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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 25 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6029 /2022 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. DI GENNARO C.F._1
ADRIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (c.f.: Controparte_1
), in proprio e/o nella qualità di erede di C.F._2
, nato a [...] il [...], (C.F. Persona_1
) e deceduto in Napoli il 04/10/2023, rappresentata e C.F._3 difesa dall'avv. SALVATORE COSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
RESISTENTE
E
, nata a [...] l'[...], (c.f.: Controparte_2
1 ), nella qualità di erede di C.F._4 PE
, nato a [...] il [...], (C.F.
[...]
) e deceduto in Napoli il 04/10/2023, rappresentata e C.F._3 difesa dall'avv. SALVATORE COSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
nella qualità di erede di Controparte_3 PE
,
[...]
resistente contumace
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04/04/2022 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, la sig.ra ha convenuto in giudizio i Parte_1
sig.ri e esponendo: Persona_1 Controparte_1
− di essere stata assunta dal sig. e da Persona_1 CP_1
con regolare inquadramento in data 13/07/15, lamentando
[...]
di aver prestato la propria attività lavorativa, senza formale inquadramento, già dal 01/04/2010, allorquando è stata assunta dopo un colloquio con i suddetti convenuti, i quali gestivano insieme, con pari responsabilità e poteri, una sartoria artigianale;
− di aver prestato la propria attività sin dal 2002, nella sartoria di alta moda di cui era socio, fino al 2009, data di cessazione di PE
tale società, riprendendo poi la stessa attività, nel 2010, con il sig.
e per altri dieci anni;
Persona_1 Controparte_1
− di aver svolto tutta l'attività inerente alla realizzazione o aggiusti di vestiti di alta sartoria, svolgendo mansioni sussumibili nel III livello del CCNL artigianato tessile;
− di aver lavorato e di essere stata retribuita fino ad aprile 2021, lamentando di non aver potuto prestare attività lavorativa fino al
17.05.21, in quanto dal 27.04.21 ha contratto il Covid 19;
2 − che, successivamente, nonostante l'esito negativo del tampone, non le è stato consentito di riprendere l'attività lavorativa né le sono state erogate le retribuzioni dovute;
− che, nonostante abbia ripetutamente offerto la propria prestazione, i sigg. , adducendo vari pretesti, si sono sempre rifiutati di PE
farla ritornare al lavoro prima, a loro dire, per motivi economici, e poi, in maniera del tutto pretestuosa, per non essere munita di green pass;
− di aver offerto la propria prestazione, oltre che di persona, anche a mezzo del proprio procuratore con raccomandata del 12/11/21, riscontrata solo dopo un mese, precisamente il 17/12/21, con cui veniva formalmente invitata alla ripresa dell'attività lavorativa per il giorno 22/12/21, ripresa che però nei fatti non le è stata consentita;
− di essersi presentata, in data 22.12.22, sul luogo di lavoro per riprendere l'attività, ma i convenuti non solo non le hanno consentito la ripresa lavorativa, ma le hanno chiesto anche di accettare, a tacitazione definitiva di ogni pretesa, la cifra netta di euro 2.832,86, comprensiva del TFR, secondo quanto riportato nello statino paga novembre 2021 che le è stato contestualmente sottoposto;
− di aver rifiutato la proposta suddetta formulata dai resistenti e di essere stata allontanata;
− di aver lavorato, per tutta la durata del rapporto, dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00, con una pausa di un'ora, nonostante abbia sottoscritto vari contratti riportanti un diverso orario di lavoro ed in particolare: il primo datato 13/07/2015 per un orario di lavoro pari a 10 ore settimanali, dalle 10.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, poi modificato dal 01/01/2017 al 28/02/2017 in ragione di 20 ore settimanali, di 30 ore poi dal 01/03/2017 al 01/06/2018 e di 15 ore poi dal 01/07/2018 a fine rapporto;
− di aver sempre percepito una retribuzione pari ad €. 35,00 al giorno;
− di non aver percepito nulla a titolo di 13esima mensilità, Tfr né indennità di mancato preavviso;
− di aver goduto di un mese di ferie ad agosto senza retribuzione;
3 − di aver diritto alle conseguenti differenze retributive, per ratei
13esima mensilità, per ferie non godute, per mancato preavviso, così come specificate nei conteggi allegati al ricorso.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“a) accertare e dichiarare il licenziamento orale intimato alla ricorrente nullo, annullabile, illegittimo, ingiustificato poiché intimato senza la forma ad substantiam e/o in maniera sproporzionata e/o senza causa legittimante;
b) conseguentemente ordinare ai sigg. n. q. di titolare Persona_1 dell'omonima ditta e n.q. di datrice di lavoro di fatto, Controparte_1 solidalmente o in via alternativa colui che si accerti essere l'effettivo datore di lavoro, di reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente;
c) condannare i resistenti solidalmente, o in via alternativa, al risarcimento del danno patito dalla ricorrente per il licenziamento nullo e/o annullabile e/o illegittimo, ingiustificato con un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo;
in ogni caso ad un risarcimento in misura non inferiore alle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto;
accertando, altresì, il diritto della ricorrente, qualora intendesse esercitare la relativa opzione, di ottenere dal datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto o nella misura ritenuta di giustizia o in via gradata al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione;
d) accertare e dichiarare che tra la sig. ed il sig. Pt_1 PE
n.q. e/o , dal 1° aprile 2010 o dalla diversa
[...] Controparte_1 data che risulterà dimostrata all'esito dell'istruttoria della causa e/o ritenuta di giustizia, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, inquadrabile secondo le mansioni effettivamente svolte nel III livello del
CCNL Artigianato Tessile, o nel diverso livello e per il diverso contratto che si accerterà in corso di causa;
e) accertare e dichiarare che nel periodo compreso tra aprile 2010 e maggio 2021, o per quel diverso periodo che si accerterà in corso di causa la ricorrente malgrado il contratto a tempo parziale sottoscritto, ha lavorato dalle 09.00 alle 18.00 con una pausa di un'ora, o comunque in
4 quella diversa maggiore o minore misura che si accerterà in corso di causa;
f) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione per intero e/o per la differenza ancora dovuta, delle voci retributive maturate in suo favore e dalla stessa non percepite, per i titoli puntualmente specificati nella premessa in fatto del presente atto e nei conteggi allegati che ne costituiscono parte integrante;
4) per l'effetto, dichiarato il diritto della sig. alla corresponsione Pt_1 della complessiva somma di Euro 111.539,07 (di cui Euro 78.338,09 per differenze retributive a titolo di retribuzione diretta, Euro 14.674,41 per ratei 13^ mensilità, Euro 446,28 ferie non godute, 2.207,95 festività non godute, 1.509,04 mancato preavviso, Euro 14.363,30 per TFR,), condannare i sig. n.q. e/o la sig. , Persona_1 Controparte_1 solidalmente o in via alternativa, al pagamento in favore della ricorrente del suddetto complessivo importo pari ad Euro 111.539,07, in relazione alle indicate causali e così come specificate dall'allegato prospetto contabile da intendersi parte integrante del presente ricorso, sul quale andranno calcolati interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o comunque per quelle somme, maggiori o minori, e per quei titoli, che si accerteranno dovuti in corso di causa;
5 ) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario, e liquidazione delle spese sostenute ed a sostenersi che saranno dimostrate in corso di causa”.
I convenuti, e ritualmente citati in Persona_1 Controparte_1
giudizio, si sono costituiti in data 24.08.2022, eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva di , contestando le Controparte_1
avverse deduzioni e proponendo domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro a causa delle dimissioni volontarie della ricorrente, in data 22 maggio 2021, con conseguente condanna al pagamento, in favore del , Persona_1
della relativa indennità, da quantificarsi in separato giudizio.
Differita la prima udienza del 6 settembre 2022 all'udienza del 19 aprile
2023, a seguito della formulazione della domanda riconvenzionale, il
Tribunale ha rinviato la causa all'udienza del 13.06.2023, su concorde richiesta delle parti, per bonario componimento.
5 In tale udienza del 13 giugno 2023, a seguito del libero interrogatorio delle parti, il Giudice ha formulato una proposta transattiva, al fine di conciliare la lite, per la somma omnicomprensiva di € 9.000,00.
Tale proposta è stata rifiutata dalla sola parte ricorrente ed accettata dalla parte resistente.
Ammessa la prova testimoniale, fissata per l'udienza del 12.03.2024, la causa è stata interrotta in pari data, per il decesso del sig. . PE
Riassunta la causa nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente, con ricorso depositato in data 20 marzo 2023, la causa è stata fissata per la data del 18 giugno 2024, udienza differita al 26 novembre 2024, per la proposizione della domanda riconvenzionale. In tale udienza, il Giudice, dato atto dell'impossibilità di formulare una proposta conciliativa per l'assenza delle parti, ha fissato l'udienza dell'11.02.2025 per ascoltare un teste per parte, rinviando all'udienza del 25 marzo 2025, udienza differita al 02.04.2025, per impedimento sia del difensore sia del
Giudice, ammesso nelle more ad un corso obbligatorio di formazione.
Espletata la prova testimoniale la causa è stata rinviata per la decisione, con termine per note.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 1. Va premesso che - operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c. - spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato;
in particolare, gli indici rilevatori della subordinazione, erano rappresentati dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di
7 un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori). (Cass. civ. Sez. VI –
Lavoro Ord., 26/05/2021, n. 14530).
Occorre ricordare il principio più volte espresso dalla Suprema Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass.
8.4.2015 n. 7024), secondo cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.”
Come noto, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la
8 fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Va premesso, inoltre, che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass.
SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita
(Cass., 2.6.82, n. 3357).
