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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2025
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 557/2025
All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, il Gi, riservata la decisione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc.
La comunicazione della presente sentenza equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557/2025 promossa da:
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, con il patrocinio dall'avv. Giampiero Maffi
ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, con l'avv. Elena CP_1 P.IVA_2 De Nard
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. L'opponente: “In Via Preliminare, Accertare e Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia a favore di quello di Bergamo e, per l'effetto, revocare in quanto nullo il decreto ingiuntivo n. 4367/2024 del 29 novembre 2024 notificato in data 2 dicembre 2024 - RG n. 14550/2024 ed ordinare la riassunzione del Giudizio innanzi al Giudice territorialmente competente, con vittoria delle spese di lite a favore di Ulteriormente in via preliminare, Nella denegata Parte_1 e non creduta ipotesi di rigetto della preliminare ed assorbente domanda che precede, respingersi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione. In Via Principale nel Merito, Accertata e dichiarata l'erroneità, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria monitoriamente avanzata da controparte in forza delle fatture n. 39 del 29.02.2024 e n. 70 del 31.03.2024, in forza dell'inadempimento di nell'esecuzione delle proprie prestazioni ed CP_1 anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., nel dichiarare inefficace e revocare il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente alla convenuta opposta. In Subordine, Nel denegato caso in cui non dovesse essere accolta la domanda formulata in via principale, così come nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte da controparte in ordine alle pretese creditorie di cui alle fatture n. 39 del 29.02.2024 e n. 70 del CP_1 31.03.2024, ridurre tali pretese alla minor somma, che risulterà di giustizia ad istruttoria esperita, all'interno dello scaglione di valore determinato. In via istruttoria, Si producono i documenti analiticamente numerati ed indicati in narrativa. Con la più ampia riserva di altro produrre e dedurre,
pagina 2 di 7 anche in relazione alla difesa avversaria ed anche in ordine all'indicazione di prova orale. Con vittoria di spese e competenze tutte di causa”. L'opposta, come da verbale di udienza del 9 ottobre 2025: “Chiede pertanto che la causa venga decisa con condanna anche al pagamento delle spese ex art. 96 cpc tenuto conto della condotta processuale della controparte. Chiede venga emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc per la residua somma di € 15.882,16 (differenza tra capitale del d.i. € 20.343,50 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture al 7.10.2025 -fattura n. 39 scadenza 10.5.2024 € 5.581,50, interessi maturati € 904, 44; fattura n. 70 con scadenza 30.6.2024 € 14.762, interessi maturati € 2.134,22, per un totale degli interessi di € 3.038,66 - capitale + interessi € 23.382,16), oltre le spese della procedura monitoria;
Chiede venga emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc per la consegna del quadro 22 kw 400V modello Easy consegnato con d.d.t. n. 595 del 2024 (doc. 22 comparsa di costituzione); In subordine chiede che la causa venga decisa ex art. 281 sexies cpc”.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Brescia, su istanza di emetteva in data 29 novembre 2024 il decreto ingiuntivo CP_1 n. 4367/2024, notificato in data 2 dicembre 2024, con cui veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento, nel termine di 40 giorni, di € 20.343,50 sulla scorta della fattura n. 39
[...] del 29.2.2024, pari ad € 5.581,50 con scadenza 10.5.2024 e della fattura n. 70 del 31.3.2024, pari ad € 14.762,00, con scadenza 30.6.2024 per la fornitura di materiali elettrici.
