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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n.
1058/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Mirko Ceci) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(dott.ssa Silvia Santini)
[...]
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 6 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, il per sentire accogliere le seguenti domande: IN VIA Controparte_1
CAUTELARE E URGENTE Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, con decreto
inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le
motivazioni esposte:
1. ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita
nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, classe di concorso A054 e
ADSS, gestite dall' con il seguente punteggio: A054 : Controparte_2
punti 157 ; ADSS: punti 217 ovvero in subordinata in 178 punti e/o in quello diverso che sarà determinata
dall'Autorità Giudiziaria adita;
2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare all
[...]
ed ove occorra al di procedere alla correzione delle Controparte_3 CP_4
suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per pagina 1 di 8 come sopra specificati;
3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti
presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e
graduatorie di istituto della Provincia di vigenti per il biennio 2024-2026 per le classi di concorso A054 CP_2
e ADSS);
4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare
tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;
5. adottare ogni altro
provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
NEL
MERITO 6. Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo
espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame
ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle
suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per
come sopra specificati;
7. in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del
presente ricorso;
8. con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai
compensi del presente giudizio.
Ha esposto di essere stata inserita nella graduatoria provinciale delle supplenze per la provincia di per il biennio 2024/2026 alla posizione n. 9, nella classe di concorso A054, per la scuola CP_2
secondaria di secondo grado con punti 129 e alla posizione n. 41, per classe di concorso specifica per il sostegno ADSS con punti 156; che l'attribuzione di detto punteggio è errata, in quanto essa ricorrente ha diritto al riconoscimento di punti 217 per la classe ADSS e 154 punti per la classe di concorso A054;
che, in particolare, detti punti sono “…Derivanti, per quanto riguarda dalla sommatoria dei titoli e Pt_2
degli anni precedentemente accertati e riconosciuti (nella graduatoria 2023 il punteggio riconosciuto era 157) , a
cui devono essere aggiunti punti n.36 per titoli accademici, professionali e culturali , abilitazione per la classe di
concorso storia dell'Arte conseguito in data 01.06.2024 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale con votazione 100, abilitazione che costituisce titolo di accesso alla classe specifica di concorso,
nonché 12 punti per ogni anno di servizio prestato dal 2022 al 2024/ presso l'Istituto Superiore I.I.S. “ G.
AT “ di BI (DOC.7-8); anche nel caso si dovesse partire da punteggio di 82 convalidato in forza
dell'ordinanza ministeriale n112 del 06,05.2022 da parte (DOC.9) l'attuale punteggio Controparte_5
risulta erroneo: vero è infatti che a 82 punti devono essere aggiunti : n36 punti per specializzazione conseguita
in data 19.06.2023 presso l'Università degli studi di Perugia, con punteggio di 97/100, n.36 punti per
abilitazione conseguita in data 01.06.2024 presso l'Università di Cassino e Del Lazio Meridionale con punteggio
n.97/100, nonché numero 24 punti per ogni anno di servizio prestato da giungo 2022 al giugno 2024(DOC.7-8) pagina 2 di 8 e così complessivamente un punteggio pari 178 punti. invece per quanto riguarda A054, dalla sommatoria dei
titoli accertati e riconosciuti precedentemente ( art.3, comma 5 ordinanza 88 del 16.05.2024: al punteggio
posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti
successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS
costituite per il biennio 2022/2023 e 2023 /2024), pari ad 85 punti ( graduatoria 2023 )(doc.6-7) a cui devono
essere aggiunti punti n.36 per titoli accademici, professionali e culturali , abilitazione per la classe di concorso
storia dell'Arte conseguito in data 01.06.2024 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
con votazione 100, abilitazione che costituisce titolo di accesso alla classe specifica di concorso, nonché punti n.9
per tioli accademici, professionali e culturali, acquisito il 19.06.2023 con votazione 97/100 presso l'Università
degli Studi di Perugia, nonché 12 punti per ogni anno di servizio prestato dal 2022 al 2024 , presso l'Istituto
Superiore I.I.S. “ G. AT “ di BI”.; che, a mente dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n.88 del
16.05.2024 “5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi
titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di
iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024 – ed entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31
maggio 2022”; che, pertanto, “per un mero errore di sistema”, è stato attribuito ad essa ricorrente un punteggio inferiore senza tenere conto dei nuovi titoli e abilitazioni dalla stessa conseguiti nonché del servizio svolto dalla stessa svolto nelle annualità 2022/23 e 2023/2024.
