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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 611/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Roberto TI Presidente
AU ER Consigliere rel.
Fiorella Perna Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 5557/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 11.12.2024, est. Perillo, promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Parte_1 C.F._1
NI NN DA IN, MA AB US e GO Di IL, con domicilio digitale eletto presso le caselle di posta elettronica certificata dei difensori indicate nel ricorso in appello
Appellante
Contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...] P.IVA_1
IS MA, IM IZ e AS IZ, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Besana n. 4
Appellata in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano con funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, accogliere l'appello e in riforma totale dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate dall'odierno appellante in primo grado nonché le conclusioni qui riportate: NEL MERITO per tutti i motivi esposti in narrativa,
1) annullare, o in subordine, ai sensi dell'art. 63 T.U. Pubblico Impiego, disapplicare, il Decreto n. 2669 del 31/07/2024 adottato dal Direttore Generale della
[...]
di Milano, attraverso il quale egli Controparte_1 ha disposto “in autotutela l'annullamento del decreto del Direttore Generale n. 2321 del 10.07.2024 e i relativi atti conseguenti della Commissione di Valutazione dell'avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Direttore – disciplina: con attribuzione dell'incarico di Direzione di Struttura Controparte_2
Complessa della ”, nonché tutti i provvedimenti ed atti di natura Controparte_3 negoziale, conseguenziali e comunque connessi a tale provvedimento, compresa la fissazione delle operazioni di sorteggio della nuova Commissione di Valutazione di cui alla comunicazione del D.G. del del 10.10.2024 e ogni atto successivo;
CP_1
2) contestualmente, pronunciare sentenza costitutiva, a favore del ricorrente/appellante
Dott. per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico – Direttore – Parte_1 disciplina: con attribuzione dell'incarico di Direzione di Struttura Controparte_2
Complessa della di Milano, Controparte_4 ovvero - in subordine - disporre che il medesimo Istituto proceda all'attribuzione dell'incarico in parola in favore del ricorrente, in attuazione del Decreto del Direttore
Generale n. 1410 del 2.5.2024.
Con riserva di separata azione risarcitoria in relazione al danno da perdita di chance e ogni altro danno subito dal ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA
(…)”; per l'appellata:
“Nel merito, in ogni caso:
- respingere l'appello proposto dal Dott. avverso la sentenza n. Parte_1
5557/2024 del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro, Dott. Tullio
Perillo, resa inter partes il 10.12.2024 e conseguentemente respingere tutte le domande proposte dal Dott. nei confronti della Parte_1 Controparte_1
pag. 2/15 assolvendo in ogni caso l'appellata dalle domande Controparte_1 proposte dall'appellante; in via istruttoria:
- non ammettere i mezzi di prova richiesti dall'appellante per motivi già illustrati nella memoria di costituzione del 28.11.2024 e nel presente atto;
- ammettere, ove occorra, i mezzi di prova già indicati nella memoria di costituzione del 28.11.2024 e quelli più sopra indicati;
in ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione, in favore della
[...]
, di spese e compensi professionali sia della fase Controparte_1 cautelare, sia del giudizio di merito, sia del giudizio d'appello”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui Parte_1 aveva chiesto di “1) annullare, o in subordine, ai sensi dell'art. 63 T.U. Pubblico
Impiego, disapplicare, il Decreto n. 2669 del 31/07/2024 adottato dal Direttore
Generale della di Controparte_1
Milano, attraverso il quale egli ha disposto “in autotutela l'annullamento del decreto del Direttore Generale n. 2321 del 10.07.2024 e i relativi atti conseguenti della
Commissione di Valutazione dell'avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Medico – Direttore – disciplina: con attribuzione Controparte_2 dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa della ”, nonché Controparte_3 tutti i provvedimenti ed atti di natura negoziale, conseguenziali e comunque connessi a tale provvedimento, compresa la fissazione delle operazioni di sorteggio della nuova
Commissione di Valutazione di cui alla comunicazione del D.G. del del CP_1
10.10.2024; 2) contestualmente, pronunciare sentenza costitutiva, a favore del ricorrente Dott. per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico – Parte_1
Direttore – disciplina: con attribuzione dell'incarico di Direzione di Controparte_2
Struttura Complessa della di Controparte_4
Milano, ovvero - in subordine - disporre che il medesimo Istituto proceda all'attribuzione dell'incarico in parola in favore del ricorrente, in attuazione del
Decreto del Direttore Generale n. 1410 del 2.5.2024”. pag. 3/15 Il primo giudice ha evidenziato in fatto che: aveva partecipato alla selezione per la nomina a Direttore della Parte_1
Struttura Complessa di Cardiochirurgia del Policlinico indetta con decreto del Direttore
Generale del 2.5.2024; con decreto del 10.7.2024 la medesima aveva nominato la CP_1
Commissione Esaminatrice;
in data 16 luglio la Commissione, presieduta dal dr. (Direttore Persona_1 dell'UOC Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera PA di Messina), aveva esaminato i canditati, stilando una graduatoria nella quale risultava inserito alla Pt_1 prima posizione;
con decreto del direttore generale n. 2669 del 31 luglio 2024, il aveva CP_1 annullato – in autotutela- il decreto di nomina della Commissione esaminatrice “e i relativi atti conseguenti della Commissione di Valutazione”, ritenendo che - visto che il dr non era più appartenente ai ruoli del SSN già all'atto della sua Persona_1 designazione– il soggetto nominato Presidente della Commissione non fosse titolato a comporre la Commissione.
Muovendo da tali premesse in fatto, il Tribunale ha in primo luogo escluso la sussistenza di un vizio di motivazione del decreto del Direttore Generale del CP_1
n. 2669 del 31 luglio 2024, in quanto il provvedimento di annullamento esplicitava con chiarezza le ragioni per le quali il si era determinato ad agire in autotutela, e CP_1 cioè l'avere ravvisato, in capo al Presidente della Commissione, l'assenza dei requisiti di legge necessari a svolgere l'incarico assegnatogli.
Il primo giudice ha quindi richiamato la norma dell'art. 15 comma 7 bis d.lgs.
502/1992 che- nel testo ratione temporis applicabile- nella parte di interesse disponeva:
“7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi: a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura pag. 4/15 complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto (…)”.
Sulla scorta di tale norma di rango primario il Tribunale ha reputato corretta la decisione della di annullare la nomina della commissione esaminatrice, in CP_1 quanto era pacifico che – pur risultando formalmente inserito nell'elenco Per_1 nazionale menzionato dalla norma – sin dal giugno 2023 non fosse più appartenente ai ruoli del SSN, avendo continuato a svolgere l'incarico di Direttore dell'
[...]
in forza di rapporto di convenzione Parte_2 con l' (presso cui era inquadrato nei ruoli di Professore Parte_3 di seconda fascia). pag. 5/15 Secondo il primo giudice, la circostanza che fosse rimasto inserito nell' Per_1
“elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale” era da imputarsi ad un verosimile ritardo da parte dell' Parte_2 nel comunicare all'ente preposto i dati necessari all'aggiornamento dell'elenco medesimo.
Inoltre, ad avviso del Tribunale, “la necessità che per l'inserimento negli elenchi in commento sia oggi indispensabile l'appartenenza ai ruoli del SSN emerge con evidenza dal fatto che l'originario articolo 15 D.lgs n. 502 cit. prevedeva che la commissione fosse nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina ed uno designato dal consiglio dei sanitari. Di conseguenza, è evidente che il legislatore, nell'introdurre le modifiche all'articolo 15, ha espressamente inteso escludere i professori universitari dalle commissioni richiedendo, invece, la necessaria appartenenza al ruolo SSN. Per inciso, quest'ultimo requisito non può ammettere equipollenti come dedotto dalla parte ricorrente secondo cui, anche alla luce della convenzione tra l' e l' , emergerebbe Parte_4 Parte_3 che, a prescindere dai profili formali, il dott. in nulla si distinguerebbe nel suo Per_1
Part ruolo di direttore di struttura complessa da un dipendente del . Tale interpretazione
è da escludere in quanto la scelta legislativa non consente un vaglio di merito, essendo detta valutazione preclusa dalla scelta di limitare l'inserimento negli elenchi nazionali da cui estrarre i membri della commissione ai soli appartenenti al ruolo del SSN”.
***
Con ricorso depositato in data 11.6.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza individuata in epigrafe.
Riepilogate le ragioni di controversia che lo avevano contrapposto al CP_1 già prima dell'indizione della selezione oggetto di causa (un contenzioso giudiziario finalizzato al riconoscimento di ferie arretrate e non godute;
una contestazione extra - giudiziaria indirizzata alla per le modalità con cui era stato individuato il CP_1 responsabile ad interim della ); esposti i risultati delle indagini difensive Controparte_2 svolte dopo la pronuncia della decisione di primo grado (in particolare, il contenuto pag. 6/15 delle dichiarazioni di in merito alla condotta della Direttrice Sanitaria nel corso Per_1 della seduta del 16.7.2024); ha criticato la sentenza di primo grado nelle parti in Pt_1 cui essa: ha ritenuto correttamente motivato e tempestivamente adottato il decreto del DG
n. 2669 del 31.7.2024; ha affermato che “appare evidente che la permanenza del dott. Per_1 nell'elenco dal quale il suo nominativo veniva estratto quale membro (inizialmente supplente, poi presidente) della commissione di valutazione sia dipeso da un mancato aggiornamento da parte della medesima Azienda (leggasi Azienda Ospedaliera
PA) che, ragionevolmente, dopo essere stata interessata della vicenda dalle richieste della , accortasi dell'errore, provvedeva a stretto giro a Controparte_1 comunicare la cancellazione dagli elenchi del nominativo”; ha ritenuto che l'art. 15 comma 7 bis D. Lgs. n. 502/1992 sia “inequivoco nel richiedere che i membri della commissione di valutazione vengano individuati tramite sorteggio da un elenco ove debbano essere inseriti i direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale”; ha reputato che “il legislatore, nell'introdurre le modifiche all'art. 15 D.Lgs 502 cit. ha espressamente inteso escludere i professori universitari dalle commissioni richiedendo invece la necessaria appartenenza ai ruoli SSN” e che “quest'ultimo requisito non può ammettere equipollenti”; ha ritenuto “provato che, allorquando, in data 21 giugno 2024 veniva effettuato il sorteggio dei componenti titolari e relativi supplenti della commissione di valutazione, con l'estrazione del nominativo, tra gli altri, del dott. questi non Per_1 avesse titolo per essere presente nell'elenco previsto dalla legge, con la conseguenza che non sarebbe mai stato individuato quale supplente e, successivamente, membro titolare della commissione”; ha ravvisato il vizio di regolare costituzione della Commissione di Valutazione, che si sarebbe poi riflesso su tutti gli atti conseguenti, compresa la nomina quale vincitore del ricorrente;
ha ritenuto insussistente la necessità che la effettuasse una CP_1 valutazione dell'effettiva misura del pregiudizio che il suddetto vizio avrebbe pag. 7/15 comportato sui principi costituzionali di imparzialità e trasparenza nell'agere della PA, in quanto detta valutazione sarebbe già stata effettuata a monte dal legislatore;
ha argomentato che “gli invocati principi di trasparenza, imparzialità e conservazione degli atti a carico della pubblica amministrazione devono essere bilanciati con il fatto che la convenuta si è dovuta necessariamente CP_1 confrontare con il tema dell'illecita costituzione della commissione e della necessità di annullare la procedura, a pena di esporsi a conseguenze deteriori in punto di responsabilità ed eventuali contestazioni dei partecipanti”.
In particolare, con il primo motivo di impugnazione ha evidenziato che il Pt_1
Tribunale non aveva considerato che la convenuta avrebbe potuto e dovuto CP_1 sospendere le operazioni di concorso subito dopo la dichiarazione fatta da Per_1 durante la seduta del 16.7.2024, durante la quale il medesimo come risultante Per_1
Part dal verbale delle operazioni, aveva fatto presente di non essere più dipendente del
(così nel verbale: “Il Direttore Sanitario ritiene opportuno riscontrare che all'inizio dei lavori della Commissione è stato dichiarato dal Prof. che dal 01.07.2023 risulta Per_1 avere contratto di lavoro con l' quale Professore Parte_3
Associato med 23. Con l'azienda PA è nominato in regime di convenzione
Direttore della Unità Operativa Complessa a Direzione Universitaria Cardiochirurgia
(e allo stato attuale è anche Direttore del Dipartimento Ospedaliero Cardio-Toracico- vascolare della medesima Azienda), risultando comunque a tutt'oggi nell'elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa”).
Nella prospettiva del gravame, il avrebbe potuto ricorrere alla CP_1 nomina di uno dei Commissari supplenti, invece di vanificare la prova d'esame già espletata ed invalidare la nomina e l'operato dell'intera Commissione.
Ad avviso dell'appellante, la strumentalità dell'iniziativa del in CP_1 realtà finalizzata ad evitare la nomina di primo in graduatoria- risultava Pt_1 evidente dalle dichiarazioni rese dal Prof. in sede di indagini difensive, avviate Per_1 dal Dr. dopo che il medesimo Prof. lo aveva informato dei gravi Pt_1 Per_1 accadimenti intervenuti il 16.7.2024 in sede di commissione di gara. Tali accadimenti, secondo l'appellante, erano risolutivi ai fini di dimostrare la manifesta strumentalità ed illiceità del provvedimento di revoca della Commissione adottata dal Direttore Generale pag. 8/15 con la Delibera oggetto di impugnazione, la cui vera ragion d'essere era paralizzare la nomina di un direttore sgradito al datore di lavoro.
Inoltre, nell'ottica dell'appello, il primo giudice non aveva adeguatamente considerato che, con la comunicazione del 24.7.2024, l'Azienda Ospedaliera PA aveva confermato che senza soluzione di continuità aveva pur sempre svolto Per_1
l'incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa (UOC) di;
in Controparte_2 particolare fino alla data del 29.06.2023, aveva prestato servizio alle dipendenze Per_1 dirette dell'Azienda Ospedaliera e successivamente aveva mantenuto l'incarico in forza di Convenzione sottoscritta tra l' e l'Azienda Parte_3
Ospedaliera PA. Ciò dimostrava appieno, secondo l'appellante, che aveva Per_1 la competenza per comporre la commissione;
del resto, secondo la difesa di era Pt_1 pacifico che all'atto della nomina del Dr. a Presidente di Commissione egli fosse Per_1 ancora inserito nell'elenco dei direttori di struttura complessa cui il aveva CP_1 attinto per il sorteggio della medesima. CP_5
Con il secondo motivo di impugnazione ha prospettato l'errata Parte_1 interpretazione ed applicazione dell'art. 15, comma 7 bis del d.lgs. n. 502/1992, in spregio al dettato di cui alla legge n. 241/1990 ed ai principi di correttezza dell'azione amministrativa, trasparenza e conservazione degli atti.
L'appellante ha evidenziato che dalla lettura dell'art. 15 citato non era desumibile alcuna indicazione su quale dovesse essere l'interpretazione del precetto normativo e su quali dovessero essere le conseguenze della violazione del medesimo precetto.
La lettera della legge non prevedeva infatti la sanzione di nullità per le nomine di Commissioni eventualmente effettuate in violazioni del disposto normativo, né Part escludeva che il requisito dell'appartenenza al potesse ammettere equipollenti in ipotesi in cui il nominato assicurasse comunque competenza ed imparzialità.
Inoltre, l'annullamento in autotutela posto in essere con il decreto del 31.7.2024
n. 2669 non poteva essere sottratto, a differenza di quanto erroneamente affermato dal
Tribunale, alle norme di legge che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione e che sono parimenti di rango primario.
pag. 9/15 Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che ai fini dell'annullamento, in sede di autotutela, di un provvedimento amministrativo assume decisivo rilievo, ai fini giustificativi, per un verso l'allegazione e la dimostrazione di un interesse pubblico concreto, specifico ed attuale alla rimozione dell'atto e dei relativi effetti, comunque diverso da quello generico al reintegro dell'ordine giuridico violato;
per altro verso, la comparazione tra l'interesse pubblico e quello dei privati destinatari, potendosi procedere all'annullamento solo allorché ciò sia espressamente giustificato dalla sussistenza di un interesse pubblico prevalente su quello alla conservazione dello status quo che si è venuto a consolidare in capo al privato interessato a seguito del rilascio del provvedimento, in conseguenza dell'affidamento che ne è derivato in capo allo stesso.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 2.10.2025 si è costituita per il gravame la , contestando la Controparte_1 fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
I due motivi di appello, che per la loro connessione logico-giuridica sono esaminabili congiuntamente, sono infondati e devono essere respinti.
Conviene premettere che non è stato posto in contestazione che l'esame della controversia odierna appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario del lavoro (e che eventuali rilievi officiosi della questione in questo grado di giudizio sono preclusi, ex art. 37 c.p.c).
Giudice del lavoro che, come è noto, anche in materia di pubblico impiego è giudice del rapporto di lavoro, chiamato a sindacare la legittimità degli atti datoriali di gestione del rapporto di lavoro, e non anche a scrutinare in via generale la legittimità amministrativa dei provvedimenti della pubblica amministrazione. pag. 10/15 Ancora in via di premessa, conviene sottolineare che, nel presente giudizio, non ha formulato alcuna richiesta risarcitoria, formulando al contrario, in Parte_1 primo luogo, una domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto con cui il ha annullato la nomina della Commissione che avrebbe dovuto procedere CP_1 all'esame dei candidati a partecipare alla procedura di selezione per l'individuazione del
Direttore Generale dell'UOC di Cardiochirurgia del Policlinico di Milano.
Detta domanda non può essere accolta.
In uno con il primo giudice, deve infatti considerarsi il disposto dell'art. 15 comma 7 bis d.lgs. 502/1992 - nel testo ratione temporis applicabile- a mente del quale:
“7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi: la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale (…)”.
Il fatto che i componenti della commissione dovessero necessariamente appartenere al ruolo del SSN emerge inequivocabilmente dal tenore letterale della norma, ma anche dalla considerazione dell'intenzione del legislatore. Se, infatti, nella versione originaria della norma dell'art. 15, al comma terzo, era previsto che “La commissione [fosse] nominata dal direttore generale e [fosse] composta dal direttore sanitario e da due esperti, di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina, ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale”, la modifica successivamente apportata dal legislatore ha espressamente escluso i pag. 11/15 professori universitari contemplando la necessità che i commissari fossero (tutti) Part necessariamente appartenenti al .
Non è quindi equivocabile la volontà del legislatore di considerare quale requisito essenziale per la nomina l'appartenenza ai ruoli del SSN dei componenti della
Commissione cui affidare la selezione dei soggetti candidati ad assumere l'incarico di direzione di struttura complessa.
Né è possibile individuare in via interpretativa un sistema di equipollenza rispetto all'iscrizione nell'elenco e all'appartenenza al SSN, vista la tassatività della disposizione normativa (che non contempla formule aperte che consentano la designazione nell'ambito di altre figure professionali aventi altrettanta comprovata esperienza, competenza ed imparzialità).
Vero è che all'atto della designazione della il dr CP_5 Persona_1 pur essendosi dimesso dal SSN sin dal giugno 2023- compariva ancora nell'elenco nazionale dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale (ragione per cui non è stato possibile, per il , avvedersi CP_1 immediatamente dell'assenza dei requisiti di legge in capo al soggetto sorteggiato).
Vero anche, tuttavia, che qualora, come nel caso di specie, l'elenco nazionale contenga dati erronei – sia che ciò dipenda da un errore dell'ente preposto all'aggiornamento dell'elenco, ad un intempestivo invio degli aggiornamenti dei dati da parte delle aziende sanitarie, o da altre ragioni ancora- è comunque al dato sostanziale dell'effettiva sussistenza dei requisiti di legge (tra cui l'appartenenza ai ruoli del SSN) che deve darsi prevalenza, anche al fine di evitare condotte elusive e fraudolente che consentano di aggirare il disposto di legge e affidare la selezione dei direttori a soggetti privi dei titoli contemplati dal legislatore.
Ciò tanto più quando, come nel caso di specie, l'annullamento della nomina sia avvenuto tempestivamente rispetto alla data della “prima notizia” della non appartenenza di ai ruoli del SSN (emersa il 16.7.2024) ed alle conseguenti Per_1 sollecite e doverose verifiche effettuate dal prima di giungere CP_1 all'annullamento della designazione della Commissione in data 30.7.2024 (si vedano: il doc. 36 fascicolo appellata: nota del Direttore Generale del 19.7.2024; i docc. 37 e 38 fascicolo appellata: richiesta all' e all' , da parte del CP_6 Parte_3
pag. 12/15 , di informazioni sullo stato di servizio di in data 22.7.2024; il doc. CP_1 Per_1
39 fascicolo appellata: riscontro da parte dell' alla richiesta del Policlinico, CP_6 in data 24.7.2024).
Il provvedimento di annullamento della nomina della oltre che CP_5 tempestivamente, è stato esplicitamente motivato con puntuale riferimento alla necessità di assicurare il rispetto dell'art. 15 più volte citato e all'assenza, in capo a dei Per_1 requisiti di legge necessari per fare parte della Commissione valutatrice.
Quanto all'interesse pubblico correlato alla decisione di annullare in autotutela la nomina della Commissione, è evidente- ad avviso del Collegio- che ove il Policlinico avesse ignorato quanto emerso in merito alla posizione di si sarebbe esposto al Per_1 rischio di contenzioso (su iniziativa, ad esempio, dei candidati giudicati non idonei all'assegnazione dell'incarico) e di responsabilità risarcitoria ed erariale, oltre che all'eventualità di esporre la struttura ai rischi e ai pregiudizi connessi alla creazione di una situazione di incertezza in merito alla legittimità della nomina di un dirigente chiamato a ricoprire ruolo direttivo delicato.
Quanto poi alla necessità, nel procedere all'annullamento in autotutela, di contemperare l'interesse pubblico con la tutela dell'affidamento dei controinteressati, va evidenziato che l'annullamento è comunque intervenuto prima dell'effettiva nomina di da parte del Direttore Generale e comunque prima dell'immissione di Pt_1 Pt_1 nell'incarico, senza quindi che quest'ultimo avesse effettivamente assunto le funzioni e le responsabilità di Direttore della Struttura Complessa di . Controparte_2
Non conduce poi ad un epilogo diverso la considerazione dell'argomento difensivo dell'appellante secondo cui il , una volta appreso – in occasione CP_1 della seduta della commissione del 16.7.2024- che non apparteneva più ai ruoli Per_1 del SSN, anziché annullare ex post la nomina dell'intera commissione avrebbe dovuto sospendere le operazioni, designare un supplente, e dare corso alle operazioni di valutazione con una Commissione correttamente composta.
In primo luogo, va ricordato che l'ambito di questo giudizio è la valutazione non dell'opportunità dell'agire amministrativo della PA in generale, ma della legittimità o meno dell'atto di annullamento in autotutela per come in concreto adottato: atto che, come si è visto, è intervenuto tempestivamente e motivatamente;
è sorretto da una pag. 13/15 effettiva necessità di ricondurre a conformità alla legge lo svolgimento della selezione, rimuovendo un profilo di illegittimità della selezione dei Commissari;
risponde ad un effettivo ed apprezzabile interesse pubblico;
non si pone in apprezzabile conflitto con la necessità di contemperare il perseguimento dell'interesse pubblico con la tutela dell'affidamento privato.
In secondo luogo, ed in ogni caso, deve considerarsi che il 16.7.2024 la Part circostanza della non appartenenza di ai ruoli del è emersa in modo fortuito, Per_1
a Commissione già nominata e convocata per condurre le operazioni. Ancora, alla data del 16.7.2024 risultava formalmente iscritto al registro nazionale di cui sopra si è Per_1 fatta menzione, mentre non si aveva altrettanto formale evidenza dell'erroneità di detta iscrizione;
formale evidenza che il ha solo successivamente acquisito, CP_1 tramite gli accertamenti e le interlocuzioni con l'azienda ospedaliera messinese di cui si
è dato sopra conto (cfr. i documenti da 36 a 39 del fascicolo appellata).
In simile contesto, anche a voler ipotizzare che l'appellata potesse astrattamente subitaneamente interrompere i lavori della simile interruzione non CP_5 sarebbe stata suffragata da risultanze documentali certe (viste le risultanze dell'albo nazionale) e- ancora una volta- la sostituzione immediata di con altro Per_1 commissario, in difetto di più puntuali accertamenti, avrebbe esposto al rischio di contenzioso da parte dei canditati non vincitori.
Per queste ragioni, complessivamente considerate, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Ogni ulteriore motivo di gravame è assorbito.
L'indubbia peculiarità della vicenda e la considerazione dello stato di progressione dell'iter selettivo oggetto di causa al momento dell'adozione del provvedimento del 30.7.2024 giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
pag. 14/15 Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5557/2024 del Tribunale di Milano;
compensa integralmente le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 16/10/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Roberto TI AU ER
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 611/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Roberto TI Presidente
AU ER Consigliere rel.
