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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 872/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza sociale di primo grado iscritta al n. r.g.872/2025 promossa da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
residente in [...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Cuneo alla via XXVIII Aprile 12 presso l'avv. Giulio Magliano (C.F. ) che la rappresenta e difende, ammessa al gratuito patrocinio C.F._2 a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cuneo del 23.7.2025,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n. 15 nell'ufficio legale dell rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi CP_2 ( t), in forza di procura C.F._3 Email_1 generale alle liti del 22/3/2024, Rep. 37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 4 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l
[...]
(d'ora in poi per chiedere l'accoglimento delle Controparte_3 CP_2 seguenti conclusioni:
“In via interinale
= sospendere l'esecutività del provvedimento opposto e/o inibire ad il recupero delle somme richiamate CP_2 nello stesso;
In via principale
= Accertare e dichiarare che le somme portate dal provvedimento 2700.12/02/2025.0039888 CP_2 sono prescritte e quindi non dovute dalla ricorrente all CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione a favore del difensore.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in quanto non erede e la conseguente carenza di interesse ad agire.”.
RITENUTO CHE
Sull'eccezione del difetto di legittimazione attiva
La parte resistente ha eccepito in via pregiudiziale di rito il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte ricorrente, allegando al riguardo che quest'ultima non avrebbe specificato se intendesse o meno accettare eredità del defunto fratello . Persona_2
L'eccezione è priva di pregio.
È sufficiente al riguardo considerare che è stato proprio l ad aver notificato alla parte CP_2 ricorrente il provvedimento prot. 2700.12/02/2025.0039888 avente ad oggetto il CP_2 recupero di contributi S.S.N. del sig. . Oltretutto, dall'esame del Persona_2 provvedimento in questione si evince che l' stesso ha indicato la ricorrente tra gli eredi CP_2 di (cfr. al riguardo pag. 1 del provvedimento in questione). Persona_2
Ebbene, la parte ricorrente che ha ricevuto la notifica di tale provvedimento, proprio perché non ha ancora deciso se accettare o meno l'eredità del fratello , Persona_2 ben ha impugnato tempestivamente l'atto in questione, in quanto la prova della qualità di erede avrebbe dovuto essere fornita dall che in questa sede non può, dopo aver CP_2 notificato il provvedimento alla parte ricorrente ed averla annoverata tra gli eredi del sig.
, eccepire la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente in relazione ad Per_2 un giudizio instaurato sulla base di un provvedimento emanato proprio dall Tale CP_2 condotta rappresenta una manifesta contraddizione dal punto di vista logico, ancor prima che giuridico, nonché una violazione della regola del “venire contra factum proprium”, brocardo, questo, che valorizza i comportamenti coerenti e non contraddittori, secondo cui la parte
Pag. 2 a 4
che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva, che deve essere pertanto respinta.
Sull'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell al CP_2 recupero dei contributi previdenziali oggetto del provvedimento in questa sede impugnato, considerato che l'importo richiesto dall (euro 3.558,90, oltre sanzioni civili e interessi CP_2 legali) riguarda il periodo compreso tra novembre 1993 e marzo 1995.
L'eccezione è fondata.
È sufficiente al riguardo considerare che “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione.” (cfr. al riguardo Cassazione civile sez. lav., 28.8.2024, n.23257).
Nel caso di specie, il sig. è deceduto il 24.1.2012, ossia oltre 13 anni fa senza che Per_2 sia mai stata notificato ad alcuno un atto interruttivo del termine prescrizionale, con conseguente inutile decorso dei termini di tutti i termini di prescrizione, sia quinquennale che decennale.
Occorre inoltre evidenziare che la circostanza dell'inutile decorso del termine prescrizionale è da ritenersi provata anche per la non specifica contestazione sul punto da parte dell CP_2 ex art. 115, co.1, c.p.c..
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento della non debenza in capo alla parte ricorrente dell'importo oggetto del provvedimento 2700.12/02/2025.0039888. CP_2
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Pag. 3 a 4 Rilevato infine che la parte ricorrente vittoriosa è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, come risulta dalla delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cuneo del 23.7.2025, i relativi onorari e compensi devono essere ridotti della metà (il 50% di euro 1.312) ex art. 130 d.p.r. n.115/2022 e corrisposti in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che nulla è dovuto alla parte ricorrente in favore dell' sulla base del provvedimento CP_2 CP_2 2700.12/02/2025.0039888; 2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 656 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali, che devono essere versati all'Erario; con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 3.9.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza sociale di primo grado iscritta al n. r.g.872/2025 promossa da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
residente in [...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Cuneo alla via XXVIII Aprile 12 presso l'avv. Giulio Magliano (C.F. ) che la rappresenta e difende, ammessa al gratuito patrocinio C.F._2 a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cuneo del 23.7.2025,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n. 15 nell'ufficio legale dell rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi CP_2 ( t), in forza di procura C.F._3 Email_1 generale alle liti del 22/3/2024, Rep. 37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 4 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l
[...]
(d'ora in poi per chiedere l'accoglimento delle Controparte_3 CP_2 seguenti conclusioni:
“In via interinale
= sospendere l'esecutività del provvedimento opposto e/o inibire ad il recupero delle somme richiamate CP_2 nello stesso;
In via principale
= Accertare e dichiarare che le somme portate dal provvedimento 2700.12/02/2025.0039888 CP_2 sono prescritte e quindi non dovute dalla ricorrente all CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione a favore del difensore.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in quanto non erede e la conseguente carenza di interesse ad agire.”.
RITENUTO CHE
Sull'eccezione del difetto di legittimazione attiva
La parte resistente ha eccepito in via pregiudiziale di rito il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte ricorrente, allegando al riguardo che quest'ultima non avrebbe specificato se intendesse o meno accettare eredità del defunto fratello . Persona_2
L'eccezione è priva di pregio.
È sufficiente al riguardo considerare che è stato proprio l ad aver notificato alla parte CP_2 ricorrente il provvedimento prot. 2700.12/02/2025.0039888 avente ad oggetto il CP_2 recupero di contributi S.S.N. del sig. . Oltretutto, dall'esame del Persona_2 provvedimento in questione si evince che l' stesso ha indicato la ricorrente tra gli eredi CP_2 di (cfr. al riguardo pag. 1 del provvedimento in questione). Persona_2
Ebbene, la parte ricorrente che ha ricevuto la notifica di tale provvedimento, proprio perché non ha ancora deciso se accettare o meno l'eredità del fratello , Persona_2 ben ha impugnato tempestivamente l'atto in questione, in quanto la prova della qualità di erede avrebbe dovuto essere fornita dall che in questa sede non può, dopo aver CP_2 notificato il provvedimento alla parte ricorrente ed averla annoverata tra gli eredi del sig.
, eccepire la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente in relazione ad Per_2 un giudizio instaurato sulla base di un provvedimento emanato proprio dall Tale CP_2 condotta rappresenta una manifesta contraddizione dal punto di vista logico, ancor prima che giuridico, nonché una violazione della regola del “venire contra factum proprium”, brocardo, questo, che valorizza i comportamenti coerenti e non contraddittori, secondo cui la parte
Pag. 2 a 4
che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva, che deve essere pertanto respinta.
Sull'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell al CP_2 recupero dei contributi previdenziali oggetto del provvedimento in questa sede impugnato, considerato che l'importo richiesto dall (euro 3.558,90, oltre sanzioni civili e interessi CP_2 legali) riguarda il periodo compreso tra novembre 1993 e marzo 1995.
L'eccezione è fondata.
È sufficiente al riguardo considerare che “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione.” (cfr. al riguardo Cassazione civile sez. lav., 28.8.2024, n.23257).
Nel caso di specie, il sig. è deceduto il 24.1.2012, ossia oltre 13 anni fa senza che Per_2 sia mai stata notificato ad alcuno un atto interruttivo del termine prescrizionale, con conseguente inutile decorso dei termini di tutti i termini di prescrizione, sia quinquennale che decennale.
Occorre inoltre evidenziare che la circostanza dell'inutile decorso del termine prescrizionale è da ritenersi provata anche per la non specifica contestazione sul punto da parte dell CP_2 ex art. 115, co.1, c.p.c..
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento della non debenza in capo alla parte ricorrente dell'importo oggetto del provvedimento 2700.12/02/2025.0039888. CP_2
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Pag. 3 a 4 Rilevato infine che la parte ricorrente vittoriosa è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, come risulta dalla delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cuneo del 23.7.2025, i relativi onorari e compensi devono essere ridotti della metà (il 50% di euro 1.312) ex art. 130 d.p.r. n.115/2022 e corrisposti in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che nulla è dovuto alla parte ricorrente in favore dell' sulla base del provvedimento CP_2 CP_2 2700.12/02/2025.0039888; 2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 656 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali, che devono essere versati all'Erario; con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 3.9.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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