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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 567/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Piva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Indirizzo_1 Loc.tre Ponti 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO190012363U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe emesso a suo carico, in qualità di obbligata solidale con Nominativo_1, per l'omesso versamento dell'imposta unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1998, relativamente all'anno d'imposta 2019, quantificandola in € 4.900,33 oltre interessi e sanzioni pari.
Deduceva l'illegittimità dell'avviso impugnato per:
1)- violazione della Legge n. 208/2015 e della Legge n. 220/2010;
2)- incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario ed ai principi costituzionali;
3)- violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L.
212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Invocava, ancora, in via pregiudiziale la sospensione del presente giudizio sia con un rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 secondo comma TFUE che, in ogni caso, per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e
66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost..
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 7 e 16 gennaio 2026 parte ricorrente depositava ulteriore giurisprudenza.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente vale rilevare come la vicenda in contestazione sia stata già oggetto di altri giudizi definiti da questa Corte.
Nello specifico, ai fini della motivazione della presente sentenza, si fa espresso richiamo, in particolare, alla sentenza di questa Corte emessa nell'ambito del giudizio 568/2025 R.G.; sul punto, in materia di motivazione per relationem, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “la motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni….” Cass. ord. 2861/19.
La richiesta pregiudiziale di rinvio alla CGUE ex art. 267 TFUE e l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente sono infondate. Secondo parte ricorrente la norma citata comporterebbe, nella sostanza, una disparità di trattamento tra i concessionari - i quali possono dimostrare l'imposta collegandosi al totalizzatore nazionale così da addivenire ad una liquidazione che si basa su elementi effettivi - ed i bookmakers comunitari ai quali invece non è consentito il collegamento al totalizzatore nazionale con la conseguenza che la liquidazione dell'imposta da loro dovuta deriva o dai documenti che sono in grado di fornire ad ADM, tra l'altro giudicati discrezionalmente dall'Ufficio, o, in difetto, da un accertamento di tipo induttivo, oggettivamente punitivo in quanto prevede, in ogni caso, l'applicazione dell'aliquota massima. A ciò si aggiunga che quando, a cagione dell'intervenuta cessazione del rapporto, viene meno il collegamento con il bookmaker, che detiene tutti i dati relativi al movimento delle scommesse (tipologia delle giocate ed importi), non è possibile neanche fornire documenti che ADM possa reputare sufficienti a consentire una liquidazione analitica dell'imposta con la conseguente ingiusta equiparazione all'ipotesi di sottrazione di base imponibile e con applicazione quindi di una sanzione particolarmente afflittiva che va dal 120% al 240%.
Si tratta di un'argomentazione non condivisibile.
La differenziazione oggettivamente esistente è, infatti, ampiamente giustificata perché i soggetti che vengono tassati maggiormente sono quelli che sfuggono volontariamente al Fisco e decidono, autonomamente, di non produrre elementi documentali, fatto che conduce alla logica presunzione di una raccolta sensibilmente maggiore rispetto alla media provinciale. La moltiplicazione al triplo della base imponibile è, quindi, del tutto giustificata e soprattutto è determinata da una oggettiva diversità di situazione in base al principio secondo il quale a situazioni simili, o analoghe, deve esservi uguale trattamento, ma per situazioni differenti, come quelle indicate, il trattamento può e deve essere differente.
D'altro canto, la legittimità della normativa in contestazione è stata di recente ribadita dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 7673 del 22/3/2025 (Rv. 674391 - 01), assolutamente condivisibile, laddove ha affermato che “Le questioni dedotte con i suddetti motivi di impugnazione - con riguardo al quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett.
g), della legge n. 190 del 2014) - sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/ 2024, 24033/2024).
9. Il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso. 10. La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); tuttavia, ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che l'obbligo di versamento del tributo e di pagamento delle relative sanzioni grava anche sulle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di "bookmakers" privi di concessione, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione. 11. A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al "bookmaker") sia irragionevole, posto che l'attività consiste nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
12. Entrambi i soggetti pertanto partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione: in particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al "bookmaker" dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal "bookmaker".
13. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte (v. anche Cass. 27/07/2015, n. 15731), neppure attagliandosi al rapporto tra il "bookmaker" e ricevitore lo schema della solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (da ultimo Cass. n. 26489/2020).
14. In altri termini, la Corte costituzionale ha chiarito che l'imposta in esame è caratterizzata da un regime, in forza del quale ciascuno dei gestori risponde dell'obbligazione tributaria verso l'Erario a diverso e autonomo titolo, senza necessità per il creditore erariale di escutere uno di essi in via principale e salva la possibilità di rivalsa interna, regolabile su basi contrattuali.
15. Proprio l'autonomia dei rapporti obbligatori verso il fisco consente di parlare di solidarietà paritetica tra
CTD e "bookmaker", che a sua volta implica l'irrilevanza per l'Erario delle modalità con cui i due obbligati procedano a disciplinare pattiziamente la rivalsa;
tale ultimo aspetto è stato infatti preso in considerazione dalla Corte costituzionale non già per farne derivare effetti sui rapporti tra "bookmaker" e Amministrazione finanziaria, bensì solo per sottolineare che, prima della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, lett. b) della l. n. 220 del 2010, le ricevitorie erano legate ai "bookmaker" da contratti già in essere e non potevano pertanto negoziare (o rinegoziare) con il "bookmaker" le commissioni in termini economici tali da tener conto della necessità di pagare anch'esse in via diretta il tributo e dunque di operare una parziale traslazione dell'imposta.
16. Per il "bookmaker", tuttavia, ciò non muta la struttura del suo rapporto obbligatorio verso l'Erario, che, anche per gli anni precedenti al 2011, era fondato, senza margini di dubbio, sul presupposto oggettivo della scommessa fatta dal cliente presso la ricevitoria, ancorché quest'ultima per quegli anni non potesse essere considerata responsabile, in ragione del suo affidamento su un quadro regolatorio diverso da quello poi interpretato dalla l. n. 220 del 2010".
Ancora, la medesima Corte “in tema di imposta unica sulle scommesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., è manifestamente infondata, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfettario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa”.
Parimenti infondata è l'eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, lett. B, della legge di stabilità
2011 che è stata ritenuta sussistente dalla ricorrente perché il bookmaker sopporta il medesimo carico impositivo del CTD il che sarebbe in contrasto con il principio della capacità contributiva laddove impone che soggetti che esprimono un indice di capacità contributiva difforme debbano venire differentemente incisi dal tributo in questione. La norma di cui si tratta, tacciata di incostituzionalità, ha interpretato l'art. 3, comma l, del D.Lgs. n. 504 del
1998 effettivamente equiparando, sotto il profilo contributivo, bookmaker e CTD in quanto ha affermato che soggetto passivo d'imposta è chiunque gestisce, con qualsiasi mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, anche in assenza o comunque in situazione di inefficacia della concessione, sia che la gestione avvenga per conto proprio sia che avvenga per conto di terzi, anche ubicati all'estero.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione affermando la legittimità della norma con l'ordinanza n.
8757/2021, depositata il 30 marzo 2021, che si condivide integralmente, laddove ha evidenziato come “… il presupposto dell'imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio” ed ha aggiunto che “L'intera disciplina dei tributi sui giochi risponde d'altronde a un impianto sistematico coerente …lo Stato ha interesse, sia fiscale sia extrafiscale, che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio – ossia, nel luogo dove si trovano fisicamente lo scommettitore e comunque esse siano svolte – siano soggette al proprio ordinamento” sicchè
“Il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, comunque assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker” pertanto
“entrambi i soggetti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di scommesse soggette a imposizione” con la conseguenza che non è irragionevole l'equiparazione, ai fini tributari, del titolare di ricevitoria e del bookmaker”.
Anche con riferimento all'asserita incompatibilità della normativa sull'imposta unica con la normativa dell'Unione europea è opportuno richiamare le precedenti decisioni giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze della CGCE (sentenze del 24/3/1994 Causa C-275/1992, del 21/9/1999 causa C-124/97, del
21/10/1999 causa C-67/98 c.d. “Zenatti”, dell'11/9/2003 causa C-6/01) che hanno affermato che normative restrittive possono essere giustificate dalla tutela del giocatore o dalla lotta alle frodi e alle infiltrazioni criminali, sempre che le restrizioni non siano sproporzionate rispetto a tali esigenze.