Proponeva formale opposizione eccependo in via preliminare Parte_1 l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bergamo e contestando l'esistenza di un ordine telefonico, i documenti di trasporto prodotti, il quantum della richiesta, nonché la sussistenza di vizi e difetti dei quadri elettrici con denominazione “easy”, in quanto non funzionanti ed accompagnati da schemi elettrici errati, precisando l'esistenza di contestazioni sollevate alla stessa opponente dai clienti finali;
chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta opposta precisando di essere stata contattata nel 2023 da CP_1 Pt_1 per la realizzazione e fornitura di quadri elettrici da installare in apparecchiature che avrebbe Pt_1 inserito negli impianti di aspirazione di suoi clienti finali e di aver realizzato i quadri secondo le indicazioni fornite dalla stessa restando pertanto mera esecutrice delle prestazioni. Chiedeva il Pt_1 rigetto della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente, rilevando che sulla scorta della documentazione prodotta (ordini e conferme di ordine) sussisteva la competenza territoriale del Tribunale di Brescia ai sensi degli artt. 18 e s.s. c.p.c. Precisava che: l'opponente non aveva mai contestato le fatture oggetto della fornitura, anzi aveva espressamente riconosciuto il debito, dichiarandosi disponibile a provvedere al saldo delle stesse;
non vi era alcun errore di conteggio nel quantum ingiunto, corrispondente alla somma algebrica delle fatture. Con riguardo all'ordine telefonico contestato, rilevava che il quadro elettrico oggetto dello stesso, rispetto al quale l'opponente eccepiva la sussistenza di vizi e difetti pur deducendo di non aver ricevuto il bene, era stato consegnato alla opponente come risultava dal documento di trasporto. Contestava in ogni caso la sussistenza dei vizi e difetti dedotti dalla opponente.
L'opposta chiedeva pertanto, previa concessione della provvisoria esecutorietà, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il pagamento della ulteriore somma di € 3.400, oltre iva, per la fornitura del quadro elettrico 22Kw 400 V modello Easy, consegnato alla opponente con d.d.t. n. 595 2024, con il favore delle spese di lite.
Alla udienza del 5 giugno 2025 di comparizione e trattazione, i difensori chiedevano la concessione di un rinvio in pendenza di trattative.
Alla udienza del 17 luglio 2025 parte opposta dava atto del pagamento parziale della somma ingiunta da parte dell'opponente, chiedendo un rinvio per l'adempimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
In data 3 settembre 2025 il difensore di parte opponente depositava rinuncia al mandato ed il Gi, con decreto del 10 settembre 2025, assegnava termine alla stessa per munirsi di nuovo difensore.
All'udienza del 9 ottobre 2025, nessuno si costituiva e/o compariva per la parte opponente e l'opposta dava atto che: “Nelle more del giudizio l'opponente ha provveduto al pagamento spontaneo di € 7.500, mentre non ha provveduto alla consegna del quadro elettrico 22 kw 400V modello Easy consegnato con d.d.t. n. 595 del 2024 (doc. 22 comparsa di costituzione). L'opposta chiede pertanto che la causa venga decisa con condanna anche al pagamento delle spese ex art. 96 cpc tenuto conto della condotta processuale della controparte. Chiede venga emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc per la residua somma di € 15.882,16 (differenza tra capitale del d.i. € 20.343,50 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture al 7.10.2025 -fattura n. 39 scadenza 10.5.2024 € 5.581,50, interessi
pagina 4 di 7 maturati € 904,44; fattura n. 70 con scadenza 30.6.2024 € 14.762, interessi maturati € 2.134,22, per un totale degli interessi di € 3.038,66 - capitale + interessi € 23.382,16), oltre le spese della procedura monitoria;
Chiede venga emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc per la consegna del quadro 22 kw 400V modello Easy consegnato con d.d.t. n. 595 del 2024 (doc. 22 comparsa di costituzione); In subordine chiede che la causa venga decisa ex art. 281 sexies cpc”.
Il Gi si riservava la decisione.
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla attrice opponente.
A sostegno della stessa l'opponente richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 25613/2024, rilevando che la mancanza di un contratto scritto inter partes determinerebbe l'impossibilità di radicare il procedimento di decreto ingiuntivo presso il foro del creditore, con la conseguenza che sarebbe competente il Tribunale di Bergamo ove l'opponente ha la propria sede legale ed era destinata la merce oggetto delle fatture e pertanto ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. il giudice territorialmente competente era quello di Bergamo.
Per contro, parte opposta afferma la competenza del Tribunale di Brescia in applicazione degli artt. 18 e ss. cpc, rilevando che la giurisprudenza citata dalla controparte farebbe riferimento al caso in cui il credito emerga da fatture unilateralmente emesse in assenza di un contratto scritto, ma che nel caso in esame, il decreto ingiuntivo opposto era fondato sulla sussistenza di un rapporto contrattuale a seguito dell'accettazione da parte dell'opponente dell'offerta da parte della opposta e dell'intervenuta consegna delle componenti elettriche.
Osserva il Tribunale che il forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., riguarda le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, per l'appunto il pagamento del prezzo, come nel caso in esame. La predetta norma è chiara nell'affermare che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro “… deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. In modo più specifico, con riferimento alla vendita, l'art. 1498 c.c. stabilisce che il pagamento della merce compravenduta, salvo il caso in cui non sia stato esplicitamente pattuito che debba avvenire alla consegna della merce, deve essere eseguito inderogabilmente presso il domicilio del venditore.
Parte opponente non allega né prova in giudizio alcun accordo intervenuto tra le parti circa il diverso luogo di pagamento delle forniture oggetto di causa.
Pertanto, deve ritenersi che ai fini della competenza territoriale il pagamento deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 1182 c.c., presso il domicilio del creditore che coincide con la sua sede legale.
Tutto quanto premesso in punto di competenza, l'eccezione va rigettata e va confermata la competenza territoriale del giudice adito.
L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
La causa trae origine dalla richiesta di pagamento svolta dalla società convenuta opposta CP_1 dell'importo di € 20.343,50 di cui alle fatture n. 39 del 29.2.2024, pari ad € 5.581,50 con scadenza 10.5.2024 e n. 70 del 31.3.2024, pari ad € 14.762,00, con scadenza 30.6.2024 per la fornitura di materiali elettrici, azionate monitoriamente nei confronti della società opponente Parte_1
[...]
Risulta documentalmente l'emissione degli ordini della merce, delle corrispondenti fatture e documenti di trasporto che recano apposte alcune sigle (docc. 2, 3, 5, 9, 11, 16, 17 e 23).
In particolare, con riguardo alla fattura n.39/2024 risulta messaggistica Whatsapp tra le parti nella quale risulta la disponibilità dell'opponente al saldo della stessa (docc. 6, 7, 8). pagina 5 di 7 Di contro, le contestazioni mosse dalla opponente sono risultate del tutto generiche, difettando di allegazione specifica e pertanto inidonea a fondare le pretese della stessa.
Anzitutto non sussistono elementi dai quali desumere che la fornitura non sia stata eseguita.
Non risultano contestazioni tempestive né con riguardo alla consegna dei beni, né con riguardo agli asseriti vizi e/o difetti dei quadri elettrici.
Il credito, può dirsi certo liquido ed esigibile.
Va riconosciuto il pagamento in favore della opposta del quantum di cui al titolo opposto.
Nondimeno, va dato atto che nelle more del giudizio la parte attrice opponente ha corrisposto alla convenuta opposta l'importo di € 7.500, rispetto al capitale ingiunto ammontante ad € 20.343,50.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
L'opponente deve essere condanna al pagamento della minor somma pari ad € 12.843,50, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
L'opposta in via riconvenzionale ha chiesto originariamente il pagamento dell'importo di € 3.400,00 a fronte della consegna alla opponente del quadro elettrico “22kw 400v mod.easy” in data 3.6.2024, in sede dell'udienza del 9.10.2025 ha chiesto la restituzione del bene.
Risulta documento di trasporto con apposta oltre alla sigla del vettore, una sigla nello spazio: “firma del destinatario” (doc. 22).
Risulta inviata comunicazione a mezzo pec del 17.12.2024 con richiesta da parte della opposta di reso del bene entro il 31.12.2024, ove la stessa non fosse interessata all'acquisto del bene (doc. 24).
A fronte di tale richiesta non risulta alcun riscontro dalla parte opponente che soltanto in sede del presente giudizio ha contestato del tutto genericamente l'avvenuta consegna del bene.
Successivamente non risulta effettuato alcun pagamento da parte della opponente.
La domanda di restituzione proposta dall'opposta non risulta preceduta e/o seguita dalla contestuale domanda di risoluzione del contratto.
In mancanza di espressa domanda di risoluzione, occorre valutare se essa deve ritenersi sottintesa avendo l'opposta chiesto la restituzione del bene.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (Cass. n. 24947/2017).
