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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 9665/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 163/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teano, assegnata in decisione all'udienza del 16.05.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale per notaio di BA Per_1
d' , Rep. n.33646 del 14/03/18 e artt. 47 e 51 dello Statuto regionale e 30 del Reg. Per_2 reg.le n.12/11, dall' Avv. Modesto Letizia (c.f.: ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata E modesto. egione.campania. ; Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. e p.i.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall' Avv. Mauro
D'Isa (c.f.: )) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta C.F._2
Elettronica Certificata Email_3
APPELLATO
NONCHE' (c.f.: , in persona del Presidente legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e decreto di nomina n. 39 del 10/02/2021, dall' Avv. Dir. Emilia
Tarantino ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata avv.dir. rovincia.caserta.it; Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i rispettivi procuratori hanno concluso, come da rispettivi atti introduttivi e conclusioni formulate all'udienza del 15.5.2025.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello Parte_2 avverso la Sentenza n. 163/2020, depositata in data 6.03.2020, emessa dal Giudice di Pace di Teano con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società
volta all'accertamento della responsabilità della Parte_3 Parte_2
e della per i danni derivanti dal sinistro occorso in data 11.12.2017, Controparte_2 aveva condannato la sola al risarcimento del danno nella misura di €. Parte_2
1.500,00 in favore di parte attrice, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, ed alla rifusione delle spese processuali liquidate in €600,00 con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La società attrice, in qualità di cessionaria del credito vantato dal sig. , Persona_3 deduceva che quest'ultimo, alle ore 19:00 circa, allorquando percorreva, alla guida dell'autovettura Ford Fiesta, tg. DV179JP, di sua proprietà, la SP 34 denominata Baia –
Ponte di Raviscanina, nel tenimento del Comune di Pietravairano (CE), con direzione di marcia Raviscanina, giunto all'altezza del km 5+650, collideva con un cinghiale che, fuoriuscendo dai cespugli ai margini della strada, attraversava la careggiata in maniera repentina ed imprevedibile, così da impattare altresì con un altro autocarro proveniente dall'opposto senso di marcia.
L'attore, pertanto, ribadendo la sussistenza della responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla citava in giudizio la predetta innanzi al Giudice di Pace di Parte_2
Teano al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati alla carrozzeria e, segnatamente, alla parte anteriore sinistra della vettura condotta dal sig. , oltre Per_3 al ristoro degli ulteriori pregiudizi derivanti dal fermo tecnico e dal deprezzamento commerciale. Si costituiva in giudizio la che eccepiva il proprio difetto di Parte_2 legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Parte attrice, alla luce delle avverse difese, effettuava la chiamata in causa della CP_2
che, malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva
[...] in giudizio.
Istruita poi la causa mediante l'acquisizione di prove documentali e l'escussione del teste di parte attrice, il Giudice di Pace di Teano pronunciava la sentenza n. 163/2020, depositata il 6.03.2020, con la quale, in accoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità della per la causazione del sinistro e, per l'effetto, la Parte_2 condannava al pagamento a titolo di risarcimento danni della complessiva somma di €
1500,00, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € 600,00.
-2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello la la quale ha dedotto Parte_2
l'erroneità della decisione impugnata, ritenuta viziata sotto il profilo motivazionale. In particolare, l'appellante ha contestato l'inefficacia della cessione del credito, ha ribadito l'eccezione relativa al difetto di legittimazione e, nel merito, ha insistito sull'infondatezza della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
L'appellante ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, eventualmente graduando, in estremo subordine, la responsabilità degli enti in ragione del concorso di colpa del danneggiato e, nella denegata ipotesi di rigetto anche parziale dell'appello, la compensazione delle spese giudiziali tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali in materia di fauna selvatica.
Si è costituita in giudizio la società la quale, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del gravame.
Si è costituita, altresì, in giudizio la che, contrastando i motivi Controparte_2
d'appello, ne ha chiesto il rigetto e, dunque, la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice istruttore all'udienza del 15.5.2025 riservava la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
-3. Giova anzitutto rilevare la tempestività del gravame, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 6.03.2020, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato il 7.12.2020 e, dunque, entro il 10.12.2020 ovvero il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali e della sospensione straordinaria 2020, dettata dall'emergenza coronavirus che per il processo civile decorrono dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL
23/2020).
L'appellante si è inoltre costituito nei termini di cui all'art. 348 c.p.c in data 15.12.2020, mediante il deposito dell'atto di appello notificato e della sentenza impugnata.
-4. In via preliminare, inoltre, va rilevato che l'appello, contrariamente all'assunto della difesa degli appellati il gravame proposto non incorre nella condizione di CP_1 inammissibilità descritta dall'art. 342 cod. proc. civile.
Nel proposto atto di impugnazione, invero, sono adeguatamente specificate sia la parte del provvedimento sottoposto a censura, quella contenente la legittimazione passiva in capo ad essa appellante, sia le modifiche proposte alla ricostruzione operata dal primo giudice.
Ne discende che l'appello è ammissibile in quanto sono state indicate con sufficiente precisione le parti della sentenza che si chiedono di modificare, risulta precisa e puntuale la critica alle argomentazioni del giudice di prime cure, risulta chiaramente esposta la modifica della decisione impugnata che si chiede.
-5. Parimenti, sempre in via preliminare, va rilevato che l'appello non incorre nella condizione di inammissibilità descritta dall' art. 348 bis c.p.c..
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una singola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto dalla non si è rivelato prima facie Parte_2 inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame, la relativa infondatezza.
-6. Passando al merito e tenuto conto delle parti della sentenza censurate, i temi decisionali da affrontare nel loro ordine logico sono quelli concernenti la normativa vigente in tema di riparto delle funzioni afferenti alla fauna selvatica, la disciplina applicabile al caso di specie e, sulla scorta dei medesimi, la legittimazione passiva delle parti coinvolte nonché la fondatezza della pretesa risarcitoria e la individuazione del soggetto tenuto al suo eventuale soddisfacimento.
-7. Orbene, con riferimento al primo profilo, deve osservarsi che la Legge n. 157/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'art. 26, ha disposto che, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito un fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato dalle Regioni con apposite disposizioni.
Ciò premesso, occorre evidenziare che la L.R. n. 26 del 9 agosto 2012 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in , Pt_2 così come modificata dalla L.R n. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 26, ha definito la disciplina regionale degli indennizzi per danni causati da fauna selvatica;
la L.R. 9 novembre 2015, n. 14 recante "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190" ha disposto il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli ed ha modificato l'assetto delineato con la L.R. n. 26/2012 imperniato sulla delega - ex art.
8 - alle amministrazioni provinciali delle funzioni amministrative in "materia di caccia", riallocando le funzioni in questione alla Regione (art. 3, comma 1, lett. a).
Così richiamata la normativa in materia va rilevato inoltre che la richiamata L.R. n.
26/2012 prevede, tra l'altro, all'art. 26, comma 3), "che il soggetto danneggiato è tenuto
a denunciare il danno" all'ufficio caccia competente territorialmente, ora Servizio
Territoriale Provinciale, che procede agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo.
Ne discende che la L.R n. 14/2015, disciplina in modo specifico la materia della fauna selvatica nel territorio regionale e definisce con chiarezza il riparto delle competenze tra i diversi enti coinvolti, tra cui la e le Province. Parte_2
-8. Fermo quanto innanzi, per ciò che concerne la disciplina applicabile, va osservato che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, congruamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) – e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici – il più recente approdo della Suprema
Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020), condiviso anche da questo giudice, individua nell'art. 2052 del c.c. il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, come altresì suggerito dalle parti appellate nelle proprie comparse di costituzione nel giudizio de qua. Dalla lettura della norma, infatti, si evince che nessun distinguo è posto tra animali domestici e selvatici in quanto la disposizione in parola prescinde dalla sussistenza di una effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sia che l'animale “fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito” (Tribunale L'Aquila sez. I, n.71 del 25/01/2023).
Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato, non sulla custodia, ma sulla proprietà dell'animale o comunque sulla sua utilizzazione, per cui dei danni causati dall'animale risponde il soggetto che ne trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito: “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato
e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
7969/2020).
Anche nel caso di specie, dunque, tenuto conto del sopra richiamato revirement giurisprudenziale, la fattispecie deve essere ricondotta all'art. 2052 c.c. e non all'art. 2043
c.c. applicato, invece, dal giudice di prime cure.
-9. A ciò si aggiunga che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Pt_2 in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti” (cfr.
Corte di Cassazione, n. 7969/2020).
Anche laddove risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere attuate, non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui Pt_2 spettava il relativo compito in quanto era stato a tanto delegato, una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione realizzata dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la quale ente cui spettano, in base alla Pt_2
Costituzione e alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che “la utilizza” allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c. (cfr. Cassazione civ. sez. III, 29/04/2020, n.8385).
