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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
III Sezione Civile
R.G. 809/2018
Nella causa di appello iscritta al n. 809/2018 avverso la sentenza del tribunale di Parma n. 1166/2017 promossa da
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE Parte_1
Avv. FERRONI MATTEO nei confronti di
QUALE PROCURATRICE DELLA Avv. ARTUSI ARTURO Controparte_1 CP_2
La Corte di appello composta dai magistrati
Dr.ssa Manuela Velotti Presidente
Dr. Giovanni Salina Consigliere
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che la causa è stata interrotta ai sensi dell'art. 300 c.p.c. con ordinanza pronunciata all'udienza del 3.11.2020 per intervenuto fallimento della società appellante dichiarato dal suo procuratore;
rilevato che nessuna delle parti costituite ha provveduto alla prosecuzione o riassunzione del processo nei termini di legge;
rilevato che, all'udienza del 5.12.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la comparizione delle parti davanti al consigliere relatore ai fini della declaratoria di estinzione, nessuna delle parti ha depositato memorie o istanze;
considerato che
, in applicazione del combinato disposto degli art. 305 e 307, ultimo comma, c.p.c. l'estinzione del processo opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza del collegio;
ritenuto che
, quanto alle spese processuali, trovi applicazione il disposto dell'art. 310, ult.co. c.p.c., che dispone che le spese del processo estinto stiano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Visti gli artt. 305 e 307, ultimo comma, c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della IIIa sezione il 16.12.2025
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli Il Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti
III Sezione Civile
R.G. 809/2018
Nella causa di appello iscritta al n. 809/2018 avverso la sentenza del tribunale di Parma n. 1166/2017 promossa da
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE Parte_1
Avv. FERRONI MATTEO nei confronti di
QUALE PROCURATRICE DELLA Avv. ARTUSI ARTURO Controparte_1 CP_2
La Corte di appello composta dai magistrati
Dr.ssa Manuela Velotti Presidente
Dr. Giovanni Salina Consigliere
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che la causa è stata interrotta ai sensi dell'art. 300 c.p.c. con ordinanza pronunciata all'udienza del 3.11.2020 per intervenuto fallimento della società appellante dichiarato dal suo procuratore;
rilevato che nessuna delle parti costituite ha provveduto alla prosecuzione o riassunzione del processo nei termini di legge;
rilevato che, all'udienza del 5.12.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la comparizione delle parti davanti al consigliere relatore ai fini della declaratoria di estinzione, nessuna delle parti ha depositato memorie o istanze;
considerato che
, in applicazione del combinato disposto degli art. 305 e 307, ultimo comma, c.p.c. l'estinzione del processo opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza del collegio;
ritenuto che
, quanto alle spese processuali, trovi applicazione il disposto dell'art. 310, ult.co. c.p.c., che dispone che le spese del processo estinto stiano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Visti gli artt. 305 e 307, ultimo comma, c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della IIIa sezione il 16.12.2025
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli Il Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti