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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 26270/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AN) il 22/04/1961, rappresentata e difesa dall'avv. COSTANZO CARMELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/10/1950, rappresentato e difeso dall'avv. GIFFONI FERDINANDO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 27.01.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, chiedeva la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in TU (RM) in data 02/07/1994, precisando che dalla loro unione erano nati i figli (28.10.1994) e (01.05.1996) e Per_1 Per_2
deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva pertanto che la separazione venisse addebitata al marito e che
1 venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore in quanto genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente;
chiedeva altresì che venisse disposto, a carico del marito, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 800,00 mensili e di restituire alla moglie la metà delle spese sostenute dalla medesima per l'università del figlio.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla controparte, pur aderendo alla domanda di separazione personale.
All'udienza del 27.01.2025 dinanzi al Giudice Delegato le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione, del quale veniva dato atto nel verbale di udienza, come di seguito indicato: “Il resistente si dichiara disponibile a versare l'importo mensile di euro 700,00 per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie. La ricorrente accetta la proposta e rinuncia espressamente alla domanda di addebito. Le parti concordano che la casa coniugale rimanga assegnata alla signora, e che il sig. corrisponderà CP_1
l'importo per il mantenimento del figlio direttamente alla signora. Entro 30 giorni le parti stabiliranno le modalità di consegna al sig. di tutto ciò che gli CP_1 appartiene all'interno della casa coniugale”.
Il Giudice Delegato autorizzava, pertanto, i coniugi a vivere separati, pronunciava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità a quanto concordato dalle parti e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di separazione formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle medesime e dei figli, entrambi maggiorenni.
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di mantenimento.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
26270/2024, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riportato in parte motiva, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in TU (RM) in data CP_1
02/07/1994;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di TU (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 38,
Parte II, Serie A);
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- assegna la casa coniugale sita in Montecompatri (RM), via Lago di Sabaudia n. 16,
a ; Parte_1
- determina in euro 700,00 mensili il contributo dovuto da a Controparte_1
per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma Parte_1 Per_1
non economicamente indipendente, da corrispondere a presso il Parte_1 di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 26270/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AN) il 22/04/1961, rappresentata e difesa dall'avv. COSTANZO CARMELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/10/1950, rappresentato e difeso dall'avv. GIFFONI FERDINANDO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 27.01.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, chiedeva la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in TU (RM) in data 02/07/1994, precisando che dalla loro unione erano nati i figli (28.10.1994) e (01.05.1996) e Per_1 Per_2
deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva pertanto che la separazione venisse addebitata al marito e che
1 venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore in quanto genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente;
chiedeva altresì che venisse disposto, a carico del marito, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 800,00 mensili e di restituire alla moglie la metà delle spese sostenute dalla medesima per l'università del figlio.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla controparte, pur aderendo alla domanda di separazione personale.
All'udienza del 27.01.2025 dinanzi al Giudice Delegato le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione, del quale veniva dato atto nel verbale di udienza, come di seguito indicato: “Il resistente si dichiara disponibile a versare l'importo mensile di euro 700,00 per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie. La ricorrente accetta la proposta e rinuncia espressamente alla domanda di addebito. Le parti concordano che la casa coniugale rimanga assegnata alla signora, e che il sig. corrisponderà CP_1
l'importo per il mantenimento del figlio direttamente alla signora. Entro 30 giorni le parti stabiliranno le modalità di consegna al sig. di tutto ciò che gli CP_1 appartiene all'interno della casa coniugale”.
Il Giudice Delegato autorizzava, pertanto, i coniugi a vivere separati, pronunciava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità a quanto concordato dalle parti e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di separazione formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle medesime e dei figli, entrambi maggiorenni.
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di mantenimento.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
26270/2024, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riportato in parte motiva, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in TU (RM) in data CP_1
02/07/1994;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di TU (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 38,
Parte II, Serie A);
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- assegna la casa coniugale sita in Montecompatri (RM), via Lago di Sabaudia n. 16,
a ; Parte_1
- determina in euro 700,00 mensili il contributo dovuto da a Controparte_1
per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma Parte_1 Per_1
non economicamente indipendente, da corrispondere a presso il Parte_1 di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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