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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/07/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 270/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 270/2019 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO, 12 06012 CITTÀ DI CASTELLO presso il difensore avv. BIANCHINI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRATESI REMO e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Tirino 25 65129 Pescarapresso il difensore avv. PRATESI REMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 28/01/2021 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 7 IN FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione la causa – iniziata con il rito semplificato di cui all'art. 702-bis c.p.c., poi trasferita al rito ordinario - promossa da contro per il pagamento di una Parte_1 Controparte_2 somma di denaro asseritamente dovuta a titolo contrattuale.
2. Si fa riferimento alla gara indetta nel 2007 dall'ente Provincia di Roma (poi denominato Città Metropolitana di Roma Capitale), per l'appalto di importanti lavori stradali. Era stata presentata una offerta anche a nome di una costituenda A.T.I. (associazione temporanea di imprese) composta dalla Impresa Fratelli Lepri s.r.l e da partecipavano all'offerta, in qualità di “imprese Controparte_2 cooptate”, anche altre due ditte che non sono parte del presente giudizio.
Nell'offerta era precisato che l'Impresa Fratelli Lepri s.r.l. sarebbe stata la mandataria (capogruppo) con una quota del 70% mentre sarebbe stata mandante con una quota del 30%; una parte CP_2 dei lavori sarebbe stata assegnata anche alle imprese cooptate.
L'offerta così presentata risultò seconda classificata e l'appalto venne affidato ad altra impresa. Nell'anno 2016, l'ente appaltante decise di risolvere il contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria, a motivo di rilevanti inadempienze di questa, e decise di affidare la prosecuzione dei lavori all' CP_3 seconda classificata, nella quale nel frattempo era subentrata, nella posizione di Parte_1 capogruppo, alla Impresa Lepri, per effetto di una cessione di ramo d'azienda.
3. Nell'imminenza della formalizzazione del contratto con l'ente appaltante, e Pt_1 CP_2 hanno concluso un accordo interno mediante una scrittura privata datata 13 giugno 2016.
In quella scrittura le due parti richiamavano le vicende di cui sopra, asserendo, fra l'altro, che in sede di offerta la distribuzione delle quote era stata indicata nel 50,01% per la capogruppo mandataria e nel 49,99% per la mandante (dagli atti risulta invece che l'offerta indicava quote del 70 e del 30%).
Dopo questa premessa, la scrittura privata dava atto che, nella situazione sopravvenuta, non Pt_1 aveva più interesse a partecipare ai lavori e che era suo intento recedere dall'ATI – sempre che l'ente appaltante lo consentisse - e lasciare alla la possibilità di eseguire il 100% dei lavori. Da CP_2 parte sua, “in riconoscimento all'attività svolta [dalla capogruppo] ai fini della CP_2 partecipazione [alla gara] ed all'aggiudicazione della commessa” si impegnava a versare a un Pt_1 importo pari al 5% del valore del contratto che sarebbe stato sottoscritto con la committente.
La medesima scrittura privata, peraltro, contemplava anche l'ipotesi che l'ente appaltante non accettasse l'uscita di dall'ATI. Conviene riportare il testo dell'articolo 4 della scrittura privata: Pt_1
“Qualora non dovesse essere accettato il recesso della (e/o la rimodulazione delle quote ATI),
Pt_1 fermo restando il ruolo di capogruppo di e le percentuali formali sopra risultanti, rimane
Pt_1 inteso fra le parti che la esecuzione della commessa e la integrale responsabilità della commessa è attribuita alla - Quest'ultima si impegna comunque […] a eseguire direttamente le Controparte_2 prestazioni, riconoscendo comunque a la predetta percentuale del 5%, oltre che il rimborso
Pt_1 delle spese sostenute e di eventuali oneri che la stessa sia chiamata a corrispondere, e ciò indipendentemente dal risultato economico effettivo della commessa. non parteciperà Parte_1 quindi né agli utili né alle perdite della citata commessa, essendo alla medesima riconosciuto il solo compenso del 5% al netto delle spese sostenute, che la stessa è fin d'ora espressamente autorizzata a trattenere all'incasso di ogni SAL. - sarà pertanto manlevata da ogni responsabilità in ordine
Pt_1 alla esecuzione dei lavori, obbligandosi a rifondere, a semplice chiamata, ogni e qualsiasi CP_2 onere che la stessa fosse chiamata a corrispondere a fronte della commessa in esame”.
L'articolo 5 della medesima scrittura disponeva: “Il presente accordo, laddove confliggente, prevale sul contratto di costituzione di ATI […] salvo diversa ed espressa previsione”.
pagina 2 di 7 4. Nella stessa data – 13 giugno 2016 - e hanno stipulato un atto pubblico (ai rogiti Pt_1 CP_2 del notaio in Città di Castello, rep. 39222, racc. 16224) con il quale costituivano formalmente Per_1 l'associazione temporanea di imprese – in vista del contratto di appalto da stipulare – attribuendo a il 50,01% e a il 49.99%. Pt_1 CP_2
Il 23 giugno 2016, con atto pubblico ai rogiti del Notaio in Roma (rep. 700, racc. 367), Persona_2 le due imprese già costituite in ATI hanno convenuto di sciogliere la detta associazione e di costituire in sua vece un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) cooptandovi altre tre imprese. Tuttavia rimaneva ferma la ripartizione 50,01-49,99% fra le prime due;
la distribuzione dei lavori sarebbe stata fatta invece con i seguenti criteri: 40,01% a , 39,99 % a e il restante 20% diviso in Pt_1 CP_1 parti uguali fra due imprese “cooptate”.
Il 4 agosto 2016, con nuovo atto pubblico ricevuto dallo stesso Notaio (rep. 883, racc. 462) le Per_2 imprese hanno nuovamente modificato i criteri di ripartizione all'interno del RTI nel modo seguente: CP_ quote di partecipazione: Legeco 70%, Sistem 30% (in effetti erano queste le quote indicate nella offerta presentata alla gara); distribuzione dei lavori: Legeco 50%, Sistem Co.I. 30%, il resto diviso in parti uguali fra due imprese “cooptate”.
Il 3 novembre 2016 è stato stipulato il contratto di appalto fra l'ente committente (Città Metropolitana Cont di Roma Capitale) e il rappresentato dall'amministratore delegato della mandataria . Il Pt_1 contratto prendeva atto della distribuzione dei lavori concordata fra le imprese con il rogito del 4 agosto precedente.
L'oggetto del contratto corrispondeva solo in parte a quello previsto nell'originario bando di gara, perché una parte dei lavori era stata già eseguita dall'originario aggiudicatario – il cui contratto era poi stato risolto per parziali inadempienze – mentre si erano aggiunti altri lavori complementari da Cont eseguire. Complessivamente l'importo dell'appalto affidato al era indicato in euro 3.835.513,03, più IVA.
Il 20 dicembre 2016 fra e è stata formata una nuova scrittura privata, autenticata Pt_1 CP_2 dal Notaio in Chieti e conservata ai suoi atti (rep. 70218, racc. 35644). Con essa le due parti Per_3 contraenti modificavano la ripartizione delle rispettive quote del RTI, nel senso che a veniva Pt_1 attribuito il 5% e a il 95% con la qualifica di capogruppo. Inoltre si prevedeva che CP_2 CP_2 avrebbe delegato l'esecuzione dei lavori alle due imprese cooptate, nella misura del 10% per
[...] ciascuna di esse.
5. Con l'atto introduttivo (ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) della presente causa, agisce contro Pt_1 chiedendo che sia adempiuta l'obbligazione pecuniaria assunta dalla convenuta con la CP_2 scrittura privata del 13 giugno 2016 ed in questa determinata nel 5% dell'importo del contratto d'appalto.
Nel ricorso si espone che, per effetto di atti aggiuntivi stipulati, a richiesta della committente, in corso d'opera, l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 4.797.523,89. Di conseguenza il credito di , pari al 5% di questa somma, si quantifica in euro 239.876,19. Peraltro – espone ancora il Pt_1 ricorso – ha già ricevuto dalla committente euro 126.176,19; quindi il credito residuo esigibile Pt_1 si determina in euro 113.700,00 più IVA.
Il ricorso prosegue esponendo che, a tutela del credito come sopra descritto e quantificato, ha Pt_1 ottenuto dal Tribunale di Perugia il sequestro conservativo dei crediti vantati da nei CP_2 confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Il ricorso si conclude con la domanda che il Tribunale condanni al pagamento della stessa CP_2 somma per la quale è stato già emesso il sequestro conservativo, o della diversa somma che risulti dovuta all'esito del giudizio.
pagina 3 di 7 6. Nella causa così introdotta si è costituita formulando le contestazioni, eccezioni e CP_2 domande riconvenzionali che si esamineranno ciascuna nel prosieguo.
Conviene sottolineare che tutte le questioni verranno prese in esame solo con riguardo ai rapporti civilistici fra le due parti in causa, sulla base delle pattuizioni fra loro intercorse. Invero, dal momento che né l'ente appaltante, né le imprese cooptate, sono parti del presente giudizio, le decisioni che saranno prese in questa sede non saranno loro opponibili e non incideranno sui rapporti derivanti dal contratto d'appalto e dalla sua esecuzione.
7. Viene innanzi tutto in esame l'eccezione/riconvenzionale della convenuta, riguardo alla presunta nullità del patto di cui alla scrittura privata del 13 giugno 2016.
La tesi è che quel patto – nella parte in cui prevede l'obbligo del pagamento di una somma pari al 5% dell'importo del contratto - sia nullo per la mancanza e/o l'illiceità della causa (art. 1418, secondo comma, c.c.).
Si può prescindere dall'approfondire, sul piano teorico, il concetto di “causa” intesa quale uno degli elementi essenziali del contratto (art, 1325 c.c.).
A quanto pare, la convenuta, sollevando l'eccezione in esame, intende dire che, a suo avviso, quella promessa di una somma pari al 5% del contratto non aveva alcuna contropartita che giustificasse, sul piano economico e sociale, un onere così gravoso per la parte obbligata e un beneficio così rilevante per l'altra parte.
Detta tesi è manifestamente infondata.
Nella clausola contrattuale in esame la giustificazione di quella promessa è enunciata come segue: essa viene fatta a titolo di “riconoscimento all'attività svolta [dalla capogruppo] ai fini della partecipazione [alla gara] ed all'aggiudicazione della commessa”. Se, nelle difese della convenuta, si vuol dare al termine “causa (del contratto)” il significato di “giustificazione” ovvero “motivazione”, non si può dire che tale motivazione sia inesistente.
Peraltro, quella che nell'ottica delle parti era la vera giustificazione economica di quella promessa è oggettivamente riconoscibile nel contesto della vicenda, senza bisogno che venisse enunciata nell'atto.
Come si è detto sopra, quel patto veniva siglato fra le due ditte in quanto avevano appreso che - all'esito di una gara d'appalto alla quale avevano partecipato nove anni prima e che allora era stata aggiudicata ad altra impresa - l'ente appaltante le convocava per subentrare all'originario aggiudicatario e proponeva loro un contratto di rilevante entità ed interesse economico.
In altre parole, le due imprese erano venute inaspettatamente a trovarsi in una posizione di vantaggio assimilabile a quella di chi è risultato aggiudicatario di una importante gara d'appalto, ed ha così acquisito la legittima aspettativa di procedere al perfezionamento del relativo contratto. Contr In quella situazione, , capogruppo designata dell' se non intendeva affrontare l'esecuzione Pt_1 dei lavori, aveva però il titolo e l'interesse per cedere ad altri la legittima aspettativa così acquisita, come del resto aveva già fatto la sua dante causa Impresa Fratelli Lepri s.r.l.. A tal fine ha individuato come cessionaria l'altra componente dell'ATI, la quale ha accettato. Tale è, in buona CP_2 sostanza, il disposto della scrittura privata 13.6.2016.
Che, poi, tale cessione implicasse un corrispettivo, era nell'ordine delle cose. L'entità del corrispettivo
– il 5% del valore del contratto - è stata accettata da presumibilmente perché ne aveva CP_2 liberamente valutata la convenienza.
In una pattuizione del genere non si ravvisa alcun vizio di quelli prospettati dalla difesa della convenuta
– e tanto meno di quelli neppure invocati, come i vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e seguenti c.c. (errore, violenza, dolo). pagina 4 di 7 8. Sin qui, si è preso in considerazione il contenuto dell'articolo 3 di quella scrittura privata, il quale era formulato assumendo come presupposto che l'ente appaltante desse il suo consenso all'uscita di dall'ATI e al subentro di Pt_1 CP_1
L'articolo 4 della scrittura privata è invece riferito all'ipotesi opposta: il mancato assenso dell'ente appaltante al recesso di . Pt_1
Le parti convengono che, verificandosi quest'ultima situazione, daranno tuttavia ai loro rapporti interni un assetto analogo a quello previsto dall'articolo 3 (tutti i lavori saranno eseguiti da e CP_2 questa farà suoi tutti i corrispettivi, salvo versare a , a titolo di compenso della cessione della Pt_1 quota, il 5% del valore del contratto) mantenendo però, nei rapporti con i terzi, l'apparenza dell'ATI incluso il ruolo di capogruppo, nominalmente assegnato a . Pt_1
Si tratta di un caso tipico di simulazione, di cui all'art. 1414 e seguenti c.c.. La scrittura privata del 13 giugno 2016 – o meglio il suo articolo 4 – è il contratto dissimulato ossia occulto, che produce i suoi effetti nei rapporti fra le parti contraenti e solo fra esse, mentre nei rapporti con i terzi in buona fede vale il contratto simulato ossia apparente.
Simulati, invece, sono tutti gli altri contratti intercorsi fra le parti: simulati, si capisce, solo da parte delle due imprese legate fra loro dal patto dissimulato, e limitatamente alle clausole incompatibili con quelle della scrittura privata.
9. Che così vada intesa la scrittura privata è confermato, all'evidenza, da alcune sue clausole esplicite:
(a) quella per cui “la esecuzione della commessa e la integrale responsabilità della commessa è attribuita alla [la quale] si impegna …. a eseguire direttamente le prestazioni, CP_2 riconoscendo comunque a la predetta percentuale del 5% oltre che il rimborso delle spese Pt_1 sostenute e degli oneri che la stessa sia chiamata a corrispondere e ciò indipendentemente dal risultato economico effettivo della commessa”;
(b) quella per cui “ non parteciperà quindi né agli utili né alle perdite della citata commessa, Pt_1 essendo alla medesima riconosciuto il solo compenso del 5% al netto delle spese sostenute, che la stessa è fin d'ora espressamente autorizzata a trattenere all'incasso di ogni SAL”;
(c) quella per cui “ [pur apparendo nominalmente tenuta ad eseguirne la maggior parte] sarà Pt_1 manlevata da ogni responsabilità in ordine alla esecuzione dei lavori, obbligandosi a CP_2 rifondere, a semplice chiamata, ogni e qualsiasi onere che la stessa fosse chiamata a corrispondere a fronte della commessa in esame”;
(d) quella dell'articolo 5: “Il presente accordo, laddove confliggente, prevale sul contratto di costituzione di ATI […] salvo diversa ed espressa previsione”.
Queste clausole infatti confermano che le due imprese contraenti intendono che il rapporto con l'ente appaltante avrà una duplice disciplina negoziale: l'una, quella ufficialmente risultante dagli atti noti anche ai terzi, e l'altra, quella effettivamente vigente fra le due imprese e risultante da atti noti solo a loro. Che è la situazione prevista dagli artt. 1414 e 1415 c.c..
10. Le considerazioni ora svolte valgono anche a far giudicare infondata la tesi della convenuta, secondo la quale la disciplina della scrittura privata 13.6.2016 non sarebbe più invocabile in quanto
“novata” – ossia superata e abrogata – da quella degli atti successivi.
In effetti, i nuovi atti negoziali sopravvenuti dopo la firma della scrittura privata e dopo la costituzione con atto pubblico – nello stesso giorno – dell'ATI con quote del 50,01-49,99% senza altri partner, palesano chiaramente la loro funzione. I due rogiti del Notaio avevano lo scopo di rettificare la Per_2 struttura dell'ATI (o RTI) in modo che corrispondesse a quanto era stato dichiarato nell'offerta di gara (e cioè: distribuzione delle quote di partecipazione al 70-30% con assegnazione di un 20% dei lavori a pagina 5 di 7 due imprese “cooptate”): si rimediava così agli errori rilevabili nell'atto pubblico del 13.6.2016, inspiegabilmente difforme dall'offerta di gara e come tale non accettabile dall'appaltante.
Così, il contratto di appalto stipulato il 3.11.2016 recepisce – correttamente – lo schema di distribuzione delle quote e dei lavori di cui al rogito del 4 agosto, il quale a sua volta recepiva Per_2
– altrettanto correttamente – lo schema dell'offerta di gara.
Non si può dunque dire che alcuno di questi atti sia incompatibile con la volontà delle due imprese di mantenere, nei loro rapporti interni e riservati, il patto simulatorio della prima scrittura privata.
Quanto alla scrittura privata del 20 dicembre 2016 – privata solo in senso formale, perché autenticata da un notaio, depositata presso quest'ultimo e messa a repertorio – si nota che essa modifica la composizione “ufficiale” dell'ATI riducendo al 5% la quota di e trasferendo la funzione di Pt_1 capogruppo a . Chiaramente lo scopo dell'atto è quello di ridurre ai minimi termini – per CP_1 ragioni comprensibili – il divario fra la regolazione ufficiale (simulata) e quella effettiva (dissimulata) modificando la prima e mantenendo inalterata la seconda.
11. Peraltro, qualora vi fosse ancora un dubbio riguardo alla sopravvivenza del patto di cui alla scrittura privata del 13.6.2016, se ne ha la conferma dal comportamento stesso delle contraenti, come previsto dall'art. 1362, secondo comma, c.c..
Come si è visto, quel patto (art. 4 della scrittura privata) stabiliva che tutte le lavorazioni relative all'appalto sarebbero state eseguite esclusivamente da anche per la parte nominalmente CP_2 assegnata a . Ciò implicava – e ve ne è anche qualche cenno nel testo della scrittura privata Pt_1
(come il riferimento alle somme che è autorizzare a trattenere all'incasso di ogni SAL) - che le Pt_1 relative fatture sarebbero state formalmente emesse da , la quale avrebbe poi accreditato a Pt_1 quanto ricevuto. Fermo restando che, come previsto dallo stesso patto, CP_2 Pt_2 Pt_1 avrebbe conclusivamente fatto suo il 5% dell'importo totale del contratto.
Ora, nelle difese della convenuta e specificamente nella sua comparsa conclusionale si CP_2 legge quanto segue: “ nonostante gli impegni contrattualmente assunti, non ha CP_5 minimamente eseguito le lavorazioni che avrebbe dovuto eseguire e per le quali è stata pagata dalla Committente (e che, invece, sono state interamente eseguite dalla . .... Tale circostanza CP_2 CP_2 è risultata pacifica in atti ed anzi è stata espressamente riconosciuta dalla controparte”.
Da parte sua , nell'atto introduttivo del giudizio (ricorso) ha esposto quanto segue: “Nelle more Pt_1 dell'esecuzione dei lavori la Committente, all'esito dei vari SAL, ha già pagato e/o comunque fatto fatturare a la somma complessiva di €. 126.176,19”, aggiungendo, immediatamente dopo, che Pt_1 tale ultima somma deve essere dunque portata a scomputo di quanto dovuto da in CP_2 adempimento dell'obbligo di versare a il 5% del valore totale del contratto. Pt_1
Come si vede, prima che la controversia insorgesse e fosse portata davanti a questo Tribunale, il comportamento delle due contraenti si uniformava spontaneamente a quanto previsto dal patto in questione: curava (direttamente o a mezzo delle ditte “cooptate”) l'esecuzione dei lavori CP_2 che nominalmente avrebbero dovuto essere svolti da;
dopo di che emetteva a proprio Pt_1 Pt_1 nome le ralative fatture e ne percepiva il pagamento, accreditandolo però a a scomputo di CP_2 quanto da essa dovuto in forza del patto in questione.
12. Nella propria comparsa di risposta, ha affermato, tra l'altro: “la non può CP_2 Parte_1 legittimamente pretendere di incassare e trattenere somme dall'appalto in questione senza avere eseguito alcun lavoro e senza concorrere a sostenere i costi che sono stati necessari per la realizzazione delle opere e che, invece, sono stati sostenuti interamente ed unicamente dalla
. . CP_2 CP_2
Questa affermazione non è contestata dalla controparte e può essere condivisa. Ma la pretesa fatta pagina 6 di 7 valere in questo giudizio da non si riferisce a compensi di lavorazioni che pacificamente non Pt_1 sono state eseguite – né al rimborso di costi di produzione che pacificamente non sono stati sostenuti - bensì all'adempimento di quella somma che aveva promesso a in cambio della CP_2 Pt_1 rinuncia alla sua quota dell'appalto.
In conclusione, la domanda dell'attrice va accolta, mentre le eccezioni e riconvenzionali Parte_1 avversarie – basate su una lettura interamente errata del quadro negoziale - vanno rigettate.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in € 406,50 per spese ed in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda principale e rigetto delle domande riconvenzionali:
- Condanna a corrispondere a titolo di corrispettivo a la Controparte_2 Parte_1 somma di €.113.700,00 oltre IVA ed accessori come da domanda;
- Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_2 Parte_1 liquidate in € 406,50 per spese ed in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 30 luglio 2025 Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 270/2019 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO, 12 06012 CITTÀ DI CASTELLO presso il difensore avv. BIANCHINI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRATESI REMO e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Tirino 25 65129 Pescarapresso il difensore avv. PRATESI REMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 28/01/2021 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 7 IN FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione la causa – iniziata con il rito semplificato di cui all'art. 702-bis c.p.c., poi trasferita al rito ordinario - promossa da contro per il pagamento di una Parte_1 Controparte_2 somma di denaro asseritamente dovuta a titolo contrattuale.
2. Si fa riferimento alla gara indetta nel 2007 dall'ente Provincia di Roma (poi denominato Città Metropolitana di Roma Capitale), per l'appalto di importanti lavori stradali. Era stata presentata una offerta anche a nome di una costituenda A.T.I. (associazione temporanea di imprese) composta dalla Impresa Fratelli Lepri s.r.l e da partecipavano all'offerta, in qualità di “imprese Controparte_2 cooptate”, anche altre due ditte che non sono parte del presente giudizio.
Nell'offerta era precisato che l'Impresa Fratelli Lepri s.r.l. sarebbe stata la mandataria (capogruppo) con una quota del 70% mentre sarebbe stata mandante con una quota del 30%; una parte CP_2 dei lavori sarebbe stata assegnata anche alle imprese cooptate.
L'offerta così presentata risultò seconda classificata e l'appalto venne affidato ad altra impresa. Nell'anno 2016, l'ente appaltante decise di risolvere il contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria, a motivo di rilevanti inadempienze di questa, e decise di affidare la prosecuzione dei lavori all' CP_3 seconda classificata, nella quale nel frattempo era subentrata, nella posizione di Parte_1 capogruppo, alla Impresa Lepri, per effetto di una cessione di ramo d'azienda.
3. Nell'imminenza della formalizzazione del contratto con l'ente appaltante, e Pt_1 CP_2 hanno concluso un accordo interno mediante una scrittura privata datata 13 giugno 2016.
In quella scrittura le due parti richiamavano le vicende di cui sopra, asserendo, fra l'altro, che in sede di offerta la distribuzione delle quote era stata indicata nel 50,01% per la capogruppo mandataria e nel 49,99% per la mandante (dagli atti risulta invece che l'offerta indicava quote del 70 e del 30%).
Dopo questa premessa, la scrittura privata dava atto che, nella situazione sopravvenuta, non Pt_1 aveva più interesse a partecipare ai lavori e che era suo intento recedere dall'ATI – sempre che l'ente appaltante lo consentisse - e lasciare alla la possibilità di eseguire il 100% dei lavori. Da CP_2 parte sua, “in riconoscimento all'attività svolta [dalla capogruppo] ai fini della CP_2 partecipazione [alla gara] ed all'aggiudicazione della commessa” si impegnava a versare a un Pt_1 importo pari al 5% del valore del contratto che sarebbe stato sottoscritto con la committente.
La medesima scrittura privata, peraltro, contemplava anche l'ipotesi che l'ente appaltante non accettasse l'uscita di dall'ATI. Conviene riportare il testo dell'articolo 4 della scrittura privata: Pt_1
“Qualora non dovesse essere accettato il recesso della (e/o la rimodulazione delle quote ATI),
Pt_1 fermo restando il ruolo di capogruppo di e le percentuali formali sopra risultanti, rimane
Pt_1 inteso fra le parti che la esecuzione della commessa e la integrale responsabilità della commessa è attribuita alla - Quest'ultima si impegna comunque […] a eseguire direttamente le Controparte_2 prestazioni, riconoscendo comunque a la predetta percentuale del 5%, oltre che il rimborso
Pt_1 delle spese sostenute e di eventuali oneri che la stessa sia chiamata a corrispondere, e ciò indipendentemente dal risultato economico effettivo della commessa. non parteciperà Parte_1 quindi né agli utili né alle perdite della citata commessa, essendo alla medesima riconosciuto il solo compenso del 5% al netto delle spese sostenute, che la stessa è fin d'ora espressamente autorizzata a trattenere all'incasso di ogni SAL. - sarà pertanto manlevata da ogni responsabilità in ordine
Pt_1 alla esecuzione dei lavori, obbligandosi a rifondere, a semplice chiamata, ogni e qualsiasi CP_2 onere che la stessa fosse chiamata a corrispondere a fronte della commessa in esame”.
L'articolo 5 della medesima scrittura disponeva: “Il presente accordo, laddove confliggente, prevale sul contratto di costituzione di ATI […] salvo diversa ed espressa previsione”.
pagina 2 di 7 4. Nella stessa data – 13 giugno 2016 - e hanno stipulato un atto pubblico (ai rogiti Pt_1 CP_2 del notaio in Città di Castello, rep. 39222, racc. 16224) con il quale costituivano formalmente Per_1 l'associazione temporanea di imprese – in vista del contratto di appalto da stipulare – attribuendo a il 50,01% e a il 49.99%. Pt_1 CP_2
Il 23 giugno 2016, con atto pubblico ai rogiti del Notaio in Roma (rep. 700, racc. 367), Persona_2 le due imprese già costituite in ATI hanno convenuto di sciogliere la detta associazione e di costituire in sua vece un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) cooptandovi altre tre imprese. Tuttavia rimaneva ferma la ripartizione 50,01-49,99% fra le prime due;
la distribuzione dei lavori sarebbe stata fatta invece con i seguenti criteri: 40,01% a , 39,99 % a e il restante 20% diviso in Pt_1 CP_1 parti uguali fra due imprese “cooptate”.
Il 4 agosto 2016, con nuovo atto pubblico ricevuto dallo stesso Notaio (rep. 883, racc. 462) le Per_2 imprese hanno nuovamente modificato i criteri di ripartizione all'interno del RTI nel modo seguente: CP_ quote di partecipazione: Legeco 70%, Sistem 30% (in effetti erano queste le quote indicate nella offerta presentata alla gara); distribuzione dei lavori: Legeco 50%, Sistem Co.I. 30%, il resto diviso in parti uguali fra due imprese “cooptate”.
Il 3 novembre 2016 è stato stipulato il contratto di appalto fra l'ente committente (Città Metropolitana Cont di Roma Capitale) e il rappresentato dall'amministratore delegato della mandataria . Il Pt_1 contratto prendeva atto della distribuzione dei lavori concordata fra le imprese con il rogito del 4 agosto precedente.
L'oggetto del contratto corrispondeva solo in parte a quello previsto nell'originario bando di gara, perché una parte dei lavori era stata già eseguita dall'originario aggiudicatario – il cui contratto era poi stato risolto per parziali inadempienze – mentre si erano aggiunti altri lavori complementari da Cont eseguire. Complessivamente l'importo dell'appalto affidato al era indicato in euro 3.835.513,03, più IVA.
Il 20 dicembre 2016 fra e è stata formata una nuova scrittura privata, autenticata Pt_1 CP_2 dal Notaio in Chieti e conservata ai suoi atti (rep. 70218, racc. 35644). Con essa le due parti Per_3 contraenti modificavano la ripartizione delle rispettive quote del RTI, nel senso che a veniva Pt_1 attribuito il 5% e a il 95% con la qualifica di capogruppo. Inoltre si prevedeva che CP_2 CP_2 avrebbe delegato l'esecuzione dei lavori alle due imprese cooptate, nella misura del 10% per
[...] ciascuna di esse.
5. Con l'atto introduttivo (ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) della presente causa, agisce contro Pt_1 chiedendo che sia adempiuta l'obbligazione pecuniaria assunta dalla convenuta con la CP_2 scrittura privata del 13 giugno 2016 ed in questa determinata nel 5% dell'importo del contratto d'appalto.
Nel ricorso si espone che, per effetto di atti aggiuntivi stipulati, a richiesta della committente, in corso d'opera, l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 4.797.523,89. Di conseguenza il credito di , pari al 5% di questa somma, si quantifica in euro 239.876,19. Peraltro – espone ancora il Pt_1 ricorso – ha già ricevuto dalla committente euro 126.176,19; quindi il credito residuo esigibile Pt_1 si determina in euro 113.700,00 più IVA.
Il ricorso prosegue esponendo che, a tutela del credito come sopra descritto e quantificato, ha Pt_1 ottenuto dal Tribunale di Perugia il sequestro conservativo dei crediti vantati da nei CP_2 confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Il ricorso si conclude con la domanda che il Tribunale condanni al pagamento della stessa CP_2 somma per la quale è stato già emesso il sequestro conservativo, o della diversa somma che risulti dovuta all'esito del giudizio.
pagina 3 di 7 6. Nella causa così introdotta si è costituita formulando le contestazioni, eccezioni e CP_2 domande riconvenzionali che si esamineranno ciascuna nel prosieguo.
Conviene sottolineare che tutte le questioni verranno prese in esame solo con riguardo ai rapporti civilistici fra le due parti in causa, sulla base delle pattuizioni fra loro intercorse. Invero, dal momento che né l'ente appaltante, né le imprese cooptate, sono parti del presente giudizio, le decisioni che saranno prese in questa sede non saranno loro opponibili e non incideranno sui rapporti derivanti dal contratto d'appalto e dalla sua esecuzione.
7. Viene innanzi tutto in esame l'eccezione/riconvenzionale della convenuta, riguardo alla presunta nullità del patto di cui alla scrittura privata del 13 giugno 2016.
La tesi è che quel patto – nella parte in cui prevede l'obbligo del pagamento di una somma pari al 5% dell'importo del contratto - sia nullo per la mancanza e/o l'illiceità della causa (art. 1418, secondo comma, c.c.).
Si può prescindere dall'approfondire, sul piano teorico, il concetto di “causa” intesa quale uno degli elementi essenziali del contratto (art, 1325 c.c.).
A quanto pare, la convenuta, sollevando l'eccezione in esame, intende dire che, a suo avviso, quella promessa di una somma pari al 5% del contratto non aveva alcuna contropartita che giustificasse, sul piano economico e sociale, un onere così gravoso per la parte obbligata e un beneficio così rilevante per l'altra parte.
Detta tesi è manifestamente infondata.
Nella clausola contrattuale in esame la giustificazione di quella promessa è enunciata come segue: essa viene fatta a titolo di “riconoscimento all'attività svolta [dalla capogruppo] ai fini della partecipazione [alla gara] ed all'aggiudicazione della commessa”. Se, nelle difese della convenuta, si vuol dare al termine “causa (del contratto)” il significato di “giustificazione” ovvero “motivazione”, non si può dire che tale motivazione sia inesistente.
Peraltro, quella che nell'ottica delle parti era la vera giustificazione economica di quella promessa è oggettivamente riconoscibile nel contesto della vicenda, senza bisogno che venisse enunciata nell'atto.
