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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 15/01/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NARDIS Parte_1 C.F._1
MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA CIRC.NE RAGUSA 51/A, 64100 TERAMO presso il difensore avv. DE NARDIS MICHELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del leg. Rpp. P. t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14/16, 64100 TERAMO presso il difensore avv.
MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: assegno ordinario di invalidita CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 22.4.2022 il ricorrente formulava, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, a seguito di
1 rigetto in via amministrativa della prestazione previdenziale per insussistenza dei requisiti prescritti, ritenendo di essere affetto da patologie che riducono a meno di un terzo la capacità lavorativa specifica.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che la capacità di lavoro della ricorrente, sia al momento della visita peritale sia alla data della domanda, non fosse ridotta permanentemente a meno di un terzo, pertanto, non riconoscibile appariva la prestazione richiesta.
Formalizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 23.3.2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e pertanto, qualora riconosciuta come dovuta, chiedeva volersi “Accertare e dichiarare che lo stato patologico del Sig. Parte_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di
[...] invalidità di cui all'art. 1 della Legge 222/1984 e, per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla diversa data che risulterà in corso di causa”.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la CP_1 conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo dovendosi ricondurre i lamentati motivi di opposizione a mere contestazioni diagnostiche e quindi l'opposizione inammissibile per manifesta genericità delle contestazioni.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla presente udienza.
All'esito dell'accertamento peritale il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott.ssa , con Persona_1
argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che quindi questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto un grado di invalidità limitante la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo sin dal momento della domanda, contrariamente, dunque, a quanto disposto dal consulente nominato nel corso dell'ATP e contestato da parte ricorrente con indicazione puntuale dei motivi di contestazione.
Ed invero la rinnovata consulenza medico-legale ha consentito di acclarare l'incidenza della patologia da cui è affetta la parte ricorrente sulla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. In particolare, il consulente d'ufficio, alla luce
2 dell'esame obiettivo e delle certificazioni esibite, ha accertato che il ricorrente Parte_1
è affetto da “Limitazione funzionale globale, con maggiore ricaduta nelle attività
[...] complesse in: depressione maggiore ricorrente, disturbo d'ansia generalizzato con riferiti episodi di crisi di panico, insonnia, poliartrosi con spondilodiscoartrosi, ernie discali multiple cervicali con associata radicolopatia cronica, 1° dito a scatto mano dx, scoliosi sinistro-convessa lombare, pregressa frattura-lussazione testa femore dx e acetabolo dx, impianto protesi anca dx, pregressa lussazione medio-tarsica piede sn, sperone calcaneare piede sn, iperuricemia, ipercolesterolemia”.
Tale condizione di salute appare limitante l'attività lavorativa inerente la sua capacità
e formazione specifica la quale comporta una restrizione delle autonomie individuali, sociali e relazionali, ponendo il periziando in una situazione di fragilità, svantaggio sociale e difficoltà nell'autosostentamento per grave difficoltà nello svolgimento dell' attività lavorativa inerente alle sue personali attitudini, pregiudicando la sua idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa quale aiutante verniciatore in fabbrica e copertura di tetti industriali..
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data
1.01.2025, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa il grado di invalidità e la decorrenza della stessa.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale;
non si rinvengono motivi per censurare la metodologia e la normativa di riferimento applicata dall'ausiliare.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che le infermità da cui è affetto il ricorrente ne riducono la capacità lavorativa in modo permanente a meno di un terzo, affermando che tale condizione sussisteva sin dal momento della domanda presentata all' che determina il diritto all'assegno Ordinario di Invalidità. Le conclusioni CP_1 raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue che l' deve quindi essere condannato a riconoscere detto grado di CP_1
invalidità e a beneficiare il ricorrente di tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa.
Le spese di lite, atteso l'esito della decorrenza del riconosciuto requisito sanitario sin
3 dalla data della domanda in sede amministrativa, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione del grado di difficoltà della causa e della concreta attività difensiva svolta nonché del valore della controversia;
le spese delle CTU sono a carico dell' liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è affetto da Parte_1
patologie che ne riducono in modo permanente la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo ai sensi dell'art. 1 L. 12.06.1984 n. 222 con decorrenza dalla data del 29/01/2021;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente del CP_1 presente giudizio ed in quello di ATP, liquidate complessivamente in € 2.100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidato con separato decreto.
Così deciso in Teramo, il 15 Gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Di Biase
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 15/01/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NARDIS Parte_1 C.F._1
MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA CIRC.NE RAGUSA 51/A, 64100 TERAMO presso il difensore avv. DE NARDIS MICHELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del leg. Rpp. P. t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14/16, 64100 TERAMO presso il difensore avv.
MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: assegno ordinario di invalidita CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 22.4.2022 il ricorrente formulava, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, a seguito di
1 rigetto in via amministrativa della prestazione previdenziale per insussistenza dei requisiti prescritti, ritenendo di essere affetto da patologie che riducono a meno di un terzo la capacità lavorativa specifica.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che la capacità di lavoro della ricorrente, sia al momento della visita peritale sia alla data della domanda, non fosse ridotta permanentemente a meno di un terzo, pertanto, non riconoscibile appariva la prestazione richiesta.
Formalizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 23.3.2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e pertanto, qualora riconosciuta come dovuta, chiedeva volersi “Accertare e dichiarare che lo stato patologico del Sig. Parte_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di
[...] invalidità di cui all'art. 1 della Legge 222/1984 e, per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla diversa data che risulterà in corso di causa”.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la CP_1 conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo dovendosi ricondurre i lamentati motivi di opposizione a mere contestazioni diagnostiche e quindi l'opposizione inammissibile per manifesta genericità delle contestazioni.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla presente udienza.
All'esito dell'accertamento peritale il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott.ssa , con Persona_1
argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che quindi questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto un grado di invalidità limitante la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo sin dal momento della domanda, contrariamente, dunque, a quanto disposto dal consulente nominato nel corso dell'ATP e contestato da parte ricorrente con indicazione puntuale dei motivi di contestazione.
Ed invero la rinnovata consulenza medico-legale ha consentito di acclarare l'incidenza della patologia da cui è affetta la parte ricorrente sulla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. In particolare, il consulente d'ufficio, alla luce
2 dell'esame obiettivo e delle certificazioni esibite, ha accertato che il ricorrente Parte_1
è affetto da “Limitazione funzionale globale, con maggiore ricaduta nelle attività
[...] complesse in: depressione maggiore ricorrente, disturbo d'ansia generalizzato con riferiti episodi di crisi di panico, insonnia, poliartrosi con spondilodiscoartrosi, ernie discali multiple cervicali con associata radicolopatia cronica, 1° dito a scatto mano dx, scoliosi sinistro-convessa lombare, pregressa frattura-lussazione testa femore dx e acetabolo dx, impianto protesi anca dx, pregressa lussazione medio-tarsica piede sn, sperone calcaneare piede sn, iperuricemia, ipercolesterolemia”.
Tale condizione di salute appare limitante l'attività lavorativa inerente la sua capacità
e formazione specifica la quale comporta una restrizione delle autonomie individuali, sociali e relazionali, ponendo il periziando in una situazione di fragilità, svantaggio sociale e difficoltà nell'autosostentamento per grave difficoltà nello svolgimento dell' attività lavorativa inerente alle sue personali attitudini, pregiudicando la sua idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa quale aiutante verniciatore in fabbrica e copertura di tetti industriali..
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data
1.01.2025, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa il grado di invalidità e la decorrenza della stessa.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale;
non si rinvengono motivi per censurare la metodologia e la normativa di riferimento applicata dall'ausiliare.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che le infermità da cui è affetto il ricorrente ne riducono la capacità lavorativa in modo permanente a meno di un terzo, affermando che tale condizione sussisteva sin dal momento della domanda presentata all' che determina il diritto all'assegno Ordinario di Invalidità. Le conclusioni CP_1 raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue che l' deve quindi essere condannato a riconoscere detto grado di CP_1
invalidità e a beneficiare il ricorrente di tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa.
Le spese di lite, atteso l'esito della decorrenza del riconosciuto requisito sanitario sin
3 dalla data della domanda in sede amministrativa, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione del grado di difficoltà della causa e della concreta attività difensiva svolta nonché del valore della controversia;
le spese delle CTU sono a carico dell' liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è affetto da Parte_1
patologie che ne riducono in modo permanente la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo ai sensi dell'art. 1 L. 12.06.1984 n. 222 con decorrenza dalla data del 29/01/2021;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente del CP_1 presente giudizio ed in quello di ATP, liquidate complessivamente in € 2.100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidato con separato decreto.
Così deciso in Teramo, il 15 Gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Di Biase
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