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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1514 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Vitello, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Comasia Tagliente, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 14 luglio 2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 8.5.2025, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.3.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in San Marzano di San GI Controparte_1
(TA) il 12.8.2017; che dalla loro unione era nata, prima del matrimonio, la figlia il 14.8.2014 e, Per_1 successivamente, il figlio il 13.6.2019; che il vincolo coniugale, nato sotto i migliori auspici, si Per_2 era incrinato per le ragioni più ampiamente specificate in atti e, in particolare, per la dipendenza da sostanze stupefacenti e dal gioco d'azzardo da parte del convenuto, il quale si era progressivamente disinteressato alle esigenze morali e materiali della moglie e dei figli;
che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso e che ella aveva fatto fronte alle sue esigenze e a quelle dei figli unicamente con l'aiuto e con il sostegno dei propri genitori. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione dei nonni materni sita in Taranto, a seguito di valutazione dell'idoneità genitoriale del convenuto attraverso apposita perizia effettuata da un
C.T.U., esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso, assegno mensile a carico del convenuto complessivamente non inferiore a euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, o del diverso importo ritenuto secondo equità, oltre rivalutazione annuale
ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per i due figli, e con le ulteriori statuizioni specificate in atti. si è costituito, con comparsa depositata il 2.5.2025, non opponendosi Controparte_1 alla declaratoria richiesta ma contestando fermamente, per le ragioni più ampiamente riportate in memoria, le deduzioni contenute in ricorso in ordine alle cause della crisi coniugale. Ha aggiunto che egli era disoccupato e che, pertanto, la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in memoria. Ha chiesto, quindi, dichiararsi che la separazione personale dei coniugi era da addebitarsi alla ricorrente, il rigetto della richiesta di nomina di C.T.U. avanzata dalla ricorrente al fine di valutare l'idoneità genitoriale del convenuto o, in subordine, l'estensione di apposita valutazione sull'idoneità genitoriale da parte di C.T.U. anche sulla ricorrente, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso l'abitazione dei nonni materni, l'obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante la corresponsione di una somma mensile complessivamente non superiore a euro
300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, il diritto, per entrambi i coniugi, di percepire, ciascuno nella misura del 50%, l'importo dell'AU.U. per i due figli, disciplinarsi il diritto di visita in suo favore nelle modalità specificate in atti.
Fissata l'udienza di prima comparizione delle parti, con istanza congiunta depositata il 10.6.2025 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, contestualmente riportato, sulle condizioni della separazione, chiedendo disporsi lo svolgimento dell'udienza già fissata mediante trattazione scritta, al fine di rassegnare le conclusioni congiunte, in conformità all'accordo raggiunto.
Autorizzata tale modalità di svolgimento dell'udienza di comparizione, con le note di trattazione scritta per l'udienza 14.7.2025, quindi, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle seguenti condizioni, tra loro concordate, e la causa è stata trattenuta per la decisione:
“
1. i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire ai figli la più serena crescita fisica, psichica ed emotiva.
2. I figli minori, e saranno affidati in modo congiunto ai genitori con collocazione con la madre, Per_1 Per_2 attualmente, presso l'abitazione dei nonni materni sita in Taranto alla Via S. D'Acquisto 21/D. Nel caso in cui la Sig.ra dovesse, com'è nelle proprie intenzioni cambiare residenza, comunicherà al Parte_1 padre l'indirizzo della nuova residenza, domicilio e/o dimora. Stesso obbligo di comunicazione dovrà osservare il Sig.
nel caso in cui decidesse di cambiare la propria residenza, domicilio e/o la propria dimora;
CP_1
3. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e a concordare le decisioni essenziali relative alla vita dei minori;
4. l'abitazione coniugale sita in Marittima – Diso (LE) alla Via V. Bellini, 117 condotta in locazione dal Sig.
continuerà ad essere abitata da quest'ultimo; Controparte_1
5. per quanto concerne il mobilio e gli arredi della casa coniugale, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- la Camera da letto, a suo tempo apportata dalla Sig.ra verrà ripresa dalla stessa con tutto l'arredo Parte_1
e i suppellettili materassi esclusi;
- alla Sig.ra andrà anche la Collezione Thun ad esclusione del PA e ED esploratore, il Corredo Parte_1 nuziale e il servizio di porcellana, l'abbigliamento della stessa e dei figli;
i giocattoli dei figli, gli elettrodomestici con esclusione del frigorifero e del fornetto a microonde, i quadri del soggiorno e la vetrinetta, i lampadari delle varie stanze, il set da cucina tupperware, il mobiletto vicino al caminetto;
6. Ciascuno dei coniugi rinuncia alla corresponsione da parte dell'altro di qualsivoglia somma a titolo di mantenimento o di alimenti essendo economicamente indipendenti;
7. il Sig. corrisponderà un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli minori, dell'importo CP_1 complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio), da aggiornarsi annualmente come per legge e da corrispondersi il giorno
22 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
8. le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%. Si precisa che saranno da considerarsi spese straordinarie le seguenti: spese sanitarie (cure dentistiche e odontoiatriche, oculistiche, visite specialistiche, particolari terapie trattamenti psicoterapeutici, logopedici, esami diagnostici, analisi cliniche); spese scolastiche e parascolastiche (libri, rette relative ad iscrizioni, viaggi di istruzione, buoni mensa); spese ludiche e per attività sportive. Le spese dovranno essere concordate preventivamente secondo le modalità indicate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale, salvo che non rientrino nelle spese obbligatorie e/o indifferibili, sempre nel rispetto del citato protocollo;
9. l'Assegno unico per i figli sarà suddiviso ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10. Con le previsioni delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolato tutti i rapporti di natura personale e patrimoniale e di nulla avere a che pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo, con reciproca rinuncia di ciascuna ad avanzare, nei confronti dell'altra, pretese o richieste non contemplate nel presente accordo, tranne quelle che traggono titolo dai patti in esso contenuti e quelle derivanti da disposizioni inderogabili di legge.
11. Le spese e competenze legali vengono compensate tra le parti ed a tal fine sottoscrivono il presente atto gli Avv.ti
Vincenzo Vitello e Comasia Tagliente, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale, previsto dalla legge deontologica.
12. PIANO GENITORIALE: il padre, potrà vedere e frequentare i figli nei seguenti Controparte_1 modi e termini: i minori passino con il padre fine settimana alterni dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica e provvederà lui stesso o la madre, anche con mezzi di trasporto pubblici, a prelevarli dalla casa familiare ed a riaccompagnarli
Nel corso della settimana i figli trascorreranno col padre i pomeriggi secondo le disponibilità lavorative del padre che, tuttavia, dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
VACANZE ESTIVE E FESTIVITA'
I figli trascorreranno col padre tre settimane consecutive in estate da comunicare alla madre entro il 20 maggio di ogni anno. Per il corrente anno, passeranno col padre il periodo tra il 20 agosto al 5 settembre.
Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate. In caso di disaccordo i figli trascorreranno il Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania) con la madre a Taranto, presso il domicilio dei nonni materni o nell'atra residenza che la Sig.ra vorrà abitare, a partire dal 2025 e con il padre dall'anno Parte_1 successivo 2026.
Le vacanze pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività) con il padre a partire dall'anno 2026 e con la madre dall'anno successivo 2027.
Compleanno della madre con la madre
Compleanno del padre con il padre dalle ore 15.00 alle 21.30
Festa della mamma con la madre
Festa del papà con il padre dalle ore 15.00 alle 21.30
Compleanno dei figli ad anni alterni con la madre a partire dal corrente anno e col padre dall'anno successivo.
25 Aprile i figli trascorreranno questa festa ad anni alterni col padre a partire dal 25.04.26
1° Maggio i figli trascorreranno questa festa ad anni alterni col padre a partire dall'1.05.27
2 Giugno i figli trascorreranno questa festa ad anni alterni col padre a partire dal 1.05.26
1° novembre i figli trascorreranno questa festa ad anni alterni col padre a partire dal 01.11.27.”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, avendo entrambe le parti espressamente rinunciato alle domande di addebito originariamente formulate.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'1.3.2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_2 così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio San Marzano di San GI (TA) il 12.8.2017 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2017 n. 22 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione,
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'8.9.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1514 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Vitello, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Comasia Tagliente, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 14 luglio 2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 8.5.2025, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.3.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in San Marzano di San GI Controparte_1
(TA) il 12.8.2017; che dalla loro unione era nata, prima del matrimonio, la figlia il 14.8.2014 e, Per_1 successivamente, il figlio il 13.6.2019; che il vincolo coniugale, nato sotto i migliori auspici, si Per_2 era incrinato per le ragioni più ampiamente specificate in atti e, in particolare, per la dipendenza da sostanze stupefacenti e dal gioco d'azzardo da parte del convenuto, il quale si era progressivamente disinteressato alle esigenze morali e materiali della moglie e dei figli;
che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso e che ella aveva fatto fronte alle sue esigenze e a quelle dei figli unicamente con l'aiuto e con il sostegno dei propri genitori. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione dei nonni materni sita in Taranto, a seguito di valutazione dell'idoneità genitoriale del convenuto attraverso apposita perizia effettuata da un
C.T.U., esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso, assegno mensile a carico del convenuto complessivamente non inferiore a euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, o del diverso importo ritenuto secondo equità, oltre rivalutazione annuale
ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per i due figli, e con le ulteriori statuizioni specificate in atti. si è costituito, con comparsa depositata il 2.5.2025, non opponendosi Controparte_1 alla declaratoria richiesta ma contestando fermamente, per le ragioni più ampiamente riportate in memoria, le deduzioni contenute in ricorso in ordine alle cause della crisi coniugale. Ha aggiunto che egli era disoccupato e che, pertanto, la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in memoria. Ha chiesto, quindi, dichiararsi che la separazione personale dei coniugi era da addebitarsi alla ricorrente, il rigetto della richiesta di nomina di C.T.U. avanzata dalla ricorrente al fine di valutare l'idoneità genitoriale del convenuto o, in subordine, l'estensione di apposita valutazione sull'idoneità genitoriale da parte di C.T.U. anche sulla ricorrente, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso l'abitazione dei nonni materni, l'obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante la corresponsione di una somma mensile complessivamente non superiore a euro
300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, il diritto, per entrambi i coniugi, di percepire, ciascuno nella misura del 50%, l'importo dell'AU.U. per i due figli, disciplinarsi il diritto di visita in suo favore nelle modalità specificate in atti.
Fissata l'udienza di prima comparizione delle parti, con istanza congiunta depositata il 10.6.2025 le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, contestualmente riportato, sulle condizioni della separazione, chiedendo disporsi lo svolgimento dell'udienza già fissata mediante trattazione scritta, al fine di rassegnare le conclusioni congiunte, in conformità all'accordo raggiunto.
Autorizzata tale modalità di svolgimento dell'udienza di comparizione, con le note di trattazione scritta per l'udienza 14.7.2025, quindi, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle seguenti condizioni, tra loro concordate, e la causa è stata trattenuta per la decisione:
“
1. i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire ai figli la più serena crescita fisica, psichica ed emotiva.
2. I figli minori, e saranno affidati in modo congiunto ai genitori con collocazione con la madre, Per_1 Per_2 attualmente, presso l'abitazione dei nonni materni sita in Taranto alla Via S. D'Acquisto 21/D. Nel caso in cui la Sig.ra dovesse, com'è nelle proprie intenzioni cambiare residenza, comunicherà al Parte_1 padre l'indirizzo della nuova residenza, domicilio e/o dimora. Stesso obbligo di comunicazione dovrà osservare il Sig.
nel caso in cui decidesse di cambiare la propria residenza, domicilio e/o la propria dimora;
CP_1
3. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e a concordare le decisioni essenziali relative alla vita dei minori;
4. l'abitazione coniugale sita in Marittima – Diso (LE) alla Via V. Bellini, 117 condotta in locazione dal Sig.
