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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3223 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2014, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Cicala;
Parte_1
-ATTORE-
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Garulli e Gennaro CP_1
D'Andria;
-CONVENUTA-
NONCHÉ
, con sede in Yangdong (Cina Popolare) al n. 1 Yongxing Road. NT
- CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio al fine Parte_1 CP_1
di sentire accertare l'esclusiva responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, per l'infortunio verificatosi in data 28.04.2013, a causa della esplosione di un caminetto da pavimento.
L'istante, in particolare, assumeva che in data 28.04.2013 alle ore 23:30 circa, mentre si trovava all'interno dell'attività commerciale di cui era titolare, denominata Bar Boys, sita in Caserta, mentre provvedeva ad accendere il caminetto da pavimento modello FP/009, installato, prodotto e commercializzato da CP_1
lo stesso improvvisamente esplodeva, causandogli gravissime ustioni di terzo grado al viso ed al
[...]
corpo.
L'attore, pertanto, chiedeva di accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di in Controparte_3
quanto il prodotto violava sicuramente la normativa nazionale e comunitaria in materia di standard di sicurezza.
Si costituiva la quale eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea poiché carente dei presupposti di fatto e di diritto;
chiedeva, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa NT
, quale Società produttrice del caminetto, al fine di essere garantita e manlevata in caso di
[...]
accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, rimaneva contumace, NT
nonostante la regolarità della notifica.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda proposta dall'attore non possa trovare accoglimento, non essendo stata fornita prova certa e tranquillizzante, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla convenuta, che il caminetto da cui si è sprigionata l'esplosione fosse effettivamente del modello indicato dall'attore, e che fosse stato installato, prodotto e commercializzato da CP_4
Secondo le allegazioni dell'attore, l'esplosione del caminetto sarebbe stata determinata dal cattivo funzionamento e/o da difetti costruzione del medesimo.
Ebbene, innanzitutto la società ha contestato gli avversi assunti, in quanto ha sostenuto di CP_1
essere solo uno (quindi, non l'unico) dei distributori, in Italia, del caminetto da pavimento modello FP/009 prodotto in Cina Youlian e ciò al fine di confutare la diretta NT
riconducibilità del caminetto al suo nome.
Inoltre, ha chiarito di non avere mai intrattenuto rapporti commerciali con il ovvero di Parte_1
non avergli venduto il caminetto-stufa in questione né, tantomeno, di averlo installato.
A fronte di tali contestazioni, non solo l'attore non ha fornito dimostrazione dei suoi assunti, in particolare per quanto riguarda l'asserito rapporto intercorso con -come si esporrà meglio CP_4
in seguito- ma è la stessa documentazione prodotta dalla convenuta, nonché la prova testimoniale espletata, a confermare le eccezioni mosse da quest'ultima.
In particolare, ha prodotto in giudizio la rubrica clienti (cfr. all. n. 1), che elenca tutti i CP_4
soggetti che hanno acquistato i prodotti dalle origini sino al 07.02.2022, e tra questi non CP_1
compare il nominativo del Parte_1
Vi è da dire che soltanto con la terza memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., riservata come è
noto alla sola articolazione della prova contraria, l'attore ha prospettato una dinamica parzialmente diversa, asserendo che il prodotto si trovava nel bar di sua proprietà “in ragione di un evento
organizzato di concerto tra il Bar Boys e la ”. Controparte_5
E così il teste di parte attrice, , ha dichiarato “…omissis… stava Testimone_1 Parte_1
riempiendo il contenitore, la vaschetta , nella quale credo si metta il combustibile, quando è partita
una fiammata che ha colpito il Non so di preciso che tipo di combustibile veniva usato, Parte_1
però ricordo che si trovava in un contenitore di latta che fu lasciata dal sig. il CP_5
rappresentante che aveva portato i biocamini. Ricordo che il spiegò tutta la procedura da CP_5
seguire per accendere i biocamini … Ricordo che la sera in cui è avvenuto il fatto era la prima in cui
venivano accesi i biocamini;
alla prima accensione, avvenuta prima di quella da cui è originata la
fiammata, ma non ricordo con precisione a che ora, era presente il sig. che provvide CP_5
personalmente ad accendere i biocamini. Alla prima accensione era presente anche il sig Parte_1
per vedere come si doveva fare…omissis” In disparte la già rilevata tardiva allegazione di fatti diversi, rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione,
che sembrano individuare in tale il venditore e l'installatore del bene, deve rilevarsi, in Controparte_5
maniera dirimente, che l'attore: a) comunque non ha dimostrato di avere acquistato il bene proprio da mancando agli atti contratti e/o fatture di acquisto del bene;
b) comunque l'attore non ha Controparte_5
dimostrato che il caminetto oggetto dell'esplosione fosse proprio del tipo distribuito da e che CP_4
l'avesse effettivamente fornito a CP_1 Controparte_5
Infine, anche l'affermazione che si tratti di un caminetto modello FP/009, commercializzato in Italia
da resta del tutto sfornita di prova. CP_1
Il non ha offerto in visione il prodotto oggetto di causa, né i rilievi fotografici dello stesso;
Parte_1
neppure ha prodotto, come già detto, la fattura o altro documento relativi all'acquisto, da cui desumere che il prodotto fosse proprio quello indicato.
