Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n. 7/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Settore Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.
Dott. Federica Colantonio Giudice
Dott. Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Parte_1
Balossi giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di residente in [...] CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/02/2025 la società Parte_1
ha chiesto al Tribunale adito l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di esponendo di esserne creditrice, in forza di decreto ingiuntivo n. CP_1
824/2018 emesso dal Tribunale di Siena divenuto definitivo per rigetto della relativa
27/06/2023;
convocato in giudizio per l'udienza del 13/03/2025 il debitore, sebbene ritualmente evocato in giudizio con notifica del ricorso presso la casa comunale perfezionatasi il
17/02/2025, non si è costituito né è comparso;
rilevato che ricorre la competenza di questo Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il debitore è residente in [...]e, quindi, il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario di questo Tribunale;
considerato che il signor non risulta assoggettabile a Liquidazione CP_1
giudiziale non essendo emerso che lo stesso svolge (o abbia svolto) attività di impresa e che lo stesso versa in una condizione di insolvenza in quanto egli non ha provveduto al pagamento del credito di rilevante importo della ricorrente e ha subito un pignoramento mobiliare negativo;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore insolvente;
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore debba essere effettuata dal Giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria sentito il parere del liquidatore;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268 e 270 CCI
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
(C.F. ) residente in [...]
Matrino n. 156;
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Elio Bongrazio;
3) liquidatore la dott.ssa (C.F. ) con CP_2 CP_3 C.F._2
studio in Montesilvano (PE) C.so Umberto I, 188;
4) Ordina al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6) Ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare dei ricorrenti che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di;
CP_1
9) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte,
accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n.
30 giugno 2003 e succ. mod.. e sia trascritta presso i competenti uffici sui beni immobili o mobili registrati eventualmente appartenenti alla debitrice. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.
Manda alla cancelleria per la notificazione alla ricorrente, al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso in Pescara il 18/03/2025
. Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio