Art. 4.
Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonche' di competitivita' del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale
1. All' articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
b) al comma 2, le parole: «, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore,» sono soppresse.
2. All'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «e' rilasciata» sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dalla data della richiesta»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilita' del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo».
3. All'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. La validita' temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis e' pari alla durata della validita' dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5».
4. All'articolo 68, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego».
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , come modificato dal comma 4 del presente articolo, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non puo' in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.
6. All'articolo 72, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , le parole: «, comma 3,» sono soppresse.
7. Al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualita' della gestione degli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi uffici. Il decreto di cui al periodo precedente e' adottato nel rispetto dei principi di proporzionalita' e di congruita' in relazione alla complessita' e alla specificita' degli incarichi assunti nonche' di omogeneita' e di trasparenza delle procedure. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 21, 48, 65, 68, 72 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) (abrogata);
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni).
- 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilita' del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.».
«Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 50.000;
a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore a euro 50.000, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1;
b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e' prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
4-ter. La validita' temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis e' pari alla durata della validita' dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5.».
«Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita' quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.».
«Art. 72 (Ingresso nel territorio nazionale). - 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65 sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorieta' o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.».
Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonche' di competitivita' del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale
1. All' articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
b) al comma 2, le parole: «, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore,» sono soppresse.
2. All'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «e' rilasciata» sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dalla data della richiesta»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilita' del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo».
3. All'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. La validita' temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis e' pari alla durata della validita' dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5».
4. All'articolo 68, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego».
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , come modificato dal comma 4 del presente articolo, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non puo' in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.
6. All'articolo 72, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , le parole: «, comma 3,» sono soppresse.
7. Al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualita' della gestione degli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi uffici. Il decreto di cui al periodo precedente e' adottato nel rispetto dei principi di proporzionalita' e di congruita' in relazione alla complessita' e alla specificita' degli incarichi assunti nonche' di omogeneita' e di trasparenza delle procedure. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 21, 48, 65, 68, 72 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) (abrogata);
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni).
- 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilita' del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.».
«Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 50.000;
a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore a euro 50.000, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1;
b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e' prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
4-ter. La validita' temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis e' pari alla durata della validita' dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5.».
«Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita' quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.».
«Art. 72 (Ingresso nel territorio nazionale). - 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65 sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorieta' o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.».