte
ha rappresentato l'ingiustificato arricchimento del , chiedendone la condanna al CP_1 pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. Parte Quanto alla prospettata responsabilità contrattuale dell'odierno convenuto, deve rilevarsi come , in ordine alla data di inizio del prelievo irregolare, richiami il contenuto della Denuncia di notizia di reato redatta da che individua tale data nel novembre 2012, quando intestatario della Controparte_2 fornitura era (cfr. doc. 6 di parte attrice). Controparte_3
Sulla base delle stesse allegazioni attoree, quindi, la manomissione del contatore è avvenuta in un momento in cui il non aveva ancora assunto alcuna obbligazione contrattuale nei confronti di CP_1
Parte
- essendo la fornitura intestata ad altro soggetto - e non aveva neppure la materiale disponibilità dei locali dell'Hotel Losanna, avendo lo stesso sottoscritto il contratto di affitto dell'azienda alberghiera “Hotel Losanna” in data 12.12.2012 con decorrenza dal 13.12.2012 (cfr. doc. 27 di parte convenuta).
Ne deriva che la manomissione del contatore non può far sorgere in capo all'odierno convenuto alcuna responsabilità contrattuale che non può neppure derivare dalla previsione dell'art. 12 delle Condizioni Parte Generali di Contratto, richiamato da .
Il predetto articolo, rubricato “Consumi abusivi e sospensione della fornitura”, dispone che “12.1
L'appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica e/o del gas, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli Impianti in modo non conforme al contratto, daranno luogo a idonea comunicazione alle autorità competenti. 12.3. In tali casi determinerà il consumo di energia elettrica e/o del gas su accertamenti tecnici Parte_1
pagina 2 di 4 insindacabili e potrà sospendere immediatamente la vendita, nonché risolvere di diritto il contratto.
12.3. Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad o terzi”. Parte_1
L'odierna attrice (anche a fronte delle contestazioni operate dal convenuto) non ha fornito la prova di circostanze utili al fine di ritenere che il fosse consapevole dell'esistenza della manomissione CP_1
- da ritenersi già esistente nel novembre 2012, in assenza di elementi idonei a datarla ad un momento successivo - e, pertanto, la fattispecie oggetto del presente giudizio non può essere ricondotta all'ambito di operatività dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto. Parte Le carenze probatorie di inducono ad escludere non solo la responsabilità contrattuale del
, ma altresì la responsabilità extracontrattuale dello stesso ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_1
L'odierna attrice, infatti, non ha dato prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, non essendo stato comprovato che il abbia manomesso materialmente il contatore CP_1
e neppure che l'odierno convenuto abbia tenuto una condotta colposa - attiva o omissiva - produttiva Parte Parte del danno lamentato da . Le circostanze rappresentate da , infatti, sono rimaste prive di riscontro, non avendo l'odierna attrice - gravata dei relativi oneri - formulato alcuna istanza istruttoria al fine di dare prova delle proprie allegazioni. Parte Da ultimo, non può accogliersi la domanda formulata da ai sensi dell'art. 2041 c.c.
E' affermazione risalente della Suprema Corte, non smentita da successivi arresti di segno opposto, che chi propone vittoriosamente l'azione di arricchimento senza causa ha diritto, a titolo di indennizzo, alla somma determinata nella minor misura tra l'entità della diminuzione patrimoniale subita e quella dell'arricchimento ricavato dalla persona nei cui confronti l'azione è stata proposta (Cass. 15 luglio
1978, n. 3564).
Secondo quanto ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'indennizzo dovuto per l'arricchimento senza causa, l'art. 2041 c.c. considera, poi, solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'art. 2043 c.c., ma espressamente escluso dall'art. 2041 c.c. (Cass. 26 settembre 2005, n. 18785). Ne deriva che, in tema di azione di indebito arricchimento, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (Cass. n. 23780/2014; Cass. n. 17957/2016). Parte Orbene, nel caso di specie, ha lamentato unicamente il mancato guadagno conseguente all'omessa fatturazione del consumo effettivo di energia elettrica, senza fornire alcuna allegazione in ordine alla pagina 3 di 4 diminuzione patrimoniale subita per effetto della condotta dalla stessa addebitata al e CP_1 dell'arricchimento che quest'ultimo ne avrebbe ricavato. Parte Ne deriva che l'azione di arricchimento svolta da non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione del non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio - liquidate con decreto del 25.09.2022 - sono poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2606/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di , quale titolare della Parte_1 Controparte_1 omonima impresa individuale, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 7.052,00
a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e
Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emmanuel Formisano ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio, liquidate con decreto del 25.09.2022, definitivamente a carico della parte attrice.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 23 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2606/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Pesaresi Moreno, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), QUALE TITOLARE DELLA OMONIMA Controparte_1 C.F._1
IMPRESA INDIVIDUALE, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Formisano Emmanuel, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
05.03.2025.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria azionata dalla società (di seguito Parte_1
Parte
) nei confronti di - titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività Controparte_1 alberghiera con insegna “Hotel Losanna” nell'immobile sito in Rimini, Viale Giovanni Pascoli n. 133 - per il pagamento della somma dovuta a seguito del prelievo irregolare di energia elettrica, oggetto di fatturazione, riscontrato all'esito di una verifica tecnica eseguita il 16.07.2019 dalla società concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica con riferimento Controparte_2 al punto di prelievo contraddistinto con il n. POD IT001E40336710, ubicato in Viale Pascoli n. 133 a servizio dell'Hotel Losanna.