Per quanto concerne la domanda relativa alle mansioni superiori, rispetto all'inquadramento contrattuale, va premesso, in linea di principio, che - in applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. - il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
La domanda di inquadramento superiore esige difatti il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi,
9 richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. civ., sez. lav., 28-04-2015, n. 8589; Cass. civ., sez. lav., 30-10-2008, n. 26234;
Cass. civ., sez. lav., 06-03-2007, n. 5128.). L'inquadramento del lavoratore subordinato presuppone, dunque, un accertamento che può essere suddiviso in tre fasi: 1) l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto;
2) l'accertamento in fatto delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
3) la verifica della riconducibilità di tali mansioni al profilo descritto nella declaratoria contrattuale. (cfr: Cass. n.
20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015).
2. Tanto premesso in merito al riparto degli oneri probatori, appare opportuno, ai fini del decidere, riportare le dichiarazioni testimoniali.
Il primo teste, , sentito all'udienza Testimone_1 dell'11.02.2025, ha riferito quanto segue:
“… Sono indifferente. Convivo con la ricorrente dal 2006 e la conosco dal 2001.
Lavoravo per il comune di Napoli e sono in pensione dal 2019. La ricorrente è sarta ed ha lavorato per ed ha lavorato Persona_1
dal 2002 fino al 2010, a via Cavallerizza, ove io sono stato più di una volta. Il sig impartiva gli ordini alla ricorrente ma ho visto PE
anche che vi erano due stanze, una dedicata alla sartoria ed una per ricevere i clienti. Il sig indicava le cose da fare alla figlia PE
, ma non so precisamente che lavoro facesse la figlia. Non ho CP_1
visto lavorare la figlia. Il padre diceva alla figlia di impartire gli ordini ai dipendenti. Quando io facevo i turni di pomeriggio al comune, iniziavo a lavorare alle 14 e, dunque, accompagnavo la ricorrente a lavoro alle ore 9.
10 La ricorrente lavorava dalle ore 9 alle 18. Preciso che per i primi mesi, ovvero 2007, in cui la ricorrente ha lavorato, ha iniziato a lavorare dalle ore 8.30 e terminava alle 17.30.
Confermo che la ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2002. La ricorrente cuciva i cappotti, il taglio era effettuato dal sig . Ho PE
visto che la ricorrente utilizzava la macchina cucitrice. So che la ricorrente ha cucito anche le divise per il Napoli. Nel 2010 la ricorrente
è stata liquidata ma, poi, dopo qualche anno, il sig l'ha PE
assunta di nuovo. Se ben ricordo, la ricorrente ha ripreso a lavorare nella primavera del 2011. So che la ricorrente è stata inquadrata. Da questo momento in poi, la ricorrente ha lavorato dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì e, talvolta, ha lavorato anche di sabato. In genere, ha fruito di pausa pranzo di un'ora. La ricorrente ha lavorato fino ad aprile 2021, in quanto ha contratto il Covid. La ricorrente, dunque, è stata in malattia. Dopo un mese, si è ripresentata a lavoro, ma il sig
le disse che non c'era più lavoro. PE
Io non ero presente al primo colloquio, però, l'ho accompagnata, successivamente, mi pare a maggio (18 o 20 maggio) ed abbiamo esibito il referto del tampone. Il sig , in questo colloquio, in mia PE presenza, le disse che non c'era più lavoro e le offrì di lavorare solo saltuariamente. La ricorrente propose, dunque, al sig. di PE
licenziarla, per poter fruire della disoccupazione, ma il sig PE disse: “licenziati tu”. Ci siamo informati ed abbiamo riscontrato che, se la ricorrente si fosse dimessa, non sarebbe potuto fruire della disoccupazione. La ricorrente non ha ricevuto lettera di licenziamento.
Adr: la ricorrente percepiva 35€ al giorno dal 2011 mentre, in precedenza, percepiva 28€ al giorno. Per quanto so, la ricorrente non era pagata durante le ferie di agosto.
Adr: in occasione del colloquio di maggio 2021, il sig voleva PE
far firmare alla ricorrente una busta paga con un importo inferiore a quello dovuto, come se avesse lavorato per tre giorni alla settimana. Le ha offerto, a titolo di liquidazione, €2.800,00. La ricorrente ha rifiutato sia di sottoscrivere la quietanza sia il tfr.
Adr: ho lavorato per il comune fino al 2019, per 5 giorni a settimana.
11 Osservavo dei turni alterni: a volte di mattina (dalle 8 alle 14), a volte di pomeriggio dalle ore 14,00 alle 20 e altre volte il turno di notte, tranne
l'ultimo anno di lavoro in cui non c'era il turno di notte. Accompagnavo la ricorrente 2/3 volte alla settimana e qualche volta, attendevo la ricorrente a piazza Vittoria con la macchina dopo le 18, quando la ricorrente terminava di lavorare”.
La teste, , sentita all'udienza dell'11.02.2025, ha Tes_2
riferito quanto segue:
“… Sono indifferente. Lavoro come dipendente al comune di Pollena
Trocchia da 3 anni. In precedenza, ho lavorato per uno studio legale.
Conosco la parte ricorrente, in quanto l'ho vista al laboratorio del
. Io sono amica di famiglia della sig. ra . Io PE Controparte_1
abito a piazza Municipio e, per un certo periodo, ovvero da fine 2014 fino al 2017, ho lavorato nei pressi di via Cavallerizza per uno studio legale.
Ho conosciuto la ricorrente nel 2015 e, in quel periodo, il mio studio legale era a via Cavallerizza. Se ben ricordo, la ricorrente aveva già lavorato in precedenza, ovvero molto prima del 2015 o, meglio, l'ho vista talvolta nel laboratorio dal 2015. Se ben ricordo, l'ho vista nel laboratorio prima del 2010, quando ancora studiavo. Dal 2015, mi recavo quasi tutte le mattine alle 9 presso il laboratorio per prendere il caffè con e con il papà nel laboratorio e vedevo la ricorrente, CP_1
la quale stava nella stanza dove stanno i macchinari;
di preciso, nulla posso riferire circa le mansioni. Quando mi recavo a pranzo al laboratorio, non vedevo la ricorrente. Il laboratorio si trova sotto casa del , il quale si tratteneva anche fino a tardi, ma non conosco PE
gli orari della ricorrente. Io mi trattenevo per il pranzo, tutti i giorni, al laboratorio dalle 13.30 alle 16.00 ed, in tale orario, non ho mai visto la ricorrente. Dopo il 2018, non ho frequentato con molta assiduità il laboratorio, ma anche dopo il 2018, se passavo per il laboratorio alle
16, non ho mai visto la ricorrente.
Non ricordo se ho visto la ricorrente dal 2018. Sicuramente, ricordo che
12 l'attività lavorativa è iniziata durante il periodo Covid. La sig.ra
mi raccontò che la ricorrente si era ammalata, se ben ricordo, CP_1
nel 2021 e, dopo la malattia, non era rientrata dal lavoro, nonostante diversi solleciti a riprendere l'attività lavorativa. La ricorrente era
l'unica dipendente della sartoria. Ricordo che mi raccontò di CP_1 essere dispiaciuta perché la ricorrente non aveva ripreso l'attività lavorativa dopo il . Non so se la ricorrente era stata assunta con Pt_2
contratto.
Il titolare della sartoria era il sig . PE
Adr: preciso che, quando ho detto che andavo a mangiare con la signora
, alle 13.30, passavo per il laboratorio e non vedevo la CP_1
ricorrente e, poi, andavo a pranzare con , quasi tutti i giorni, CP_1
fino al 2018 al piano di sopra e mi trattenevo fino alle 14.15 circa;
poi, andavamo al laboratorio per prendere il caffè e mi trattenevo fino alle
16. Dalle 14.15 alle 16 non vedevo mai la ricorrente.
Il laboratorio ha due ingressi, con una saletta per l'accoglienza.
Quando mi recavo nel laboratorio, era possibile verificare chi era addetto al lavoro. Non conosco le mansioni svolte dalla ricorrente proprio perché non vedevo la ricorrente durante lo spacco ma la vedevo solo quando passavo la mattina, alle 9.
Adr: nel periodo immediatamente precedente al 2015, non ho visto la ricorrente. In tale periodo, io non lavoravo a vai Cavallerizza ma passavo spesso di mattina o pomeriggio. Dal 2010 fino al 2015 non ho mai visto la ricorrente lavorare nel laboratorio, pur frequentandolo spesso”.
La teste, , sentita all'udienza dell'02.04.2025, ha Tes_3
riferito quanto segue:
“… Sono indifferente. Attualmente sono disoccupata. Conosco la parte ricorrente perché ho lavorato nei pressi di Piazza Vittoria, a Via Carlo
Poerio (non ricordo esattamente il numero;
si entrava da un vicolo di via Carlo Poerio), come badante presso l'ing. Persona_2
(non sono sicura né della pronuncia né del nome esatto) dal 2010 fino al
2019.
13 Ho conosciuto la ricorrente nel 2014 perché facevamo parte di uno stesso gruppo di volontariato. Sono passata per la sartoria sita nei pressi di Via Cavallerizza nel 2014; ricordo che la ricorrente bussava al portone e la vedevo entrare ed ho saputo che andava a lavorare in una sartoria. Io sono entrata in sartoria una volta nel 2015, se ben ricordo, e ho visto il proprietario, di cui non ricordo il nome. Il proprietario cercava una donna per fare le pulizie e mi sono presentata per poter eventualmente trovare un lavoro a mia figlia, ma non ci siamo accordati sul compenso.
Ricordo che io, due/tre volte nel 2015, ho portato dei vestiti della mia titolare a via Cavallerizza ma non sono mai entrata dentro la sartoria, in quanto chiamavo la ricorrente con il cellulare e la ricorrente usciva.
So che la ricorrente ha lavorato nella sartoria fino al periodo del Covid.
Ricordo che dopo il 2015, quando terminavo di lavorare, mi recavo a
Via Cavallerizza, non ogni giorno, e vedevo la ricorrente uscire dal portone e ci recavamo insieme a prendere la metro a piazza Amedeo.
Ricordo che dentro al portone c'era una porta di vetro ed ho visto il proprietario.
Io non ho visto tutti i giorni la ricorrente ma, per quanto so, lavorava tutti i giorni dal 2015 al 2019. Non ho visto lavorare la ricorrente ma, per quanto so, aggiustava i vestiti.
Non ho mai visto la sig.ra , presente in aula. Ricordo Controparte_1 che l'unica volta in cui sono entrata in sartoria ho visto una signora che stirava.
Per quanto so, la ricorrente entrava alle 9 a via Cavallerizza e, in genere, usciva alle 18.
Tanto so perché prendevamo la metro insieme, quando non c'era il compagno della ricorrente. Insieme facevamo la strada da piazza
Amedeo a via Cavallerizza e io, due pomeriggi a settimana, lavoravo fino alle 18 e, dunque, passavo per via Cavallerizza e mi incontravo con la ricorrente che usciva dal portone e ci recavamo verso piazza Amedeo.
All'andata prendevamo la metro insieme, però, io mi recavo a lavoro di mattina solo tre giorni a settimana. In questi tre giorni, io prendevo la metro insieme alla ricorrente verso le 8,20 di mattina dal 2014 fino al
14 Covid. Preciso che non prendevamo la stessa metro ma ci vedevamo a
Piazza Amedeo, all'uscita della metro.
Preciso che io lavoravo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00, invece, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 18,00. Quando terminavo di lavorare alle ore 14,00 nei tre giorni in cui lavoravo solo di mattina, non mi incontravo con la ricorrente dopo le ore 14,00. Nei due giorni in cui terminavo di lavorare alle 18,00 mi recavo a via
Cavallerizza e mi vedevo con la ricorrente per prendere la metro insieme. Nel periodo 2014 fino al 2019, ho portato, per due/tre volte alle ore 15,00, i vestiti del mio datore di lavoro sotto al portone di via
Cavallerizza e la ricorrente li veniva a ritirare per poterli aggiustare.
Ho visto che portava questa busta in sartoria. Il giorno dopo, la ricorrente mi portava questi vestiti della mia signora a Piazza Amedeo, dove io la incontravo. Io non li ritiravo dalla sartoria. Io davo dei soldi alla ricorrente da parte della mia titolare (si trattava di piccole somme).
La ricorrente ad agosto non lavorava ma non so se veniva pagata.
Adr: preciso che ho conosciuto la ricorrente nel 2014 perché facevamo parte di un gruppo di volontariato per l'Ucraina e ricordo che la ricorrente mi consegnava, a Piazza Amedeo, una borsa per portare vestiti e viveri ai nostri concittadini in Ucraina.
Il teste, , sentito all'udienza dell'02.04.2025, Controparte_3
ha riferito quanto segue:
“…Adr: sono parente della resistente, in quanto sono figlio del titolare
ma non ho ancora accettato l'eredità. Al momento Persona_1 non ho rinunziato all'eredità.”
Per tale motivo, l'avv. Di Gennaro ha eccepito l'incapacità del teste poiché è a tutti gli effetti, parte in causa, in quanto l'atto di riassunzione
è stato notificato anche nei suoi confronti in qualità di erede e lui risulta ad oggi formalmente convenuto. L'avv. Salvatore ha rilevato che il teste indicato è attualmente soggetto chiamato all'eredità senza aver acquisito la qualità di erede, precisando che la notifica dell'atto di riassunzione, rappresenta che lo stesso è stato notificato agli eredi, impersonalmente e collettivamente, del compianto presso il suo domicilio, per cui PE
15 allo stato sono stati citati gli eredi.
L'avv. Di Gennaro eccepisce che la notifica risulta del tutto regolare e il sig. è, a tutti gli effetti, convenuto contumace del Controparte_3
presente giudizio. Il Giudice, dunque, preso atto della notifica del ricorso, come previsto dal codice, agli eredi impersonalmente e collettivamente e della conseguente qualità di parte di Controparte_3
ha disposto che la parte sia sentita ai sensi dell'art. 421 cpc.
Il sig. , dunque, dichiara: “conosco la ricorrente Controparte_3
perché ha lavorato presso il laboratorio di mio padre dal 2015, se ben ricordo dal maggio 2015, fino al periodo Covid. Preciso che la ricorrente non era sempre presente almeno quando c'ero io. So che andava tutti i giorni a lavorare da maggio 2015, però, preciso che io non stavo sempre nel laboratorio e, quando ero presente, non sempre vedevo la sig.ra lavorare. Io non lavoravo con la sartoria ma mi appoggiavo a questo laboratorio, con una mia postazione, per svolgere delle mie attività, in quanto sono informatico e mi occupo di attività web marketing.
Nulla so circa l'orario di lavoro. So che l'orario di lavoro variava in base all'attività di sartoria da fare. La maggior parte delle attività svolte in sartoria, erano svolte dalle macchine e la ricorrente faceva quello che le veniva detto dal titolare. So che era addetta alla macchina da cucire ma non so specificare oltre.
Adr: so che la ricorrente ha comunicato le sue dimissioni tramite whatsapp indirizzato a mia LA . CP_1
Adr: so che la ricorrente, nel maggio 2021, è stata in malattia per
Covid, e dopo ha mandato un messaggio whatsapp con cui si è dimessa.
Si è presentata dopo, se ben ricordo nel giugno 2021, io ero presente, e la ricorrente chiedeva di essere licenziata per avere dei sussidi (Naspi).
All'incontro eravamo presenti io e mio padre;
mia LA stava in un'altra stanza. Mio padre non volle accettare di licenziarla perché si era dimessa e lei se ne andò, ma non so precisare ciò che disse ma mi pareva si trattasse di alcune minacce.
Adr: mia LA ha fatto una scuola di sartoria e stava con mio padre
16 per imparare e apprendere, ma non impartiva direttiva alla ricorrente.
Null'altro so.”
3. Tanto premesso, in merito alla durata del rapporto di lavoro, si rileva che la parte resistente ha inquadrato la ricorrente dal 13 luglio 2015 ed ha contestato il periodo di lavoro indicato in ricorso: ne consegue che la ricorrente ha l'onere di provare la sussistenza dell'attività lavorativa in nero per il periodo pregresso.
Le dichiarazioni dei testimoni, però, tenuto conto dei citati oneri probatori, non consentono di ritenere comprovata la data di inizio del rapporto lavorativo, ( 1 aprile 2010), come dedotto in ricorso.
I testi di parte ricorrente, difatti, hanno reso dichiarazioni generiche e contraddittorie sul punto.
Il primo teste, poco attendibile in quanto convivente con la Tes_1
ricorrente, ha confermato che la ricorrente, in un primo periodo (non oggetto di causa) “ha lavorato dal 2002 fino al 2010, ma non ha riferito, pur essendo convivente, con chiarezza che la ricorrente a ripreso a lavorare nel 2010 per la resistente.
Tale teste, difatti, ha riferito che “Nel 2010 la ricorrente è stata liquidata ma, poi, dopo qualche anno, il sig l'ha assunta di nuovo. Se ben PE
ricordo, la ricorrente ha ripreso a lavorare nella primavera del 2011”.
Tali dichiarazioni contraddicono quanto esposto dalla ricorrente, confermando l'inattendibilità del testimone.
La teste , del resto, non ha confermato neppure la Tes_3
versione dei fatti esposta dal quanto alla data di inizio del Tes_1
rapporto di lavoro, in quanto tale teste ha riferito di aver conosciuto la ricorrente nel 2014 (esprimendo comunque un ricordo molto generico), ma ha frequentato sporadicamente il luogo di lavoro dal 2015. Nel corso della testimonianza, tale teste non è stata precisa circa la data di inizio del rapporto di lavoro, benchè interrogata approfonditamente sul punto.
17 Tale teste, in particolare, ha riferito prima: “per quanto so, lavorava tutti i giorni dal 2015 al 2019”.
Successivamente tale teste ha riferito: “Nel periodo 2014 fino al 2019, ho portato, per due/tre volte alle ore 15,00, i vestiti del mio datore di lavoro sotto al portone di via Cavallerizza e la ricorrente li veniva a ritirare per poterli aggiustare”.
Il ricordo generico di tale teste, secondo cui la ricorrente avrebbe lavorato già dal 2014, non risulta supportato dalle dichiarazioni del compagno della ricorrente, né da ulteriori riscontri oggettivi.
Dai verbali dell'Ispettorato del Lavoro del 09/10/2015 e del 13/07/2016, versati in atti dalla parte resistente, del resto, non emerge alcuna dichiarazione della ricorrente atta a smentire lo svolgimento della sua attività lavorativa con tempi e modalità diversi da quelli contrattualizzati
(doc.18).
Le dichiarazioni della teste della parte resistente;
non sono Tes_2
suscettibili, inoltre, di confermare la versione dei fatti esposta in ricorso, in quanto tale teste ha riferito: “Se ben ricordo, la ricorrente aveva già lavorato in precedenza, ovvero molto prima del 2015 o, meglio, l'ho vista talvolta nel laboratorio dal 2015. Se ben ricordo, l'ho vista nel laboratorio prima del 2010, quando ancora studiavo”.
Tale teste ha precisato, inoltre, che: “nel periodo immediatamente precedente al 2015, non ho visto la ricorrente. In tale periodo, io non lavoravo a vai Cavallerizza ma passavo spesso di mattina o pomeriggio.
Dal 2010 fino al 2015 non ho mai visto la ricorrente lavorare nel laboratorio, pur frequentandolo spesso”.
Ne consegue che le domande relative al periodo precedente al a data di assunzione formale del 13 luglio 2017 sono da rigettare.
4. In merito alle domande per il periodo successivo all'inquadramento, sussiste contestazioni tra le parti sull'orario di lavoro osservato.
Il teste sul punto, ha riferito quanto segue: “La ricorrente Tes_1 lavorava dalle ore 9 alle 18” ……”. So che la ricorrente è stata
18 inquadrata. Da questo momento in poi, la ricorrente ha lavorato dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì e, talvolta, ha lavorato anche di sabato. In genere, ha fruito di pausa pranzo di un'ora”.
Quanto all'attendibilità del teste, costui ha riferito che accompagnava la ricorrente al lavoro. In particolare, il ha riferito: “…Quando io Tes_1
facevo i turni di pomeriggio al comune, iniziavo a lavorare alle 14 e, dunque, accompagnavo la ricorrente a lavoro alle ore 9”…..” ho lavorato per il comune fino al 2019, per 5 giorni a settimana. Osservavo dei turni alterni: a volte di mattina (dalle 8 alle 14), a volte di pomeriggio dalle ore
14,00 alle 20 e altre volte il turno di notte, tranne l'ultimo anno di lavoro in cui non c'era il turno di notte. Accompagnavo la ricorrente 2/3 volte alla settimana e qualche volta, attendevo la ricorrente a piazza Vittoria con la macchina dopo le 18, quando la ricorrente terminava di lavorare”.
La teste , che ha riferito di aver lavorato come Tes_3 collaboratrice, vicino a via Cavallerizza, in merito all'orario di lavoro, ha riferito: “Per quanto so, la ricorrente entrava alle 9 a via Cavallerizza e, in genere, usciva alle 18. Tanto so perché prendevamo la metro insieme, quando non c'era il compagno della ricorrente. Insieme facevamo la strada da piazza Amedeo a via Cavallerizza e io, due pomeriggi a settimana, lavoravo fino alle 18 e, dunque, passavo per via Cavallerizza e mi incontravo con la ricorrente che usciva dal portone e ci recavamo verso piazza Amedeo. All'andata prendevamo la metro insieme, però, io mi recavo a lavoro di mattina solo tre giorni a settimana. In questi tre giorni, io prendevo la metro insieme alla ricorrente verso le 8,20 di mattina dal
2014 fino al Covid. Preciso che non prendevamo la stessa metro ma ci vedevamo a Piazza Amedeo, all'uscita della metro”.
In merito all'attendibilità di tali ricordi, la teste ha riferito: “Preciso che io lavoravo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00, invece, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 18,00. Quando terminavo di lavorare alle ore 14,00 nei tre giorni in cui lavoravo solo di mattina, non mi incontravo con la ricorrente dopo le ore 14,00. Nei due giorni in cui terminavo di lavorare alle 18,00 mi recavo a via Cavallerizza e mi vedevo con la ricorrente per prendere la metro insieme”.
19 Il teste sig. , sentito liberamente in quanto incapace di Controparte_3
testimoniare, attesa la sua qualità di parte, ovvero di soggetto citato in giudizio e non costituito, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'orario osservato dalla ricorrente, mentre la teste ha riferito di Tes_2 essersi recata a pranzo “ tutti i giorni, al laboratorio dalle 13.30 alle 16.00”
e di non aver visto la ricorrente in tale orario.
Si rileva, tuttavia, che la parte resistente non ha contestato in maniera precisa l'orario indicato in ricorso, né ha indicato l'articolazione dell'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
La teste peraltro, ha confermato che alle 09.00 la ricorrente già era Tes_2
al lavoro, contrariamente alle risultanze dei contratti e delle variazioni di orario indicati nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente, secondo i quali la ricorrente avrebbe dovuto iniziare l'attività lavorativa alle dieci di mattina). (cfr. all.to 6- all.to 6.1 della ricorrente).
Tale teste ha riferito: “mi recavo quasi tutte le mattine alle 9 presso il laboratorio per prendere il caffè con e con il papà nel laboratorio CP_1
e vedevo la ricorrente, la quale stava nella stanza dove stanno i macchinari”
Le testimonianze, dunque, confermano l'orario di lavoro indicato in ricorso;
ne consegue che va accolta la domanda relativa alle differenze retributive per il periodo dal 13 luglio 2015 alla fine del rapporto di lavoro, tenuto conto dell'effettivo orario di lavoro.
In merito al calcolo delle differenze retributive, va premesso che la ricorrente ha effettuato i calcoli con riferimento al maggio del 2021, con riferimento al ccnl tessili, aziende artigiane, come risulta dai conteggi allagati al ricorso.
Non risulta fondata, quindi, la contestazione della parte resistente, che ha dedotto che la ricorrente ha invocato i parametri del ccnl del settore industria. La parte resistente, del resto, non ha indicato alcun elemento preciso dal quale desumere che i calcoli depositati non sono stati effettuati sulla base dei parametri indicati nel citato contratto, settore artigiani.
20 In conclusione, tenuto conto dell'istruttoria svolta, nonché della contestazione generica della parte resistente circa l'orario di lavoro, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione giusta ed equa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Per quanto riguardala retribuzione percepita occorre riferirsi a quanto indicato nei conteggi allegati al ricorso. Come noto, in tema di adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, incombe al datore di lavoro la prova dell'esatto pagamento. (Cass. Sez. U Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
In merito alla prova del pagamento della retribuzione, cui è onerato il datore di lavoro, sulla base dei principi già richiamati, ( cfr.: ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001), la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha espresso il seguente principio di diritto:
“Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula 'per ricevuta' costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non dell'effettivo pagamento. Pertanto, l'obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, legge 5 gennaio 1953, n. 4, di consegnare ai lavoratori un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non costituisce prova dell'avvenuto pagamento. La prova del pagamento della retribuzione è, quindi, a carico del datore di lavoro poiché non vi è una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalla busta paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore. L'onere della prova spetta, invece, al lavoratore soltanto nel caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore stesso”. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06/09/2018, n. 21699).
Questo Giudice ritiene che, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, la retribuzione percepita dalla ricorrente sia insufficiente e sproporzionata, viste le mansioni svolte e la quantità di lavoro prestato. Occorre, quindi determinare la retribuzione equa e sufficiente alla stregua del contratto collettivo invocato dal ricorrente, applicato in azienda.
Orbene, ai fini della quantificazione delle somme dovute, è possibile far riferimento, sia al principio di equità per non gravare il processo di spese di ctu, ai conteggi analitici allegati al ricorso. Va precisato, che la parte
21 resistente non ha contestato in maniera specifica le mansioni svolte e l'inquadramento rivendicato. ( III livello).
5. Tenuto conto, quindi, della retribuzione effettivamente percepita, nonché dei conteggi allegati al ricorso, i quali vanno richiamati integralmente, la ricorrente ha diritto al pagamento delle seguenti somme per il periodo 13 luglio 2015 al maggio 2021.
- € 253 per la prestazione resa nel luglio 2015; € 3.358,36 per la prestazione resa da agosto a dicembre 2015; € 655,00 a titolo di
13ma 2015;
- € 8760,06 per differenze retributive relative al 2016, come da conteggi;
- € 8043,00 per l'anno 2017;
- € 8998,96 per l'anno 2018;
- € 9354,63 per il 2019;
- € 9265,37 per il 2020;
- € 4.575,19 per il 2021
- Per un totale di € 53263,57 ( lordi), per il periodo 13 luglio 2015 – maggio 2021.
6. In merito all'individuazione della parte tenuta al pagamento, va ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente in quanto dalla prova testimoniale Controparte_1 svolta non è emerso che l'azienda fosse diretta anche da costei.
I testi di parte ricorrente, difatti, non hanno visto Controparte_1
mentre impartiva direttive. La questione della legittimazione risulta ( sebbene solo in parte) superata dal decesso del titolare sig. . PE
7. In conclusione, gli eredi del sig. vanno condannati in PE
solido al pagamento della complessiva somma di € 53263,57 ( lordi),
a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie. Su tale somma va calcolata la rivalutazione
22 monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo. Si richiamano integralmente i conteggi di cui in ricorso, ai quali elementi esattamente rinvia, anche in merito alle somme percepite, nonché alla data di decorrenza di ciascuna pretesa.
8. Quanto alla domanda relativa al licenziamento orale e alla data di cessazione del rapporto, sussiste contestazione circa le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa.
La ricorrente, difatti, ha allegato di essere stata retribuita sino all'aprile
2021; di aver contratto il covid il 27 aprile 2021 e di non aver prestato l'attività lavorativa sino al 17 maggio 2021; di aver ripetutamente offerto la prestazione lavorativa, ma nel ricorso non risulta individuata una data precisa dell'asserito licenziamento intimato senza forma scritta: nel ricorso si cita un incontro del 22 dicembre 2021, fissato dalla stessa parte resistente come da missiva dell'avv. De Falco prodotta dalla stessa parte ricorrente: eppure i conteggi sono stati effettuati sino al maggio 2021.
Di contro, la parte resistente, nella memoria difensiva ha dedotto che con messaggio del 22 maggio 2021, la ricorrente avrebbe manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro.
A sostegno di tale versione dei fatti, la resistente ha prodotto il citato messaggio whats app, nonché la lettera del 28 maggio 2021 dell'avv.
Marcone con la quale non si menziona l'asserito licenziamento orale, nonché la missiva inviata dal sig. del 10 giugno 2021, con la PE
quale si contesta alla ricorrente le assenze dal lavoro a decorrere dal 24 maggio 2021. ( doc. n. 10 e 12 della parte resistente).
9. Tanto premesso, al fine di decidere in merito alla domanda avente ad oggetto l'asserito licenziamento orale, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che:
“… in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la
"estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della
23 "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo"
(Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2019 2019, n. 3822; Cass. n. 31501 del
2018).
Nella motivazione la richiamata sentenza ha supportato le citate conclusioni con le seguenti argomentazioni:
“Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso.
Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perchè questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"…..”Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perchè in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento…..”3.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sè sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto
24 positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. Sulla base delle citate argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
"Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sè sola idonea a fornire tale prova.
Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c., comma 1, rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa".
In altri precedenti la Suprema Corte ha osservato altresì: “….in caso di cessazione dell'attuazione del rapporto di lavoro, in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni, e in presenza di contrapposte tesi in giudizio circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito, ai fini dell'accertamento del fatto, deve prestare particolare attenzione, indagandone la rilevanza ai fini sostanziali o probatori nel caso concreto, anche agli eventuali episodi consistenti nell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 05/05/2011)
09-09-2011, n. 18523).
10. Orbene, le risultanze istruttorie vanno vagliate alla luce dei citati precedenti giurisprudenziali, condivisi dal Tribunale.
25 Appaiono rilevanti anche le dichiarazioni delle parti, rese in prima udienza.
La ricorrente ha riferito: “Confermo il ricorso. Ho lavorato come sarta fino a due anni fa. Il rapporto è stato sospeso durante il covid. L'ambiente di lavoro non era salubre e quindi ho avuto una sinusite, per questo motivo sono andata in ospedale e non mi sono presentata a lavoro perché ero in ospedale a causa della sinusite. Durante il rapporto di lavoro è stato trasformato il rapporto in part time mentre ho lavorato 8 ore al giorno.
Non mi hanno pagato l'ultima busta paga compresiva dell'ultimo mese di lavoro e del TFR che non ho voluto firmare proprio perché non ho ricevuto il TFR”.
Liberamente interrogato ha dichiarato: Persona_1
“Confermo la memoria. Ho assunto la ricorrente dal 2015 e non ha mai lavorato prima. Nego che la ricorrente abbia lavorato per me a nero.
Ricordo che la ricorrente si è ammalata per il covid (non ricordo la data precisa). Ci sono dei messaggi sms con cui la ricorrente avvisa che non poteva andare a lavoro. Successivamente al periodo di malattia la ricorrente mi ha comunicato per messaggio sms che non sarebbe più venuta a lavorare. Io stavo nel laboratorio e l'attività lavorativa dipendeva dagli ordini dei committenti e l'orario di lavoro variava in relazione agli ordini dei committenti. Non posso indicare l'orario di lavoro che corrisponde alle buste paga. Mi riporto alla documentazione. Offro a titolo conciliativo la somma di omnicomprensiva di euro 6000, comprensiva del
TFR e delle spese legali”.
Orbene, anche in sede di libero interrogatorio la ricorrente non ha fatto riferimento ad una data precisa in cui sarebbe stata estromessa dal luogo di lavoro;
al contrario, la ricorrente ha riferito di non essersi più presentata al lavoro per una sinusite.
Sotto diverso profilo, si rileva che la difesa della parte ricorrente non ha contestato la provenienza del messaggio whats app del maggio 2021, in quanto anche nelle note illustrative, la ricorrente si è limitata a smentire la tesi avversaria circa la volontà di dimissioni da ricollegare alla fruizione di una pensione in Ucraina, ma non risulta mai contestato nel corso del
26 processo la provenienza del citato messaggio, allegato al doc. n. 7 della produzione ricorrente). La ricorrente, che ha effettuato i calcoli delle differenze retributive sino al maggio 2021, non ha comprovato di aver riscontrato la missiva della parte resistente, del 10 giugno 2021, con la quale si contestano le assenze dal lavoro.
Non appare, pertanto, attendibile il teste compagno della Tes_1 ricorrente, il quale ha riferito: “La ricorrente ha lavorato fino ad aprile
2021, in quanto ha contratto il Covid. La ricorrente, dunque, è stata in malattia. Dopo un mese, si è ripresentata a lavoro, ma il sig le PE disse che non c'era più lavoro.
Io non ero presente al primo colloquio, però, l'ho accompagnata, successivamente, mi pare a maggio (18 o 20 maggio) ed abbiamo esibito il referto del tampone. Il sig , in questo colloquio, in mia presenza, PE le disse che non c'era più lavoro e le offrì di lavorare solo saltuariamente.
La ricorrente propose, dunque, al sig. di licenziarla, per poter PE fruire della disoccupazione, ma il sig disse: “licenziati tu”. Ci PE
siamo informati ed abbiamo riscontrato che, se la ricorrente si fosse dimessa, non sarebbe potuto fruire della disoccupazione. La ricorrente non ha ricevuto lettera di licenziamento”.
Tale testimonianza non risulta confortata da ulteriori elementi oggettivi e da ulteriori testimonianze.
La sig.
, non ha difatti, riferito nulla in merito all'asserito Tes_3
licenziamento orale.
Nel ricorso, come anticipato, non risulta indicata la data dell'incontro del maggio 2021, di cui ha riferito il teste in quanto, si indica solo la Tes_1
data del 22 dicembre 2021, molto distante temporalmente dalla cessazione dell'attività lavorativa. Il teste nulla ha riferito circa l'incontro Tes_1
del dicembre 2021.
La ricorrente, del resto, ha allegato di aver formalmente offerto la prestazione lavorativa solo nel novembre 2021.
27 L'istruttoria svolta, dunque, non consente di ritenere comprovata l'estromissione dal rapporto di lavoro per volontà datoriale, in quanto la stessa ricorrente ha riferito in sede di libero interrogatorio di non essersi più presentata sul luogo di lavoro.
La domanda relativa al licenziamento orale va, di conseguenza, rigettata.
11. Dalla documentazione versata in atti e dalla tolleranza del datore di lavoro circa le assenze della ricorrente, comprovata dall'omessa comunicazione del licenziamento per giusta causa ( nonché dalla compilazione delle buste paga anche per il periodo successivo al maggio 2021) si evince che il rapporto per cui è causa si è risolto per mutuo consenso nel maggio 2021.
12. Ne consegue che va rigettata la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso proposta dalla ricorrente e l'analoga domanda riconvenzionale proposta dal resistente.
13. Le parti resistenti e gli eredi del sig. , citati collettivamente, PE
vanno condannati in solido al pagamento del tfr, in quanto non risulta la prova del pagamento del TFR, che va calcolato, in via equitativa, tenuto conto delle differenze retributive riconosciute in ragione del superiore orario di lavoro svolto, in € 9000,00, somma calcolata, tenuto conto della retribuzione dovuta indicata nei conteggi per differenze retributive e del principio di equità. Si rileva che la parte ricorrente ha omesso di indicare lo sviluppo dei conteggi, relativo al tfr. Su tale somma va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
14. La parziale soccombenza rispetto alle domande proposte e la reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese per due terzi. La parte resistente va condannata al pagamento del residuo terzo delle spese di lite.
P.Q.M.
28 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, condanna le parti resistenti, nonché gli ulteriori eredi del sig. in solido al pagamento, in PE
favore della ricorrente, della complessiva somma di € 53.263,57
(lordi), a titolo di differenze retributive, per il periodo dal 13 luglio
2015 sino al maggio 2021, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna, inoltre, le parti resistenti, nonché gli ulteriori eredi del sig. in solido al pagamento, in favore della ricorrente, al PE
pagamento in favore di € 9000,00, a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa per due terzi le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, del residuo terzo delle spese di lite, liquidato tale terzo in euro 2500,00 a titolo di onorario, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli, il 25.06.2025 - 19.07.2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 19/07/2025 in
Cancelleria
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 25 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6029 /2022 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. DI GENNARO C.F._1
ADRIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (c.f.: Controparte_1
), in proprio e/o nella qualità di erede di C.F._2
, nato a [...] il [...], (C.F. Persona_1
) e deceduto in Napoli il 04/10/2023, rappresentata e C.F._3 difesa dall'avv. SALVATORE COSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
RESISTENTE
E
, nata a [...] l'[...], (c.f.: Controparte_2
1 ), nella qualità di erede di C.F._4 PE
, nato a [...] il [...], (C.F.
[...]
) e deceduto in Napoli il 04/10/2023, rappresentata e C.F._3 difesa dall'avv. SALVATORE COSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
nella qualità di erede di Controparte_3 PE
,
[...]
resistente contumace
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04/04/2022 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, la sig.ra ha convenuto in giudizio i Parte_1
sig.ri e esponendo: Persona_1 Controparte_1
− di essere stata assunta dal sig. e da Persona_1 CP_1
con regolare inquadramento in data 13/07/15, lamentando
[...]
di aver prestato la propria attività lavorativa, senza formale inquadramento, già dal 01/04/2010, allorquando è stata assunta dopo un colloquio con i suddetti convenuti, i quali gestivano insieme, con pari responsabilità e poteri, una sartoria artigianale;
− di aver prestato la propria attività sin dal 2002, nella sartoria di alta moda di cui era socio, fino al 2009, data di cessazione di PE
tale società, riprendendo poi la stessa attività, nel 2010, con il sig.
e per altri dieci anni;
Persona_1 Controparte_1
− di aver svolto tutta l'attività inerente alla realizzazione o aggiusti di vestiti di alta sartoria, svolgendo mansioni sussumibili nel III livello del CCNL artigianato tessile;
− di aver lavorato e di essere stata retribuita fino ad aprile 2021, lamentando di non aver potuto prestare attività lavorativa fino al
17.05.21, in quanto dal 27.04.21 ha contratto il Covid 19;
2 − che, successivamente, nonostante l'esito negativo del tampone, non le è stato consentito di riprendere l'attività lavorativa né le sono state erogate le retribuzioni dovute;
− che, nonostante abbia ripetutamente offerto la propria prestazione, i sigg. , adducendo vari pretesti, si sono sempre rifiutati di PE
farla ritornare al lavoro prima, a loro dire, per motivi economici, e poi, in maniera del tutto pretestuosa, per non essere munita di green pass;
− di aver offerto la propria prestazione, oltre che di persona, anche a mezzo del proprio procuratore con raccomandata del 12/11/21, riscontrata solo dopo un mese, precisamente il 17/12/21, con cui veniva formalmente invitata alla ripresa dell'attività lavorativa per il giorno 22/12/21, ripresa che però nei fatti non le è stata consentita;
− di essersi presentata, in data 22.12.22, sul luogo di lavoro per riprendere l'attività, ma i convenuti non solo non le hanno consentito la ripresa lavorativa, ma le hanno chiesto anche di accettare, a tacitazione definitiva di ogni pretesa, la cifra netta di euro 2.832,86, comprensiva del TFR, secondo quanto riportato nello statino paga novembre 2021 che le è stato contestualmente sottoposto;
− di aver rifiutato la proposta suddetta formulata dai resistenti e di essere stata allontanata;
− di aver lavorato, per tutta la durata del rapporto, dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00, con una pausa di un'ora, nonostante abbia sottoscritto vari contratti riportanti un diverso orario di lavoro ed in particolare: il primo datato 13/07/2015 per un orario di lavoro pari a 10 ore settimanali, dalle 10.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, poi modificato dal 01/01/2017 al 28/02/2017 in ragione di 20 ore settimanali, di 30 ore poi dal 01/03/2017 al 01/06/2018 e di 15 ore poi dal 01/07/2018 a fine rapporto;
− di aver sempre percepito una retribuzione pari ad €. 35,00 al giorno;
− di non aver percepito nulla a titolo di 13esima mensilità, Tfr né indennità di mancato preavviso;
− di aver goduto di un mese di ferie ad agosto senza retribuzione;
3 − di aver diritto alle conseguenti differenze retributive, per ratei
13esima mensilità, per ferie non godute, per mancato preavviso, così come specificate nei conteggi allegati al ricorso.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“a) accertare e dichiarare il licenziamento orale intimato alla ricorrente nullo, annullabile, illegittimo, ingiustificato poiché intimato senza la forma ad substantiam e/o in maniera sproporzionata e/o senza causa legittimante;
b) conseguentemente ordinare ai sigg. n. q. di titolare Persona_1 dell'omonima ditta e n.q. di datrice di lavoro di fatto, Controparte_1 solidalmente o in via alternativa colui che si accerti essere l'effettivo datore di lavoro, di reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente;
c) condannare i resistenti solidalmente, o in via alternativa, al risarcimento del danno patito dalla ricorrente per il licenziamento nullo e/o annullabile e/o illegittimo, ingiustificato con un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo;
in ogni caso ad un risarcimento in misura non inferiore alle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto;
accertando, altresì, il diritto della ricorrente, qualora intendesse esercitare la relativa opzione, di ottenere dal datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto o nella misura ritenuta di giustizia o in via gradata al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione;
d) accertare e dichiarare che tra la sig. ed il sig. Pt_1 PE
n.q. e/o , dal 1° aprile 2010 o dalla diversa
[...] Controparte_1 data che risulterà dimostrata all'esito dell'istruttoria della causa e/o ritenuta di giustizia, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, inquadrabile secondo le mansioni effettivamente svolte nel III livello del
CCNL Artigianato Tessile, o nel diverso livello e per il diverso contratto che si accerterà in corso di causa;
e) accertare e dichiarare che nel periodo compreso tra aprile 2010 e maggio 2021, o per quel diverso periodo che si accerterà in corso di causa la ricorrente malgrado il contratto a tempo parziale sottoscritto, ha lavorato dalle 09.00 alle 18.00 con una pausa di un'ora, o comunque in
4 quella diversa maggiore o minore misura che si accerterà in corso di causa;
f) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione per intero e/o per la differenza ancora dovuta, delle voci retributive maturate in suo favore e dalla stessa non percepite, per i titoli puntualmente specificati nella premessa in fatto del presente atto e nei conteggi allegati che ne costituiscono parte integrante;
4) per l'effetto, dichiarato il diritto della sig. alla corresponsione Pt_1 della complessiva somma di Euro 111.539,07 (di cui Euro 78.338,09 per differenze retributive a titolo di retribuzione diretta, Euro 14.674,41 per ratei 13^ mensilità, Euro 446,28 ferie non godute, 2.207,95 festività non godute, 1.509,04 mancato preavviso, Euro 14.363,30 per TFR,), condannare i sig. n.q. e/o la sig. , Persona_1 Controparte_1 solidalmente o in via alternativa, al pagamento in favore della ricorrente del suddetto complessivo importo pari ad Euro 111.539,07, in relazione alle indicate causali e così come specificate dall'allegato prospetto contabile da intendersi parte integrante del presente ricorso, sul quale andranno calcolati interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o comunque per quelle somme, maggiori o minori, e per quei titoli, che si accerteranno dovuti in corso di causa;
5 ) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario, e liquidazione delle spese sostenute ed a sostenersi che saranno dimostrate in corso di causa”.
I convenuti, e ritualmente citati in Persona_1 Controparte_1
giudizio, si sono costituiti in data 24.08.2022, eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva di , contestando le Controparte_1
avverse deduzioni e proponendo domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro a causa delle dimissioni volontarie della ricorrente, in data 22 maggio 2021, con conseguente condanna al pagamento, in favore del , Persona_1
della relativa indennità, da quantificarsi in separato giudizio.
Differita la prima udienza del 6 settembre 2022 all'udienza del 19 aprile
2023, a seguito della formulazione della domanda riconvenzionale, il
Tribunale ha rinviato la causa all'udienza del 13.06.2023, su concorde richiesta delle parti, per bonario componimento.
5 In tale udienza del 13 giugno 2023, a seguito del libero interrogatorio delle parti, il Giudice ha formulato una proposta transattiva, al fine di conciliare la lite, per la somma omnicomprensiva di € 9.000,00.
Tale proposta è stata rifiutata dalla sola parte ricorrente ed accettata dalla parte resistente.
Ammessa la prova testimoniale, fissata per l'udienza del 12.03.2024, la causa è stata interrotta in pari data, per il decesso del sig. . PE
Riassunta la causa nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente, con ricorso depositato in data 20 marzo 2023, la causa è stata fissata per la data del 18 giugno 2024, udienza differita al 26 novembre 2024, per la proposizione della domanda riconvenzionale. In tale udienza, il Giudice, dato atto dell'impossibilità di formulare una proposta conciliativa per l'assenza delle parti, ha fissato l'udienza dell'11.02.2025 per ascoltare un teste per parte, rinviando all'udienza del 25 marzo 2025, udienza differita al 02.04.2025, per impedimento sia del difensore sia del
Giudice, ammesso nelle more ad un corso obbligatorio di formazione.
Espletata la prova testimoniale la causa è stata rinviata per la decisione, con termine per note.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 1. Va premesso che - operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c. - spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato;
in particolare, gli indici rilevatori della subordinazione, erano rappresentati dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di
7 un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori). (Cass. civ. Sez. VI –
Lavoro Ord., 26/05/2021, n. 14530).
Occorre ricordare il principio più volte espresso dalla Suprema Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass.
8.4.2015 n. 7024), secondo cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.”
Come noto, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la
8 fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Va premesso, inoltre, che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass.
SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita
(Cass., 2.6.82, n. 3357).
Per quanto concerne la domanda relativa alle mansioni superiori, rispetto all'inquadramento contrattuale, va premesso, in linea di principio, che - in applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. - il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
La domanda di inquadramento superiore esige difatti il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi,
9 richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. civ., sez. lav., 28-04-2015, n. 8589; Cass. civ., sez. lav., 30-10-2008, n. 26234;
Cass. civ., sez. lav., 06-03-2007, n. 5128.). L'inquadramento del lavoratore subordinato presuppone, dunque, un accertamento che può essere suddiviso in tre fasi: 1) l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto;
2) l'accertamento in fatto delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
3) la verifica della riconducibilità di tali mansioni al profilo descritto nella declaratoria contrattuale. (cfr: Cass. n.
20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015).
2. Tanto premesso in merito al riparto degli oneri probatori, appare opportuno, ai fini del decidere, riportare le dichiarazioni testimoniali.
Il primo teste, , sentito all'udienza Testimone_1 dell'11.02.2025, ha riferito quanto segue:
“… Sono indifferente. Convivo con la ricorrente dal 2006 e la conosco dal 2001.
Lavoravo per il comune di Napoli e sono in pensione dal 2019. La ricorrente è sarta ed ha lavorato per ed ha lavorato Persona_1
dal 2002 fino al 2010, a via Cavallerizza, ove io sono stato più di una volta. Il sig impartiva gli ordini alla ricorrente ma ho visto PE
anche che vi erano due stanze, una dedicata alla sartoria ed una per ricevere i clienti. Il sig indicava le cose da fare alla figlia PE
, ma non so precisamente che lavoro facesse la figlia. Non ho CP_1
visto lavorare la figlia. Il padre diceva alla figlia di impartire gli ordini ai dipendenti. Quando io facevo i turni di pomeriggio al comune, iniziavo a lavorare alle 14 e, dunque, accompagnavo la ricorrente a lavoro alle ore 9.
10 La ricorrente lavorava dalle ore 9 alle 18. Preciso che per i primi mesi, ovvero 2007, in cui la ricorrente ha lavorato, ha iniziato a lavorare dalle ore 8.30 e terminava alle 17.30.
Confermo che la ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2002. La ricorrente cuciva i cappotti, il taglio era effettuato dal sig . Ho PE
visto che la ricorrente utilizzava la macchina cucitrice. So che la ricorrente ha cucito anche le divise per il Napoli. Nel 2010 la ricorrente
è stata liquidata ma, poi, dopo qualche anno, il sig l'ha PE
assunta di nuovo. Se ben ricordo, la ricorrente ha ripreso a lavorare nella primavera del 2011. So che la ricorrente è stata inquadrata. Da questo momento in poi, la ricorrente ha lavorato dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì e, talvolta, ha lavorato anche di sabato. In genere, ha fruito di pausa pranzo di un'ora. La ricorrente ha lavorato fino ad aprile 2021, in quanto ha contratto il Covid. La ricorrente, dunque, è stata in malattia. Dopo un mese, si è ripresentata a lavoro, ma il sig
le disse che non c'era più lavoro. PE
Io non ero presente al primo colloquio, però, l'ho accompagnata, successivamente, mi pare a maggio (18 o 20 maggio) ed abbiamo esibito il referto del tampone. Il sig , in questo colloquio, in mia PE presenza, le disse che non c'era più lavoro e le offrì di lavorare solo saltuariamente. La ricorrente propose, dunque, al sig. di PE
licenziarla, per poter fruire della disoccupazione, ma il sig PE disse: “licenziati tu”. Ci siamo informati ed abbiamo riscontrato che, se la ricorrente si fosse dimessa, non sarebbe potuto fruire della disoccupazione. La ricorrente non ha ricevuto lettera di licenziamento.
Adr: la ricorrente percepiva 35€ al giorno dal 2011 mentre, in precedenza, percepiva 28€ al giorno. Per quanto so, la ricorrente non era pagata durante le ferie di agosto.
Adr: in occasione del colloquio di maggio 2021, il sig voleva PE
far firmare alla ricorrente una busta paga con un importo inferiore a quello dovuto, come se avesse lavorato per tre giorni alla settimana. Le ha offerto, a titolo di liquidazione, €2.800,00. La ricorrente ha rifiutato sia di sottoscrivere la quietanza sia il tfr.
Adr: ho lavorato per il comune fino al 2019, per 5 giorni a settimana.
11 Osservavo dei turni alterni: a volte di mattina (dalle 8 alle 14), a volte di pomeriggio dalle ore 14,00 alle 20 e altre volte il turno di notte, tranne
l'ultimo anno di lavoro in cui non c'era il turno di notte. Accompagnavo la ricorrente 2/3 volte alla settimana e qualche volta, attendevo la ricorrente a piazza Vittoria con la macchina dopo le 18, quando la ricorrente terminava di lavorare”.
La teste, , sentita all'udienza dell'11.02.2025, ha Tes_2
riferito quanto segue:
“… Sono indifferente. Lavoro come dipendente al comune di Pollena
Trocchia da 3 anni. In precedenza, ho lavorato per uno studio legale.
Conosco la parte ricorrente, in quanto l'ho vista al laboratorio del
. Io sono amica di famiglia della sig. ra . Io PE Controparte_1
abito a piazza Municipio e, per un certo periodo, ovvero da fine 2014 fino al 2017, ho lavorato nei pressi di via Cavallerizza per uno studio legale.
Ho conosciuto la ricorrente nel 2015 e, in quel periodo, il mio studio legale era a via Cavallerizza. Se ben ricordo, la ricorrente aveva già lavorato in precedenza, ovvero molto prima del 2015 o, meglio, l'ho vista talvolta nel laboratorio dal 2015. Se ben ricordo, l'ho vista nel laboratorio prima del 2010, quando ancora studiavo. Dal 2015, mi recavo quasi tutte le mattine alle 9 presso il laboratorio per prendere il caffè con e con il papà nel laboratorio e vedevo la ricorrente, CP_1
la quale stava nella stanza dove stanno i macchinari;
di preciso, nulla posso riferire circa le mansioni. Quando mi recavo a pranzo al laboratorio, non vedevo la ricorrente. Il laboratorio si trova sotto casa del , il quale si tratteneva anche fino a tardi, ma non conosco PE
gli orari della ricorrente. Io mi trattenevo per il pranzo, tutti i giorni, al laboratorio dalle 13.30 alle 16.00 ed, in tale orario, non ho mai visto la ricorrente. Dopo il 2018, non ho frequentato con molta assiduità il laboratorio, ma anche dopo il 2018, se passavo per il laboratorio alle
16, non ho mai visto la ricorrente.
Non ricordo se ho visto la ricorrente dal 2018. Sicuramente, ricordo che
12 l'attività lavorativa è iniziata durante il periodo Covid. La sig.ra
mi raccontò che la ricorrente si era ammalata, se ben ricordo, CP_1
nel 2021 e, dopo la malattia, non era rientrata dal lavoro, nonostante diversi solleciti a riprendere l'attività lavorativa. La ricorrente era
l'unica dipendente della sartoria. Ricordo che mi raccontò di CP_1 essere dispiaciuta perché la ricorrente non aveva ripreso l'attività lavorativa dopo il . Non so se la ricorrente era stata assunta con Pt_2
contratto.
Il titolare della sartoria era il sig . PE
Adr: preciso che, quando ho detto che andavo a mangiare con la signora
, alle 13.30, passavo per il laboratorio e non vedevo la CP_1
ricorrente e, poi, andavo a pranzare con , quasi tutti i giorni, CP_1
fino al 2018 al piano di sopra e mi trattenevo fino alle 14.15 circa;
poi, andavamo al laboratorio per prendere il caffè e mi trattenevo fino alle
16. Dalle 14.15 alle 16 non vedevo mai la ricorrente.
Il laboratorio ha due ingressi, con una saletta per l'accoglienza.
Quando mi recavo nel laboratorio, era possibile verificare chi era addetto al lavoro. Non conosco le mansioni svolte dalla ricorrente proprio perché non vedevo la ricorrente durante lo spacco ma la vedevo solo quando passavo la mattina, alle 9.
Adr: nel periodo immediatamente precedente al 2015, non ho visto la ricorrente. In tale periodo, io non lavoravo a vai Cavallerizza ma passavo spesso di mattina o pomeriggio. Dal 2010 fino al 2015 non ho mai visto la ricorrente lavorare nel laboratorio, pur frequentandolo spesso”.
La teste, , sentita all'udienza dell'02.04.2025, ha Tes_3
riferito quanto segue:
“… Sono indifferente. Attualmente sono disoccupata. Conosco la parte ricorrente perché ho lavorato nei pressi di Piazza Vittoria, a Via Carlo
Poerio (non ricordo esattamente il numero;
si entrava da un vicolo di via Carlo Poerio), come badante presso l'ing. Persona_2
(non sono sicura né della pronuncia né del nome esatto) dal 2010 fino al
2019.
13 Ho conosciuto la ricorrente nel 2014 perché facevamo parte di uno stesso gruppo di volontariato. Sono passata per la sartoria sita nei pressi di Via Cavallerizza nel 2014; ricordo che la ricorrente bussava al portone e la vedevo entrare ed ho saputo che andava a lavorare in una sartoria. Io sono entrata in sartoria una volta nel 2015, se ben ricordo, e ho visto il proprietario, di cui non ricordo il nome. Il proprietario cercava una donna per fare le pulizie e mi sono presentata per poter eventualmente trovare un lavoro a mia figlia, ma non ci siamo accordati sul compenso.
Ricordo che io, due/tre volte nel 2015, ho portato dei vestiti della mia titolare a via Cavallerizza ma non sono mai entrata dentro la sartoria, in quanto chiamavo la ricorrente con il cellulare e la ricorrente usciva.
So che la ricorrente ha lavorato nella sartoria fino al periodo del Covid.
Ricordo che dopo il 2015, quando terminavo di lavorare, mi recavo a
Via Cavallerizza, non ogni giorno, e vedevo la ricorrente uscire dal portone e ci recavamo insieme a prendere la metro a piazza Amedeo.
Ricordo che dentro al portone c'era una porta di vetro ed ho visto il proprietario.
Io non ho visto tutti i giorni la ricorrente ma, per quanto so, lavorava tutti i giorni dal 2015 al 2019. Non ho visto lavorare la ricorrente ma, per quanto so, aggiustava i vestiti.
Non ho mai visto la sig.ra , presente in aula. Ricordo Controparte_1 che l'unica volta in cui sono entrata in sartoria ho visto una signora che stirava.
Per quanto so, la ricorrente entrava alle 9 a via Cavallerizza e, in genere, usciva alle 18.
Tanto so perché prendevamo la metro insieme, quando non c'era il compagno della ricorrente. Insieme facevamo la strada da piazza
Amedeo a via Cavallerizza e io, due pomeriggi a settimana, lavoravo fino alle 18 e, dunque, passavo per via Cavallerizza e mi incontravo con la ricorrente che usciva dal portone e ci recavamo verso piazza Amedeo.
All'andata prendevamo la metro insieme, però, io mi recavo a lavoro di mattina solo tre giorni a settimana. In questi tre giorni, io prendevo la metro insieme alla ricorrente verso le 8,20 di mattina dal 2014 fino al
14 Covid. Preciso che non prendevamo la stessa metro ma ci vedevamo a
Piazza Amedeo, all'uscita della metro.
Preciso che io lavoravo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00, invece, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 18,00. Quando terminavo di lavorare alle ore 14,00 nei tre giorni in cui lavoravo solo di mattina, non mi incontravo con la ricorrente dopo le ore 14,00. Nei due giorni in cui terminavo di lavorare alle 18,00 mi recavo a via
Cavallerizza e mi vedevo con la ricorrente per prendere la metro insieme. Nel periodo 2014 fino al 2019, ho portato, per due/tre volte alle ore 15,00, i vestiti del mio datore di lavoro sotto al portone di via
Cavallerizza e la ricorrente li veniva a ritirare per poterli aggiustare.
Ho visto che portava questa busta in sartoria. Il giorno dopo, la ricorrente mi portava questi vestiti della mia signora a Piazza Amedeo, dove io la incontravo. Io non li ritiravo dalla sartoria. Io davo dei soldi alla ricorrente da parte della mia titolare (si trattava di piccole somme).
La ricorrente ad agosto non lavorava ma non so se veniva pagata.
Adr: preciso che ho conosciuto la ricorrente nel 2014 perché facevamo parte di un gruppo di volontariato per l'Ucraina e ricordo che la ricorrente mi consegnava, a Piazza Amedeo, una borsa per portare vestiti e viveri ai nostri concittadini in Ucraina.