La potrà unicamente rivalersi nei confronti di detto ente;
in tal caso l'onere di Pt_2 dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Pt_2 che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari.
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, la legittimazione passiva nel presente giudizio non può che essere riconosciuta esclusivamente in capo alla Parte_2
e non già alla . Controparte_2
-9. Passando al vaglio dell'appello, occorre premettere che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, che alleghi, appunto, di aver subito un danno da un animale selvatico,
l'onere di dimostrare, oltre al danno, anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale a una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato: “In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052
c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del Pt_2 caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (cfr. Cass., sentenza n. 7969/2020).
Per quanto riguarda la prova liberatoria, spetterà quindi alla dimostrare che la Pt_2 condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo.
-10. In applicazione dei principi innanzi richiamati, nella vicenda in esame, come già evidenziato, l'appellata società ha allegato, nell'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, che l'autovettura Ford Fiesta del cedente Persona_3 collideva con un cinghiale che improvvisamente si immetteva sulla carreggiata percorsa dall'autoveicolo.
In primo grado, la causa è stata istruita, oltre che mediante l'acquisizione delle prove documentali raffiguranti i danni riportati dall'autovettura di cui sopra nonché il preventivo per la relativa riparazione, con l'escussione di un teste di parte attrice e con l'acquisizione del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti.
Precisamente, il teste ha dichiarato: “Sono a conoscenza del sinistro Testimone_1 per cui è causa in quanto nel mese di dicembre di due anni fa, quindi del 2017, verso le ore 19:00, mi trovavo alla guida della mia auto e percorrevo la strada che da Baia e
Latina porta a Quattroventi ed è una Strada Provinciale nel Comune di Pietravairano
(CE). Davanti a me, nel mio stesso senso di marcia, cioè verso la località Quattroventi, vi era una Ford Fiesta di colore viola metallizzato a una distanza di circa 20/30 metri.
Preciso che il tratto di strada in questione non era illuminato. Ho quindi visto che da un terreno posto sulla destra rispetto al senso di marcia mio e della Fiesta, dove c'era anche un fosso, fuoriusciva un cinghiale in maniera improvvisa che tagliava trasversalmente la strada. Ricordo che si verificò l'urto tra la parte anteriore sinistra della Ford Fiesta e il cinghiale. Ricordo, inoltre, che in virtù dell'urto tra la Fiesta e il cinghiale, quest'ultimo venne sbalzato contro un autocarro che procedeva in senso inverso sull'opposta corsia di marcia. Dopo l'occorso il cinghiale rimase steso sulla sede stradale e sia io sia il sig.
, conducente della Fiesta sia il conducente dell'autocarro, ci fermammo. Persona_3
Una volta sceso ho constatato che la Fiesta aveva riportato danni alla parte anteriore sinistra e, in particolare al parafango, al cofano, al faro che era storto, al paraurti, faretti inferiori e non so dire se anche a parti meccaniche. Anche l'autocarro riportò danni nella parte anteriore sinistra. Io ho quindi lasciato i miei recapiti e visto che nessuno si era fatto male e che si erano fermate altre macchine, sono andato via e ho consigliato al sig.
di chiamare i Carabinieri. Non so precisare la stazza del cinghiale che appariva Per_3 di medie dimensioni”.
A conforto dell'attendibilità delle deposizioni testimoniali concorre, inoltre, come altresì rilevato dal giudice di prime cure, l'annotazione redatta dai Carabinieri intervenuti, dalla quale emerge che, verificati i veicolo coinvolti, tra cui la Ford Fiesta del sig. , Per_3
“effettivamente giunti sul luogo si constatava il danneggiamento dell'autovettura e dell'autocarro provocato dall'investimento di un cinghiale che giaceva a terra”, e le fotografie prodotte dalla società attrice a corredo della propria domanda introduttiva raffiguranti i danni riportati all'autovettura, corrispondenti a quelli accertati nel suddetto verbale di sopralluogo.
Ebbene, si reputa che il giudice di prime cure abbia correttamente valutato i mezzi istruttori e segnatamente le dichiarazioni testimoniali sopra riportate confermate da quanto accertato dai Carabinieri intervenuti e riportato nell'annotazione d'ufficio, elementi probatori idonei a dimostrare che il sinistro è avvenuto a causa della presenza non segnalata di un animale selvatico.