Sul punto occorre richiamare la sentenza del 26 febbraio 2020, nella causa C-788/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che ha espressamente affermato che: “ occorre osservare come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, Nominativo_2 e Ricorrente_1 Malta, C-375/17, EU.C.2018.1026, punto 66); l'imposta unica è relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta sono tutti gli operatori che gestiscono sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operino per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che siano o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trova la loro sede, anche all'estero: l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta non può essere considerata discriminatoria;
Allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati membri godono, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale”.
Le eccezioni di incostituzionalità e la richiesta di rinvio alla CGUE sono quindi palesemente infondate.
Ciò posto sono infondati anche gli altri motivi di ricorso. Ha sostenuto parte ricorrente che l'attività svolta dal bookmaker estero privo di licenza, non costituendo illecito penale, non potrebbe comportare l'assoggettamento ad imposta.
La prospettazione difensiva non è condivisibile perché la Legge n. 220/2010 ha stabilito in modo esplicito che l'imposta unica è dovuta anche da chi raccoglie scommesse senza concessione – indipendentemente dalla sussistenza dell'illecito penale – e che, in caso di attività svolta per conto di terzi (come nel rapporto tra ricevitoria e bookmaker estero), entrambi sono obbligati in solido. A ciò si aggiunga che se così non fosse la disciplina sarebbe del tutto irragionevole perché si risolverebbe in una sorta di esenzione dei soggetti privi di concessione.
Parte ricorrente, infine, contestava l'avvenuta irrogazione delle sanzioni pecuniarie nonostante l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 504/1998 che dispone che "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono".
Anche in questo caso è più volte intervenuta la Suprema Corte escludendo l'applicazione dell'esimente per l'annualità in esame. Da ultimo infatti con l'ordinanza n. 13818 del 23/5/2025 (Rv 675071-02) la Cassazione ha condivisibilmente affermato che l'esimente in parola deve trovare applicazione, a cagione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni in materia, solo con riferimento al periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; successivamente, invece, con la legge di interpretazione autentica n. 220/10, è venuta meno ogni incertezza e quindi l'esimente non può più essere invocata.
Pertanto, poiché l'annualità in esame è quella del 2019, anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese del giudizio a carico della ricorrente che liquida, in favore della convenuta Agenzia delle
Dogane e Monopoli, nella misura complessiva di Euro 500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina - sez. 2 del 23 gennaio 2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 567/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Piva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Indirizzo_1 Loc.tre Ponti 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO190012363U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe emesso a suo carico, in qualità di obbligata solidale con Nominativo_1, per l'omesso versamento dell'imposta unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1998, relativamente all'anno d'imposta 2019, quantificandola in € 4.900,33 oltre interessi e sanzioni pari.
Deduceva l'illegittimità dell'avviso impugnato per:
1)- violazione della Legge n. 208/2015 e della Legge n. 220/2010;
2)- incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario ed ai principi costituzionali;
3)- violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L.
212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Invocava, ancora, in via pregiudiziale la sospensione del presente giudizio sia con un rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 secondo comma TFUE che, in ogni caso, per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e
66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost..
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 7 e 16 gennaio 2026 parte ricorrente depositava ulteriore giurisprudenza.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente vale rilevare come la vicenda in contestazione sia stata già oggetto di altri giudizi definiti da questa Corte.
Nello specifico, ai fini della motivazione della presente sentenza, si fa espresso richiamo, in particolare, alla sentenza di questa Corte emessa nell'ambito del giudizio 568/2025 R.G.; sul punto, in materia di motivazione per relationem, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “la motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni….” Cass. ord. 2861/19.
La richiesta pregiudiziale di rinvio alla CGUE ex art. 267 TFUE e l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente sono infondate. Secondo parte ricorrente la norma citata comporterebbe, nella sostanza, una disparità di trattamento tra i concessionari - i quali possono dimostrare l'imposta collegandosi al totalizzatore nazionale così da addivenire ad una liquidazione che si basa su elementi effettivi - ed i bookmakers comunitari ai quali invece non è consentito il collegamento al totalizzatore nazionale con la conseguenza che la liquidazione dell'imposta da loro dovuta deriva o dai documenti che sono in grado di fornire ad ADM, tra l'altro giudicati discrezionalmente dall'Ufficio, o, in difetto, da un accertamento di tipo induttivo, oggettivamente punitivo in quanto prevede, in ogni caso, l'applicazione dell'aliquota massima. A ciò si aggiunga che quando, a cagione dell'intervenuta cessazione del rapporto, viene meno il collegamento con il bookmaker, che detiene tutti i dati relativi al movimento delle scommesse (tipologia delle giocate ed importi), non è possibile neanche fornire documenti che ADM possa reputare sufficienti a consentire una liquidazione analitica dell'imposta con la conseguente ingiusta equiparazione all'ipotesi di sottrazione di base imponibile e con applicazione quindi di una sanzione particolarmente afflittiva che va dal 120% al 240%.
Si tratta di un'argomentazione non condivisibile.
La differenziazione oggettivamente esistente è, infatti, ampiamente giustificata perché i soggetti che vengono tassati maggiormente sono quelli che sfuggono volontariamente al Fisco e decidono, autonomamente, di non produrre elementi documentali, fatto che conduce alla logica presunzione di una raccolta sensibilmente maggiore rispetto alla media provinciale. La moltiplicazione al triplo della base imponibile è, quindi, del tutto giustificata e soprattutto è determinata da una oggettiva diversità di situazione in base al principio secondo il quale a situazioni simili, o analoghe, deve esservi uguale trattamento, ma per situazioni differenti, come quelle indicate, il trattamento può e deve essere differente.
D'altro canto, la legittimità della normativa in contestazione è stata di recente ribadita dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 7673 del 22/3/2025 (Rv. 674391 - 01), assolutamente condivisibile, laddove ha affermato che “Le questioni dedotte con i suddetti motivi di impugnazione - con riguardo al quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett.
g), della legge n. 190 del 2014) - sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/ 2024, 24033/2024).
9. Il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso. 10. La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); tuttavia, ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che l'obbligo di versamento del tributo e di pagamento delle relative sanzioni grava anche sulle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di "bookmakers" privi di concessione, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione. 11. A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al "bookmaker") sia irragionevole, posto che l'attività consiste nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
12. Entrambi i soggetti pertanto partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione: in particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al "bookmaker" dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal "bookmaker".
13. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte (v. anche Cass. 27/07/2015, n. 15731), neppure attagliandosi al rapporto tra il "bookmaker" e ricevitore lo schema della solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (da ultimo Cass. n. 26489/2020).
14. In altri termini, la Corte costituzionale ha chiarito che l'imposta in esame è caratterizzata da un regime, in forza del quale ciascuno dei gestori risponde dell'obbligazione tributaria verso l'Erario a diverso e autonomo titolo, senza necessità per il creditore erariale di escutere uno di essi in via principale e salva la possibilità di rivalsa interna, regolabile su basi contrattuali.
15. Proprio l'autonomia dei rapporti obbligatori verso il fisco consente di parlare di solidarietà paritetica tra
CTD e "bookmaker", che a sua volta implica l'irrilevanza per l'Erario delle modalità con cui i due obbligati procedano a disciplinare pattiziamente la rivalsa;
tale ultimo aspetto è stato infatti preso in considerazione dalla Corte costituzionale non già per farne derivare effetti sui rapporti tra "bookmaker" e Amministrazione finanziaria, bensì solo per sottolineare che, prima della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, lett. b) della l. n. 220 del 2010, le ricevitorie erano legate ai "bookmaker" da contratti già in essere e non potevano pertanto negoziare (o rinegoziare) con il "bookmaker" le commissioni in termini economici tali da tener conto della necessità di pagare anch'esse in via diretta il tributo e dunque di operare una parziale traslazione dell'imposta.
16. Per il "bookmaker", tuttavia, ciò non muta la struttura del suo rapporto obbligatorio verso l'Erario, che, anche per gli anni precedenti al 2011, era fondato, senza margini di dubbio, sul presupposto oggettivo della scommessa fatta dal cliente presso la ricevitoria, ancorché quest'ultima per quegli anni non potesse essere considerata responsabile, in ragione del suo affidamento su un quadro regolatorio diverso da quello poi interpretato dalla l. n. 220 del 2010".
Ancora, la medesima Corte “in tema di imposta unica sulle scommesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., è manifestamente infondata, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfettario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa”.
Parimenti infondata è l'eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, lett. B, della legge di stabilità
2011 che è stata ritenuta sussistente dalla ricorrente perché il bookmaker sopporta il medesimo carico impositivo del CTD il che sarebbe in contrasto con il principio della capacità contributiva laddove impone che soggetti che esprimono un indice di capacità contributiva difforme debbano venire differentemente incisi dal tributo in questione. La norma di cui si tratta, tacciata di incostituzionalità, ha interpretato l'art. 3, comma l, del D.Lgs. n. 504 del
1998 effettivamente equiparando, sotto il profilo contributivo, bookmaker e CTD in quanto ha affermato che soggetto passivo d'imposta è chiunque gestisce, con qualsiasi mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, anche in assenza o comunque in situazione di inefficacia della concessione, sia che la gestione avvenga per conto proprio sia che avvenga per conto di terzi, anche ubicati all'estero.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione affermando la legittimità della norma con l'ordinanza n.
8757/2021, depositata il 30 marzo 2021, che si condivide integralmente, laddove ha evidenziato come “… il presupposto dell'imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio” ed ha aggiunto che “L'intera disciplina dei tributi sui giochi risponde d'altronde a un impianto sistematico coerente …lo Stato ha interesse, sia fiscale sia extrafiscale, che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio – ossia, nel luogo dove si trovano fisicamente lo scommettitore e comunque esse siano svolte – siano soggette al proprio ordinamento” sicchè
“Il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, comunque assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker” pertanto
“entrambi i soggetti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di scommesse soggette a imposizione” con la conseguenza che non è irragionevole l'equiparazione, ai fini tributari, del titolare di ricevitoria e del bookmaker”.
Anche con riferimento all'asserita incompatibilità della normativa sull'imposta unica con la normativa dell'Unione europea è opportuno richiamare le precedenti decisioni giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze della CGCE (sentenze del 24/3/1994 Causa C-275/1992, del 21/9/1999 causa C-124/97, del
21/10/1999 causa C-67/98 c.d. “Zenatti”, dell'11/9/2003 causa C-6/01) che hanno affermato che normative restrittive possono essere giustificate dalla tutela del giocatore o dalla lotta alle frodi e alle infiltrazioni criminali, sempre che le restrizioni non siano sproporzionate rispetto a tali esigenze.
Sul punto occorre richiamare la sentenza del 26 febbraio 2020, nella causa C-788/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che ha espressamente affermato che: “ occorre osservare come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, Nominativo_2 e Ricorrente_1 Malta, C-375/17, EU.C.2018.1026, punto 66); l'imposta unica è relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta sono tutti gli operatori che gestiscono sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operino per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che siano o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trova la loro sede, anche all'estero: l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta non può essere considerata discriminatoria;
Allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati membri godono, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale”.
Le eccezioni di incostituzionalità e la richiesta di rinvio alla CGUE sono quindi palesemente infondate.
Ciò posto sono infondati anche gli altri motivi di ricorso. Ha sostenuto parte ricorrente che l'attività svolta dal bookmaker estero privo di licenza, non costituendo illecito penale, non potrebbe comportare l'assoggettamento ad imposta.
La prospettazione difensiva non è condivisibile perché la Legge n. 220/2010 ha stabilito in modo esplicito che l'imposta unica è dovuta anche da chi raccoglie scommesse senza concessione – indipendentemente dalla sussistenza dell'illecito penale – e che, in caso di attività svolta per conto di terzi (come nel rapporto tra ricevitoria e bookmaker estero), entrambi sono obbligati in solido. A ciò si aggiunga che se così non fosse la disciplina sarebbe del tutto irragionevole perché si risolverebbe in una sorta di esenzione dei soggetti privi di concessione.
Parte ricorrente, infine, contestava l'avvenuta irrogazione delle sanzioni pecuniarie nonostante l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 504/1998 che dispone che "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono".
Anche in questo caso è più volte intervenuta la Suprema Corte escludendo l'applicazione dell'esimente per l'annualità in esame. Da ultimo infatti con l'ordinanza n. 13818 del 23/5/2025 (Rv 675071-02) la Cassazione ha condivisibilmente affermato che l'esimente in parola deve trovare applicazione, a cagione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni in materia, solo con riferimento al periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; successivamente, invece, con la legge di interpretazione autentica n. 220/10, è venuta meno ogni incertezza e quindi l'esimente non può più essere invocata.
Pertanto, poiché l'annualità in esame è quella del 2019, anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese del giudizio a carico della ricorrente che liquida, in favore della convenuta Agenzia delle
Dogane e Monopoli, nella misura complessiva di Euro 500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina - sez. 2 del 23 gennaio 2026