continuerà ad essere abitata da quest'ultimo; Controparte_1
5. per quanto concerne il mobilio e gli arredi della casa coniugale, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- la Camera da letto, a suo tempo apportata dalla Sig.ra verrà ripresa dalla stessa con tutto l'arredo Parte_1
e i suppellettili materassi esclusi;
- alla Sig.ra andrà anche la Collezione Thun ad esclusione del PA e ED esploratore, il Corredo Parte_1 nuziale e il servizio di porcellana, l'abbigliamento della stessa e dei figli;
i giocattoli dei figli, gli elettrodomestici con esclusione del frigorifero e del fornetto a microonde, i quadri del soggiorno e la vetrinetta, i lampadari delle varie stanze, il set da cucina tupperware, il mobiletto vicino al caminetto;
6. Ciascuno dei coniugi rinuncia alla corresponsione da parte dell'altro di qualsivoglia somma a titolo di mantenimento o di alimenti essendo economicamente indipendenti;
7. il Sig. corrisponderà un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli minori, dell'importo CP_1 complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio), da aggiornarsi annualmente come per legge e da corrispondersi il giorno
22 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
8. le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%. Si precisa che saranno da considerarsi spese straordinarie le seguenti: spese sanitarie (cure dentistiche e odontoiatriche, oculistiche, visite specialistiche, particolari terapie trattamenti psicoterapeutici, logopedici, esami diagnostici, analisi cliniche); spese scolastiche e parascolastiche (libri, rette relative ad iscrizioni, viaggi di istruzione, buoni mensa); spese ludiche e per attività sportive. Le spese dovranno essere concordate preventivamente secondo le modalità indicate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale, salvo che non rientrino nelle spese obbligatorie e/o indifferibili, sempre nel rispetto del citato protocollo;
9. l'Assegno unico per i figli sarà suddiviso ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10. Con le previsioni delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolato tutti i rapporti di natura personale e patrimoniale e di nulla avere a che pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo, con reciproca rinuncia di ciascuna ad avanzare, nei confronti dell'altra, pretese o richieste non contemplate nel presente accordo, tranne quelle che traggono titolo dai patti in esso contenuti e quelle derivanti da disposizioni inderogabili di legge.
11. Le spese e competenze legali vengono compensate tra le parti ed a tal fine sottoscrivono il presente atto gli Avv.ti
Vincenzo Vitello e Comasia Tagliente, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale, previsto dalla legge deontologica.
12. PIANO GENITORIALE: il padre, potrà vedere e frequentare i figli nei seguenti Controparte_1 modi e termini: i minori passino con il padre fine settimana alterni dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica e provvederà lui stesso o la madre, anche con mezzi di trasporto pubblici, a prelevarli dalla casa familiare ed a riaccompagnarli
Nel corso della settimana i figli trascorreranno col padre i pomeriggi secondo le disponibilità lavorative del padre che, tuttavia, dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
VACANZE ESTIVE E FESTIVITA'
I figli trascorreranno col padre tre settimane consecutive in estate da comunicare alla madre entro il 20 maggio di ogni anno. Per il corrente anno, passeranno col padre il periodo tra il 20 agosto al 5 settembre.
Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate. In caso di disaccordo i figli trascorreranno il Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania) con la madre a Taranto, presso il domicilio dei nonni materni o nell'atra residenza che la Sig.ra vorrà abitare, a partire dal 2025 e con il padre dall'anno Parte_1 successivo 2026.
Le vacanze pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività) con il padre a partire dall'anno 2026 e con la madre dall'anno successivo 2027.
Compleanno della madre con la madre
Compleanno del padre con il padre dalle ore 15.00 alle 21.30
Festa della mamma con la madre
Festa del papà con il padre dalle ore 15.00 alle 21.30
Compleanno dei figli ad anni alterni con la madre a partire dal corrente anno e col padre dall'anno successivo.
25 Aprile i figli trascorreranno questa festa ad anni alterni col padre a partire dal 25.04.26
1° Maggio i figli trascorreranno questa festa ad anni alterni col padre a partire dall'1.05.27
2 Giugno i figli trascorreranno questa festa ad anni alterni col padre a partire dal 1.05.26
1° novembre i figli trascorreranno questa festa ad anni alterni col padre a partire dal 01.11.27.”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, avendo entrambe le parti espressamente rinunciato alle domande di addebito originariamente formulate.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'1.3.2025 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_2 così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio San Marzano di San GI (TA) il 12.8.2017 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2017 n. 22 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione,
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'8.9.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore