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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9615/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9615/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, codice fiscale: , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Rosaria Rossella Danile;
- parte attrice -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n.149, è per legge domiciliato;
- convenuto -
pagina 1 di 10 ----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2024.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 1.09.2020 ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di sentirlo condannare quale Controparte_1
responsabile nella causazione dell'infezione HCV contratta a seguito della somministrazione di emoderivati durante il ricovero ospedaliero presso il “Vittorio
Emanuele” di Catania e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni cagionati oltre interessi e rivalutazione monetaria..
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico-legale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto, per come già evidenziato nell'ordinanza giudiziale del 10 novembre 2022.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva per il termine prescrizionale ex art. 2935 c.c., in tema di risarcimento del danno da contagio da HCV derivate da emotrasfusione, è il momento in cui l'emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell'infezione e della causalità con la trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi sufficienti che gli avrebbero consentito, usando l'ordinaria diligenza, di individuare il nesso causale (vd.
Cassazione civile sez. III, 26/04/2022, n.12966). Tale momento deve ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica pagina 2 di 10 ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992 n.210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia. Nella specie, l'attrice ha presentato domanda amministrativa ex lege 210/92 in data
2.11.2006 e, dunque, nessun termine di prescrizione è decorso tenuto conto delle successive lettere di messa in mora interruttive della prescrizione (vd. allegato 6).
Nel merito, si osserva innanzitutto come sia risultato provato con la consulenza d'ufficio medico-legale in atti (che va pienamente condivisa) il nesso causale tra le trasfusioni di sangue imputabili al convenuto e la patologia epatica da HCV contratta dall'attrice che ha causato un danno biologico permanente al 35%. In particolare, il c.t.u. ha rilevato che le infusioni di emoderivati praticate all'attrice nel novembre/dicembre 1969 siano state, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, la causa più probabile di contagio del virus dell' epatite C.
Si precisa che alla attività di vigilanza e controllo delle trasfusione di sangue il
(già della sanità) è tenuto già alla stregua di obblighi di fonte Controparte_1
codicistica, prima ancora che in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L.
n. 296 del 1958, art. 1 attribuisce al il compito di provvedere alla tutela CP_1
della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica,
istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass., 23/1/2014, n. 1355; e già Cass.,
pagina 3 di 10 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).
A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende ad evitare, sicchè il responsabile deve considerarsi tenuto a rispondere di tutte le conseguenze che dalla sua condotta - commissiva od omissiva - derivino, senza che limitazioni possano al riguardo farsi discendere nemmeno dai criteri della prevedibilità ed evitabilità, i quali piuttosto che avuto in ordine al profilo della causalità assumono in realtà rilievo ai fini della qualificazione in termini di colposità o meno della condotta nello specifico caso concreto posta in essere dal soggetto tenuto a mantenerla.
Non può pertanto non ritenersi il tenuto a controllare che Controparte_1
il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass.,
29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581; Cass., 27/4/2011, n. 9404;
Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n.
26152; Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989).
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla suindicata lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost.
pagina 4 di 10 (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente,Cass., 15 gennaio 2014 n.
687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato,
quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima,
ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali,
ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una pagina 5 di 10 componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n.
11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati con le
Tabelle del tribunale di Milano del 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n.
25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'età dell'attrice alla data del 2 novembre 2006 in cui è stata presentata la detta domanda amministrativa sul presupposto dell'effettiva verifica e conoscenza del danno de quo (anni 61) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, la somma di Euro € 206.028,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti.
Deve inoltre rilevarsi che l'importo pari ad Euro € 206.028,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2024 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dei fatti per cui è causa e dell'entità del grado pagina 6 di 10 di invalidità permanente (35%).
Sulla predetta somma di Euro € 206.028,00, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta,
tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass.
civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già
rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data dell'effettiva esistenza del fatto illecito (2 novembre 2016), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate,
quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (2 novembre 2016) e poi pagina 7 di 10 progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 2
novembre 2016 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282
c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Va rigettata la domanda attrice di risarcimento del danno patrimoniale in quanto nessuna prova è stata fornita al riguardo;
tra l'altro, l'attrice si è limitata a delle deduzioni assolutamente generiche facendo riferimento ad asserite spese per cure mediche.
Va altresì rigettata la domanda attrice di risarcimento del danno esistenziale.
Infatti, a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n.26972/08, il danno cd. esistenziale non costituisce più una categoria autonoma di pregiudizio ma rientra nel danno morale, con l'ulteriore conseguenza che non può essere più liquidato separatamente (in tal senso anche Cass. n.3677/09). Tra l'altro, parte attrice non ha fornito alcuna prova certa dell'esistenza di tale lamentato danno.
Dal risarcimento appena liquidato nulla va scomputato a titolo di indennizzo ex
L. 210/1992, in quanto il della non ha provato l'effettiva CP_1 CP_1
erogazione di un indennizzo in favore dell'attrice in conseguenza dei fatti di causa,
né ha fornito alcuna indicazione in merito al quantum che sarebbe stato effettivamente corrisposto a tale titolo a parte attrice.
È, infatti, pacifico che, nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o
[...]
HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge pagina 8 di 10 n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (c.d. compensatio lucri cum damno), qualora non sia stato determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare,
posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né
il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Sent. n. 14932 del
14/06/2013; Cass. civ. Sez. 6 3, Ord. n. 9434 del 10/05/2016).
Tenuto conto della natura della causa e delle controversie giurisprudenziali in materia di emotrasfusioni, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9615/20 R.G.:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 206.028,00, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
rigetta le altre domande giudiziali dall'attrice;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
pone a carico solidale dell'attrice e del convenuto le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Catania, 7 febbraio 2025
pagina 9 di 10 IL GIUDICE
Salvatore Barberi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9615/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, codice fiscale: , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Rosaria Rossella Danile;
- parte attrice -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n.149, è per legge domiciliato;
- convenuto -
pagina 1 di 10 ----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2024.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 1.09.2020 ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di sentirlo condannare quale Controparte_1
responsabile nella causazione dell'infezione HCV contratta a seguito della somministrazione di emoderivati durante il ricovero ospedaliero presso il “Vittorio
Emanuele” di Catania e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni cagionati oltre interessi e rivalutazione monetaria..
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico-legale.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto, per come già evidenziato nell'ordinanza giudiziale del 10 novembre 2022.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva per il termine prescrizionale ex art. 2935 c.c., in tema di risarcimento del danno da contagio da HCV derivate da emotrasfusione, è il momento in cui l'emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell'infezione e della causalità con la trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi sufficienti che gli avrebbero consentito, usando l'ordinaria diligenza, di individuare il nesso causale (vd.
Cassazione civile sez. III, 26/04/2022, n.12966). Tale momento deve ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica pagina 2 di 10 ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992 n.210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia. Nella specie, l'attrice ha presentato domanda amministrativa ex lege 210/92 in data
2.11.2006 e, dunque, nessun termine di prescrizione è decorso tenuto conto delle successive lettere di messa in mora interruttive della prescrizione (vd. allegato 6).
Nel merito, si osserva innanzitutto come sia risultato provato con la consulenza d'ufficio medico-legale in atti (che va pienamente condivisa) il nesso causale tra le trasfusioni di sangue imputabili al convenuto e la patologia epatica da HCV contratta dall'attrice che ha causato un danno biologico permanente al 35%. In particolare, il c.t.u. ha rilevato che le infusioni di emoderivati praticate all'attrice nel novembre/dicembre 1969 siano state, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, la causa più probabile di contagio del virus dell' epatite C.
Si precisa che alla attività di vigilanza e controllo delle trasfusione di sangue il
(già della sanità) è tenuto già alla stregua di obblighi di fonte Controparte_1
codicistica, prima ancora che in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L.
n. 296 del 1958, art. 1 attribuisce al il compito di provvedere alla tutela CP_1
della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica,
istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass., 23/1/2014, n. 1355; e già Cass.,
pagina 3 di 10 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).
A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende ad evitare, sicchè il responsabile deve considerarsi tenuto a rispondere di tutte le conseguenze che dalla sua condotta - commissiva od omissiva - derivino, senza che limitazioni possano al riguardo farsi discendere nemmeno dai criteri della prevedibilità ed evitabilità, i quali piuttosto che avuto in ordine al profilo della causalità assumono in realtà rilievo ai fini della qualificazione in termini di colposità o meno della condotta nello specifico caso concreto posta in essere dal soggetto tenuto a mantenerla.
Non può pertanto non ritenersi il tenuto a controllare che Controparte_1
il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass.,
29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581; Cass., 27/4/2011, n. 9404;
Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n.
26152; Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989).
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla suindicata lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost.
pagina 4 di 10 (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente,Cass., 15 gennaio 2014 n.
687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato,
quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima,
ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali,
ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una pagina 5 di 10 componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n.
11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati con le
Tabelle del tribunale di Milano del 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n.
25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'età dell'attrice alla data del 2 novembre 2006 in cui è stata presentata la detta domanda amministrativa sul presupposto dell'effettiva verifica e conoscenza del danno de quo (anni 61) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, la somma di Euro € 206.028,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti.
Deve inoltre rilevarsi che l'importo pari ad Euro € 206.028,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2024 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dei fatti per cui è causa e dell'entità del grado pagina 6 di 10 di invalidità permanente (35%).
Sulla predetta somma di Euro € 206.028,00, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta,
tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass.
civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già
rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data dell'effettiva esistenza del fatto illecito (2 novembre 2016), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate,
quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (2 novembre 2016) e poi pagina 7 di 10 progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 2
novembre 2016 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282
c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Va rigettata la domanda attrice di risarcimento del danno patrimoniale in quanto nessuna prova è stata fornita al riguardo;
tra l'altro, l'attrice si è limitata a delle deduzioni assolutamente generiche facendo riferimento ad asserite spese per cure mediche.
Va altresì rigettata la domanda attrice di risarcimento del danno esistenziale.
Infatti, a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n.26972/08, il danno cd. esistenziale non costituisce più una categoria autonoma di pregiudizio ma rientra nel danno morale, con l'ulteriore conseguenza che non può essere più liquidato separatamente (in tal senso anche Cass. n.3677/09). Tra l'altro, parte attrice non ha fornito alcuna prova certa dell'esistenza di tale lamentato danno.
Dal risarcimento appena liquidato nulla va scomputato a titolo di indennizzo ex
L. 210/1992, in quanto il della non ha provato l'effettiva CP_1 CP_1
erogazione di un indennizzo in favore dell'attrice in conseguenza dei fatti di causa,
né ha fornito alcuna indicazione in merito al quantum che sarebbe stato effettivamente corrisposto a tale titolo a parte attrice.
È, infatti, pacifico che, nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o
[...]
HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge pagina 8 di 10 n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (c.d. compensatio lucri cum damno), qualora non sia stato determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare,
posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né
il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Sent. n. 14932 del
14/06/2013; Cass. civ. Sez. 6 3, Ord. n. 9434 del 10/05/2016).
Tenuto conto della natura della causa e delle controversie giurisprudenziali in materia di emotrasfusioni, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9615/20 R.G.:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 206.028,00, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
rigetta le altre domande giudiziali dall'attrice;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
pone a carico solidale dell'attrice e del convenuto le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Catania, 7 febbraio 2025
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Salvatore Barberi
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