Nella specie, la domanda di risoluzione del contratto può quindi essere ritenuta implicita nella richiesta di restituzione del bene oggetto dello stesso.
Nel caso in esame, in mancanza di elementi di segno contrario, tenuto conto dei principi generali in materia di risolubilità del contratto per inadempimento.
Rilevato che il mancato pagamento del prezzo costituisce inadempimento di non scarsa importanza e che l'opposta ha manifestato di non avere interesse all'adempimento, svolgendo specifica domanda di restituzione del bene, va riconosciuto il diritto della opposta alla restituzione dello stesso.
L'opponente va quindi condannata alla restituzione del quadro elettrico 22 kw 400V modello Easy consegnato con documento di trasporto n. 595 del 2024 come meglio individuato nel documento n. 22.
In ordine alle spese di lite, non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza.
pagina 6 di 7 Le spese di lite si liquidano in € 3.387,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), iva e cpa come per legge, in applicazione dei parametri forensi, valori medi, ai minimi per la fase istruttoria, non tenuta, e decisionale stante la forma semplificata del procedimento e della decisione.
L'opponente va condannata al rimborso delle spese della fase monitoria che si liquidano in € 850 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa come per legge.
Tenuto conto che l'opponente ha abbandonato le difese, senza rinunciare all'opposizione costringendo l'opposto a svolgere attività difensiva essa va condannata ex art. 96, 3 comma c.p.a. al pagamento di € 1000,00 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 12.843,50 oltre interessi come in parte motiva.
Ordina alla parte opponente di consegnare alla parte opposta, entro il termine di giorni 30, dalla notifica del presente provvedimento, il quadro elettrico 22 kw 400V modello Easy consegnato con d.d.t. n. 595 del 2024 (come meglio identificato nel doc. 22 di parte opposta).
Con facoltà della opposta di avvalersi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine, qualora ritenuto necessario.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, come liquidate in parte motiva.
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese del procedimento monitorio, come liquidate in parte motiva.
Visto l'art 96, 3 comma c.p.c. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 1000,00
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 3 novembre 2025
Il Giudice Elisabetta Arrigoni
pagina 7 di 7
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 557/2025
All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, il Gi, riservata la decisione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc.
La comunicazione della presente sentenza equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557/2025 promossa da:
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, con il patrocinio dall'avv. Giampiero Maffi
ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, con l'avv. Elena CP_1 P.IVA_2 De Nard
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. L'opponente: “In Via Preliminare, Accertare e Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia a favore di quello di Bergamo e, per l'effetto, revocare in quanto nullo il decreto ingiuntivo n. 4367/2024 del 29 novembre 2024 notificato in data 2 dicembre 2024 - RG n. 14550/2024 ed ordinare la riassunzione del Giudizio innanzi al Giudice territorialmente competente, con vittoria delle spese di lite a favore di Ulteriormente in via preliminare, Nella denegata Parte_1 e non creduta ipotesi di rigetto della preliminare ed assorbente domanda che precede, respingersi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione. In Via Principale nel Merito, Accertata e dichiarata l'erroneità, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria monitoriamente avanzata da controparte in forza delle fatture n. 39 del 29.02.2024 e n. 70 del 31.03.2024, in forza dell'inadempimento di nell'esecuzione delle proprie prestazioni ed CP_1 anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., nel dichiarare inefficace e revocare il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente alla convenuta opposta. In Subordine, Nel denegato caso in cui non dovesse essere accolta la domanda formulata in via principale, così come nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte da controparte in ordine alle pretese creditorie di cui alle fatture n. 39 del 29.02.2024 e n. 70 del CP_1 31.03.2024, ridurre tali pretese alla minor somma, che risulterà di giustizia ad istruttoria esperita, all'interno dello scaglione di valore determinato. In via istruttoria, Si producono i documenti analiticamente numerati ed indicati in narrativa. Con la più ampia riserva di altro produrre e dedurre,
