TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del Giudice dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 59 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo n.1459 del 21 novembre 2022
vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall' avv. Cortese Guido ed elettivamente domiciliata con il difensore, in Torre Del Greco, alla via Marconi, n. 66 presso l'Area Funzionale degli Affari Legali
Opponente
E
soc. in persona del legale rapp.tep.t., con sede in Maddaloni (CE) alla Via Controparte_1
Cornato n. 24, domiciliato per la carica presso la sede legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
Saltalamacchia giusta procura in calce al la comparsa di costituzione , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Maddaloni (CE) alla Via Cornato n. 34,
Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale del 11 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1459/22 emesso in data 21.11. 22 dal Tribunale di Torre Annunziata, attraverso il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di euro 10.948,30 oltre interessi ex dlgs 231/2002, quale somma dovuta alla opposta cessionaria con atto per Notaio del 31 maggio 21 della società “ Persona_1 Par Acoustic center srl” per la fornitura di presidi protesici a carico dell'
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito : quanto alle fatture 120/PA e 132/PA del 11/05/2022; 137/PA e 138/PA del 23/05/2022; 181/PA e 183/PA del 27/06/2022, non sono presenti nella contabilità poiché rifiutate dal sistema per difetto di numero di ordine;
quanto alla fattura n. 100/PA del 21/04/2022 risulta presente nella contabilità, ma non è stata ancora liquidata dal servizio di competenza, pertanto l'importo di € 1.264,69 risulta dovuto;
quanto alla fattura n. 182/PA del 27/06/2022 risulta pagata (prima della notifica del ricorso), con mandato n. 23413 del 15/11/2022, quietanzato il 16/11/2022 allegato in copia conforme, pertanto non risulta dovuto, in quanto già corrisposto, l'importo di € 1.430,88.
Ha inoltre dedotto, in merito al pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231-2002 per la rimanente sorta capitale, che i crediti oggetto del presente giudizio non rientrano nelle “transazioni commerciali”, ma in regime di concessione amministrativa, difatti il soggetto che autorizzava la fornitura, non è dotato del potere di rappresentar l' ed in mancanza di un contratto, non vi è alcuna transazione commerciale Pt_1 inquadrabile nel disposto del d.lgs. n. 231 del 2002.
Pertanto l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto , con condanna al pagamento delle somme non contestate, oltre interessi legali , con vittoria delle spese di lite tenuto conto della condotta di controparte che ha notoficato il decreto senza dare atto dell'avvenuto pagamento di una fattura.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta in persona del legale rappresentante p.t., si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione .
Rinviata per la precisazione delle conclusioni , alla luce dell'ordinanza interlocutoria n. 10336 del 2023 della prima sezione della Cassazione con cui era stata rimessa alle Sezioni Unite la equiparabilità alle farmacie per le forniture dei servizi medici e loro sottrazione all'applicazione degli interessi legali ex. Dlvo 231 del
2002 , la causa all'udienza del 11.2.25 svolta con trattazione scritta, è stata riservata in decisione con i termini 190 cpc.
2. Merito.
Nel caso in esame l'estinzione parziale del debito nel corso del giudizio , così come precisato dalla opposta nel verbale di udienza del 11 febbraio 2025, non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere e tanto atteso che l'opposta società chiede la condanna dell' al pagamento della Parte_1 fattura impagata n. 100/PA del 21.04.22 di €. 1.264,69 in quanto, “ pur risultante in contabilità, non risulta inspiegabilmente liquidata dal servizio competente come affermato dalla stessa opponente” , oltre alle somme che risultino dovute sia per sorta capitale che per gli interessi moratori ex. art.5 del D.Lgs.
231/2002, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo .
Parte opposta ha infatti allegato che le fatture 137/PA del 23.05.2022, la 138/PA del 23.05.2022, la 120/PA dell'11.05.2022, la 132/PA dell'11.05.2022, la 181/PA del 27.06.2022, la 182/PA del 27.06.2022e la 183/PA del 27.06.2022, sono state tutte corrisposte a seguito dell'intrapresa azione giudiziaria, alcune dopo l'emissione del provvedimento monitorio (21.11.22) e altre anche dopo la notifica dello stesso (24.11.22).
In particolare dagli atti risulta che :
la fattura 120/PA del 11.05.22 risulta accreditata in data 13.01.23
la fattura 132/PA del 13.05.22 risulta accreditata in data 27.04.23 la fattura 137/PA del 23.05.22 risulta accreditata in data 27.04.23
la fattura 138/PA del 23.05.22 risulta accreditata in data 27.04.23
la fattura n. 181/PA del 27.06.22 risulta accreditata in data 22.02.2023
la fattura n.182 P/A del 27.06.22 - risulta accreditata in data 17.11.22
la fattura n.183 P/A del 27.06.22 - risulta accreditata in data 27.04.23.
Par Alla luce del parziale pagamento effettuato dall' , così come risulta dagli atti, ne consegue che il decreto Par ingiuntivo deve essere revocato e l' deve essere condannata al pagamento dell'importo portato dalla fattura impagata n. 100/PA del 21.04.22 di €. 1.264,69.
Si deve poi aggiungere che poiché ai sensi dell'art. 1194 c.c. il debitore non può imputare il pagamento effettuato al solo capitale senza il consenso del creditore, senza imputare prima agli interessi ed alle spese,
e poiché il consenso alla imputazione al solo capitale non è mai stato fornito all' ne deriva che non Pt_1 può ritenersi estinta l'obbligazione da parte dell'ente neppure in merito alla sorta capitale relativa anche alle altre fatture.
Par
2.2. Per quanto attiene al riconoscimento degli interessi , nel caso di specie l' opponente ha provveduto al pagamento di parte delle fatture azionate, oltre il termine di sessanta giorni previsto per legge, rimanendo peraltro ancora inadempiente rispetto alla corresponsione della fattura n. 100/PA del
21.04.2022 e, pertanto di certo è maturato il diritto della alla corresponsione degli interessi di Parte_2 mora ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02.
A mutamento del proprio precedente orientamento ed in ragione di quanto deciso dalle Sezioni Unite di
Cassazione ( cfr Sentenza 14 dicembre 2023, n. 35092) deve essere accolta la domanda diretta alla corresponsione degli interessi moratori.
Infatti l'accordo contrattuale, tra un'impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi a fronte del pagamento del prezzo è quindi da annoverare tale legame nell'ambito della transazione commerciale una species di contratto a prestazione corrispettive, con conseguente applicazione del d.l.vo 231/2002 la cui normativa è finalizzata a disincentivare per tutela di un buon mercato, la mora di chi, ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio che ne integrano l'adempimento, non adempia tempestivamente la sua corrispettiva obbligazione pecuniaria.
Nel caso in esame trattandosi di pubblica amministrazione , in materia sanitaria, gli interessi iniziano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla emissione delle fatture come sopra indicate.
3. Sulle spese di lite .
Quanto alle spese di lite occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità afferma che «se il debitore paga la somma dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria» (v. Cass. n. 5336/1997; Cass. n. 14126/2000; Cass.
n. 19126/2004; Cass. n. 7526/2007). In buona sostanza , la valutazione della soccombenza va rapportata all'esito finale della lite (v. Cass. n.
9587/2015).
Quindi il creditore opposto che si veda riconosciuto il proprio credito, ove legittimamente subisca la revoca del decreto per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale monitorio, poiché la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità.
Nel caso in esame alla luce del complessivo esito del giudizio (pagamento parziale sorta capitale in corso di causa , e accoglimento domanda interessi ex Dlgs 231/2002, a seguito di contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite) ci sono i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, e per la parte restante le spese di lite seguono dunque la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e tenuto conto della ridotta attività istruttoria e con distrazione in favore dell'Avvocato Alessandro Saltalamacchia dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1459/2022 emesso il 21.11.2022 dall'intestato Tribunale;
2. Accoglie la domanda diretta al pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 100/PA del 21.04.22 di €.
1.264,69, oltre gli interessi da liquidarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
3. Compensa le spese di lite per un terzo e per la parte restante condanna la , in persona del Parte_1 legale rappresentante al pagamento in favore della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.600,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato
Sergio Saltalamacchia .
Torre Annunziata, 3 giugno 2025 IL GIUDICE
dott.ssa Luisa Zicari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del Giudice dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 59 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo n.1459 del 21 novembre 2022
vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall' avv. Cortese Guido ed elettivamente domiciliata con il difensore, in Torre Del Greco, alla via Marconi, n. 66 presso l'Area Funzionale degli Affari Legali
Opponente
E
soc. in persona del legale rapp.tep.t., con sede in Maddaloni (CE) alla Via Controparte_1
Cornato n. 24, domiciliato per la carica presso la sede legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
Saltalamacchia giusta procura in calce al la comparsa di costituzione , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Maddaloni (CE) alla Via Cornato n. 34,
Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale del 11 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1459/22 emesso in data 21.11. 22 dal Tribunale di Torre Annunziata, attraverso il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di euro 10.948,30 oltre interessi ex dlgs 231/2002, quale somma dovuta alla opposta cessionaria con atto per Notaio del 31 maggio 21 della società “ Persona_1 Par Acoustic center srl” per la fornitura di presidi protesici a carico dell'
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito : quanto alle fatture 120/PA e 132/PA del 11/05/2022; 137/PA e 138/PA del 23/05/2022; 181/PA e 183/PA del 27/06/2022, non sono presenti nella contabilità poiché rifiutate dal sistema per difetto di numero di ordine;
quanto alla fattura n. 100/PA del 21/04/2022 risulta presente nella contabilità, ma non è stata ancora liquidata dal servizio di competenza, pertanto l'importo di € 1.264,69 risulta dovuto;
quanto alla fattura n. 182/PA del 27/06/2022 risulta pagata (prima della notifica del ricorso), con mandato n. 23413 del 15/11/2022, quietanzato il 16/11/2022 allegato in copia conforme, pertanto non risulta dovuto, in quanto già corrisposto, l'importo di € 1.430,88.
Ha inoltre dedotto, in merito al pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231-2002 per la rimanente sorta capitale, che i crediti oggetto del presente giudizio non rientrano nelle “transazioni commerciali”, ma in regime di concessione amministrativa, difatti il soggetto che autorizzava la fornitura, non è dotato del potere di rappresentar l' ed in mancanza di un contratto, non vi è alcuna transazione commerciale Pt_1 inquadrabile nel disposto del d.lgs. n. 231 del 2002.
Pertanto l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto , con condanna al pagamento delle somme non contestate, oltre interessi legali , con vittoria delle spese di lite tenuto conto della condotta di controparte che ha notoficato il decreto senza dare atto dell'avvenuto pagamento di una fattura.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta in persona del legale rappresentante p.t., si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione .
Rinviata per la precisazione delle conclusioni , alla luce dell'ordinanza interlocutoria n. 10336 del 2023 della prima sezione della Cassazione con cui era stata rimessa alle Sezioni Unite la equiparabilità alle farmacie per le forniture dei servizi medici e loro sottrazione all'applicazione degli interessi legali ex. Dlvo 231 del
2002 , la causa all'udienza del 11.2.25 svolta con trattazione scritta, è stata riservata in decisione con i termini 190 cpc.
2. Merito.
Nel caso in esame l'estinzione parziale del debito nel corso del giudizio , così come precisato dalla opposta nel verbale di udienza del 11 febbraio 2025, non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere e tanto atteso che l'opposta società chiede la condanna dell' al pagamento della Parte_1 fattura impagata n. 100/PA del 21.04.22 di €. 1.264,69 in quanto, “ pur risultante in contabilità, non risulta inspiegabilmente liquidata dal servizio competente come affermato dalla stessa opponente” , oltre alle somme che risultino dovute sia per sorta capitale che per gli interessi moratori ex. art.5 del D.Lgs.
231/2002, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo .
Parte opposta ha infatti allegato che le fatture 137/PA del 23.05.2022, la 138/PA del 23.05.2022, la 120/PA dell'11.05.2022, la 132/PA dell'11.05.2022, la 181/PA del 27.06.2022, la 182/PA del 27.06.2022e la 183/PA del 27.06.2022, sono state tutte corrisposte a seguito dell'intrapresa azione giudiziaria, alcune dopo l'emissione del provvedimento monitorio (21.11.22) e altre anche dopo la notifica dello stesso (24.11.22).
In particolare dagli atti risulta che :
la fattura 120/PA del 11.05.22 risulta accreditata in data 13.01.23
la fattura 132/PA del 13.05.22 risulta accreditata in data 27.04.23 la fattura 137/PA del 23.05.22 risulta accreditata in data 27.04.23
la fattura 138/PA del 23.05.22 risulta accreditata in data 27.04.23
la fattura n. 181/PA del 27.06.22 risulta accreditata in data 22.02.2023
la fattura n.182 P/A del 27.06.22 - risulta accreditata in data 17.11.22
la fattura n.183 P/A del 27.06.22 - risulta accreditata in data 27.04.23.
Par Alla luce del parziale pagamento effettuato dall' , così come risulta dagli atti, ne consegue che il decreto Par ingiuntivo deve essere revocato e l' deve essere condannata al pagamento dell'importo portato dalla fattura impagata n. 100/PA del 21.04.22 di €. 1.264,69.
Si deve poi aggiungere che poiché ai sensi dell'art. 1194 c.c. il debitore non può imputare il pagamento effettuato al solo capitale senza il consenso del creditore, senza imputare prima agli interessi ed alle spese,
e poiché il consenso alla imputazione al solo capitale non è mai stato fornito all' ne deriva che non Pt_1 può ritenersi estinta l'obbligazione da parte dell'ente neppure in merito alla sorta capitale relativa anche alle altre fatture.
Par
2.2. Per quanto attiene al riconoscimento degli interessi , nel caso di specie l' opponente ha provveduto al pagamento di parte delle fatture azionate, oltre il termine di sessanta giorni previsto per legge, rimanendo peraltro ancora inadempiente rispetto alla corresponsione della fattura n. 100/PA del
21.04.2022 e, pertanto di certo è maturato il diritto della alla corresponsione degli interessi di Parte_2 mora ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02.
A mutamento del proprio precedente orientamento ed in ragione di quanto deciso dalle Sezioni Unite di
Cassazione ( cfr Sentenza 14 dicembre 2023, n. 35092) deve essere accolta la domanda diretta alla corresponsione degli interessi moratori.
Infatti l'accordo contrattuale, tra un'impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi a fronte del pagamento del prezzo è quindi da annoverare tale legame nell'ambito della transazione commerciale una species di contratto a prestazione corrispettive, con conseguente applicazione del d.l.vo 231/2002 la cui normativa è finalizzata a disincentivare per tutela di un buon mercato, la mora di chi, ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio che ne integrano l'adempimento, non adempia tempestivamente la sua corrispettiva obbligazione pecuniaria.
Nel caso in esame trattandosi di pubblica amministrazione , in materia sanitaria, gli interessi iniziano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla emissione delle fatture come sopra indicate.
3. Sulle spese di lite .
Quanto alle spese di lite occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità afferma che «se il debitore paga la somma dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria» (v. Cass. n. 5336/1997; Cass. n. 14126/2000; Cass.
n. 19126/2004; Cass. n. 7526/2007). In buona sostanza , la valutazione della soccombenza va rapportata all'esito finale della lite (v. Cass. n.
9587/2015).
Quindi il creditore opposto che si veda riconosciuto il proprio credito, ove legittimamente subisca la revoca del decreto per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale monitorio, poiché la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità.
Nel caso in esame alla luce del complessivo esito del giudizio (pagamento parziale sorta capitale in corso di causa , e accoglimento domanda interessi ex Dlgs 231/2002, a seguito di contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite) ci sono i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, e per la parte restante le spese di lite seguono dunque la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e tenuto conto della ridotta attività istruttoria e con distrazione in favore dell'Avvocato Alessandro Saltalamacchia dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1459/2022 emesso il 21.11.2022 dall'intestato Tribunale;
2. Accoglie la domanda diretta al pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 100/PA del 21.04.22 di €.
1.264,69, oltre gli interessi da liquidarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
3. Compensa le spese di lite per un terzo e per la parte restante condanna la , in persona del Parte_1 legale rappresentante al pagamento in favore della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.600,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato
Sergio Saltalamacchia .
Torre Annunziata, 3 giugno 2025 IL GIUDICE
dott.ssa Luisa Zicari