Si è costituito in giudizio il , contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
legittimità del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. Ha difeso la correttezza del punteggio attribuito alla ricorrente, evidenziando che, con riferimento alla classe di concorso ADSS (inserimento in 1° fascia a decorrere dal precedente biennio) sono stati correttamente assegnati: 36 punti a titolo di specializzazione conseguita in data 19/06/2023 con la votazione di 29/30, corrispondente a 97/100, (24
punti per la votazione + 12 punti per la tipologia di titolo), 36 punti abilitazione su posto per lo specifico grado, 84 punti per i 7 anni di servizio specifico (dal 2017/2018 al 2023/2024); che, in particolare, per la classe di concorso ADSS nella quale la ricorrente era già in prima fascia nel precedente biennio, il punteggio di quest'anno tiene conto dei 96 punti precedentemente riconosciuti a cui si aggiungono i seguenti punteggi: 36 punti di titoli culturali e 24 punti di titoli di servizio per un totale di 156 punti (96 del precedente biennio + 60 aggiunti); che con riferimento alla classe di concorso
A054 (I fascia a decorrere dall' a.s. 2024/2025) sono stati correttamente assegnati 36 punti titolo di pagina 3 di 8 abilitazione conseguito in data 01/06/2024 con la votazione di 10/100, corrispondente a 100/100, 12 per la votazione + 24 per la tipologia di titolo, 9 per titoli culturali (rispetto al punteggio assegnato dal sistema sulla base di quanto indicato nella domanda pari a 12 punti, correttamente sono stati tolti 3
punti relativamente alla laurea che è titolo propedeutico al titolo di accesso e non può essere valutato),
84 punti per 7 anni di servizio specifico (dal 2017/2018 al 2023/2024); che per la classe di concorso A054
non si può ripartire dalla verifica del biennio precedente, in quanto la ricorrente nell' a.s. 2024/2025 è
passata dalla seconda alla prima fascia, con relativo cambiamento della tabella di valutazione;
che il servizio prestato per gli aa.ss. dal 2006/2007 al 2016/2017 era già stato decurtato in quanto non valutabile;
che per entrambe le classi di concorso non sono stati riconosciuti i servizi prestati dagli a.s.
2006/2007 all'a.s. 2016/2017 in quanto effettuati presso il Museo Civico Palazzo dei Consoli e quindi non valutabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato non essendovi prova dell'errore commesso dall'amministrazione scolastica nell'attribuzione del punteggio tenuto conto dei criteri di riparto degli oneri di allegazione e prova ex art. 2697 c.c. e del principio di circolarità degli oneri di specifica contestazione.
L'oggetto della domanda è esclusivamente il presunto diritto all'attribuzione di un maggiore punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024 2026 rispetto a quello effettivamente riconosciuto dall'amministrazione per le classi di concorso ADSS e A054 per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.
Al di là della trascrizione di ampi brani dell'ordinanza ministeriale del 16.5.2024 del tutto irrilevanti a fini decisori alle pagine da 9 a 14 ed alle pagine dalla 15 alla 19 del ricorso e della mera indicazione,
alla pagina 14 e alla successiva del medesimo ricorso, degli allegati nei quali figurerebbero i criteri attributivi dei punteggi, parte ricorrente ha omesso completamente di illustrare sulla base di quali specifiche norme del bando il punteggio dovrebbe essere ricalcolato secondo le modalità e termini richiesti così come ha completamente omesso, anche a seguito della costituzione del resistente, di specificare secondo quali modalità e termini il punteggio sarebbe stato concretamente ed erroneamente attribuito dall'amministrazione per ciascuna classe di concorso.
In tal modo, al giudice è, tuttavia, preclusa qualsivoglia possibilità di comprendere il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio.
pagina 4 di 8 Si legge, infatti, nel ricorso che, per la classe di concorso ADSS (ossia quella relativa a docenti di sostegno) alla ricorrente sarebbero spettati 217 punti a fronte dei 156 attribuiti in graduatoria e che,
per la classe di concorso A054, le sarebbero spettati punti 154 a fronte dei 129 attribuiti in graduatoria
Di seguito si legge, a presunto sostegno del diritto vantato che detti punti sono “…Derivanti, per quanto
riguarda dalla sommatoria dei titoli e degli anni precedentemente accertati e riconosciuti (nella Pt_2
graduatoria 2023 il punteggio riconosciuto era 157) , a cui devono essere aggiunti punti n.36 per titoli
accademici, professionali e culturali , abilitazione per la classe di concorso storia dell'Arte conseguito in data
01.06.2024 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con votazione 100, abilitazione che
costituisce titolo di accesso alla classe specifica di concorso, nonché 12 punti per ogni anno di servizio prestato
dal 2022 al 2024/ presso l'Istituto Superiore I.I.S. “ G. AT “ di BI (DOC.7-8); anche nel caso si
dovesse partire da punteggio di 82 convalidato in forza dell'ordinanza ministeriale n112 del 06,05.2022 da parte
(DOC.9) l'attuale punteggio risulta erroneo: vero è infatti che a 82 punti devono essere Controparte_5
aggiunti : n36 punti per specializzazione conseguita in data 19.06.2023 presso l'Università degli studi di
Perugia, con punteggio di 97/100, n.36 punti per abilitazione conseguita in data 01.06.2024 presso l'Università
di Cassino e Del Lazio Meridionale con punteggio n.97/100, nonché numero 24 punti per ogni anno di servizio
prestato da giungo 2022 al giugno 2024(DOC.7-8) e così complessivamente un punteggio pari 178 punti.
invece per quanto riguarda A054, dalla sommatoria dei titoli accertati e riconosciuti precedentemente ( art.3,
comma 5 ordinanza 88 del 16.05.2024: al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge
quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la
presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023 e 2023 /2024), pari ad 85
punti ( graduatoria 2023 )(doc.6-7) a cui devono essere aggiunti punti n.36 per titoli accademici, professionali e
culturali , abilitazione per la classe di concorso storia dell'Arte conseguito in data 01.06.2024 presso l'Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con votazione 100, abilitazione che costituisce titolo di accesso alla
classe specifica di concorso, nonché punti n.9 per tioli accademici, professionali e culturali, acquisito il
19.06.2023 con votazione 97/100 presso l'Università degli Studi di Perugia, nonché 12 punti per ogni anno di
servizio prestato dal 2022 al 2024 , presso l'Istituto Superiore I.I.S. “ G. AT “ di BI”.
Null'altro di specifico con riferimento al fondamento fattuale e giuridico della pretesa vantata si ha modo di leggere nel ricorso.
D'altronde, l'amministrazione ha contestato di avere effettuato un calcolo erroneo del punteggio illustrando i criteri seguiti nell'attribuzione del punteggio per le due classi di concorso e così pagina 5 di 8 evidenziando che, con riferimento alla classe di concorso ADSS (inserimento in 1° fascia a decorrere dal precedente biennio) sono stati correttamente assegnati: 36 punti a titolo di specializzazione conseguita in data 19/06/2023 con la votazione di 29/30, corrispondente a 97/100, (24 punti per la votazione + 12 punti per la tipologia di titolo), 36 punti abilitazione su posto per lo specifico grado, 84
punti per i 7 anni di servizio specifico (dal 2017/2018 al 2023/2024); che, in particolare, per la classe di concorso ADSS, nella quale la ricorrente era già in prima fascia nel precedente biennio, il punteggio di quest'anno tiene conto dei 96 punti precedentemente riconosciuti a cui si aggiungono i seguenti punteggi: 36 punti di titoli culturali e 24 punti di titoli di servizio per un totale di 156 punti (96 del precedente biennio + 60 aggiunti); che con riferimento alla classe di concorso A054 (I fascia a decorrere dall' a.s. 2024/2025) sono stati correttamente assegnati 36 punti titolo di abilitazione conseguito in data
01/06/2024 con la votazione di 10/100, corrispondente a 100/100, 12 per la votazione + 24 per la tipologia di titolo, 9 per titoli culturali (rispetto al punteggio assegnato dal sistema sulla base di quanto indicato nella domanda pari a 12 punti, correttamente sono stati tolti 3 punti relativamente alla laurea che è titolo propedeutico al titolo di accesso e non può essere valutato), 84 punti per 7 anni di servizio specifico (dal 2017/2018 al 2023/2024); che per la classe di concorso A054 non si può ripartire dalla verifica del biennio precedente, in quanto la ricorrente nell' a.s. 2024/2025 è passata dalla seconda alla prima fascia, con relativo cambiamento della tabella di valutazione;
che il servizio prestato per gli aa.ss. dal 2006/2007 al 2016/2017 era già stato decurtato in quanto non valutabile;
che
per entrambe le classi di concorso non sono stati riconosciuti i servizi prestati dagli a.s. 2006/2007
all'a.s. 2016/2017 in quanto effettuati presso il Museo Civico Palazzo dei Consoli e quindi non valuta.
In sostanza, l'amministrazione scolastica ha dedotto di avere computato, per la classe di concorso
ADSS il punteggio precedentemente riconosciuto pari a 96 aggiungendo i 24 punti per i servizi svolti nel precedente biennio e 36 punti per titoli culturali e, per la classe di concorso A054, stante il passaggio dalla seconda alla prima fascia, ha specificamente indicato i punti assegnati per i titoli di servizio e culturali.
Nelle note conclusive parte ricorrente, anziché, come doveroso, illustrare i motivi per i quali il calcolo effettuato dall'amministrazione sarebbe stato erroneo ha, senza alcuna chiosa esplicativa, ribadito il proprio diritto all'assegnazione del punteggio preteso con il ricorso affermando, sempre senza alcun supporto specifico di norme del bando atte a giustificare la pretesa, che le spetterebbero 217 punti,
come di seguito specificati: “ai 157 che risultavano in automatico, sono stati aggiunti ulteriori 36 punti per
pagina 6 di 8 titolo accademico acquisito in data 01.06.2024 presso Università degli Studi di Sassino, ulteriori 24 punti, pari a
12 punti per ogni anno di supplenza (2022-2023 e 2023-2024) svolto presso il Polo Liceale AT…” con l'ulteriore criptica specificazione che “anche nel caso in cui il punteggio di partenza non sia 157, ma 82 così
come sostenuto dal ministero nella memoria di costituzione, al 31 maggio 2024 il punteggio spettante all'odierna
ricorrente sarebbe 178, in quanto andrebbero aggiunti 36 punti per il titolo accademico acquisito in data
19.06.2023, 36 punti per titoli accademici acquisiti in data 01.06.2024 , oltre a 12 punti per ogni anno di
servizio svolto dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2024 , e quindi 24 punti” e con l'ulteriore ancor più oscura precisazione che “in ogni caso anche nel caso in cui si ritenessero validi i calcoli effettuati dal , per la CP_1
classe il punteggio spettante alla ricorrente non sarebbe 156 ma 159, perché contrariamente a quanto Pt_2
affermato da controparte, la ricorrente nella relativa domanda (pagina 4 doc.4 ricorso introduttivo ricorrente), al
paragrafo titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B “HA INSERITO LA Laurea Vecchio
Ordinamento - Laurea in Conservazione dei beni culturali - data conseguimento 10.11.2010 - Università degli
studi di ha chiesto il riconoscimento della laurea di vecchio ordinamento in conservazione dei beni CP_2
culturali”; in guisa che anderebbero comunque aggiunti ulteriori 3 punti , come da tabella punteggio allegata al
bando di aggiornamento delle graduatorie.
Secondo parte ricorrente poi, “identico ragionamento sussiste per la classe di concorso A054 .a cui al
punteggio di 85 risultante dalla graduatoria 2022, devono aggiungersi 36 punti per titolo accademico acquisto in
data 01.06.2024, n.9 punti per titolo accademico acquisito il 19.06.2023, nonché ulteriori 24 punti per n.2 anni
di servizio svolto, e così complessivamente 154”.
Come sopra illustrato, il ricorso introduttivo del giudizio risulta privo di specifiche allegazioni e prove del fatto che l'amministrazione abbia errato nel computo del punteggio stante l'omessa illustrazione delle norme del bando che darebbero titolo ai punti rivendicati per i titoli sommariamente elencati.
Inoltre, pur a fronte della costituzione del e dell'illustrazione, da parte di questo, dei criteri CP_1
seguiti nell'attribuzione del punteggio, parte ricorrente ha, in sostanza, senza alcuna chiosa esplicativa proseguito nel rivendicare il punteggio così come richiesto con la domanda introduttiva senza curarsi di specificare perché il punteggio assegnato dall'amministrazione sarebbe erroneo.
Ora, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere d'allegazione e prova del diritto ad un maggiore punteggio rispetto a quello effettivamente assegnato dall'amministrazione scolastica grava sulla parte ricorrente e del fatto che, come già sottolineato, parte ricorrente ha omesso di specificare sulla base di quali specifiche norme del bando l'amministrazione avrebbe errato nel pagina 7 di 8 computo del punteggio e sulla base di quali norme, invece, il punteggio corretto da assegnare sarebbe quello rivendicato, si ritiene che non vi sia prova del diritto azionato nel presente giudizio.
Il ricorso è dunque infondato e a respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'art. 152 bis disp att cpc
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinge Parte_1
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, liquidate nella misura di €1.500,00 per compensi di avvocato, Controparte_1
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 6 giugno 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n.
1058/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Mirko Ceci) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(dott.ssa Silvia Santini)
[...]
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 6 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, il per sentire accogliere le seguenti domande: IN VIA Controparte_1
CAUTELARE E URGENTE Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, con decreto
inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le
motivazioni esposte:
1. ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita
nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, classe di concorso A054 e
ADSS, gestite dall' con il seguente punteggio: A054 : Controparte_2
punti 157 ; ADSS: punti 217 ovvero in subordinata in 178 punti e/o in quello diverso che sarà determinata
dall'Autorità Giudiziaria adita;
2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare all
[...]
ed ove occorra al di procedere alla correzione delle Controparte_3 CP_4
suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per pagina 1 di 8 come sopra specificati;
3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti
presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e
graduatorie di istituto della Provincia di vigenti per il biennio 2024-2026 per le classi di concorso A054 CP_2
e ADSS);
4. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare
tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;
5. adottare ogni altro
provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
NEL
MERITO 6. Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo
espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame
ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle
suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per
come sopra specificati;
7. in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del
presente ricorso;
8. con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai
compensi del presente giudizio.
Ha esposto di essere stata inserita nella graduatoria provinciale delle supplenze per la provincia di per il biennio 2024/2026 alla posizione n. 9, nella classe di concorso A054, per la scuola CP_2
secondaria di secondo grado con punti 129 e alla posizione n. 41, per classe di concorso specifica per il sostegno ADSS con punti 156; che l'attribuzione di detto punteggio è errata, in quanto essa ricorrente ha diritto al riconoscimento di punti 217 per la classe ADSS e 154 punti per la classe di concorso A054;
che, in particolare, detti punti sono “…Derivanti, per quanto riguarda dalla sommatoria dei titoli e Pt_2
degli anni precedentemente accertati e riconosciuti (nella graduatoria 2023 il punteggio riconosciuto era 157) , a
cui devono essere aggiunti punti n.36 per titoli accademici, professionali e culturali , abilitazione per la classe di
concorso storia dell'Arte conseguito in data 01.06.2024 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale con votazione 100, abilitazione che costituisce titolo di accesso alla classe specifica di concorso,
nonché 12 punti per ogni anno di servizio prestato dal 2022 al 2024/ presso l'Istituto Superiore I.I.S. “ G.
AT “ di BI (DOC.7-8); anche nel caso si dovesse partire da punteggio di 82 convalidato in forza
dell'ordinanza ministeriale n112 del 06,05.2022 da parte (DOC.9) l'attuale punteggio Controparte_5
risulta erroneo: vero è infatti che a 82 punti devono essere aggiunti : n36 punti per specializzazione conseguita
in data 19.06.2023 presso l'Università degli studi di Perugia, con punteggio di 97/100, n.36 punti per
abilitazione conseguita in data 01.06.2024 presso l'Università di Cassino e Del Lazio Meridionale con punteggio
n.97/100, nonché numero 24 punti per ogni anno di servizio prestato da giungo 2022 al giugno 2024(DOC.7-8) pagina 2 di 8 e così complessivamente un punteggio pari 178 punti. invece per quanto riguarda A054, dalla sommatoria dei
titoli accertati e riconosciuti precedentemente ( art.3, comma 5 ordinanza 88 del 16.05.2024: al punteggio
posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti
successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS
costituite per il biennio 2022/2023 e 2023 /2024), pari ad 85 punti ( graduatoria 2023 )(doc.6-7) a cui devono
essere aggiunti punti n.36 per titoli accademici, professionali e culturali , abilitazione per la classe di concorso
storia dell'Arte conseguito in data 01.06.2024 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
con votazione 100, abilitazione che costituisce titolo di accesso alla classe specifica di concorso, nonché punti n.9
per tioli accademici, professionali e culturali, acquisito il 19.06.2023 con votazione 97/100 presso l'Università
degli Studi di Perugia, nonché 12 punti per ogni anno di servizio prestato dal 2022 al 2024 , presso l'Istituto
Superiore I.I.S. “ G. AT “ di BI”.; che, a mente dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n.88 del
16.05.2024 “5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi
titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di
iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024 – ed entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31
maggio 2022”; che, pertanto, “per un mero errore di sistema”, è stato attribuito ad essa ricorrente un punteggio inferiore senza tenere conto dei nuovi titoli e abilitazioni dalla stessa conseguiti nonché del servizio svolto dalla stessa svolto nelle annualità 2022/23 e 2023/2024.
