Articolo 3 della Legge 8 agosto 1977, n. 575
Articolo 2
Versione
9 settembre 1977
Art. 3.
All'onere finanziario di L. 12.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

Entrata in vigore il 9 settembre 1977