In questa sede, l'odierna attrice invoca, in via principale, la responsabilità contrattuale del e, CP_1 in via subordinata, la responsabilità extracontrattuale dello stesso;
in via ulteriormente subordinata, Parte
ha rappresentato l'ingiustificato arricchimento del , chiedendone la condanna al CP_1 pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. Parte Quanto alla prospettata responsabilità contrattuale dell'odierno convenuto, deve rilevarsi come , in ordine alla data di inizio del prelievo irregolare, richiami il contenuto della Denuncia di notizia di reato redatta da che individua tale data nel novembre 2012, quando intestatario della Controparte_2 fornitura era (cfr. doc. 6 di parte attrice). Controparte_3
Sulla base delle stesse allegazioni attoree, quindi, la manomissione del contatore è avvenuta in un momento in cui il non aveva ancora assunto alcuna obbligazione contrattuale nei confronti di CP_1
Parte
- essendo la fornitura intestata ad altro soggetto - e non aveva neppure la materiale disponibilità dei locali dell'Hotel Losanna, avendo lo stesso sottoscritto il contratto di affitto dell'azienda alberghiera “Hotel Losanna” in data 12.12.2012 con decorrenza dal 13.12.2012 (cfr. doc. 27 di parte convenuta).
Ne deriva che la manomissione del contatore non può far sorgere in capo all'odierno convenuto alcuna responsabilità contrattuale che non può neppure derivare dalla previsione dell'art. 12 delle Condizioni Parte Generali di Contratto, richiamato da .
Il predetto articolo, rubricato “Consumi abusivi e sospensione della fornitura”, dispone che “12.1
L'appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica e/o del gas, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli Impianti in modo non conforme al contratto, daranno luogo a idonea comunicazione alle autorità competenti. 12.3. In tali casi determinerà il consumo di energia elettrica e/o del gas su accertamenti tecnici Parte_1
pagina 2 di 4 insindacabili e potrà sospendere immediatamente la vendita, nonché risolvere di diritto il contratto.
12.3. Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad o terzi”. Parte_1
L'odierna attrice (anche a fronte delle contestazioni operate dal convenuto) non ha fornito la prova di circostanze utili al fine di ritenere che il fosse consapevole dell'esistenza della manomissione CP_1
- da ritenersi già esistente nel novembre 2012, in assenza di elementi idonei a datarla ad un momento successivo - e, pertanto, la fattispecie oggetto del presente giudizio non può essere ricondotta all'ambito di operatività dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto. Parte Le carenze probatorie di inducono ad escludere non solo la responsabilità contrattuale del
, ma altresì la responsabilità extracontrattuale dello stesso ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_1
L'odierna attrice, infatti, non ha dato prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, non essendo stato comprovato che il abbia manomesso materialmente il contatore CP_1
e neppure che l'odierno convenuto abbia tenuto una condotta colposa - attiva o omissiva - produttiva Parte Parte del danno lamentato da . Le circostanze rappresentate da , infatti, sono rimaste prive di riscontro, non avendo l'odierna attrice - gravata dei relativi oneri - formulato alcuna istanza istruttoria al fine di dare prova delle proprie allegazioni. Parte Da ultimo, non può accogliersi la domanda formulata da ai sensi dell'art. 2041 c.c.
E' affermazione risalente della Suprema Corte, non smentita da successivi arresti di segno opposto, che chi propone vittoriosamente l'azione di arricchimento senza causa ha diritto, a titolo di indennizzo, alla somma determinata nella minor misura tra l'entità della diminuzione patrimoniale subita e quella dell'arricchimento ricavato dalla persona nei cui confronti l'azione è stata proposta (Cass. 15 luglio
1978, n. 3564).
Secondo quanto ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'indennizzo dovuto per l'arricchimento senza causa, l'art. 2041 c.c. considera, poi, solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'art. 2043 c.c., ma espressamente escluso dall'art. 2041 c.c. (Cass. 26 settembre 2005, n. 18785). Ne deriva che, in tema di azione di indebito arricchimento, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (Cass. n. 23780/2014; Cass. n. 17957/2016). Parte Orbene, nel caso di specie, ha lamentato unicamente il mancato guadagno conseguente all'omessa fatturazione del consumo effettivo di energia elettrica, senza fornire alcuna allegazione in ordine alla pagina 3 di 4 diminuzione patrimoniale subita per effetto della condotta dalla stessa addebitata al e CP_1 dell'arricchimento che quest'ultimo ne avrebbe ricavato. Parte Ne deriva che l'azione di arricchimento svolta da non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione del non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio - liquidate con decreto del 25.09.2022 - sono poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2606/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di , quale titolare della Parte_1 Controparte_1 omonima impresa individuale, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 7.052,00
a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e
Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emmanuel Formisano ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio, liquidate con decreto del 25.09.2022, definitivamente a carico della parte attrice.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 23 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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