Si è costituito in giudizio il , contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
legittimità del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. Ha difeso la correttezza del punteggio attribuito alla ricorrente, evidenziando che, con riferimento alla classe di concorso ADSS (inserimento in 1° fascia a decorrere dal precedente biennio) sono stati correttamente assegnati: 36 punti a titolo di specializzazione conseguita in data 19/06/2023 con la votazione di 29/30, corrispondente a 97/100, (24
punti per la votazione + 12 punti per la tipologia di titolo), 36 punti abilitazione su posto per lo specifico grado, 84 punti per i 7 anni di servizio specifico (dal 2017/2018 al 2023/2024); che, in particolare, per la classe di concorso ADSS nella quale la ricorrente era già in prima fascia nel precedente biennio, il punteggio di quest'anno tiene conto dei 96 punti precedentemente riconosciuti a cui si aggiungono i seguenti punteggi: 36 punti di titoli culturali e 24 punti di titoli di servizio per un totale di 156 punti (96 del precedente biennio + 60 aggiunti); che con riferimento alla classe di concorso
A054 (I fascia a decorrere dall' a.s. 2024/2025) sono stati correttamente assegnati 36 punti titolo di pagina 3 di 8 abilitazione conseguito in data 01/06/2024 con la votazione di 10/100, corrispondente a 100/100, 12 per la votazione + 24 per la tipologia di titolo, 9 per titoli culturali (rispetto al punteggio assegnato dal sistema sulla base di quanto indicato nella domanda pari a 12 punti, correttamente sono stati tolti 3
punti relativamente alla laurea che è titolo propedeutico al titolo di accesso e non può essere valutato),
84 punti per 7 anni di servizio specifico (dal 2017/2018 al 2023/2024); che per la classe di concorso A054
non si può ripartire dalla verifica del biennio precedente, in quanto la ricorrente nell' a.s. 2024/2025 è
passata dalla seconda alla prima fascia, con relativo cambiamento della tabella di valutazione;
che il servizio prestato per gli aa.ss. dal 2006/2007 al 2016/2017 era già stato decurtato in quanto non valutabile;
che per entrambe le classi di concorso non sono stati riconosciuti i servizi prestati dagli a.s.
2006/2007 all'a.s. 2016/2017 in quanto effettuati presso il Museo Civico Palazzo dei Consoli e quindi non valutabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato non essendovi prova dell'errore commesso dall'amministrazione scolastica nell'attribuzione del punteggio tenuto conto dei criteri di riparto degli oneri di allegazione e prova ex art. 2697 c.c. e del principio di circolarità degli oneri di specifica contestazione.
L'oggetto della domanda è esclusivamente il presunto diritto all'attribuzione di un maggiore punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024 2026 rispetto a quello effettivamente riconosciuto dall'amministrazione per le classi di concorso ADSS e A054 per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.
Al di là della trascrizione di ampi brani dell'ordinanza ministeriale del 16.5.2024 del tutto irrilevanti a fini decisori alle pagine da 9 a 14 ed alle pagine dalla 15 alla 19 del ricorso e della mera indicazione,
alla pagina 14 e alla successiva del medesimo ricorso, degli allegati nei quali figurerebbero i criteri attributivi dei punteggi, parte ricorrente ha omesso completamente di illustrare sulla base di quali specifiche norme del bando il punteggio dovrebbe essere ricalcolato secondo le modalità e termini richiesti così come ha completamente omesso, anche a seguito della costituzione del resistente, di specificare secondo quali modalità e termini il punteggio sarebbe stato concretamente ed erroneamente attribuito dall'amministrazione per ciascuna classe di concorso.
In tal modo, al giudice è, tuttavia, preclusa qualsivoglia possibilità di comprendere il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio.
pagina 4 di 8 Si legge, infatti, nel ricorso che, per la classe di concorso ADSS (ossia quella relativa a docenti di sostegno) alla ricorrente sarebbero spettati 217 punti a fronte dei 156 attribuiti in graduatoria e che,
per la classe di concorso A054, le sarebbero spettati punti 154 a fronte dei 129 attribuiti in graduatoria
Di seguito si legge, a presunto sostegno del diritto vantato che detti punti sono “…Derivanti, per quanto
riguarda dalla sommatoria dei titoli e degli anni precedentemente accertati e riconosciuti (nella Pt_2
graduatoria 2023 il punteggio riconosciuto era 157) , a cui devono essere aggiunti punti n.36 per titoli
accademici, professionali e culturali , abilitazione per la classe di concorso storia dell'Arte conseguito in data
01.06.2024 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con votazione 100, abilitazione che
costituisce titolo di accesso alla classe specifica di concorso, nonché 12 punti per ogni anno di servizio prestato
dal 2022 al 2024/ presso l'Istituto Superiore I.I.S. “ G. AT “ di BI (DOC.7-8); anche nel caso si
dovesse partire da punteggio di 82 convalidato in forza dell'ordinanza ministeriale n112 del 06,05.2022 da parte
(DOC.9) l'attuale punteggio risulta erroneo: vero è infatti che a 82 punti devono essere Controparte_5
aggiunti : n36 punti per specializzazione conseguita in data 19.06.2023 presso l'Università degli studi di
Perugia, con punteggio di 97/100, n.36 punti per abilitazione conseguita in data 01.06.2024 presso l'Università
di Cassino e Del Lazio Meridionale con punteggio n.97/100, nonché numero 24 punti per ogni anno di servizio
prestato da giungo 2022 al giugno 2024(DOC.7-8) e così complessivamente un punteggio pari 178 punti.
invece per quanto riguarda A054, dalla sommatoria dei titoli accertati e riconosciuti precedentemente ( art.3,
comma 5 ordinanza 88 del 16.05.2024: al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge
quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la
presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023 e 2023 /2024), pari ad 85
punti ( graduatoria 2023 )(doc.6-7) a cui devono essere aggiunti punti n.36 per titoli accademici, professionali e
culturali , abilitazione per la classe di concorso storia dell'Arte conseguito in data 01.06.2024 presso l'Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con votazione 100, abilitazione che costituisce titolo di accesso alla
classe specifica di concorso, nonché punti n.9 per tioli accademici, professionali e culturali, acquisito il
19.06.2023 con votazione 97/100 presso l'Università degli Studi di Perugia, nonché 12 punti per ogni anno di
servizio prestato dal 2022 al 2024 , presso l'Istituto Superiore I.I.S. “ G. AT “ di BI”.
Null'altro di specifico con riferimento al fondamento fattuale e giuridico della pretesa vantata si ha modo di leggere nel ricorso.
D'altronde, l'amministrazione ha contestato di avere effettuato un calcolo erroneo del punteggio illustrando i criteri seguiti nell'attribuzione del punteggio per le due classi di concorso e così pagina 5 di 8 evidenziando che, con riferimento alla classe di concorso ADSS (inserimento in 1° fascia a decorrere dal precedente biennio) sono stati correttamente assegnati: 36 punti a titolo di specializzazione conseguita in data 19/06/2023 con la votazione di 29/30, corrispondente a 97/100, (24 punti per la votazione + 12 punti per la tipologia di titolo), 36 punti abilitazione su posto per lo specifico grado, 84
punti per i 7 anni di servizio specifico (dal 2017/2018 al 2023/2024); che, in particolare, per la classe di concorso ADSS, nella quale la ricorrente era già in prima fascia nel precedente biennio, il punteggio di quest'anno tiene conto dei 96 punti precedentemente riconosciuti a cui si aggiungono i seguenti punteggi: 36 punti di titoli culturali e 24 punti di titoli di servizio per un totale di 156 punti (96 del precedente biennio + 60 aggiunti); che con riferimento alla classe di concorso A054 (I fascia a decorrere dall' a.s. 2024/2025) sono stati correttamente assegnati 36 punti titolo di abilitazione conseguito in data
01/06/2024 con la votazione di 10/100, corrispondente a 100/100, 12 per la votazione + 24 per la tipologia di titolo, 9 per titoli culturali (rispetto al punteggio assegnato dal sistema sulla base di quanto indicato nella domanda pari a 12 punti, correttamente sono stati tolti 3 punti relativamente alla laurea che è titolo propedeutico al titolo di accesso e non può essere valutato), 84 punti per 7 anni di servizio specifico (dal 2017/2018 al 2023/2024); che per la classe di concorso A054 non si può ripartire dalla verifica del biennio precedente, in quanto la ricorrente nell' a.s. 2024/2025 è passata dalla seconda alla prima fascia, con relativo cambiamento della tabella di valutazione;
che il servizio prestato per gli aa.ss. dal 2006/2007 al 2016/2017 era già stato decurtato in quanto non valutabile;
che
per entrambe le classi di concorso non sono stati riconosciuti i servizi prestati dagli a.s. 2006/2007
all'a.s. 2016/2017 in quanto effettuati presso il Museo Civico Palazzo dei Consoli e quindi non valuta.
In sostanza, l'amministrazione scolastica ha dedotto di avere computato, per la classe di concorso
ADSS il punteggio precedentemente riconosciuto pari a 96 aggiungendo i 24 punti per i servizi svolti nel precedente biennio e 36 punti per titoli culturali e, per la classe di concorso A054, stante il passaggio dalla seconda alla prima fascia, ha specificamente indicato i punti assegnati per i titoli di servizio e culturali.
Nelle note conclusive parte ricorrente, anziché, come doveroso, illustrare i motivi per i quali il calcolo effettuato dall'amministrazione sarebbe stato erroneo ha, senza alcuna chiosa esplicativa, ribadito il proprio diritto all'assegnazione del punteggio preteso con il ricorso affermando, sempre senza alcun supporto specifico di norme del bando atte a giustificare la pretesa, che le spetterebbero 217 punti,
come di seguito specificati: “ai 157 che risultavano in automatico, sono stati aggiunti ulteriori 36 punti per
pagina 6 di 8 titolo accademico acquisito in data 01.06.2024 presso Università degli Studi di Sassino, ulteriori 24 punti, pari a
12 punti per ogni anno di supplenza (2022-2023 e 2023-2024) svolto presso il Polo Liceale AT…” con l'ulteriore criptica specificazione che “anche nel caso in cui il punteggio di partenza non sia 157, ma 82 così
come sostenuto dal ministero nella memoria di costituzione, al 31 maggio 2024 il punteggio spettante all'odierna
ricorrente sarebbe 178, in quanto andrebbero aggiunti 36 punti per il titolo accademico acquisito in data
19.06.2023, 36 punti per titoli accademici acquisiti in data 01.06.2024 , oltre a 12 punti per ogni anno di
servizio svolto dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2024 , e quindi 24 punti” e con l'ulteriore ancor più oscura precisazione che “in ogni caso anche nel caso in cui si ritenessero validi i calcoli effettuati dal , per la CP_1
classe il punteggio spettante alla ricorrente non sarebbe 156 ma 159, perché contrariamente a quanto Pt_2
affermato da controparte, la ricorrente nella relativa domanda (pagina 4 doc.4 ricorso introduttivo ricorrente), al
paragrafo titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B “HA INSERITO LA Laurea Vecchio
Ordinamento - Laurea in Conservazione dei beni culturali - data conseguimento 10.11.2010 - Università degli
studi di ha chiesto il riconoscimento della laurea di vecchio ordinamento in conservazione dei beni CP_2
culturali”; in guisa che anderebbero comunque aggiunti ulteriori 3 punti , come da tabella punteggio allegata al
bando di aggiornamento delle graduatorie.
Secondo parte ricorrente poi, “identico ragionamento sussiste per la classe di concorso A054 .a cui al
punteggio di 85 risultante dalla graduatoria 2022, devono aggiungersi 36 punti per titolo accademico acquisto in
data 01.06.2024, n.9 punti per titolo accademico acquisito il 19.06.2023, nonché ulteriori 24 punti per n.2 anni
di servizio svolto, e così complessivamente 154”.
Come sopra illustrato, il ricorso introduttivo del giudizio risulta privo di specifiche allegazioni e prove del fatto che l'amministrazione abbia errato nel computo del punteggio stante l'omessa illustrazione delle norme del bando che darebbero titolo ai punti rivendicati per i titoli sommariamente elencati.
Inoltre, pur a fronte della costituzione del e dell'illustrazione, da parte di questo, dei criteri CP_1
seguiti nell'attribuzione del punteggio, parte ricorrente ha, in sostanza, senza alcuna chiosa esplicativa proseguito nel rivendicare il punteggio così come richiesto con la domanda introduttiva senza curarsi di specificare perché il punteggio assegnato dall'amministrazione sarebbe erroneo.
Ora, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere d'allegazione e prova del diritto ad un maggiore punteggio rispetto a quello effettivamente assegnato dall'amministrazione scolastica grava sulla parte ricorrente e del fatto che, come già sottolineato, parte ricorrente ha omesso di specificare sulla base di quali specifiche norme del bando l'amministrazione avrebbe errato nel pagina 7 di 8 computo del punteggio e sulla base di quali norme, invece, il punteggio corretto da assegnare sarebbe quello rivendicato, si ritiene che non vi sia prova del diritto azionato nel presente giudizio.
Il ricorso è dunque infondato e a respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'art. 152 bis disp att cpc
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinge Parte_1
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, liquidate nella misura di €1.500,00 per compensi di avvocato, Controparte_1
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 6 giugno 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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