Come si è detto sopra, quel patto veniva siglato fra le due ditte in quanto avevano appreso che - all'esito di una gara d'appalto alla quale avevano partecipato nove anni prima e che allora era stata aggiudicata ad altra impresa - l'ente appaltante le convocava per subentrare all'originario aggiudicatario e proponeva loro un contratto di rilevante entità ed interesse economico.
In altre parole, le due imprese erano venute inaspettatamente a trovarsi in una posizione di vantaggio assimilabile a quella di chi è risultato aggiudicatario di una importante gara d'appalto, ed ha così acquisito la legittima aspettativa di procedere al perfezionamento del relativo contratto. Contr In quella situazione, , capogruppo designata dell' se non intendeva affrontare l'esecuzione Pt_1 dei lavori, aveva però il titolo e l'interesse per cedere ad altri la legittima aspettativa così acquisita, come del resto aveva già fatto la sua dante causa Impresa Fratelli Lepri s.r.l.. A tal fine ha individuato come cessionaria l'altra componente dell'ATI, la quale ha accettato. Tale è, in buona CP_2 sostanza, il disposto della scrittura privata 13.6.2016.
Che, poi, tale cessione implicasse un corrispettivo, era nell'ordine delle cose. L'entità del corrispettivo
– il 5% del valore del contratto - è stata accettata da presumibilmente perché ne aveva CP_2 liberamente valutata la convenienza.
In una pattuizione del genere non si ravvisa alcun vizio di quelli prospettati dalla difesa della convenuta
– e tanto meno di quelli neppure invocati, come i vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e seguenti c.c. (errore, violenza, dolo). pagina 4 di 7 8. Sin qui, si è preso in considerazione il contenuto dell'articolo 3 di quella scrittura privata, il quale era formulato assumendo come presupposto che l'ente appaltante desse il suo consenso all'uscita di dall'ATI e al subentro di Pt_1 CP_1
L'articolo 4 della scrittura privata è invece riferito all'ipotesi opposta: il mancato assenso dell'ente appaltante al recesso di . Pt_1
Le parti convengono che, verificandosi quest'ultima situazione, daranno tuttavia ai loro rapporti interni un assetto analogo a quello previsto dall'articolo 3 (tutti i lavori saranno eseguiti da e CP_2 questa farà suoi tutti i corrispettivi, salvo versare a , a titolo di compenso della cessione della Pt_1 quota, il 5% del valore del contratto) mantenendo però, nei rapporti con i terzi, l'apparenza dell'ATI incluso il ruolo di capogruppo, nominalmente assegnato a . Pt_1
Si tratta di un caso tipico di simulazione, di cui all'art. 1414 e seguenti c.c.. La scrittura privata del 13 giugno 2016 – o meglio il suo articolo 4 – è il contratto dissimulato ossia occulto, che produce i suoi effetti nei rapporti fra le parti contraenti e solo fra esse, mentre nei rapporti con i terzi in buona fede vale il contratto simulato ossia apparente.
Simulati, invece, sono tutti gli altri contratti intercorsi fra le parti: simulati, si capisce, solo da parte delle due imprese legate fra loro dal patto dissimulato, e limitatamente alle clausole incompatibili con quelle della scrittura privata.
9. Che così vada intesa la scrittura privata è confermato, all'evidenza, da alcune sue clausole esplicite:
(a) quella per cui “la esecuzione della commessa e la integrale responsabilità della commessa è attribuita alla [la quale] si impegna …. a eseguire direttamente le prestazioni, CP_2 riconoscendo comunque a la predetta percentuale del 5% oltre che il rimborso delle spese Pt_1 sostenute e degli oneri che la stessa sia chiamata a corrispondere e ciò indipendentemente dal risultato economico effettivo della commessa”;
(b) quella per cui “ non parteciperà quindi né agli utili né alle perdite della citata commessa, Pt_1 essendo alla medesima riconosciuto il solo compenso del 5% al netto delle spese sostenute, che la stessa è fin d'ora espressamente autorizzata a trattenere all'incasso di ogni SAL”;
(c) quella per cui “ [pur apparendo nominalmente tenuta ad eseguirne la maggior parte] sarà Pt_1 manlevata da ogni responsabilità in ordine alla esecuzione dei lavori, obbligandosi a CP_2 rifondere, a semplice chiamata, ogni e qualsiasi onere che la stessa fosse chiamata a corrispondere a fronte della commessa in esame”;
(d) quella dell'articolo 5: “Il presente accordo, laddove confliggente, prevale sul contratto di costituzione di ATI […] salvo diversa ed espressa previsione”.
Queste clausole infatti confermano che le due imprese contraenti intendono che il rapporto con l'ente appaltante avrà una duplice disciplina negoziale: l'una, quella ufficialmente risultante dagli atti noti anche ai terzi, e l'altra, quella effettivamente vigente fra le due imprese e risultante da atti noti solo a loro. Che è la situazione prevista dagli artt. 1414 e 1415 c.c..
10. Le considerazioni ora svolte valgono anche a far giudicare infondata la tesi della convenuta, secondo la quale la disciplina della scrittura privata 13.6.2016 non sarebbe più invocabile in quanto
“novata” – ossia superata e abrogata – da quella degli atti successivi.
In effetti, i nuovi atti negoziali sopravvenuti dopo la firma della scrittura privata e dopo la costituzione con atto pubblico – nello stesso giorno – dell'ATI con quote del 50,01-49,99% senza altri partner, palesano chiaramente la loro funzione. I due rogiti del Notaio avevano lo scopo di rettificare la Per_2 struttura dell'ATI (o RTI) in modo che corrispondesse a quanto era stato dichiarato nell'offerta di gara (e cioè: distribuzione delle quote di partecipazione al 70-30% con assegnazione di un 20% dei lavori a pagina 5 di 7 due imprese “cooptate”): si rimediava così agli errori rilevabili nell'atto pubblico del 13.6.2016, inspiegabilmente difforme dall'offerta di gara e come tale non accettabile dall'appaltante.
Così, il contratto di appalto stipulato il 3.11.2016 recepisce – correttamente – lo schema di distribuzione delle quote e dei lavori di cui al rogito del 4 agosto, il quale a sua volta recepiva Per_2
– altrettanto correttamente – lo schema dell'offerta di gara.
Non si può dunque dire che alcuno di questi atti sia incompatibile con la volontà delle due imprese di mantenere, nei loro rapporti interni e riservati, il patto simulatorio della prima scrittura privata.
Quanto alla scrittura privata del 20 dicembre 2016 – privata solo in senso formale, perché autenticata da un notaio, depositata presso quest'ultimo e messa a repertorio – si nota che essa modifica la composizione “ufficiale” dell'ATI riducendo al 5% la quota di e trasferendo la funzione di Pt_1 capogruppo a . Chiaramente lo scopo dell'atto è quello di ridurre ai minimi termini – per CP_1 ragioni comprensibili – il divario fra la regolazione ufficiale (simulata) e quella effettiva (dissimulata) modificando la prima e mantenendo inalterata la seconda.
11. Peraltro, qualora vi fosse ancora un dubbio riguardo alla sopravvivenza del patto di cui alla scrittura privata del 13.6.2016, se ne ha la conferma dal comportamento stesso delle contraenti, come previsto dall'art. 1362, secondo comma, c.c..
Come si è visto, quel patto (art. 4 della scrittura privata) stabiliva che tutte le lavorazioni relative all'appalto sarebbero state eseguite esclusivamente da anche per la parte nominalmente CP_2 assegnata a . Ciò implicava – e ve ne è anche qualche cenno nel testo della scrittura privata Pt_1
(come il riferimento alle somme che è autorizzare a trattenere all'incasso di ogni SAL) - che le Pt_1 relative fatture sarebbero state formalmente emesse da , la quale avrebbe poi accreditato a Pt_1 quanto ricevuto. Fermo restando che, come previsto dallo stesso patto, CP_2 Pt_2 Pt_1 avrebbe conclusivamente fatto suo il 5% dell'importo totale del contratto.
Ora, nelle difese della convenuta e specificamente nella sua comparsa conclusionale si CP_2 legge quanto segue: “ nonostante gli impegni contrattualmente assunti, non ha CP_5 minimamente eseguito le lavorazioni che avrebbe dovuto eseguire e per le quali è stata pagata dalla Committente (e che, invece, sono state interamente eseguite dalla . .... Tale circostanza CP_2 CP_2 è risultata pacifica in atti ed anzi è stata espressamente riconosciuta dalla controparte”.
Da parte sua , nell'atto introduttivo del giudizio (ricorso) ha esposto quanto segue: “Nelle more Pt_1 dell'esecuzione dei lavori la Committente, all'esito dei vari SAL, ha già pagato e/o comunque fatto fatturare a la somma complessiva di €. 126.176,19”, aggiungendo, immediatamente dopo, che Pt_1 tale ultima somma deve essere dunque portata a scomputo di quanto dovuto da in CP_2 adempimento dell'obbligo di versare a il 5% del valore totale del contratto. Pt_1
Come si vede, prima che la controversia insorgesse e fosse portata davanti a questo Tribunale, il comportamento delle due contraenti si uniformava spontaneamente a quanto previsto dal patto in questione: curava (direttamente o a mezzo delle ditte “cooptate”) l'esecuzione dei lavori CP_2 che nominalmente avrebbero dovuto essere svolti da;
dopo di che emetteva a proprio Pt_1 Pt_1 nome le ralative fatture e ne percepiva il pagamento, accreditandolo però a a scomputo di CP_2 quanto da essa dovuto in forza del patto in questione.
12. Nella propria comparsa di risposta, ha affermato, tra l'altro: “la non può CP_2 Parte_1 legittimamente pretendere di incassare e trattenere somme dall'appalto in questione senza avere eseguito alcun lavoro e senza concorrere a sostenere i costi che sono stati necessari per la realizzazione delle opere e che, invece, sono stati sostenuti interamente ed unicamente dalla
. . CP_2 CP_2
Questa affermazione non è contestata dalla controparte e può essere condivisa. Ma la pretesa fatta pagina 6 di 7 valere in questo giudizio da non si riferisce a compensi di lavorazioni che pacificamente non Pt_1 sono state eseguite – né al rimborso di costi di produzione che pacificamente non sono stati sostenuti - bensì all'adempimento di quella somma che aveva promesso a in cambio della CP_2 Pt_1 rinuncia alla sua quota dell'appalto.
In conclusione, la domanda dell'attrice va accolta, mentre le eccezioni e riconvenzionali Parte_1 avversarie – basate su una lettura interamente errata del quadro negoziale - vanno rigettate.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in € 406,50 per spese ed in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda principale e rigetto delle domande riconvenzionali:
- Condanna a corrispondere a titolo di corrispettivo a la Controparte_2 Parte_1 somma di €.113.700,00 oltre IVA ed accessori come da domanda;
- Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_2 Parte_1 liquidate in € 406,50 per spese ed in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 30 luglio 2025 Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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