Ordinanza cautelare 10 ottobre 2018
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01959/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Misserini, Roberto Santarcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
contro
Comune di Carosino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 5 giugno 2018 di diniego definitivo del Permesso di Costruire in sanatoria di cui alla pratica edilizia n. -OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 4 aprile 2017 con cui sono stati comunicati all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire in sanatoria di cui alla pratica edilizia n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Carosino e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la sig.ra -OMISSIS- è proprietaria dell’unità immobiliare sita al primo piano dello stabile ubicato nel Comune di Carosino, -OMISSIS-, catastalmente censito al foglio-OMISSIS-, costituita da tre blocchi: - uno esterno, prospiciente -OMISSIS-, sul quale insiste un torrino di scale; - uno intermedio; - ed uno interno, prospiciente il giardino, costituito da una veranda coperta;
- con ordinanze n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, a firma dell’Ing. -OMISSIS-, l’Amministrazione comunale ingiungeva la demolizione delle seguenti opere “ aumento di volumetria a seguito di innalzamento di circa 40 cm delle quote di imposta del solaio di copertura della stanza intermedie, delle dimensioni di mt. 13,05x5,10 ”, nonché “ copertura in legno lamellare delle dimensioni di mt. 3,95 x 5,25 posta nel retro, sul lato destro dell’immobile ”;
- avverso le predette ordinanze la sig.ra -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi a questo TAR, che veniva accolto con sentenza n. -OMISSIS- sotto il profilo della carenza di istruttoria;
- a seguito della suddetta pronuncia, l’Amministrazione comunale riattivava il procedimento sanzionatorio e quindi, con nota prot. n. -OMISSIS-, chiedeva alla ricorrente di poter effettuare un sopralluogo al fine di procedere a nuova attività istruttoria;
- nel corso del sopralluogo, svoltosi in data 28.09.2017, la sig.ra -OMISSIS- segnalava ai funzionari del Comune (ing. -OMISSIS- e …) l’opportunità di astenersi dall’attività istruttoria, dal momento che i medesimi funzionari erano destinatari di un esposto presentato dalla ricorrente alla Procura della Repubblica;
- alla luce delle circostanze segnalate dalla ricorrente nel corso del verbale di sopralluogo del 28.09.2017, il Segretario Comunale, con provvedimento del 17.11.2017, accertava “ la sussistenza di un obbligo di astensione del Responsabile UTC – Urbanistica Ing. -OMISSIS- nonché del… ”, e quindi disponeva di “ procedere ad una nuova istruttoria della pratica edilizia in argomento ” e “ di individuare un nuovo responsabile del procedimento … ”.
- nel frattempo, la sig.ra -OMISSIS- aveva presentato istanza per la sanatoria in data 29.09.2016 delle seguenti opere “l’ampliamento del vano bagno e locale ripostiglio; - l’ampliamento della veranda coperta; - e la realizzazione della tettoia in legno lamellare, eseguita con SCIA prot. n. -OMISSIS- del 28.05.2012”;
- con nota prot. n. -OMISSIS- del 5 giugno 2018, l’Ing. -OMISSIS-, in qualità di dirigente UTC del Comune di Carosino, ha denegato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, in ragione del fatto che la ricorrente non aveva prodotto “ il nulla osta degli altri soggetti aventi titolo ai fini della sanatoria delle opere realizzate su porzioni dell’immobile di proprietà non esclusiva ”, con ciò intendendosi riferire segnatamente al consenso del sig. -OMISSIS-, proprietario dell’unità immobiliare sottostante a quella di proprietà della ricorrente;
Premesso altresì che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- violazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, stante la situazione di conflitto di interessi in riferimento al dirigente UTC, ing. -OMISSIS-;
- incompetenza del medesimo dirigente UTC, dal momento che il Segretario comunale aveva inteso “spogliare l’Ing. -OMISSIS- di qualsivoglia potere e/o funzione con riguardo al procedimento di sanatoria”;
- “il Civico Ente ha adottato il provvedimento de quo senza onerarsi di “procedere ad una nuova istruttoria della pratica edilizia in argomento””;
- “violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990”;
- “gli interventi edilizi di cui al permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- non necessitano del nulla osta di qualsivoglia altro soggetto, essendo stati eseguiti su porzioni di immobile di proprietà esclusiva della Sig.ra -OMISSIS-”;
- “in ragione della natura pertinenziale delle parti comuni del fabbricato su cui insistono le opere oggetto della proposta istanza di sanatoria … il provvedimento di diniego adottato dal Comune si appalesa del tutto illegittimo”;
Rilevato che si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Carosino e il sig. -OMISSIS-;
Considerato che:
- l’art. 6 bis della legge 241/1990 stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
- al riguardo, la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha affermato che “ L'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 prescrive espressamente che, in caso di conflitto di interessi, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche laddove la stessa sia solo potenziale ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.11.2020 n. 6918);
- nel concreto caso di specie, il Segretario Comunale, con provvedimento in data 17.11.2017 (rimasto incontestato) ha accertato la sussistenza di una posizione di conflitto di interessi del dirigente UTC rispetto alla definizione del procedimento sanzionatorio avente ad oggetto le opere abusive realizzate dalla ricorrente;
- in data 5.6.2018, in mancanza di sopravvenienze riguardanti la decisione assunta dal Segretario Comunale, il dirigente UTC ha ritenuto di adottare il provvedimento di rigetto della istanza di sanatoria delle opere abusive;
Ritenuto che:
- pur inserendosi nell’ambito del procedimento sanzionatorio, l’accertamento del conflitto di interessi compiuto dal Segretario Comunale - nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione - non può che riguardare anche il procedimento di sanatoria, trattandosi di procedimenti paralleli, oggettivamente e soggettivamente connessi, che involgono, nella sostanza, le medesime posizioni di interesse (e di potenziale conflitto), e ciò a prescindere dal fatto che, com’è stato eccepito dall’Amministrazione comunale, non vi è perfetta coincidenza tra le opere oggetto dei due procedimenti (fermo restando, comunque, che si tratta, in entrambi i casi, di interventi riferibili all’ampliamento della volumetria dell’immobile e alla copertura degli spazi esterni);
- non può ritenersi congruo e ragionevole, sotto il profilo del rispetto dei principi di buona amministrazione e di lealtà procedimentale, che il medesimo dirigente si astenga dalla adozione della ordinanza di demolizione nei confronti della ricorrente e però, nel contempo, provveda a denegare il rilascio del p.d.c. con riferimento alla istanza presentata dalla stessa sig.ra -OMISSIS- ai fini della sanatoria di opere che riguardano lo stesso immobile attinto dalla ingiunzione demolitoria, dal momento che la potenziale interazione tra le posizioni di interesse del dirigente e del privato resta la medesima ed immutato resta il vulnus per l’esercizio della funzione;
- in ogni caso, il provvedimento impugnato è irrimediabilmente inficiato per eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di non contraddizione, dal momento che l’Amministrazione comunale non può assumere determinazioni diametralmente opposte e logicamente inconciliabili in riferimento al medesimo rapporto ed a situazioni identiche sotto il profilo degli interessi sostanziali oggetto di tutela;
Ritenuto che per le anzidette ragioni il ricorso merita di essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota prot. n. -OMISSIS- del 5 giugno 2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati nella sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.