Risultano, difatti, adeguatamente dimostrati sia la presenza dell'animale selvatico sulla carreggiata che la circostanza secondo cui il danno riportato dall'autovettura si sia effettivamente verificato a causa dell'impatto con l'animale.
Invero, le suddette risultanze istruttorie, in maniera analitica, hanno confermato la dinamica del sinistro dedotta da parte attrice nel proprio atto introduttivo, apportando altresì ulteriori elementi indicativi circa le caratteristiche del tratto di strada percorso, privo di segnaletica alcuna.
-11. Tanto considerato, in applicazione dell'art. 2052 c.c., incombeva sulla Pt_2
l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito, ovvero che la condotta
[...] dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi
(Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25868).
Nella fattispecie, la ha genericamente sostenuto che, in ragione del Parte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, la prova del caso fortuito incombeva sulla
, senza fornire alcuna allegazione idonea a dimostrare che il sinistro Controparte_2 in esame integrasse un evento esterno, imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale tale da recidere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'appellante.
Più di preciso, l'appellante ha dedotto che l'assenza di ripetuti episodi di danneggiamento causati dalla presenza di cinghiali nella zona scenario del sinistro di cui si discorre è, di per sé, idonea a dimostrare la natura fortuita dell'evento.
Tale asserzione non è sufficiente ad esimere da responsabilità la non Parte_2 potendo la circostanza di cui sopra assurgere a prova della imprevedibilità e inevitabilità del danno in assenza di evidenze concrete circa l'adozione di misure effettive di prevenzione e gestione della fauna selvatica da parte dell'ente convenuto (Cass. Civ., Sez.
III, n. 7969/2020).
Alla luce del quadro probatorio emerso, corretta e coerente con il materiale istruttorio illustrato si reputa la decisione impugnata, non integrando, per converso, il sinistro in esame, un evento esterno, imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale tale da recidere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'appellante principale.
Ne consegue dunque l'affermazione della responsabilità esclusiva della Pt_2
quale ente titolare delle competenze in materia di gestione e controllo della
[...] fauna selvatica, per non aver adottato le misure necessarie a prevenire il verificarsi dell'evento dannoso, né dimostrato la ricorrenza di un fattore eccezionale e imprevedibile idoneo a scriminare la propria condotta.
Invero, pur avendo questo Giudicante ritenuto applicabile, in ossequio ai più recenti revirement giurisprudenziali, la fattispecie di cui all'art. 2052 c.c. anziché quella disciplinata dall'art. 2043 c.c., tale variazione di inquadramento formale non incide sugli esiti della trattazione espletatasi nel giudizio di primo grado, posto che la ricostruzione fattuale e la correlata attribuzione della responsabilità restano, in ogni caso, inalterate.
È noto, infatti, che sebbene l'art. 2052 c.c. disciplini un regime oggettivo, distinto da quello soggettivo aquiliano previsto dall'art. 2043 c.c., l'esito dell'accertamento risulta analogo nei casi in cui la condotta, pur non essendo oggetto di specifica valutazione colposa, sia comunque efficiente nella produzione dell'evento dannoso. Ciò che muta, in definitiva, è soltanto il regime dell'onere della prova.
Pertanto, le doglianze mosse dall'appellante non scalfiscono la robustezza della ricostruzione fattuale operata dal Giudice di prime cure, che resta intatta sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità.
-12. Non coglie, difatti, nel segno la contestazione mossa dall'appellante circa l'asserita mancata prova della cessione del credito avvenuta tra la società ed il Controparte_1 proprietario dell'autovettura Ford Fiesta, sig. . Per_3
Tale contestazione, lungi dall'integrare un'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva, come impropriamente sostenuto dall'appellante, riguarda, a ben vedere, una mera difesa volta a confutare la titolarità dell'azione in capo alla società attrice.
Difatti, tenuto conto delle coordinate ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2951/2016 secondo cui, sebbene, a differenza della legittimazione ad agire che rientra nel novero delle condizioni dell'azione, la titolarità del diritto sostanziale attenga al merito della causa ed appartenga alla categoria dei fatti- diritto costitutivi della domanda, il contegno dichiarativo della parte processuale che ne neghi la ricorrenza in capo all'attore si risolve in una mera difesa e non già in un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal Giudice.
Pertanto, essa può anche essere oggetto di motivo di appello, in quanto il limite preclusivo dettato dall'art. 345 c.p.c., comma 2, si rivolge esclusivamente alle "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio".
Ferma, dunque, l'ammissibilità della censura proposta dall'appellante, essa è comunque infondata, avendo parte attrice allegato a corredo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il contratto di cessione intercorso con l'originario proprietario del diritto al risarcimento del danno derivante dal sinistro per cui è causa.
Il suddetto contratto costituisce, difatti, elemento probatorio sufficiente per dare atto della sussistenza del credito litigioso in capo al cessionario.
Né vale ad escludere il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito ovvero la sua opponibilità alla l'asserita mancata notificazione della cessione da parte del Pt_2 cessionario al debitore ceduto.
Tale circostanza appare, difatti, non veritiera atteso che il contratto di cessione è stato stipulato il 2.1.2018 ed è stato notificato alla unitamente alla messa Parte_2 in mora, in data 9.1.2018.
Inoltre, appare pacifico che il divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta (di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923) è norma eccezionale, che riguarda le sole amministrazioni statali. Pertanto essa non è suscettibile di applicazione analogica, non operando per i crediti dovuti da amministrazioni diverse, quali ad esempio le Regioni che consistono in enti territoriali autonomi ex art. 114 Cost.
-13. Ciò posto in relazione all'an debeatur, la decisione impugnata si reputa corretta anche sotto il profilo inerente il quantum, oggetto di specifica censura da parte dall'appellante.
Appare, difatti, corretta la quantificazione operata dal giudice di prime cure che, disponendo esclusivamente di rilievi fotografici raffiguranti il veicolo ed i danni patiti nonché di un preventivo della spesa occorrente per la riparazione, ha liquidato il danno in via equitativa.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, nel caso di risarcimento danni arrecati a cose, il preventivo di spesa per la riparazione prodotto dal danneggiato e redatto senza alcun contraddittorio, né confermato dal suo autore, non ha valore probatorio e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum" (Cass. n. 36900/2021; Cass. n. 11765/2013). In ragione di quanto sopra, correttamente, il Giudice di Pace di Teano, non potendo accogliere integralmente la pretesa risarcitoria di parte attrice per carenza di prova piena del danno subito, ha ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ad una liquidazione equitativa del danno.
Pertanto, il Giudice di primo grado, rifacendosi alle regole della comune esperienza ed alla vetustà del veicolo danneggiato, nonché all'entità obiettiva dei danni desumibile dalla documentazione fotografica a corredo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha determinato il danno nella somma pari ad € 1.500,00.
- 14. Tale quantificazione risulta scevra di errori anche con riferimento alla richiesta formulata dall'appellante di riconoscimento, ex art. 2054 c.c., del concorso di colpa del danneggiato e, dunque, di deminutio della somma sopra richiamata, enucleata dal Giudice di prime cure.
Sebbene la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configuri una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi, in tal caso, di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine (Cass. Civ. sez. III, 11/12/2024,
n.31971), essa non trova accoglimento nel caso di specie.
Invero, appare evidente che, tenuto conto delle risultanze istruttorie della trattazione espletatasi in primo grado dalle quali non emerge alcun elemento indicativo della condotta del conducente, nessun margine ricorre per l'applicazione della norma sulla responsabilità presuntivamente concorrente, atteso altresì il carattere sussidiario della stessa e la impossibilità pratica che essa postula di ripartire in concreto le colpe dei protagonisti del sinistro (Cass. Civ. sez. III, 13/05/2021, n.12884).
Inoltre, individuato il comportamento efficiente del cinghiale nella produzione dell'evento dannoso ed esaurita in esso l'attribuzione causale esclusiva e determinante del sinistro, la verifica dell'altrui condotta di guida, pur che si accerti non irreprensibile, non può generare comunque responsabilità concorsuale in assenza di un legame eziologico con l'evento; in altri termini l'accertamento in concreto della sola colpa di una delle parti coinvolte libera l'altro dalla presunzione di concorrente responsabilità stabilita dall'art.2054 cit. (c.f.r. Cass. 88/2834, 87/6792).
-15. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve, quindi, essere integralmente confermata.
-16. Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta dalle parti, dell'assenza della fase istruttoria, e dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, si liquidano come da dispositivo.
-17. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 163/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teano
e pubblicata in data 6.3.2020, così decide:
- rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_2
n. 163/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teano, impugnata;
- condanna la al pagamento delle spese processuali del grado nei Parte_2 confronti di che liquida in €. Controparte_1
2.700,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge.;
- pone a carico della parte appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.9.2025
La Giudice
Dott.ssa Ida D'Onofrio