pagina 2 di 7 anche in relazione alla difesa avversaria ed anche in ordine all'indicazione di prova orale. Con vittoria di spese e competenze tutte di causa”. L'opposta, come da verbale di udienza del 9 ottobre 2025: “Chiede pertanto che la causa venga decisa con condanna anche al pagamento delle spese ex art. 96 cpc tenuto conto della condotta processuale della controparte. Chiede venga emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc per la residua somma di € 15.882,16 (differenza tra capitale del d.i. € 20.343,50 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture al 7.10.2025 -fattura n. 39 scadenza 10.5.2024 € 5.581,50, interessi maturati € 904, 44; fattura n. 70 con scadenza 30.6.2024 € 14.762, interessi maturati € 2.134,22, per un totale degli interessi di € 3.038,66 - capitale + interessi € 23.382,16), oltre le spese della procedura monitoria;
Chiede venga emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc per la consegna del quadro 22 kw 400V modello Easy consegnato con d.d.t. n. 595 del 2024 (doc. 22 comparsa di costituzione); In subordine chiede che la causa venga decisa ex art. 281 sexies cpc”.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Brescia, su istanza di emetteva in data 29 novembre 2024 il decreto ingiuntivo CP_1 n. 4367/2024, notificato in data 2 dicembre 2024, con cui veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento, nel termine di 40 giorni, di € 20.343,50 sulla scorta della fattura n. 39
[...] del 29.2.2024, pari ad € 5.581,50 con scadenza 10.5.2024 e della fattura n. 70 del 31.3.2024, pari ad € 14.762,00, con scadenza 30.6.2024 per la fornitura di materiali elettrici.
Proponeva formale opposizione eccependo in via preliminare Parte_1 l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bergamo e contestando l'esistenza di un ordine telefonico, i documenti di trasporto prodotti, il quantum della richiesta, nonché la sussistenza di vizi e difetti dei quadri elettrici con denominazione “easy”, in quanto non funzionanti ed accompagnati da schemi elettrici errati, precisando l'esistenza di contestazioni sollevate alla stessa opponente dai clienti finali;
chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta opposta precisando di essere stata contattata nel 2023 da CP_1 Pt_1 per la realizzazione e fornitura di quadri elettrici da installare in apparecchiature che avrebbe Pt_1 inserito negli impianti di aspirazione di suoi clienti finali e di aver realizzato i quadri secondo le indicazioni fornite dalla stessa restando pertanto mera esecutrice delle prestazioni. Chiedeva il Pt_1 rigetto della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente, rilevando che sulla scorta della documentazione prodotta (ordini e conferme di ordine) sussisteva la competenza territoriale del Tribunale di Brescia ai sensi degli artt. 18 e s.s. c.p.c. Precisava che: l'opponente non aveva mai contestato le fatture oggetto della fornitura, anzi aveva espressamente riconosciuto il debito, dichiarandosi disponibile a provvedere al saldo delle stesse;
non vi era alcun errore di conteggio nel quantum ingiunto, corrispondente alla somma algebrica delle fatture. Con riguardo all'ordine telefonico contestato, rilevava che il quadro elettrico oggetto dello stesso, rispetto al quale l'opponente eccepiva la sussistenza di vizi e difetti pur deducendo di non aver ricevuto il bene, era stato consegnato alla opponente come risultava dal documento di trasporto. Contestava in ogni caso la sussistenza dei vizi e difetti dedotti dalla opponente.
L'opposta chiedeva pertanto, previa concessione della provvisoria esecutorietà, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il pagamento della ulteriore somma di € 3.400, oltre iva, per la fornitura del quadro elettrico 22Kw 400 V modello Easy, consegnato alla opponente con d.d.t. n. 595 2024, con il favore delle spese di lite.
Alla udienza del 5 giugno 2025 di comparizione e trattazione, i difensori chiedevano la concessione di un rinvio in pendenza di trattative.
Alla udienza del 17 luglio 2025 parte opposta dava atto del pagamento parziale della somma ingiunta da parte dell'opponente, chiedendo un rinvio per l'adempimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
In data 3 settembre 2025 il difensore di parte opponente depositava rinuncia al mandato ed il Gi, con decreto del 10 settembre 2025, assegnava termine alla stessa per munirsi di nuovo difensore.
All'udienza del 9 ottobre 2025, nessuno si costituiva e/o compariva per la parte opponente e l'opposta dava atto che: “Nelle more del giudizio l'opponente ha provveduto al pagamento spontaneo di € 7.500, mentre non ha provveduto alla consegna del quadro elettrico 22 kw 400V modello Easy consegnato con d.d.t. n. 595 del 2024 (doc. 22 comparsa di costituzione). L'opposta chiede pertanto che la causa venga decisa con condanna anche al pagamento delle spese ex art. 96 cpc tenuto conto della condotta processuale della controparte. Chiede venga emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc per la residua somma di € 15.882,16 (differenza tra capitale del d.i. € 20.343,50 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture al 7.10.2025 -fattura n. 39 scadenza 10.5.2024 € 5.581,50, interessi
pagina 4 di 7 maturati € 904,44; fattura n. 70 con scadenza 30.6.2024 € 14.762, interessi maturati € 2.134,22, per un totale degli interessi di € 3.038,66 - capitale + interessi € 23.382,16), oltre le spese della procedura monitoria;
Chiede venga emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc per la consegna del quadro 22 kw 400V modello Easy consegnato con d.d.t. n. 595 del 2024 (doc. 22 comparsa di costituzione); In subordine chiede che la causa venga decisa ex art. 281 sexies cpc”.
Il Gi si riservava la decisione.
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla attrice opponente.
A sostegno della stessa l'opponente richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 25613/2024, rilevando che la mancanza di un contratto scritto inter partes determinerebbe l'impossibilità di radicare il procedimento di decreto ingiuntivo presso il foro del creditore, con la conseguenza che sarebbe competente il Tribunale di Bergamo ove l'opponente ha la propria sede legale ed era destinata la merce oggetto delle fatture e pertanto ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. il giudice territorialmente competente era quello di Bergamo.
Per contro, parte opposta afferma la competenza del Tribunale di Brescia in applicazione degli artt. 18 e ss. cpc, rilevando che la giurisprudenza citata dalla controparte farebbe riferimento al caso in cui il credito emerga da fatture unilateralmente emesse in assenza di un contratto scritto, ma che nel caso in esame, il decreto ingiuntivo opposto era fondato sulla sussistenza di un rapporto contrattuale a seguito dell'accettazione da parte dell'opponente dell'offerta da parte della opposta e dell'intervenuta consegna delle componenti elettriche.
Osserva il Tribunale che il forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., riguarda le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, per l'appunto il pagamento del prezzo, come nel caso in esame. La predetta norma è chiara nell'affermare che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro “… deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. In modo più specifico, con riferimento alla vendita, l'art. 1498 c.c. stabilisce che il pagamento della merce compravenduta, salvo il caso in cui non sia stato esplicitamente pattuito che debba avvenire alla consegna della merce, deve essere eseguito inderogabilmente presso il domicilio del venditore.
Parte opponente non allega né prova in giudizio alcun accordo intervenuto tra le parti circa il diverso luogo di pagamento delle forniture oggetto di causa.
Pertanto, deve ritenersi che ai fini della competenza territoriale il pagamento deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 1182 c.c., presso il domicilio del creditore che coincide con la sua sede legale.
Tutto quanto premesso in punto di competenza, l'eccezione va rigettata e va confermata la competenza territoriale del giudice adito.
L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
La causa trae origine dalla richiesta di pagamento svolta dalla società convenuta opposta CP_1 dell'importo di € 20.343,50 di cui alle fatture n. 39 del 29.2.2024, pari ad € 5.581,50 con scadenza 10.5.2024 e n. 70 del 31.3.2024, pari ad € 14.762,00, con scadenza 30.6.2024 per la fornitura di materiali elettrici, azionate monitoriamente nei confronti della società opponente Parte_1
[...]
Risulta documentalmente l'emissione degli ordini della merce, delle corrispondenti fatture e documenti di trasporto che recano apposte alcune sigle (docc. 2, 3, 5, 9, 11, 16, 17 e 23).
In particolare, con riguardo alla fattura n.39/2024 risulta messaggistica Whatsapp tra le parti nella quale risulta la disponibilità dell'opponente al saldo della stessa (docc. 6, 7, 8). pagina 5 di 7 Di contro, le contestazioni mosse dalla opponente sono risultate del tutto generiche, difettando di allegazione specifica e pertanto inidonea a fondare le pretese della stessa.
Anzitutto non sussistono elementi dai quali desumere che la fornitura non sia stata eseguita.
Non risultano contestazioni tempestive né con riguardo alla consegna dei beni, né con riguardo agli asseriti vizi e/o difetti dei quadri elettrici.
Il credito, può dirsi certo liquido ed esigibile.
Va riconosciuto il pagamento in favore della opposta del quantum di cui al titolo opposto.
Nondimeno, va dato atto che nelle more del giudizio la parte attrice opponente ha corrisposto alla convenuta opposta l'importo di € 7.500, rispetto al capitale ingiunto ammontante ad € 20.343,50.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
L'opponente deve essere condanna al pagamento della minor somma pari ad € 12.843,50, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
L'opposta in via riconvenzionale ha chiesto originariamente il pagamento dell'importo di € 3.400,00 a fronte della consegna alla opponente del quadro elettrico “22kw 400v mod.easy” in data 3.6.2024, in sede dell'udienza del 9.10.2025 ha chiesto la restituzione del bene.
Risulta documento di trasporto con apposta oltre alla sigla del vettore, una sigla nello spazio: “firma del destinatario” (doc. 22).
Risulta inviata comunicazione a mezzo pec del 17.12.2024 con richiesta da parte della opposta di reso del bene entro il 31.12.2024, ove la stessa non fosse interessata all'acquisto del bene (doc. 24).
A fronte di tale richiesta non risulta alcun riscontro dalla parte opponente che soltanto in sede del presente giudizio ha contestato del tutto genericamente l'avvenuta consegna del bene.
Successivamente non risulta effettuato alcun pagamento da parte della opponente.
La domanda di restituzione proposta dall'opposta non risulta preceduta e/o seguita dalla contestuale domanda di risoluzione del contratto.
In mancanza di espressa domanda di risoluzione, occorre valutare se essa deve ritenersi sottintesa avendo l'opposta chiesto la restituzione del bene.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (Cass. n. 24947/2017).
Nella specie, la domanda di risoluzione del contratto può quindi essere ritenuta implicita nella richiesta di restituzione del bene oggetto dello stesso.
Nel caso in esame, in mancanza di elementi di segno contrario, tenuto conto dei principi generali in materia di risolubilità del contratto per inadempimento.
Rilevato che il mancato pagamento del prezzo costituisce inadempimento di non scarsa importanza e che l'opposta ha manifestato di non avere interesse all'adempimento, svolgendo specifica domanda di restituzione del bene, va riconosciuto il diritto della opposta alla restituzione dello stesso.
L'opponente va quindi condannata alla restituzione del quadro elettrico 22 kw 400V modello Easy consegnato con documento di trasporto n. 595 del 2024 come meglio individuato nel documento n. 22.
In ordine alle spese di lite, non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza.
pagina 6 di 7 Le spese di lite si liquidano in € 3.387,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), iva e cpa come per legge, in applicazione dei parametri forensi, valori medi, ai minimi per la fase istruttoria, non tenuta, e decisionale stante la forma semplificata del procedimento e della decisione.
L'opponente va condannata al rimborso delle spese della fase monitoria che si liquidano in € 850 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa come per legge.
Tenuto conto che l'opponente ha abbandonato le difese, senza rinunciare all'opposizione costringendo l'opposto a svolgere attività difensiva essa va condannata ex art. 96, 3 comma c.p.a. al pagamento di € 1000,00 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 12.843,50 oltre interessi come in parte motiva.
Ordina alla parte opponente di consegnare alla parte opposta, entro il termine di giorni 30, dalla notifica del presente provvedimento, il quadro elettrico 22 kw 400V modello Easy consegnato con d.d.t. n. 595 del 2024 (come meglio identificato nel doc. 22 di parte opposta).
Con facoltà della opposta di avvalersi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine, qualora ritenuto necessario.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, come liquidate in parte motiva.
Condanna la parte opponente al pagamento delle spese del procedimento monitorio, come liquidate in parte motiva.
Visto l'art 96, 3 comma c.p.c. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 1000,00
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 3 novembre 2025
Il Giudice Elisabetta Arrigoni
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