Fiorella Perna Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 5557/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 11.12.2024, est. Perillo, promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Parte_1 C.F._1
NI NN DA IN, MA AB US e GO Di IL, con domicilio digitale eletto presso le caselle di posta elettronica certificata dei difensori indicate nel ricorso in appello
Appellante
Contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...] P.IVA_1
IS MA, IM IZ e AS IZ, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Besana n. 4
Appellata in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano con funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, accogliere l'appello e in riforma totale dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate dall'odierno appellante in primo grado nonché le conclusioni qui riportate: NEL MERITO per tutti i motivi esposti in narrativa,
1) annullare, o in subordine, ai sensi dell'art. 63 T.U. Pubblico Impiego, disapplicare, il Decreto n. 2669 del 31/07/2024 adottato dal Direttore Generale della
[...]
di Milano, attraverso il quale egli Controparte_1 ha disposto “in autotutela l'annullamento del decreto del Direttore Generale n. 2321 del 10.07.2024 e i relativi atti conseguenti della Commissione di Valutazione dell'avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Direttore – disciplina: con attribuzione dell'incarico di Direzione di Struttura Controparte_2
Complessa della ”, nonché tutti i provvedimenti ed atti di natura Controparte_3 negoziale, conseguenziali e comunque connessi a tale provvedimento, compresa la fissazione delle operazioni di sorteggio della nuova Commissione di Valutazione di cui alla comunicazione del D.G. del del 10.10.2024 e ogni atto successivo;
CP_1
2) contestualmente, pronunciare sentenza costitutiva, a favore del ricorrente/appellante
Dott. per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico – Direttore – Parte_1 disciplina: con attribuzione dell'incarico di Direzione di Struttura Controparte_2
Complessa della di Milano, Controparte_4 ovvero - in subordine - disporre che il medesimo Istituto proceda all'attribuzione dell'incarico in parola in favore del ricorrente, in attuazione del Decreto del Direttore
Generale n. 1410 del 2.5.2024.
Con riserva di separata azione risarcitoria in relazione al danno da perdita di chance e ogni altro danno subito dal ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA
(…)”; per l'appellata:
“Nel merito, in ogni caso:
- respingere l'appello proposto dal Dott. avverso la sentenza n. Parte_1
5557/2024 del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro, Dott. Tullio
Perillo, resa inter partes il 10.12.2024 e conseguentemente respingere tutte le domande proposte dal Dott. nei confronti della Parte_1 Controparte_1
pag. 2/15 assolvendo in ogni caso l'appellata dalle domande Controparte_1 proposte dall'appellante; in via istruttoria:
- non ammettere i mezzi di prova richiesti dall'appellante per motivi già illustrati nella memoria di costituzione del 28.11.2024 e nel presente atto;
- ammettere, ove occorra, i mezzi di prova già indicati nella memoria di costituzione del 28.11.2024 e quelli più sopra indicati;
in ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione, in favore della
[...]
, di spese e compensi professionali sia della fase Controparte_1 cautelare, sia del giudizio di merito, sia del giudizio d'appello”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui Parte_1 aveva chiesto di “1) annullare, o in subordine, ai sensi dell'art. 63 T.U. Pubblico
Impiego, disapplicare, il Decreto n. 2669 del 31/07/2024 adottato dal Direttore
Generale della di Controparte_1
Milano, attraverso il quale egli ha disposto “in autotutela l'annullamento del decreto del Direttore Generale n. 2321 del 10.07.2024 e i relativi atti conseguenti della
Commissione di Valutazione dell'avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Medico – Direttore – disciplina: con attribuzione Controparte_2 dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa della ”, nonché Controparte_3 tutti i provvedimenti ed atti di natura negoziale, conseguenziali e comunque connessi a tale provvedimento, compresa la fissazione delle operazioni di sorteggio della nuova
Commissione di Valutazione di cui alla comunicazione del D.G. del del CP_1
10.10.2024; 2) contestualmente, pronunciare sentenza costitutiva, a favore del ricorrente Dott. per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico – Parte_1
Direttore – disciplina: con attribuzione dell'incarico di Direzione di Controparte_2
Struttura Complessa della di Controparte_4
Milano, ovvero - in subordine - disporre che il medesimo Istituto proceda all'attribuzione dell'incarico in parola in favore del ricorrente, in attuazione del
Decreto del Direttore Generale n. 1410 del 2.5.2024”. pag. 3/15 Il primo giudice ha evidenziato in fatto che: aveva partecipato alla selezione per la nomina a Direttore della Parte_1
Struttura Complessa di Cardiochirurgia del Policlinico indetta con decreto del Direttore
Generale del 2.5.2024; con decreto del 10.7.2024 la medesima aveva nominato la CP_1
Commissione Esaminatrice;
in data 16 luglio la Commissione, presieduta dal dr. (Direttore Persona_1 dell'UOC Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera PA di Messina), aveva esaminato i canditati, stilando una graduatoria nella quale risultava inserito alla Pt_1 prima posizione;
con decreto del direttore generale n. 2669 del 31 luglio 2024, il aveva CP_1 annullato – in autotutela- il decreto di nomina della Commissione esaminatrice “e i relativi atti conseguenti della Commissione di Valutazione”, ritenendo che - visto che il dr non era più appartenente ai ruoli del SSN già all'atto della sua Persona_1 designazione– il soggetto nominato Presidente della Commissione non fosse titolato a comporre la Commissione.
Muovendo da tali premesse in fatto, il Tribunale ha in primo luogo escluso la sussistenza di un vizio di motivazione del decreto del Direttore Generale del CP_1
n. 2669 del 31 luglio 2024, in quanto il provvedimento di annullamento esplicitava con chiarezza le ragioni per le quali il si era determinato ad agire in autotutela, e CP_1 cioè l'avere ravvisato, in capo al Presidente della Commissione, l'assenza dei requisiti di legge necessari a svolgere l'incarico assegnatogli.
Il primo giudice ha quindi richiamato la norma dell'art. 15 comma 7 bis d.lgs.
502/1992 che- nel testo ratione temporis applicabile- nella parte di interesse disponeva:
“7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi: a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura pag. 4/15 complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto (…)”.
Sulla scorta di tale norma di rango primario il Tribunale ha reputato corretta la decisione della di annullare la nomina della commissione esaminatrice, in CP_1 quanto era pacifico che – pur risultando formalmente inserito nell'elenco Per_1 nazionale menzionato dalla norma – sin dal giugno 2023 non fosse più appartenente ai ruoli del SSN, avendo continuato a svolgere l'incarico di Direttore dell'
[...]
in forza di rapporto di convenzione Parte_2 con l' (presso cui era inquadrato nei ruoli di Professore Parte_3 di seconda fascia). pag. 5/15 Secondo il primo giudice, la circostanza che fosse rimasto inserito nell' Per_1
“elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale” era da imputarsi ad un verosimile ritardo da parte dell' Parte_2 nel comunicare all'ente preposto i dati necessari all'aggiornamento dell'elenco medesimo.
Inoltre, ad avviso del Tribunale, “la necessità che per l'inserimento negli elenchi in commento sia oggi indispensabile l'appartenenza ai ruoli del SSN emerge con evidenza dal fatto che l'originario articolo 15 D.lgs n. 502 cit. prevedeva che la commissione fosse nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina ed uno designato dal consiglio dei sanitari. Di conseguenza, è evidente che il legislatore, nell'introdurre le modifiche all'articolo 15, ha espressamente inteso escludere i professori universitari dalle commissioni richiedendo, invece, la necessaria appartenenza al ruolo SSN. Per inciso, quest'ultimo requisito non può ammettere equipollenti come dedotto dalla parte ricorrente secondo cui, anche alla luce della convenzione tra l' e l' , emergerebbe Parte_4 Parte_3 che, a prescindere dai profili formali, il dott. in nulla si distinguerebbe nel suo Per_1
Part ruolo di direttore di struttura complessa da un dipendente del . Tale interpretazione
è da escludere in quanto la scelta legislativa non consente un vaglio di merito, essendo detta valutazione preclusa dalla scelta di limitare l'inserimento negli elenchi nazionali da cui estrarre i membri della commissione ai soli appartenenti al ruolo del SSN”.
***
Con ricorso depositato in data 11.6.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza individuata in epigrafe.
Riepilogate le ragioni di controversia che lo avevano contrapposto al CP_1 già prima dell'indizione della selezione oggetto di causa (un contenzioso giudiziario finalizzato al riconoscimento di ferie arretrate e non godute;
una contestazione extra - giudiziaria indirizzata alla per le modalità con cui era stato individuato il CP_1 responsabile ad interim della ); esposti i risultati delle indagini difensive Controparte_2 svolte dopo la pronuncia della decisione di primo grado (in particolare, il contenuto pag. 6/15 delle dichiarazioni di in merito alla condotta della Direttrice Sanitaria nel corso Per_1 della seduta del 16.7.2024); ha criticato la sentenza di primo grado nelle parti in Pt_1 cui essa: ha ritenuto correttamente motivato e tempestivamente adottato il decreto del DG
n. 2669 del 31.7.2024; ha affermato che “appare evidente che la permanenza del dott. Per_1 nell'elenco dal quale il suo nominativo veniva estratto quale membro (inizialmente supplente, poi presidente) della commissione di valutazione sia dipeso da un mancato aggiornamento da parte della medesima Azienda (leggasi Azienda Ospedaliera
PA) che, ragionevolmente, dopo essere stata interessata della vicenda dalle richieste della , accortasi dell'errore, provvedeva a stretto giro a Controparte_1 comunicare la cancellazione dagli elenchi del nominativo”; ha ritenuto che l'art. 15 comma 7 bis D. Lgs. n. 502/1992 sia “inequivoco nel richiedere che i membri della commissione di valutazione vengano individuati tramite sorteggio da un elenco ove debbano essere inseriti i direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale”; ha reputato che “il legislatore, nell'introdurre le modifiche all'art. 15 D.Lgs 502 cit. ha espressamente inteso escludere i professori universitari dalle commissioni richiedendo invece la necessaria appartenenza ai ruoli SSN” e che “quest'ultimo requisito non può ammettere equipollenti”; ha ritenuto “provato che, allorquando, in data 21 giugno 2024 veniva effettuato il sorteggio dei componenti titolari e relativi supplenti della commissione di valutazione, con l'estrazione del nominativo, tra gli altri, del dott. questi non Per_1 avesse titolo per essere presente nell'elenco previsto dalla legge, con la conseguenza che non sarebbe mai stato individuato quale supplente e, successivamente, membro titolare della commissione”; ha ravvisato il vizio di regolare costituzione della Commissione di Valutazione, che si sarebbe poi riflesso su tutti gli atti conseguenti, compresa la nomina quale vincitore del ricorrente;
ha ritenuto insussistente la necessità che la effettuasse una CP_1 valutazione dell'effettiva misura del pregiudizio che il suddetto vizio avrebbe pag. 7/15 comportato sui principi costituzionali di imparzialità e trasparenza nell'agere della PA, in quanto detta valutazione sarebbe già stata effettuata a monte dal legislatore;
ha argomentato che “gli invocati principi di trasparenza, imparzialità e conservazione degli atti a carico della pubblica amministrazione devono essere bilanciati con il fatto che la convenuta si è dovuta necessariamente CP_1 confrontare con il tema dell'illecita costituzione della commissione e della necessità di annullare la procedura, a pena di esporsi a conseguenze deteriori in punto di responsabilità ed eventuali contestazioni dei partecipanti”.
In particolare, con il primo motivo di impugnazione ha evidenziato che il Pt_1
Tribunale non aveva considerato che la convenuta avrebbe potuto e dovuto CP_1 sospendere le operazioni di concorso subito dopo la dichiarazione fatta da Per_1 durante la seduta del 16.7.2024, durante la quale il medesimo come risultante Per_1
Part dal verbale delle operazioni, aveva fatto presente di non essere più dipendente del
(così nel verbale: “Il Direttore Sanitario ritiene opportuno riscontrare che all'inizio dei lavori della Commissione è stato dichiarato dal Prof. che dal 01.07.2023 risulta Per_1 avere contratto di lavoro con l' quale Professore Parte_3
Associato med 23. Con l'azienda PA è nominato in regime di convenzione
Direttore della Unità Operativa Complessa a Direzione Universitaria Cardiochirurgia
(e allo stato attuale è anche Direttore del Dipartimento Ospedaliero Cardio-Toracico- vascolare della medesima Azienda), risultando comunque a tutt'oggi nell'elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa”).
Nella prospettiva del gravame, il avrebbe potuto ricorrere alla CP_1 nomina di uno dei Commissari supplenti, invece di vanificare la prova d'esame già espletata ed invalidare la nomina e l'operato dell'intera Commissione.
Ad avviso dell'appellante, la strumentalità dell'iniziativa del in CP_1 realtà finalizzata ad evitare la nomina di primo in graduatoria- risultava Pt_1 evidente dalle dichiarazioni rese dal Prof. in sede di indagini difensive, avviate Per_1 dal Dr. dopo che il medesimo Prof. lo aveva informato dei gravi Pt_1 Per_1 accadimenti intervenuti il 16.7.2024 in sede di commissione di gara. Tali accadimenti, secondo l'appellante, erano risolutivi ai fini di dimostrare la manifesta strumentalità ed illiceità del provvedimento di revoca della Commissione adottata dal Direttore Generale pag. 8/15 con la Delibera oggetto di impugnazione, la cui vera ragion d'essere era paralizzare la nomina di un direttore sgradito al datore di lavoro.
Inoltre, nell'ottica dell'appello, il primo giudice non aveva adeguatamente considerato che, con la comunicazione del 24.7.2024, l'Azienda Ospedaliera PA aveva confermato che senza soluzione di continuità aveva pur sempre svolto Per_1
l'incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa (UOC) di;
in Controparte_2 particolare fino alla data del 29.06.2023, aveva prestato servizio alle dipendenze Per_1 dirette dell'Azienda Ospedaliera e successivamente aveva mantenuto l'incarico in forza di Convenzione sottoscritta tra l' e l'Azienda Parte_3
Ospedaliera PA. Ciò dimostrava appieno, secondo l'appellante, che aveva Per_1 la competenza per comporre la commissione;
del resto, secondo la difesa di era Pt_1 pacifico che all'atto della nomina del Dr. a Presidente di Commissione egli fosse Per_1 ancora inserito nell'elenco dei direttori di struttura complessa cui il aveva CP_1 attinto per il sorteggio della medesima. CP_5
Con il secondo motivo di impugnazione ha prospettato l'errata Parte_1 interpretazione ed applicazione dell'art. 15, comma 7 bis del d.lgs. n. 502/1992, in spregio al dettato di cui alla legge n. 241/1990 ed ai principi di correttezza dell'azione amministrativa, trasparenza e conservazione degli atti.
L'appellante ha evidenziato che dalla lettura dell'art. 15 citato non era desumibile alcuna indicazione su quale dovesse essere l'interpretazione del precetto normativo e su quali dovessero essere le conseguenze della violazione del medesimo precetto.
La lettera della legge non prevedeva infatti la sanzione di nullità per le nomine di Commissioni eventualmente effettuate in violazioni del disposto normativo, né Part escludeva che il requisito dell'appartenenza al potesse ammettere equipollenti in ipotesi in cui il nominato assicurasse comunque competenza ed imparzialità.
Inoltre, l'annullamento in autotutela posto in essere con il decreto del 31.7.2024
n. 2669 non poteva essere sottratto, a differenza di quanto erroneamente affermato dal
Tribunale, alle norme di legge che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione e che sono parimenti di rango primario.
pag. 9/15 Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che ai fini dell'annullamento, in sede di autotutela, di un provvedimento amministrativo assume decisivo rilievo, ai fini giustificativi, per un verso l'allegazione e la dimostrazione di un interesse pubblico concreto, specifico ed attuale alla rimozione dell'atto e dei relativi effetti, comunque diverso da quello generico al reintegro dell'ordine giuridico violato;
per altro verso, la comparazione tra l'interesse pubblico e quello dei privati destinatari, potendosi procedere all'annullamento solo allorché ciò sia espressamente giustificato dalla sussistenza di un interesse pubblico prevalente su quello alla conservazione dello status quo che si è venuto a consolidare in capo al privato interessato a seguito del rilascio del provvedimento, in conseguenza dell'affidamento che ne è derivato in capo allo stesso.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 2.10.2025 si è costituita per il gravame la , contestando la Controparte_1 fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
I due motivi di appello, che per la loro connessione logico-giuridica sono esaminabili congiuntamente, sono infondati e devono essere respinti.
Conviene premettere che non è stato posto in contestazione che l'esame della controversia odierna appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario del lavoro (e che eventuali rilievi officiosi della questione in questo grado di giudizio sono preclusi, ex art. 37 c.p.c).
Giudice del lavoro che, come è noto, anche in materia di pubblico impiego è giudice del rapporto di lavoro, chiamato a sindacare la legittimità degli atti datoriali di gestione del rapporto di lavoro, e non anche a scrutinare in via generale la legittimità amministrativa dei provvedimenti della pubblica amministrazione. pag. 10/15 Ancora in via di premessa, conviene sottolineare che, nel presente giudizio, non ha formulato alcuna richiesta risarcitoria, formulando al contrario, in Parte_1 primo luogo, una domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto con cui il ha annullato la nomina della Commissione che avrebbe dovuto procedere CP_1 all'esame dei candidati a partecipare alla procedura di selezione per l'individuazione del
Direttore Generale dell'UOC di Cardiochirurgia del Policlinico di Milano.
Detta domanda non può essere accolta.
In uno con il primo giudice, deve infatti considerarsi il disposto dell'art. 15 comma 7 bis d.lgs. 502/1992 - nel testo ratione temporis applicabile- a mente del quale:
“7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi: la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale (…)”.
Il fatto che i componenti della commissione dovessero necessariamente appartenere al ruolo del SSN emerge inequivocabilmente dal tenore letterale della norma, ma anche dalla considerazione dell'intenzione del legislatore. Se, infatti, nella versione originaria della norma dell'art. 15, al comma terzo, era previsto che “La commissione [fosse] nominata dal direttore generale e [fosse] composta dal direttore sanitario e da due esperti, di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina, ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale”, la modifica successivamente apportata dal legislatore ha espressamente escluso i pag. 11/15 professori universitari contemplando la necessità che i commissari fossero (tutti) Part necessariamente appartenenti al .
Non è quindi equivocabile la volontà del legislatore di considerare quale requisito essenziale per la nomina l'appartenenza ai ruoli del SSN dei componenti della
Commissione cui affidare la selezione dei soggetti candidati ad assumere l'incarico di direzione di struttura complessa.
Né è possibile individuare in via interpretativa un sistema di equipollenza rispetto all'iscrizione nell'elenco e all'appartenenza al SSN, vista la tassatività della disposizione normativa (che non contempla formule aperte che consentano la designazione nell'ambito di altre figure professionali aventi altrettanta comprovata esperienza, competenza ed imparzialità).
Vero è che all'atto della designazione della il dr CP_5 Persona_1 pur essendosi dimesso dal SSN sin dal giugno 2023- compariva ancora nell'elenco nazionale dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale (ragione per cui non è stato possibile, per il , avvedersi CP_1 immediatamente dell'assenza dei requisiti di legge in capo al soggetto sorteggiato).
Vero anche, tuttavia, che qualora, come nel caso di specie, l'elenco nazionale contenga dati erronei – sia che ciò dipenda da un errore dell'ente preposto all'aggiornamento dell'elenco, ad un intempestivo invio degli aggiornamenti dei dati da parte delle aziende sanitarie, o da altre ragioni ancora- è comunque al dato sostanziale dell'effettiva sussistenza dei requisiti di legge (tra cui l'appartenenza ai ruoli del SSN) che deve darsi prevalenza, anche al fine di evitare condotte elusive e fraudolente che consentano di aggirare il disposto di legge e affidare la selezione dei direttori a soggetti privi dei titoli contemplati dal legislatore.
Ciò tanto più quando, come nel caso di specie, l'annullamento della nomina sia avvenuto tempestivamente rispetto alla data della “prima notizia” della non appartenenza di ai ruoli del SSN (emersa il 16.7.2024) ed alle conseguenti Per_1 sollecite e doverose verifiche effettuate dal prima di giungere CP_1 all'annullamento della designazione della Commissione in data 30.7.2024 (si vedano: il doc. 36 fascicolo appellata: nota del Direttore Generale del 19.7.2024; i docc. 37 e 38 fascicolo appellata: richiesta all' e all' , da parte del CP_6 Parte_3
pag. 12/15 , di informazioni sullo stato di servizio di in data 22.7.2024; il doc. CP_1 Per_1
39 fascicolo appellata: riscontro da parte dell' alla richiesta del Policlinico, CP_6 in data 24.7.2024).
Il provvedimento di annullamento della nomina della oltre che CP_5 tempestivamente, è stato esplicitamente motivato con puntuale riferimento alla necessità di assicurare il rispetto dell'art. 15 più volte citato e all'assenza, in capo a dei Per_1 requisiti di legge necessari per fare parte della Commissione valutatrice.
Quanto all'interesse pubblico correlato alla decisione di annullare in autotutela la nomina della Commissione, è evidente- ad avviso del Collegio- che ove il Policlinico avesse ignorato quanto emerso in merito alla posizione di si sarebbe esposto al Per_1 rischio di contenzioso (su iniziativa, ad esempio, dei candidati giudicati non idonei all'assegnazione dell'incarico) e di responsabilità risarcitoria ed erariale, oltre che all'eventualità di esporre la struttura ai rischi e ai pregiudizi connessi alla creazione di una situazione di incertezza in merito alla legittimità della nomina di un dirigente chiamato a ricoprire ruolo direttivo delicato.
Quanto poi alla necessità, nel procedere all'annullamento in autotutela, di contemperare l'interesse pubblico con la tutela dell'affidamento dei controinteressati, va evidenziato che l'annullamento è comunque intervenuto prima dell'effettiva nomina di da parte del Direttore Generale e comunque prima dell'immissione di Pt_1 Pt_1 nell'incarico, senza quindi che quest'ultimo avesse effettivamente assunto le funzioni e le responsabilità di Direttore della Struttura Complessa di . Controparte_2
Non conduce poi ad un epilogo diverso la considerazione dell'argomento difensivo dell'appellante secondo cui il , una volta appreso – in occasione CP_1 della seduta della commissione del 16.7.2024- che non apparteneva più ai ruoli Per_1 del SSN, anziché annullare ex post la nomina dell'intera commissione avrebbe dovuto sospendere le operazioni, designare un supplente, e dare corso alle operazioni di valutazione con una Commissione correttamente composta.
In primo luogo, va ricordato che l'ambito di questo giudizio è la valutazione non dell'opportunità dell'agire amministrativo della PA in generale, ma della legittimità o meno dell'atto di annullamento in autotutela per come in concreto adottato: atto che, come si è visto, è intervenuto tempestivamente e motivatamente;
è sorretto da una pag. 13/15 effettiva necessità di ricondurre a conformità alla legge lo svolgimento della selezione, rimuovendo un profilo di illegittimità della selezione dei Commissari;
risponde ad un effettivo ed apprezzabile interesse pubblico;
non si pone in apprezzabile conflitto con la necessità di contemperare il perseguimento dell'interesse pubblico con la tutela dell'affidamento privato.
In secondo luogo, ed in ogni caso, deve considerarsi che il 16.7.2024 la Part circostanza della non appartenenza di ai ruoli del è emersa in modo fortuito, Per_1
a Commissione già nominata e convocata per condurre le operazioni. Ancora, alla data del 16.7.2024 risultava formalmente iscritto al registro nazionale di cui sopra si è Per_1 fatta menzione, mentre non si aveva altrettanto formale evidenza dell'erroneità di detta iscrizione;
formale evidenza che il ha solo successivamente acquisito, CP_1 tramite gli accertamenti e le interlocuzioni con l'azienda ospedaliera messinese di cui si
è dato sopra conto (cfr. i documenti da 36 a 39 del fascicolo appellata).
In simile contesto, anche a voler ipotizzare che l'appellata potesse astrattamente subitaneamente interrompere i lavori della simile interruzione non CP_5 sarebbe stata suffragata da risultanze documentali certe (viste le risultanze dell'albo nazionale) e- ancora una volta- la sostituzione immediata di con altro Per_1 commissario, in difetto di più puntuali accertamenti, avrebbe esposto al rischio di contenzioso da parte dei canditati non vincitori.
Per queste ragioni, complessivamente considerate, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Ogni ulteriore motivo di gravame è assorbito.
L'indubbia peculiarità della vicenda e la considerazione dello stato di progressione dell'iter selettivo oggetto di causa al momento dell'adozione del provvedimento del 30.7.2024 giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
pag. 14/15 Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5557/2024 del Tribunale di Milano;
compensa integralmente le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 16/10/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Roberto TI AU ER
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