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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
MA OL, LA
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2421/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 942/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2227170 CONTRIBUTI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.02.2024 il sig. Ricorrente_1, impugnava l'avviso di pagamento n. 2227170 notificatogli da Resistente_1 SpA per il pagamento di Euro 1.885,68 a titolo di contributo per difesa idraulica terreni e fabbricati per l'anno 2015 cod. tributo 630;
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, con sentenza n. 942/2025 dichiarava il ricorso inammissibile non avendo il ricorrente provato la notifica del ricorso alla Resistente_1 SpA così motivando:
“Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto mediante la notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente a mezzo pec ex art. 16- bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992, secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico
(PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163 e dai successivi decreti attuativi.
La mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali esso Ricorrente ha spedito copia del ricorso introduttivo alla Resistente_1 S,p.A, dovendosi così presumere che il ricorso stesso non fosse stato effettivamente consegnato nè ricevuto dalla suddetta amministrazione, non essendo stata riscontrata in atti la consegna e ricezione per ricevuta del destinatario del ricorso, anche perchè la stessa non si è costituita in giudizio. Pertanto il ricorrente non ha osservato quanto richiesto dall'art. 22 del D. Lgs.
n° 546/92 a pena di inammissibilità del ricorso, in quanto non ha depositato telematicamente la relata di notifica alla controparte dell'atto.”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Consorziato lamentandone il difetto di motivazione e l'erroneità.
Costituendosi in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia(subentrato a Consorzio Di Bonifica
Terre D'Apulia) ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.12. 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
L
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è manifestamente infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza che si limiterebbe a dire che “ il ricorrente ha impugnato il prodromico sollecito di pagamento n. 900.2028.0026502148 e che la
Commissione Tributaria Provinciale di Bari Sez. 1 si è pronunciata sul suddetto ricorso con sentenza n.
1409/19 del 16.7.2019 di accoglimento per cui la Commissione dichiara inammissibile il ricorso per duplicazione di procedimento con condanna alle spese di giustizia a carico del ricorrente considerato parte soccombente
Orbene rileva questa Corte che l'appello riporta il contenuto di una sentenza del tutto diverso da quello di cui alla sentenza impugnata in questo giudizio, contenuto che è stato riportato nella narrativa che precede e che evidenzia l'assoluta correttezza e conformità alle norme di rito della decisione laddove ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché non provata la notifica del ricorso alla Resistente_1 S.p.A. nei confronti della quale il giudizio doveva essereinstaurato avendo emesso e notificato l'atto impugnato laddove il Consorzio era solo legittimato ad intervenire nel giudizio.
L'appello deve essere pertanto rigettato essendo precluso e comunque superfluo l'esame delle questioni di merito sollevate con il secondo motivo di appello.
Le spese seguono a soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese a carico dell'appellante liquidate in €. 220,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
MA OL, LA
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2421/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 942/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2227170 CONTRIBUTI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.02.2024 il sig. Ricorrente_1, impugnava l'avviso di pagamento n. 2227170 notificatogli da Resistente_1 SpA per il pagamento di Euro 1.885,68 a titolo di contributo per difesa idraulica terreni e fabbricati per l'anno 2015 cod. tributo 630;
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, con sentenza n. 942/2025 dichiarava il ricorso inammissibile non avendo il ricorrente provato la notifica del ricorso alla Resistente_1 SpA così motivando:
“Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto mediante la notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente a mezzo pec ex art. 16- bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992, secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico
(PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163 e dai successivi decreti attuativi.
La mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali esso Ricorrente ha spedito copia del ricorso introduttivo alla Resistente_1 S,p.A, dovendosi così presumere che il ricorso stesso non fosse stato effettivamente consegnato nè ricevuto dalla suddetta amministrazione, non essendo stata riscontrata in atti la consegna e ricezione per ricevuta del destinatario del ricorso, anche perchè la stessa non si è costituita in giudizio. Pertanto il ricorrente non ha osservato quanto richiesto dall'art. 22 del D. Lgs.
n° 546/92 a pena di inammissibilità del ricorso, in quanto non ha depositato telematicamente la relata di notifica alla controparte dell'atto.”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Consorziato lamentandone il difetto di motivazione e l'erroneità.
Costituendosi in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia(subentrato a Consorzio Di Bonifica
Terre D'Apulia) ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.12. 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
L
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è manifestamente infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza che si limiterebbe a dire che “ il ricorrente ha impugnato il prodromico sollecito di pagamento n. 900.2028.0026502148 e che la
Commissione Tributaria Provinciale di Bari Sez. 1 si è pronunciata sul suddetto ricorso con sentenza n.
1409/19 del 16.7.2019 di accoglimento per cui la Commissione dichiara inammissibile il ricorso per duplicazione di procedimento con condanna alle spese di giustizia a carico del ricorrente considerato parte soccombente
Orbene rileva questa Corte che l'appello riporta il contenuto di una sentenza del tutto diverso da quello di cui alla sentenza impugnata in questo giudizio, contenuto che è stato riportato nella narrativa che precede e che evidenzia l'assoluta correttezza e conformità alle norme di rito della decisione laddove ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché non provata la notifica del ricorso alla Resistente_1 S.p.A. nei confronti della quale il giudizio doveva essereinstaurato avendo emesso e notificato l'atto impugnato laddove il Consorzio era solo legittimato ad intervenire nel giudizio.
L'appello deve essere pertanto rigettato essendo precluso e comunque superfluo l'esame delle questioni di merito sollevate con il secondo motivo di appello.
Le spese seguono a soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese a carico dell'appellante liquidate in €. 220,00.