Egli si è limitato a depositare un estratto del catalogo online della convenuta, documento evidentemente accessibile a chiunque e privo di efficacia probatoria in ordine ai fatti qui esaminati.
Il dubbio che quello che ha provocato le lesioni fosse un caminetto riconducibile a viene CP_4
corroborato dalla circostanza, ampiamente provata e documentata agli atti dalla convenuta, che il medesimo prodotto veniva commercializzato anche da altre ditte e addirittura talvolta alcune piccole imprese del Mezzogiorno offrivano online i propri caminetti appropriandosi delle immagini del catalogo CP_1
Invero, la società ha provato l'esistenza di diversi contenziosi intentati proprio per reprimere tali illeciti anticoncorrenziali, contenziosi che talvolta sono stati definiti in via transattiva con la corresponsione in favore di del risarcimento del danno (ALL. N. 5). CP_1
Anche la teste indicata dalla convenuta, , ha confermato: “…omissis …Posso dire Testimone_2
che i prodotti della sono commercializzati anche da altre società, oltre alla e non CP_1 CP_1
con marchio della e ciò vale anche per il caminetto FP /009 Seguendo gli aspetti anche legali, CP_1
ricordo di commercializzazione, da parte di aziende in Campania, di caminetti on line, utilizzando materiale pubblicitario della ricordo l'esistenza di tali contenziosi…e ricordo che la CP_6 CP_1
fu anche risarcita per questo…omissis….”
Inoltre, agli atti si rinviene anche la relazione tecnica di parte convenuta, a firma dell'Ing. Per_1
nella quale vi sono gli esiti di prove condotte dal tecnico su un caminetto dello stesso tipo di
[...]
quello indicato dall'attore nel presente giudizio, al fine di dimostrare che il caminetto commercializzato dalla non esponeva ai rischi come quello narrato dall'attore, neanche CP_1
disattendendo e persino violando le istruzioni d'uso, sussistendo standard di sicurezza molto elevati.
Allegate alla relazione vi sono i rilievi fotografici di quel tipo di caminetto.
Ebbene, dalle foto allegate a tale relazione si vede chiaramente che l'oggetto in questione ha la forma di un parallelepipedo.
Uno dei testi escussi, , ha affermato: “…omissis… Fuori c'erano dei biocamini, mi Testimone_1
sembra 2 ed erano spenti da circa due ore. Io …omissis… Preciso che il biocamino in questione era
a forma piramidale. Non sono in grado di precisare le dimensioni dello stesso…omissis…”
Il corredo probatorio complessivamente considerato, quindi, non consente di ritenere provato il fatto dedotto e la responsabilità della convenuta CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, comprese quelle per la chiamata in causa del terzo, per il principio della causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 3223/2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che Parte_1 CP_1
liquida in complessivi € 7.014,27, di cui € 5.077,00 per compensi e € 1.937,27 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
S. Maria Capua Vetere, 16.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3223 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2014, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Cicala;
Parte_1
-ATTORE-
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Garulli e Gennaro CP_1
D'Andria;
-CONVENUTA-
NONCHÉ
, con sede in Yangdong (Cina Popolare) al n. 1 Yongxing Road. NT
- CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio al fine Parte_1 CP_1
di sentire accertare l'esclusiva responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, per l'infortunio verificatosi in data 28.04.2013, a causa della esplosione di un caminetto da pavimento.
L'istante, in particolare, assumeva che in data 28.04.2013 alle ore 23:30 circa, mentre si trovava all'interno dell'attività commerciale di cui era titolare, denominata Bar Boys, sita in Caserta, mentre provvedeva ad accendere il caminetto da pavimento modello FP/009, installato, prodotto e commercializzato da CP_1
lo stesso improvvisamente esplodeva, causandogli gravissime ustioni di terzo grado al viso ed al
[...]
corpo.
L'attore, pertanto, chiedeva di accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di in Controparte_3
quanto il prodotto violava sicuramente la normativa nazionale e comunitaria in materia di standard di sicurezza.
Si costituiva la quale eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea poiché carente dei presupposti di fatto e di diritto;
chiedeva, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa NT
, quale Società produttrice del caminetto, al fine di essere garantita e manlevata in caso di
[...]
accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, rimaneva contumace, NT
nonostante la regolarità della notifica.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda proposta dall'attore non possa trovare accoglimento, non essendo stata fornita prova certa e tranquillizzante, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla convenuta, che il caminetto da cui si è sprigionata l'esplosione fosse effettivamente del modello indicato dall'attore, e che fosse stato installato, prodotto e commercializzato da CP_4
Secondo le allegazioni dell'attore, l'esplosione del caminetto sarebbe stata determinata dal cattivo funzionamento e/o da difetti costruzione del medesimo.
Ebbene, innanzitutto la società ha contestato gli avversi assunti, in quanto ha sostenuto di CP_1
essere solo uno (quindi, non l'unico) dei distributori, in Italia, del caminetto da pavimento modello FP/009 prodotto in Cina Youlian e ciò al fine di confutare la diretta NT
riconducibilità del caminetto al suo nome.
Inoltre, ha chiarito di non avere mai intrattenuto rapporti commerciali con il ovvero di Parte_1
non avergli venduto il caminetto-stufa in questione né, tantomeno, di averlo installato.
A fronte di tali contestazioni, non solo l'attore non ha fornito dimostrazione dei suoi assunti, in particolare per quanto riguarda l'asserito rapporto intercorso con -come si esporrà meglio CP_4
in seguito- ma è la stessa documentazione prodotta dalla convenuta, nonché la prova testimoniale espletata, a confermare le eccezioni mosse da quest'ultima.
In particolare, ha prodotto in giudizio la rubrica clienti (cfr. all. n. 1), che elenca tutti i CP_4
soggetti che hanno acquistato i prodotti dalle origini sino al 07.02.2022, e tra questi non CP_1
compare il nominativo del Parte_1
Vi è da dire che soltanto con la terza memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., riservata come è
noto alla sola articolazione della prova contraria, l'attore ha prospettato una dinamica parzialmente diversa, asserendo che il prodotto si trovava nel bar di sua proprietà “in ragione di un evento
organizzato di concerto tra il Bar Boys e la ”. Controparte_5
E così il teste di parte attrice, , ha dichiarato “…omissis… stava Testimone_1 Parte_1
riempiendo il contenitore, la vaschetta , nella quale credo si metta il combustibile, quando è partita
una fiammata che ha colpito il Non so di preciso che tipo di combustibile veniva usato, Parte_1
però ricordo che si trovava in un contenitore di latta che fu lasciata dal sig. il CP_5
rappresentante che aveva portato i biocamini. Ricordo che il spiegò tutta la procedura da CP_5
seguire per accendere i biocamini … Ricordo che la sera in cui è avvenuto il fatto era la prima in cui
venivano accesi i biocamini;
alla prima accensione, avvenuta prima di quella da cui è originata la
fiammata, ma non ricordo con precisione a che ora, era presente il sig. che provvide CP_5
personalmente ad accendere i biocamini. Alla prima accensione era presente anche il sig Parte_1
per vedere come si doveva fare…omissis” In disparte la già rilevata tardiva allegazione di fatti diversi, rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione,
che sembrano individuare in tale il venditore e l'installatore del bene, deve rilevarsi, in Controparte_5
maniera dirimente, che l'attore: a) comunque non ha dimostrato di avere acquistato il bene proprio da mancando agli atti contratti e/o fatture di acquisto del bene;
b) comunque l'attore non ha Controparte_5
dimostrato che il caminetto oggetto dell'esplosione fosse proprio del tipo distribuito da e che CP_4
l'avesse effettivamente fornito a CP_1 Controparte_5
Infine, anche l'affermazione che si tratti di un caminetto modello FP/009, commercializzato in Italia
da resta del tutto sfornita di prova. CP_1
Il non ha offerto in visione il prodotto oggetto di causa, né i rilievi fotografici dello stesso;
Parte_1
neppure ha prodotto, come già detto, la fattura o altro documento relativi all'acquisto, da cui desumere che il prodotto fosse proprio quello indicato.
Egli si è limitato a depositare un estratto del catalogo online della convenuta, documento evidentemente accessibile a chiunque e privo di efficacia probatoria in ordine ai fatti qui esaminati.
Il dubbio che quello che ha provocato le lesioni fosse un caminetto riconducibile a viene CP_4
corroborato dalla circostanza, ampiamente provata e documentata agli atti dalla convenuta, che il medesimo prodotto veniva commercializzato anche da altre ditte e addirittura talvolta alcune piccole imprese del Mezzogiorno offrivano online i propri caminetti appropriandosi delle immagini del catalogo CP_1
Invero, la società ha provato l'esistenza di diversi contenziosi intentati proprio per reprimere tali illeciti anticoncorrenziali, contenziosi che talvolta sono stati definiti in via transattiva con la corresponsione in favore di del risarcimento del danno (ALL. N. 5). CP_1
Anche la teste indicata dalla convenuta, , ha confermato: “…omissis …Posso dire Testimone_2
che i prodotti della sono commercializzati anche da altre società, oltre alla e non CP_1 CP_1
con marchio della e ciò vale anche per il caminetto FP /009 Seguendo gli aspetti anche legali, CP_1
ricordo di commercializzazione, da parte di aziende in Campania, di caminetti on line, utilizzando materiale pubblicitario della ricordo l'esistenza di tali contenziosi…e ricordo che la CP_6 CP_1
fu anche risarcita per questo…omissis….”
Inoltre, agli atti si rinviene anche la relazione tecnica di parte convenuta, a firma dell'Ing. Per_1
nella quale vi sono gli esiti di prove condotte dal tecnico su un caminetto dello stesso tipo di
[...]
quello indicato dall'attore nel presente giudizio, al fine di dimostrare che il caminetto commercializzato dalla non esponeva ai rischi come quello narrato dall'attore, neanche CP_1
disattendendo e persino violando le istruzioni d'uso, sussistendo standard di sicurezza molto elevati.
Allegate alla relazione vi sono i rilievi fotografici di quel tipo di caminetto.
Ebbene, dalle foto allegate a tale relazione si vede chiaramente che l'oggetto in questione ha la forma di un parallelepipedo.
Uno dei testi escussi, , ha affermato: “…omissis… Fuori c'erano dei biocamini, mi Testimone_1
sembra 2 ed erano spenti da circa due ore. Io …omissis… Preciso che il biocamino in questione era
a forma piramidale. Non sono in grado di precisare le dimensioni dello stesso…omissis…”
Il corredo probatorio complessivamente considerato, quindi, non consente di ritenere provato il fatto dedotto e la responsabilità della convenuta CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, comprese quelle per la chiamata in causa del terzo, per il principio della causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 3223/2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che Parte_1 CP_1
liquida in complessivi € 7.014,27, di cui € 5.077,00 per compensi e € 1.937,27 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
S. Maria Capua Vetere, 16.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola