CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 10336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10336 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CE nato il [...] a [...] avverso sentenza del 24/09/2020 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato GIORGIO ASSENZA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AR NC, pettnezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/09/2020 della Corte di appello di Catania, che ha riformato la sentenza in data 10/03/2014 del Tribunale di Catania, rideterminando la pena inflitta per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge per inosservanza dell'art. 157 cod.pen.. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che la Corte di appello -nell'applicare la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10336 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/11/2022 cod.proc.pen.- non ha rilevato che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo B) era estinto per prescrizione, attesa l'esclusione della recidiva qualificata. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso. Per come si apprende dall'informazione provvisoria n. 18 del 2022, infatti, le Sezioni Unite -con sentenza in data 27/10/2022- hanno risolto in senso affermativo la questione relativa alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. 1.1. Ciò premesso, il ricorso è fondato. Va rilevato, infatti, che l'imputazione MI il giorno 06/07/2011 quale tempus commissi delicti. Va dunque ricordato che l'art. 157 cod.pen. indica in sei anni il tempo necessario per la maturazione dei delitti puniti fino a sei anni di reclusione, così come il delitto di cui all'art. 337 cod.pen. ascritto a AR. A norma dell'art. 161 cod.pen. bisogna, poi, tenere conto degli atti interruttivi, che dilatano la di un quarto il tempo necessario alla prescrizione, così pervenendosi alla misura di sette anni e sei mesi. Sempre a norma dell'art. 161 cod.pen., occorre tenere anche conto dei periodi di sospensione della prescrizione disposti nel corso dei due gradi di giudizio di merito, pari ad un totale nove mesi e quattro giorni. Va precisato che nel caso in esame non possono applicarsi gli ulteriori correttivi previsti in presenza della recidiva, atteso che l'aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod.pen., pur ritenuta dal Giudice di primo grado, è stata esclusa proprio dalla Corte di appello, con la sentenza impugnata. Applicando, dunque, i parametri normativi e fattuali fin qui individuati, fa rilevato che il tempo necessario alla prescrizione è interamente decorso il giorno 10/10/2019, ossia in una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza impugnata, avutasi il 24/09/2020. La sentenza va dunque annullata. L'annullamento va disposto senza rinvio, atteso che la pena può essere rideterminata sulla base delle statuizioni del giudice di merito, dovendosi solo escludere la porzione di pena riferita al reato di resistenza a pubblico ufficiale, nel seguente modo: pena base per il reato di ricettazione, anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa;
ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di 2 anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 267,00 di multa. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio di cui al capo B), perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 267,00 di multa. Così deciso il 25 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato GIORGIO ASSENZA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AR NC, pettnezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/09/2020 della Corte di appello di Catania, che ha riformato la sentenza in data 10/03/2014 del Tribunale di Catania, rideterminando la pena inflitta per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge per inosservanza dell'art. 157 cod.pen.. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che la Corte di appello -nell'applicare la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10336 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/11/2022 cod.proc.pen.- non ha rilevato che il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo B) era estinto per prescrizione, attesa l'esclusione della recidiva qualificata. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso. Per come si apprende dall'informazione provvisoria n. 18 del 2022, infatti, le Sezioni Unite -con sentenza in data 27/10/2022- hanno risolto in senso affermativo la questione relativa alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. 1.1. Ciò premesso, il ricorso è fondato. Va rilevato, infatti, che l'imputazione MI il giorno 06/07/2011 quale tempus commissi delicti. Va dunque ricordato che l'art. 157 cod.pen. indica in sei anni il tempo necessario per la maturazione dei delitti puniti fino a sei anni di reclusione, così come il delitto di cui all'art. 337 cod.pen. ascritto a AR. A norma dell'art. 161 cod.pen. bisogna, poi, tenere conto degli atti interruttivi, che dilatano la di un quarto il tempo necessario alla prescrizione, così pervenendosi alla misura di sette anni e sei mesi. Sempre a norma dell'art. 161 cod.pen., occorre tenere anche conto dei periodi di sospensione della prescrizione disposti nel corso dei due gradi di giudizio di merito, pari ad un totale nove mesi e quattro giorni. Va precisato che nel caso in esame non possono applicarsi gli ulteriori correttivi previsti in presenza della recidiva, atteso che l'aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod.pen., pur ritenuta dal Giudice di primo grado, è stata esclusa proprio dalla Corte di appello, con la sentenza impugnata. Applicando, dunque, i parametri normativi e fattuali fin qui individuati, fa rilevato che il tempo necessario alla prescrizione è interamente decorso il giorno 10/10/2019, ossia in una data anteriore a quella della pronuncia della sentenza impugnata, avutasi il 24/09/2020. La sentenza va dunque annullata. L'annullamento va disposto senza rinvio, atteso che la pena può essere rideterminata sulla base delle statuizioni del giudice di merito, dovendosi solo escludere la porzione di pena riferita al reato di resistenza a pubblico ufficiale, nel seguente modo: pena base per il reato di ricettazione, anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa;
ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di 2 anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 267,00 di multa. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio di cui al capo B), perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 267,00 di multa. Così deciso il 25 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente