TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15486 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39619/2023, introdotta da
(ALBANIA, 21/06/1982), con il patrocinio dell'avv. SORDINI AURORA;
Parte_1
e
(ALBANIA, 01/05/1980), con il patrocinio dell'avv. SORDINI AURORA;
Parte_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: divorzio-scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di essersi separati nell'anno 2024 e di non avere Parte_1 Parte_2 da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
2. Presso la dimora coniugale in comproprietà al 50% sito Roma in Via Carlo Saraceni, n. 84, continuerà ad abitare il Sig. il quale per contro si farà totalmente carico, sino a sua estinzione, del Parte_2 mutuo ipotecario gravante sull'immobile senza nulla pretendere dalla Sig.ra che resterà Parte_1 comproprietaria al 50% di detto immobile.
3. La Sig.ra a propria cura e spese, si trasferirà in altro immobile in locazione sito in Roma, Parte_1
Via della Bolognetta, n. 133 assieme alle figlie e e alla nonna materna delle minori, Per_1 Per_2 asportando dalla casa coniugale i propri effetti personali personali, quelli delle minori e della di lei madre. 4.
Quanto al conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, la Sig.ra stante l'utilizzo Parte_1 prevalente e il maggior contributo da parte del Sig. si impegna ad aprire altro conto Parte_2 corrente individuale sul quale le verrà accreditato il proprio stipendio e il contributo al mantenimento delle figlie minori da parte del Sig. Parte_2 5. Le figlie minorenni e resteranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 Per_2 la madre.
6. Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni e a contribuire economicamente alle loro necessità.
7. Le figlie conserveranno con entrambi i genitori e con le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto.
8. Il padre potrà esercitare il diritto di visita rispetto alle figlie minorenni ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo dei loro impegni scolastici, parascolastici e ludici.
9. Il padre, compatibilmente con le esigenze, le inclinazioni e il desiderio delle figlie minorenni, potrà tenerle con sé presso la propria dimora a fine settimana alternati e in un pomeriggio infrasettimanale.
10. Le figlie trascorreranno le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché le ferie estive, data la tenera età di e sino a quando ritenuto possibile ed opportuno, unitamente con ciascun genitore, Per_2 avuto riguardo degli impegni lavorativi di entrambi.
11. Il Sig. verserà direttamente alla Sig.ra la somma mensile di €. Parte_2 Parte_1
600,00 quale contributo al mantenimento di entrambi le figlie;
detta somma sarà versata anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di maturazione, almeno sino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
l'assegno di mantenimento per le figlie sarà accreditato direttamente sul c/c intestato alla Sig.ra e sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici ISTAT al Parte_1 consumo.
12. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e , necessarie e voluttuarie tra Per_1 Per_2 cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. 13. I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti n.10) e n.11) . 14. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto all'estero tra le parti in data
18/010/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39619/2023
R.G.A.C., così decide: -dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania in data 18/01/2008 tra e Parte_1 non trascritto in Italia, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in Parte_2 motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39619/2023, introdotta da
(ALBANIA, 21/06/1982), con il patrocinio dell'avv. SORDINI AURORA;
Parte_1
e
(ALBANIA, 01/05/1980), con il patrocinio dell'avv. SORDINI AURORA;
Parte_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: divorzio-scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di essersi separati nell'anno 2024 e di non avere Parte_1 Parte_2 da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
2. Presso la dimora coniugale in comproprietà al 50% sito Roma in Via Carlo Saraceni, n. 84, continuerà ad abitare il Sig. il quale per contro si farà totalmente carico, sino a sua estinzione, del Parte_2 mutuo ipotecario gravante sull'immobile senza nulla pretendere dalla Sig.ra che resterà Parte_1 comproprietaria al 50% di detto immobile.
3. La Sig.ra a propria cura e spese, si trasferirà in altro immobile in locazione sito in Roma, Parte_1
Via della Bolognetta, n. 133 assieme alle figlie e e alla nonna materna delle minori, Per_1 Per_2 asportando dalla casa coniugale i propri effetti personali personali, quelli delle minori e della di lei madre. 4.
Quanto al conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, la Sig.ra stante l'utilizzo Parte_1 prevalente e il maggior contributo da parte del Sig. si impegna ad aprire altro conto Parte_2 corrente individuale sul quale le verrà accreditato il proprio stipendio e il contributo al mantenimento delle figlie minori da parte del Sig. Parte_2 5. Le figlie minorenni e resteranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 Per_2 la madre.
6. Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni e a contribuire economicamente alle loro necessità.
7. Le figlie conserveranno con entrambi i genitori e con le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto.
8. Il padre potrà esercitare il diritto di visita rispetto alle figlie minorenni ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo dei loro impegni scolastici, parascolastici e ludici.
9. Il padre, compatibilmente con le esigenze, le inclinazioni e il desiderio delle figlie minorenni, potrà tenerle con sé presso la propria dimora a fine settimana alternati e in un pomeriggio infrasettimanale.
10. Le figlie trascorreranno le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché le ferie estive, data la tenera età di e sino a quando ritenuto possibile ed opportuno, unitamente con ciascun genitore, Per_2 avuto riguardo degli impegni lavorativi di entrambi.
11. Il Sig. verserà direttamente alla Sig.ra la somma mensile di €. Parte_2 Parte_1
600,00 quale contributo al mantenimento di entrambi le figlie;
detta somma sarà versata anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di maturazione, almeno sino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
l'assegno di mantenimento per le figlie sarà accreditato direttamente sul c/c intestato alla Sig.ra e sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici ISTAT al Parte_1 consumo.
12. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e , necessarie e voluttuarie tra Per_1 Per_2 cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. 13. I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti n.10) e n.11) . 14. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto all'estero tra le parti in data
18/010/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39619/2023
R.G.A.C., così decide: -dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania in data 18/01/2008 tra e Parte_1 non trascritto in Italia, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in Parte_2 motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi