TRIB
Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 372/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
• dott.ssa Barbara Previati (Presidente);
• dott.ssa Silvia Lubrano (Giudice);
• dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore); riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente:
D E C R E T O nella causa civile iscritta al R.G. n. 372/2024, promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Isernia, Corso Garibaldi n. 181, presso lo studio dell'avv. Antonella Pirolli, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente) nei confronti di:
• , in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
• , in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore;
(resistenti non costituitisi) E con: l'intervento ex lege del pubblico ministero. Oggetto: giudizio ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 avverso la decisione emessa, in data 12/01/2024 (e notificata in data 02/02/2024), dalla Controparte_3
;
[...]
Conclusioni: come da note scritte in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 04/03/2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 12/01/2024 (e notificato in data 02/02/2024) dalla Controparte_2 con cui è stata respinta la sua domanda di protezione internazionale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale, deducendone l'illegittimità per vizio motivazionale e chiedendo, in ogni caso, il riconoscimento:
- in via principale, dello status di rifugiato;
- in via subordinata, della protezione sussidiaria;
- in via ulteriormente subordinata, della protezione speciale. Disposta l'audizione del ricorrente e previo parere del P.M., sfavorevole all'accoglimento della domanda, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia delle amministrazioni resistenti, non costituitesi nel presente giudizio, benché ritualmente citate. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo si osserva che priva di pregio è la doglianza relativa al dedotto vizio di legittimità della decisone amministrativa (per l'assenza di adeguata motivazione), posto che il presente giudizio non ha ad oggetto il sindacato sull'atto amministrativo e/o sulla regolarità del procedimento amministrativo, bensì, direttamente, l'effettiva sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente di ottenere la protezione invocata;
in questo senso, qualsiasi carenza procedimentale o istruttoria eventualmente verificatasi in quella sede, è, pertanto, ininfluente per ciò che attiene alla decisione cui il Tribunale deve pervenire. Ciò premesso, e venendo quindi al merito della domanda, è opportuno, preliminarmente, ripercorrere, in estrema sintesi, la vicenda oggetto del presente giudizio, la quale trae origine dalla richiesta di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente dinanzi alla di Controparte_2
. CP_2
Il ricorrente, in particolare, sentito in sede di audizione, risulta aver dichiarato, dinanzi alla Commissione stessa:
- di essere cittadino della Guinea;
- di essere nato e vissuto a Kamsar;
- di appartenere all'etnia “soussou” e di professare la religione musulmana;
- di avere, in Guinea, una moglie e sei figli, che vivevano con lui presso la casa del proprio padre, deceduto, assieme alle sue cinque mogli;
- di essere stato, tuttavia, abbandonato dalla moglie, la quale non andava d'accordo con le mogli del padre, la quale, quindi, tornava a vivere dai propri genitori con i sei figli;
- di aver sofferto in conseguenza di tale abbandono e di essere, quindi, andato, assieme ad un amico, a lavorare presso una miniera di diamanti alla frontiera con il Mali;
- di aver abbandonato il Paese nel 2020, a causa di una sparatoria occorso presso la miniera ove lavorava;
- di aver fatto ingresso in Italia nel 2022 e di aver sempre lavorato come bracciante agricolo, benché mai in forza di regolare contratto;
- di vivere a Guglionesi presso un centro di accoglienza presso il quale segue saltuariamente delle lezioni di lingua italiana.
La , pur reputando credibili le dichiarazioni rilasciate dal richiedente, ha, Controparte_2 tuttavia, rifiutato la protezione internazionale (sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria), non ritenendo che i motivi dell'allontanamento integrassero i presupposti della tutela quale rifugiato e non ritenendo, del pari, sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della protezione speciale.
***
1. Sullo status di rifugiato. Ebbene, circa l'eventuale sussistenza dello status di rifugiato in capo al ricorrente, si osserva, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, si considera tale chiunque:
- abbia un “giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche”;
- si trovi “fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza”;
- non possa o, per tale timore, non voglia “domandare la protezione di detto Stato”. Nel caso di specie, non è possibile sostenere che il ricorrente abbia un fondato timore di subire una persecuzione per taluna delle indicate ragioni nel proprio Paese, essendosene allontanato in ragione dell'abbandono della propria moglie. Il ricorrente stesso, del resto, in sede di audizione dinanzi alla Commissione, ha dichiarato di non nutrire alcun timore in caso di rientro, ma di preferire restare in Italia per aiutare la propria famiglia (cfr. verbale di audizione, in atti, ove si legge: “se tornassi lì in realtà non avrei problemi, ma voglio stare qui per aiutare la mia famiglia”).
2. Sulla protezione sussidiaria.
Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Preliminarmente, è opportuno premettere che, in applicazione della normativa europea, il d.lgs. n. 251/2007 ha previsto, all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre allo status di rifugiato, anche quello di beneficiario della protezione sussidiaria.
Ebbene, tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, riconducibile allo status di rifugiato, non possa cionondimeno essere rinviato nel paese di origine (o, per l'apolide, nel paese di residenza), qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, in caso di rimpatrio, questi correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, il “danno grave” viene individuato, in particolare: a) nella condanna a morte o nella esecuzione della pena di morte;
b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Con particolare riguardo alla protezione sussidiaria ex lett. c), dunque, la stessa può essere riconosciuta solo qualora il conflitto armato abbia raggiunto un livello tale di intensità da far ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, rischierebbe di subire, per la sua sola presenza nel territorio, un rischio effettivo per la propria vita o incolumità. Ciò non esclude, peraltro, in assoluto, che la protezione sussidiaria ex lett. c) possa essere riconosciuta anche in presenza di un conflitto c.d. a “bassa intensità”. Tuttavia, in tali casi, è necessario che il richiedente presenti un profilo individuale specifico che lo esponga ad un maggiore rischio rispetto ai livelli meno elevati di violenza.
La giurisprudenza europea, infatti, ha in più occasioni ritenuto che, in presenza di un conflitto la cui intensità non raggiunga il livello richiesto dalla normativa, ben potrebbe riconoscersi la protezione ex art. 14, lett. c), del d.lgs. 251/2007 la quale, tuttavia, deve essere subordinata alla presenza di ulteriori fattori di rischio specifico ed individuale del richiedente, facendo applicazione della “c.d. scala progressiva”, indicata dalla giurisprudenza della C.G.U.E. nei seguenti termini: “tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari alla sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria” (cfr., al riguardo: C.G.U.E. caso e v. Staatssecretaris van Justitie”, C-465/07 Parte_2 Parte_3 del 17/02/2009).1
Ciò premesso, per quanto concerne la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, si osserva che, in base al racconto del ricorrente, non è possibile sostenere la sussistenza di alcuna delle condizioni di cui alla citata norma.
Quanto alle lettere a) e b), infatti, deve essere del tutto escluso, nel caso di specie, il fondato pericolo che, qualora rimpatriato, il ricorrente possa essere sottoposto a condanna a morte o a tortura o ad altro trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. 251/2007. Ciò in quanto il ricorrente non risulta essere sottoposto, nel proprio Paese di origine, ad alcuna pena né ad alcun procedimento penale, né risulta che lo stesso nutra un timore in tal senso, in caso di rientro nel proprio Paese.
È appena il caso di osservare, al riguardo, che tale pericolo, per poter essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, deve, pur sempre, essere concreto ed effettivo, mentre, nel caso di specie, il ricorrente, come visto, non risulta aver subito alcun arresto o condanna nel proprio Paese, né risulta che lo stesso debba subire, o abbia timore di subire, un processo in sede penale.
Con riferimento, poi, alla lett. c), si osserva che la Guinea, come emerge dal report aggiornato all'attualità di “Amnesty International”,2 non è interessata da alcun conflitto tale da poter costituire un rischio effettivo per la vita di un civile, per la sua sola presenza sul territorio. L'attuale situazione sociopolitica della Guinea, infatti, non presenta alcun elemento di criticità giuridicamente rilevante ai fini della protezione sussidiaria, atteso che le informazioni ufficiali riguardanti tale Paese non fanno alcun riferimento ad una situazione di conflitto o tensione tale da assestarsi ai livelli della violenza indiscriminata. Né è possibile ritenere che il ricorrente presenti un profilo individuale specifico che lo possa esporre ad un rischio maggiormente individualizzato, rispetto alla generalità dei consociati, come richiesto per l'applicazione della c.d. “sliding scale” (o scala progressiva) secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza europea, per il solo fatto che lo stesso ha partecipato, diversi anni prima, a manifestazioni antigovernative.
3. Sulla protezione speciale.
Ritiene, invece, il Collegio sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Preliminarmente, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale e alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare, correttamente, la normativa applicabile al caso di specie.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020 (convertito in legge n. 173/2020), l'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998 aveva reintrodotto (a seguito dell'abrogazione della precedente protezione umanitaria) una forma ulteriore di protezione internazionale residuale, prevedendo, infatti, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione cd. “speciale”, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 C.E.D.U. Sennonché, com'è noto, il d.l. del 10/03/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023 (cd. decreto Cutro), ha abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I. (d.lgs. n. 286/1998) che impedivano il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistessero “fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale” comportasse “una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare” (terzo periodo), dovendosi tenere conto, a tal fine, “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato” (quarto periodo). Come chiarito, tuttavia, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante l'intervenuta abrogazione di tali norme, il diritto al rispetto della vita privata e familiare permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale, connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. oltre che sull'art. 8 C.E.D.U. e sullo stesso art. 5, co. 6, del T.U.I., nella parte in cui fa salvo “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 28161/2023, secondo cui: “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, co. 6, del T.U.I., ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr.: Cass. civ., Sez. unite, n. 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30
e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”). Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, è evidente che, nel caso di specie, sotto il profilo del diritto intertemporale, occorre avere riguardo al testo della norma antecedente rispetto all'entrata in vigore del cd. decreto Cutro, atteso che la domanda in sede amministrativa è stata presentata (come si evince dal modello C3, in atti) in data 19/09/2022, antecedentemente, quindi, all'entrata in vigore del d.l. del 10/03/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023), il cui art. 7, co. 2, prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
[11/03/2023] continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Occorre, dunque, avere riguardo al testo della norma previgente.
Ebbene, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020 (convertito in legge n. 173/2020), tale norma prevede, com'è noto, tra le ipotesi in inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 C.E.D.U. Le Sezioni unite della Cassazione, al riguardo, con la recente pronuncia n. 24413 del 2021, hanno delineato con sufficiente chiarezza la centralità dell'art. 8 della CEDU, precisando che la tutela offerta dalla suddetta norma convenzionale concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: relazioni familiari ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) nonché lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Ebbene tali principi – benché affermati nell'ambito di una pronuncia volta a delineare i contorni della abrogata protezione umanitaria, sostituita, infatti, dalla protezione speciale che qui rileva – rivestono portata definitoria generale e risultano applicabili, pertanto, anche alla protezione speciale.
Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte E.D.U. nella sentenza del 14 febbraio 2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_1 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una
“vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte E.D.U. nella sentenza del 14 febbraio 2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_1 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una
“vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Può, inoltre, ricordarsi che, nella sentenza del 16 dicembre del 1992 ( c. Germania), la stessa Per_2 Corte EDU ha affermato che “non è possibile e neppure appropriato tentare di fornire una definizione esaustiva della nozione di vita privata. Tuttavia, sarebbe troppo limitante circoscrivere la nozione ad una “cerchia ristretta” in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come preferisce ed escludere, di conseguenza, completamente il mondo esterno non compreso in quella cerchia. Il rispetto per la vita privata deve necessariamente ricomprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani”. A partire da questa sentenza, che, per la prima volta, ha posto sullo stesso piano la protezione della sfera intima dell'individuo e la tutela della sua proiezione nella sfera sociale, si è verificato un progressivo ampliamento della nozione di vita privata, che non si limita, quindi, ad indicare l'intimità dell'individuo, ma si riferisce anche al modo in cui questi decide di vivere la propria vita all'esterno. In quest'ottica, viene incluso all'interno dell'art. 8 C.E.D.U. non solo il diritto allo sviluppo della propria personalità ed autonomia, ma anche il diritto di decidere liberamente se e come relazionarsi con gli altri (cd. “vita sociale”, nel linguaggio della Corte E.D.U.). Ancora, sempre in relazione alla dimensione sociale della vita privata, nella sentenza del 15 novembre
2007 ( c. ), i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di puntualizzare che “la tutela Per_3 Per_4 offerta dall'art. 8 della Convenzione è principalmente tesa ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni con gli altri esseri umani. Esiste quindi una sfera di interazione della persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nell'ambito di applicazione della vita privata”. Successivamente, nella sentenza e altri
contro
Svizzera del 2014, i giudici hanno applicato questo principio anche C.F._2 ai cittadini stranieri, ribadendo che “poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art. 8”. Ciò premesso in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, in particolare, dalla giurisprudenza sovranazionale e dalla Suprema Corte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano comporterebbe un deterioramento delle sue condizioni di vita e, quindi, una violazione del suo diritto al rispetto della propria vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata e valutando tale deterioramento in un'ottica comparativa rispetto alla situazione in atto nel proprio Paese di origine. Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, “nell'ambito della valutazione richiesta ai fini del riconoscimento della protezione speciale, dev'essere attribuito un particolare rilievo a situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità eventualmente in atto nel Paese di origine, le quali possono giustificare l'applicazione della misura in questione anche in assenza di un apprezzabile livello d'integrazione economica e sociale in Italia” (così, da ultimo: Cass. civ. n. 22175/2024).
Nella medesima pronuncia, la Corte di cassazione ha, altresì, ribadito che, specularmente, anche laddove non possano ravvisarsi le predette condizioni, “la situazione in cui il richiedente versava prima dell'espatrio è destinata ad assumere un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado d'integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana” (così: Cass. civ. n. 22175/2024). Esiste, quindi, un criterio cd. di “proporzionalità inversa” nella valutazione dell'integrazione socio- lavorativa del richiedente in Italia e della situazione in cui il richiedente versava prima dell'abbandono del suo Paese di origine, nel senso che tanto più pregnante sia una delle due situazioni, tanto più sarà consentita una valutazione “attenuata” dell'altra situazione. Ebbene, nel caso di specie, il deterioramento delle proprie condizioni di vita che il ricorrente subirebbe in caso di rientro nel proprio Paese giustifica una valutazione attenuata dell'integrazione socio-lavorativa del ricorrente stesso nel territorio dello Stato, fermo restando che (come ribadito dalla sentenza n. 22175/2024 cit.) “il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello d'integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione” (cfr. Cass. civ. n. 33315/2022), ma anche da una serie di altri indici. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente risulta aver abbandonato il proprio Paese nel 2020 e aver fatto ingresso in Italia nel 2022, e lo stesso risulta aver sempre lavorato come bracciante agricolo oltre che aver svolto, da ultimo, dal 07/05/2024 al 06/11/2024, un tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo, presso l'impresa “DIELLE S.R.L.”, con la qualifica di personale addetto alla manutenzione dell'area verde del cimitero comunale di Guglionesi (CB), percependo uno stipendio netto mensile di € 700,00 (cfr., al riguardo, la documentazione in atti e, in particolare: la comunicazione del 06/05/2024; le buste paga relative al periodo da giugno a settembre Pt_4
2024; i numerosi e regolari – circa uno al mese – invii di piccole somme di denaro, di importo per lo più pari ad € 155,00, effettuati dal ricorrente presso il proprio Paese di origine, che corroborano quanto dichiarato dal richiedente la protezione in sede di audizione, in data 13/12/2023, allorquando l'odierno ricorrente ha dichiarato di aver sempre lavorato come bracciante agricolo per aiutare la propria famiglia).
Ritiene, pertanto, il Collegio di dover valorizzare positivamente, onde valutare il grado di integrazione del ricorrente in Italia, non solo la circostanza che, da ultimo, egli abbia svolto un tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo, ma anche:
- il fatto che lo stesso, come da lui dichiarato, ha, comunque, sempre lavorato, come bracciante agricolo, sin dal suo ingresso sul territorio (non essendovi ragione di dubitare di quanto dallo stesso dichiarato in sede di audizione, che trova, anzi, riscontro – come visto – nella documentazione in atti);
- la ragionevole prospettiva circa la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, (trattandosi, come visto, di tirocinio “di inserimento lavorativo”);
- il lungo lasso di tempo decorso dal suo ingresso in Italia (circa tre anni) e l'ancor più lungo lasso di tempo decorso dal suo allontanamento dal proprio Paese (circa cinque anni); - la circostanza che lo stesso viva ininterrottamente, dal 14/07/2022, presso il centro di accoglienza straordinaria sito in Guglionesi, con una certa continuità, quindi, delle proprie abitudini di vita.
Significativa è, in tal senso, una recente pronuncia della Suprema corte, nella quale sono stati ritenuti
“direttamente rilevanti, ai fini della protezione [speciale] qui invocata, una serie di paramenti non valutati dal giudice di merito e cioè […] la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano […] il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, giunto in Italia […] dopo una lunga lontananza dal suo paese d'origine” (in tal senso: Cass. civ. n. 8400/2023). A fronte, quindi, di uno sforzo di integrazione del ricorrente nel territorio italiano e degli ulteriori indici sopra evidenziati è, di contro, possibile ritenere che il ritorno del ricorrente nel Paese di origine renderebbe probabile un significativo deterioramento delle sue condizioni di vita privata, non solo in ragione dell'affievolimento dei legami con le persone lasciate (e tenuto conto che i legami familiari del richiedente si erano già molto affievoliti, anche prima della sua partenza, atteso l'abbandono della moglie, che aveva portato con sé i figli), ma anche delle attuali condizioni della Guinea.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, presso il Paese di origine, quelle situazioni di “deprivazione dei diritti umani di particolare gravità” prese in considerazione dalla Suprema corte nella pronuncia n. 22175/2024 cit. e che giustificano una valutazione attenuata della (pur non insussistente) integrazione sociolavorativa del richiedente in Italia. Come si ricava dall'esame delle fonti consultate dal Collegio,3 infatti, presso il Paese di origine del ricorrente è in atto, a seguito del golpe del 2021 da parte di un potere militare Persona_5 con promessa di transizione democratica entro la fine del 2024 (allo stato, inattuata), caratterizzato da una deriva sempre più autoritativa e dall'utilizzo della violenza quale forma di repressione di ogni forma di dissenso.
Tale situazione, purtroppo nota, benché – come visto – non assurga al rango di violenza indiscriminata
è, tuttavia, tale da determinare, in caso di rientro presso il proprio Paese, un peggioramento delle condizioni di vita del ricorrente dal punto di vista dell'esercizio dei suoi diritti civili. Deve, quindi, concludersi – attese le precarie condizioni del Paese di origine e tenuto conto della complessiva storia del ricorrente – che il ritorno del ricorrente stesso presso il Paese di origine, a fronte di una non trascurabile integrazione sociolavorativa in Italia, renderebbe probabile un significativo deterioramento delle sue condizioni di vita privata (nell'accezione estesa sopra richiamata), tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 C.E.D.U., il cui rispetto – come già osservato – è espressamente fatto salvo anche dall'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998 nella formulazione attualmente in vigore (“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”). Ne consegue l'affermazione del diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per
“protezione speciale”, con conseguente trasmissione degli atti al Questore competente per quanto di competenza.
La natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali, anche di merito, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 372/2024, così provvede: • Dichiara la contumacia delle amministrazioni resistenti;
• Accoglie la domanda limitatamente al riconoscimento del riconoscimento della Protezione Speciale, rigettandola per il resto e, per l'effetto:
• Dispone la trasmissione degli atti Questore competente per territorio per quanto di competenza;
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente dott.ssa Barbara Previati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., in tal senso: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B786B5BDB313E4C51AEECA08E5AF318B Email_1
. Email_2 2 V., in tal senso: https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/africa-subsahariana/. 3 Cfr., in particolare:
- https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/africa-subsahariana/;
- https://www.notiziegeopolitiche.net/guinea-la-giunta-militare-non-molla-procrastinate-le-elezioni-democratiche/;
- https://www.africarivista.it/diritti-umani-la-guinea-davanti-a-un- bivio/247625/? CodiceFiscale_3
- https://www.africarivista.it/guinea-diritti-umani-e-fine-della-transizione-quale-futuro-dal-2025/245938/?srsltid=AfmBOoqlxcvgwfXN2N-
o5F-ku_QU4xSXwkb87b59vK2u893aPr8KpYZn.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
• dott.ssa Barbara Previati (Presidente);
• dott.ssa Silvia Lubrano (Giudice);
• dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore); riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente:
D E C R E T O nella causa civile iscritta al R.G. n. 372/2024, promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Isernia, Corso Garibaldi n. 181, presso lo studio dell'avv. Antonella Pirolli, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente) nei confronti di:
• , in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
• , in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore;
(resistenti non costituitisi) E con: l'intervento ex lege del pubblico ministero. Oggetto: giudizio ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 avverso la decisione emessa, in data 12/01/2024 (e notificata in data 02/02/2024), dalla Controparte_3
;
[...]
Conclusioni: come da note scritte in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 04/03/2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 12/01/2024 (e notificato in data 02/02/2024) dalla Controparte_2 con cui è stata respinta la sua domanda di protezione internazionale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale, deducendone l'illegittimità per vizio motivazionale e chiedendo, in ogni caso, il riconoscimento:
- in via principale, dello status di rifugiato;
- in via subordinata, della protezione sussidiaria;
- in via ulteriormente subordinata, della protezione speciale. Disposta l'audizione del ricorrente e previo parere del P.M., sfavorevole all'accoglimento della domanda, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia delle amministrazioni resistenti, non costituitesi nel presente giudizio, benché ritualmente citate. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto, nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo si osserva che priva di pregio è la doglianza relativa al dedotto vizio di legittimità della decisone amministrativa (per l'assenza di adeguata motivazione), posto che il presente giudizio non ha ad oggetto il sindacato sull'atto amministrativo e/o sulla regolarità del procedimento amministrativo, bensì, direttamente, l'effettiva sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente di ottenere la protezione invocata;
in questo senso, qualsiasi carenza procedimentale o istruttoria eventualmente verificatasi in quella sede, è, pertanto, ininfluente per ciò che attiene alla decisione cui il Tribunale deve pervenire. Ciò premesso, e venendo quindi al merito della domanda, è opportuno, preliminarmente, ripercorrere, in estrema sintesi, la vicenda oggetto del presente giudizio, la quale trae origine dalla richiesta di protezione internazionale presentata dall'odierno ricorrente dinanzi alla di Controparte_2
. CP_2
Il ricorrente, in particolare, sentito in sede di audizione, risulta aver dichiarato, dinanzi alla Commissione stessa:
- di essere cittadino della Guinea;
- di essere nato e vissuto a Kamsar;
- di appartenere all'etnia “soussou” e di professare la religione musulmana;
- di avere, in Guinea, una moglie e sei figli, che vivevano con lui presso la casa del proprio padre, deceduto, assieme alle sue cinque mogli;
- di essere stato, tuttavia, abbandonato dalla moglie, la quale non andava d'accordo con le mogli del padre, la quale, quindi, tornava a vivere dai propri genitori con i sei figli;
- di aver sofferto in conseguenza di tale abbandono e di essere, quindi, andato, assieme ad un amico, a lavorare presso una miniera di diamanti alla frontiera con il Mali;
- di aver abbandonato il Paese nel 2020, a causa di una sparatoria occorso presso la miniera ove lavorava;
- di aver fatto ingresso in Italia nel 2022 e di aver sempre lavorato come bracciante agricolo, benché mai in forza di regolare contratto;
- di vivere a Guglionesi presso un centro di accoglienza presso il quale segue saltuariamente delle lezioni di lingua italiana.
La , pur reputando credibili le dichiarazioni rilasciate dal richiedente, ha, Controparte_2 tuttavia, rifiutato la protezione internazionale (sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria), non ritenendo che i motivi dell'allontanamento integrassero i presupposti della tutela quale rifugiato e non ritenendo, del pari, sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della protezione speciale.
***
1. Sullo status di rifugiato. Ebbene, circa l'eventuale sussistenza dello status di rifugiato in capo al ricorrente, si osserva, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, si considera tale chiunque:
- abbia un “giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche”;
- si trovi “fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza”;
- non possa o, per tale timore, non voglia “domandare la protezione di detto Stato”. Nel caso di specie, non è possibile sostenere che il ricorrente abbia un fondato timore di subire una persecuzione per taluna delle indicate ragioni nel proprio Paese, essendosene allontanato in ragione dell'abbandono della propria moglie. Il ricorrente stesso, del resto, in sede di audizione dinanzi alla Commissione, ha dichiarato di non nutrire alcun timore in caso di rientro, ma di preferire restare in Italia per aiutare la propria famiglia (cfr. verbale di audizione, in atti, ove si legge: “se tornassi lì in realtà non avrei problemi, ma voglio stare qui per aiutare la mia famiglia”).
2. Sulla protezione sussidiaria.
Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Preliminarmente, è opportuno premettere che, in applicazione della normativa europea, il d.lgs. n. 251/2007 ha previsto, all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre allo status di rifugiato, anche quello di beneficiario della protezione sussidiaria.
Ebbene, tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, riconducibile allo status di rifugiato, non possa cionondimeno essere rinviato nel paese di origine (o, per l'apolide, nel paese di residenza), qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, in caso di rimpatrio, questi correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, il “danno grave” viene individuato, in particolare: a) nella condanna a morte o nella esecuzione della pena di morte;
b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Con particolare riguardo alla protezione sussidiaria ex lett. c), dunque, la stessa può essere riconosciuta solo qualora il conflitto armato abbia raggiunto un livello tale di intensità da far ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, rischierebbe di subire, per la sua sola presenza nel territorio, un rischio effettivo per la propria vita o incolumità. Ciò non esclude, peraltro, in assoluto, che la protezione sussidiaria ex lett. c) possa essere riconosciuta anche in presenza di un conflitto c.d. a “bassa intensità”. Tuttavia, in tali casi, è necessario che il richiedente presenti un profilo individuale specifico che lo esponga ad un maggiore rischio rispetto ai livelli meno elevati di violenza.
La giurisprudenza europea, infatti, ha in più occasioni ritenuto che, in presenza di un conflitto la cui intensità non raggiunga il livello richiesto dalla normativa, ben potrebbe riconoscersi la protezione ex art. 14, lett. c), del d.lgs. 251/2007 la quale, tuttavia, deve essere subordinata alla presenza di ulteriori fattori di rischio specifico ed individuale del richiedente, facendo applicazione della “c.d. scala progressiva”, indicata dalla giurisprudenza della C.G.U.E. nei seguenti termini: “tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari alla sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria” (cfr., al riguardo: C.G.U.E. caso e v. Staatssecretaris van Justitie”, C-465/07 Parte_2 Parte_3 del 17/02/2009).1
Ciò premesso, per quanto concerne la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, si osserva che, in base al racconto del ricorrente, non è possibile sostenere la sussistenza di alcuna delle condizioni di cui alla citata norma.
Quanto alle lettere a) e b), infatti, deve essere del tutto escluso, nel caso di specie, il fondato pericolo che, qualora rimpatriato, il ricorrente possa essere sottoposto a condanna a morte o a tortura o ad altro trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. 251/2007. Ciò in quanto il ricorrente non risulta essere sottoposto, nel proprio Paese di origine, ad alcuna pena né ad alcun procedimento penale, né risulta che lo stesso nutra un timore in tal senso, in caso di rientro nel proprio Paese.
È appena il caso di osservare, al riguardo, che tale pericolo, per poter essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, deve, pur sempre, essere concreto ed effettivo, mentre, nel caso di specie, il ricorrente, come visto, non risulta aver subito alcun arresto o condanna nel proprio Paese, né risulta che lo stesso debba subire, o abbia timore di subire, un processo in sede penale.
Con riferimento, poi, alla lett. c), si osserva che la Guinea, come emerge dal report aggiornato all'attualità di “Amnesty International”,2 non è interessata da alcun conflitto tale da poter costituire un rischio effettivo per la vita di un civile, per la sua sola presenza sul territorio. L'attuale situazione sociopolitica della Guinea, infatti, non presenta alcun elemento di criticità giuridicamente rilevante ai fini della protezione sussidiaria, atteso che le informazioni ufficiali riguardanti tale Paese non fanno alcun riferimento ad una situazione di conflitto o tensione tale da assestarsi ai livelli della violenza indiscriminata. Né è possibile ritenere che il ricorrente presenti un profilo individuale specifico che lo possa esporre ad un rischio maggiormente individualizzato, rispetto alla generalità dei consociati, come richiesto per l'applicazione della c.d. “sliding scale” (o scala progressiva) secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza europea, per il solo fatto che lo stesso ha partecipato, diversi anni prima, a manifestazioni antigovernative.
3. Sulla protezione speciale.
Ritiene, invece, il Collegio sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Preliminarmente, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale e alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare, correttamente, la normativa applicabile al caso di specie.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020 (convertito in legge n. 173/2020), l'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998 aveva reintrodotto (a seguito dell'abrogazione della precedente protezione umanitaria) una forma ulteriore di protezione internazionale residuale, prevedendo, infatti, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione cd. “speciale”, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 C.E.D.U. Sennonché, com'è noto, il d.l. del 10/03/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023 (cd. decreto Cutro), ha abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I. (d.lgs. n. 286/1998) che impedivano il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistessero “fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale” comportasse “una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare” (terzo periodo), dovendosi tenere conto, a tal fine, “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato” (quarto periodo). Come chiarito, tuttavia, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, nonostante l'intervenuta abrogazione di tali norme, il diritto al rispetto della vita privata e familiare permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale, connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. oltre che sull'art. 8 C.E.D.U. e sullo stesso art. 5, co. 6, del T.U.I., nella parte in cui fa salvo “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 28161/2023, secondo cui: “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, co. 6, del T.U.I., ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr.: Cass. civ., Sez. unite, n. 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30
e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”). Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, è evidente che, nel caso di specie, sotto il profilo del diritto intertemporale, occorre avere riguardo al testo della norma antecedente rispetto all'entrata in vigore del cd. decreto Cutro, atteso che la domanda in sede amministrativa è stata presentata (come si evince dal modello C3, in atti) in data 19/09/2022, antecedentemente, quindi, all'entrata in vigore del d.l. del 10/03/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023), il cui art. 7, co. 2, prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
[11/03/2023] continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Occorre, dunque, avere riguardo al testo della norma previgente.
Ebbene, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020 (convertito in legge n. 173/2020), tale norma prevede, com'è noto, tra le ipotesi in inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 C.E.D.U. Le Sezioni unite della Cassazione, al riguardo, con la recente pronuncia n. 24413 del 2021, hanno delineato con sufficiente chiarezza la centralità dell'art. 8 della CEDU, precisando che la tutela offerta dalla suddetta norma convenzionale concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: relazioni familiari ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) nonché lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Ebbene tali principi – benché affermati nell'ambito di una pronuncia volta a delineare i contorni della abrogata protezione umanitaria, sostituita, infatti, dalla protezione speciale che qui rileva – rivestono portata definitoria generale e risultano applicabili, pertanto, anche alla protezione speciale.
Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte E.D.U. nella sentenza del 14 febbraio 2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_1 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una
“vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte E.D.U. nella sentenza del 14 febbraio 2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_1 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una
“vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Può, inoltre, ricordarsi che, nella sentenza del 16 dicembre del 1992 ( c. Germania), la stessa Per_2 Corte EDU ha affermato che “non è possibile e neppure appropriato tentare di fornire una definizione esaustiva della nozione di vita privata. Tuttavia, sarebbe troppo limitante circoscrivere la nozione ad una “cerchia ristretta” in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come preferisce ed escludere, di conseguenza, completamente il mondo esterno non compreso in quella cerchia. Il rispetto per la vita privata deve necessariamente ricomprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani”. A partire da questa sentenza, che, per la prima volta, ha posto sullo stesso piano la protezione della sfera intima dell'individuo e la tutela della sua proiezione nella sfera sociale, si è verificato un progressivo ampliamento della nozione di vita privata, che non si limita, quindi, ad indicare l'intimità dell'individuo, ma si riferisce anche al modo in cui questi decide di vivere la propria vita all'esterno. In quest'ottica, viene incluso all'interno dell'art. 8 C.E.D.U. non solo il diritto allo sviluppo della propria personalità ed autonomia, ma anche il diritto di decidere liberamente se e come relazionarsi con gli altri (cd. “vita sociale”, nel linguaggio della Corte E.D.U.). Ancora, sempre in relazione alla dimensione sociale della vita privata, nella sentenza del 15 novembre
2007 ( c. ), i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di puntualizzare che “la tutela Per_3 Per_4 offerta dall'art. 8 della Convenzione è principalmente tesa ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni con gli altri esseri umani. Esiste quindi una sfera di interazione della persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nell'ambito di applicazione della vita privata”. Successivamente, nella sentenza e altri
contro
Svizzera del 2014, i giudici hanno applicato questo principio anche C.F._2 ai cittadini stranieri, ribadendo che “poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art. 8”. Ciò premesso in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, in particolare, dalla giurisprudenza sovranazionale e dalla Suprema Corte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano comporterebbe un deterioramento delle sue condizioni di vita e, quindi, una violazione del suo diritto al rispetto della propria vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata e valutando tale deterioramento in un'ottica comparativa rispetto alla situazione in atto nel proprio Paese di origine. Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, “nell'ambito della valutazione richiesta ai fini del riconoscimento della protezione speciale, dev'essere attribuito un particolare rilievo a situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità eventualmente in atto nel Paese di origine, le quali possono giustificare l'applicazione della misura in questione anche in assenza di un apprezzabile livello d'integrazione economica e sociale in Italia” (così, da ultimo: Cass. civ. n. 22175/2024).
Nella medesima pronuncia, la Corte di cassazione ha, altresì, ribadito che, specularmente, anche laddove non possano ravvisarsi le predette condizioni, “la situazione in cui il richiedente versava prima dell'espatrio è destinata ad assumere un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado d'integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nella società italiana” (così: Cass. civ. n. 22175/2024). Esiste, quindi, un criterio cd. di “proporzionalità inversa” nella valutazione dell'integrazione socio- lavorativa del richiedente in Italia e della situazione in cui il richiedente versava prima dell'abbandono del suo Paese di origine, nel senso che tanto più pregnante sia una delle due situazioni, tanto più sarà consentita una valutazione “attenuata” dell'altra situazione. Ebbene, nel caso di specie, il deterioramento delle proprie condizioni di vita che il ricorrente subirebbe in caso di rientro nel proprio Paese giustifica una valutazione attenuata dell'integrazione socio-lavorativa del ricorrente stesso nel territorio dello Stato, fermo restando che (come ribadito dalla sentenza n. 22175/2024 cit.) “il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello d'integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione” (cfr. Cass. civ. n. 33315/2022), ma anche da una serie di altri indici. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente risulta aver abbandonato il proprio Paese nel 2020 e aver fatto ingresso in Italia nel 2022, e lo stesso risulta aver sempre lavorato come bracciante agricolo oltre che aver svolto, da ultimo, dal 07/05/2024 al 06/11/2024, un tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo, presso l'impresa “DIELLE S.R.L.”, con la qualifica di personale addetto alla manutenzione dell'area verde del cimitero comunale di Guglionesi (CB), percependo uno stipendio netto mensile di € 700,00 (cfr., al riguardo, la documentazione in atti e, in particolare: la comunicazione del 06/05/2024; le buste paga relative al periodo da giugno a settembre Pt_4
2024; i numerosi e regolari – circa uno al mese – invii di piccole somme di denaro, di importo per lo più pari ad € 155,00, effettuati dal ricorrente presso il proprio Paese di origine, che corroborano quanto dichiarato dal richiedente la protezione in sede di audizione, in data 13/12/2023, allorquando l'odierno ricorrente ha dichiarato di aver sempre lavorato come bracciante agricolo per aiutare la propria famiglia).
Ritiene, pertanto, il Collegio di dover valorizzare positivamente, onde valutare il grado di integrazione del ricorrente in Italia, non solo la circostanza che, da ultimo, egli abbia svolto un tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo, ma anche:
- il fatto che lo stesso, come da lui dichiarato, ha, comunque, sempre lavorato, come bracciante agricolo, sin dal suo ingresso sul territorio (non essendovi ragione di dubitare di quanto dallo stesso dichiarato in sede di audizione, che trova, anzi, riscontro – come visto – nella documentazione in atti);
- la ragionevole prospettiva circa la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, (trattandosi, come visto, di tirocinio “di inserimento lavorativo”);
- il lungo lasso di tempo decorso dal suo ingresso in Italia (circa tre anni) e l'ancor più lungo lasso di tempo decorso dal suo allontanamento dal proprio Paese (circa cinque anni); - la circostanza che lo stesso viva ininterrottamente, dal 14/07/2022, presso il centro di accoglienza straordinaria sito in Guglionesi, con una certa continuità, quindi, delle proprie abitudini di vita.
Significativa è, in tal senso, una recente pronuncia della Suprema corte, nella quale sono stati ritenuti
“direttamente rilevanti, ai fini della protezione [speciale] qui invocata, una serie di paramenti non valutati dal giudice di merito e cioè […] la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano […] il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, giunto in Italia […] dopo una lunga lontananza dal suo paese d'origine” (in tal senso: Cass. civ. n. 8400/2023). A fronte, quindi, di uno sforzo di integrazione del ricorrente nel territorio italiano e degli ulteriori indici sopra evidenziati è, di contro, possibile ritenere che il ritorno del ricorrente nel Paese di origine renderebbe probabile un significativo deterioramento delle sue condizioni di vita privata, non solo in ragione dell'affievolimento dei legami con le persone lasciate (e tenuto conto che i legami familiari del richiedente si erano già molto affievoliti, anche prima della sua partenza, atteso l'abbandono della moglie, che aveva portato con sé i figli), ma anche delle attuali condizioni della Guinea.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, presso il Paese di origine, quelle situazioni di “deprivazione dei diritti umani di particolare gravità” prese in considerazione dalla Suprema corte nella pronuncia n. 22175/2024 cit. e che giustificano una valutazione attenuata della (pur non insussistente) integrazione sociolavorativa del richiedente in Italia. Come si ricava dall'esame delle fonti consultate dal Collegio,3 infatti, presso il Paese di origine del ricorrente è in atto, a seguito del golpe del 2021 da parte di un potere militare Persona_5 con promessa di transizione democratica entro la fine del 2024 (allo stato, inattuata), caratterizzato da una deriva sempre più autoritativa e dall'utilizzo della violenza quale forma di repressione di ogni forma di dissenso.
Tale situazione, purtroppo nota, benché – come visto – non assurga al rango di violenza indiscriminata
è, tuttavia, tale da determinare, in caso di rientro presso il proprio Paese, un peggioramento delle condizioni di vita del ricorrente dal punto di vista dell'esercizio dei suoi diritti civili. Deve, quindi, concludersi – attese le precarie condizioni del Paese di origine e tenuto conto della complessiva storia del ricorrente – che il ritorno del ricorrente stesso presso il Paese di origine, a fronte di una non trascurabile integrazione sociolavorativa in Italia, renderebbe probabile un significativo deterioramento delle sue condizioni di vita privata (nell'accezione estesa sopra richiamata), tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 C.E.D.U., il cui rispetto – come già osservato – è espressamente fatto salvo anche dall'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998 nella formulazione attualmente in vigore (“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”). Ne consegue l'affermazione del diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per
“protezione speciale”, con conseguente trasmissione degli atti al Questore competente per quanto di competenza.
La natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali, anche di merito, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 372/2024, così provvede: • Dichiara la contumacia delle amministrazioni resistenti;
• Accoglie la domanda limitatamente al riconoscimento del riconoscimento della Protezione Speciale, rigettandola per il resto e, per l'effetto:
• Dispone la trasmissione degli atti Questore competente per territorio per quanto di competenza;
• Compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente dott.ssa Barbara Previati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., in tal senso: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B786B5BDB313E4C51AEECA08E5AF318B Email_1
. Email_2 2 V., in tal senso: https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/africa-subsahariana/. 3 Cfr., in particolare:
- https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2023-2024/africa-subsahariana/;
- https://www.notiziegeopolitiche.net/guinea-la-giunta-militare-non-molla-procrastinate-le-elezioni-democratiche/;
- https://www.africarivista.it/diritti-umani-la-guinea-davanti-a-un- bivio/247625/? CodiceFiscale_3
- https://www.africarivista.it/guinea-diritti-umani-e-fine-della-transizione-quale-futuro-dal-2025/245938/?srsltid=AfmBOoqlxcvgwfXN2N-
o5F-ku_QU4xSXwkb87b59vK2u893aPr8KpYZn.