Il teste, , sentito all'udienza dell'02.04.2025, Controparte_3
ha riferito quanto segue:
“…Adr: sono parente della resistente, in quanto sono figlio del titolare
ma non ho ancora accettato l'eredità. Al momento Persona_1 non ho rinunziato all'eredità.”
Per tale motivo, l'avv. Di Gennaro ha eccepito l'incapacità del teste poiché è a tutti gli effetti, parte in causa, in quanto l'atto di riassunzione
è stato notificato anche nei suoi confronti in qualità di erede e lui risulta ad oggi formalmente convenuto. L'avv. Salvatore ha rilevato che il teste indicato è attualmente soggetto chiamato all'eredità senza aver acquisito la qualità di erede, precisando che la notifica dell'atto di riassunzione, rappresenta che lo stesso è stato notificato agli eredi, impersonalmente e collettivamente, del compianto presso il suo domicilio, per cui PE
15 allo stato sono stati citati gli eredi.
L'avv. Di Gennaro eccepisce che la notifica risulta del tutto regolare e il sig. è, a tutti gli effetti, convenuto contumace del Controparte_3
presente giudizio. Il Giudice, dunque, preso atto della notifica del ricorso, come previsto dal codice, agli eredi impersonalmente e collettivamente e della conseguente qualità di parte di Controparte_3
ha disposto che la parte sia sentita ai sensi dell'art. 421 cpc.
Il sig. , dunque, dichiara: “conosco la ricorrente Controparte_3
perché ha lavorato presso il laboratorio di mio padre dal 2015, se ben ricordo dal maggio 2015, fino al periodo Covid. Preciso che la ricorrente non era sempre presente almeno quando c'ero io. So che andava tutti i giorni a lavorare da maggio 2015, però, preciso che io non stavo sempre nel laboratorio e, quando ero presente, non sempre vedevo la sig.ra lavorare. Io non lavoravo con la sartoria ma mi appoggiavo a questo laboratorio, con una mia postazione, per svolgere delle mie attività, in quanto sono informatico e mi occupo di attività web marketing.
Nulla so circa l'orario di lavoro. So che l'orario di lavoro variava in base all'attività di sartoria da fare. La maggior parte delle attività svolte in sartoria, erano svolte dalle macchine e la ricorrente faceva quello che le veniva detto dal titolare. So che era addetta alla macchina da cucire ma non so specificare oltre.
Adr: so che la ricorrente ha comunicato le sue dimissioni tramite whatsapp indirizzato a mia LA . CP_1
Adr: so che la ricorrente, nel maggio 2021, è stata in malattia per
Covid, e dopo ha mandato un messaggio whatsapp con cui si è dimessa.
Si è presentata dopo, se ben ricordo nel giugno 2021, io ero presente, e la ricorrente chiedeva di essere licenziata per avere dei sussidi (Naspi).
All'incontro eravamo presenti io e mio padre;
mia LA stava in un'altra stanza. Mio padre non volle accettare di licenziarla perché si era dimessa e lei se ne andò, ma non so precisare ciò che disse ma mi pareva si trattasse di alcune minacce.
Adr: mia LA ha fatto una scuola di sartoria e stava con mio padre
16 per imparare e apprendere, ma non impartiva direttiva alla ricorrente.
Null'altro so.”
3. Tanto premesso, in merito alla durata del rapporto di lavoro, si rileva che la parte resistente ha inquadrato la ricorrente dal 13 luglio 2015 ed ha contestato il periodo di lavoro indicato in ricorso: ne consegue che la ricorrente ha l'onere di provare la sussistenza dell'attività lavorativa in nero per il periodo pregresso.
Le dichiarazioni dei testimoni, però, tenuto conto dei citati oneri probatori, non consentono di ritenere comprovata la data di inizio del rapporto lavorativo, ( 1 aprile 2010), come dedotto in ricorso.
I testi di parte ricorrente, difatti, hanno reso dichiarazioni generiche e contraddittorie sul punto.
Il primo teste, poco attendibile in quanto convivente con la Tes_1
ricorrente, ha confermato che la ricorrente, in un primo periodo (non oggetto di causa) “ha lavorato dal 2002 fino al 2010, ma non ha riferito, pur essendo convivente, con chiarezza che la ricorrente a ripreso a lavorare nel 2010 per la resistente.
Tale teste, difatti, ha riferito che “Nel 2010 la ricorrente è stata liquidata ma, poi, dopo qualche anno, il sig l'ha assunta di nuovo. Se ben PE
ricordo, la ricorrente ha ripreso a lavorare nella primavera del 2011”.
Tali dichiarazioni contraddicono quanto esposto dalla ricorrente, confermando l'inattendibilità del testimone.
La teste , del resto, non ha confermato neppure la Tes_3
versione dei fatti esposta dal quanto alla data di inizio del Tes_1
rapporto di lavoro, in quanto tale teste ha riferito di aver conosciuto la ricorrente nel 2014 (esprimendo comunque un ricordo molto generico), ma ha frequentato sporadicamente il luogo di lavoro dal 2015. Nel corso della testimonianza, tale teste non è stata precisa circa la data di inizio del rapporto di lavoro, benchè interrogata approfonditamente sul punto.
17 Tale teste, in particolare, ha riferito prima: “per quanto so, lavorava tutti i giorni dal 2015 al 2019”.
Successivamente tale teste ha riferito: “Nel periodo 2014 fino al 2019, ho portato, per due/tre volte alle ore 15,00, i vestiti del mio datore di lavoro sotto al portone di via Cavallerizza e la ricorrente li veniva a ritirare per poterli aggiustare”.
Il ricordo generico di tale teste, secondo cui la ricorrente avrebbe lavorato già dal 2014, non risulta supportato dalle dichiarazioni del compagno della ricorrente, né da ulteriori riscontri oggettivi.
Dai verbali dell'Ispettorato del Lavoro del 09/10/2015 e del 13/07/2016, versati in atti dalla parte resistente, del resto, non emerge alcuna dichiarazione della ricorrente atta a smentire lo svolgimento della sua attività lavorativa con tempi e modalità diversi da quelli contrattualizzati
(doc.18).
Le dichiarazioni della teste della parte resistente;
non sono Tes_2
suscettibili, inoltre, di confermare la versione dei fatti esposta in ricorso, in quanto tale teste ha riferito: “Se ben ricordo, la ricorrente aveva già lavorato in precedenza, ovvero molto prima del 2015 o, meglio, l'ho vista talvolta nel laboratorio dal 2015. Se ben ricordo, l'ho vista nel laboratorio prima del 2010, quando ancora studiavo”.
Tale teste ha precisato, inoltre, che: “nel periodo immediatamente precedente al 2015, non ho visto la ricorrente. In tale periodo, io non lavoravo a vai Cavallerizza ma passavo spesso di mattina o pomeriggio.
Dal 2010 fino al 2015 non ho mai visto la ricorrente lavorare nel laboratorio, pur frequentandolo spesso”.
Ne consegue che le domande relative al periodo precedente al a data di assunzione formale del 13 luglio 2017 sono da rigettare.
4. In merito alle domande per il periodo successivo all'inquadramento, sussiste contestazioni tra le parti sull'orario di lavoro osservato.
Il teste sul punto, ha riferito quanto segue: “La ricorrente Tes_1 lavorava dalle ore 9 alle 18” ……”. So che la ricorrente è stata
18 inquadrata. Da questo momento in poi, la ricorrente ha lavorato dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì e, talvolta, ha lavorato anche di sabato. In genere, ha fruito di pausa pranzo di un'ora”.
Quanto all'attendibilità del teste, costui ha riferito che accompagnava la ricorrente al lavoro. In particolare, il ha riferito: “…Quando io Tes_1
facevo i turni di pomeriggio al comune, iniziavo a lavorare alle 14 e, dunque, accompagnavo la ricorrente a lavoro alle ore 9”…..” ho lavorato per il comune fino al 2019, per 5 giorni a settimana. Osservavo dei turni alterni: a volte di mattina (dalle 8 alle 14), a volte di pomeriggio dalle ore
14,00 alle 20 e altre volte il turno di notte, tranne l'ultimo anno di lavoro in cui non c'era il turno di notte. Accompagnavo la ricorrente 2/3 volte alla settimana e qualche volta, attendevo la ricorrente a piazza Vittoria con la macchina dopo le 18, quando la ricorrente terminava di lavorare”.
La teste , che ha riferito di aver lavorato come Tes_3 collaboratrice, vicino a via Cavallerizza, in merito all'orario di lavoro, ha riferito: “Per quanto so, la ricorrente entrava alle 9 a via Cavallerizza e, in genere, usciva alle 18. Tanto so perché prendevamo la metro insieme, quando non c'era il compagno della ricorrente. Insieme facevamo la strada da piazza Amedeo a via Cavallerizza e io, due pomeriggi a settimana, lavoravo fino alle 18 e, dunque, passavo per via Cavallerizza e mi incontravo con la ricorrente che usciva dal portone e ci recavamo verso piazza Amedeo. All'andata prendevamo la metro insieme, però, io mi recavo a lavoro di mattina solo tre giorni a settimana. In questi tre giorni, io prendevo la metro insieme alla ricorrente verso le 8,20 di mattina dal
2014 fino al Covid. Preciso che non prendevamo la stessa metro ma ci vedevamo a Piazza Amedeo, all'uscita della metro”.
In merito all'attendibilità di tali ricordi, la teste ha riferito: “Preciso che io lavoravo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00, invece, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 18,00. Quando terminavo di lavorare alle ore 14,00 nei tre giorni in cui lavoravo solo di mattina, non mi incontravo con la ricorrente dopo le ore 14,00. Nei due giorni in cui terminavo di lavorare alle 18,00 mi recavo a via Cavallerizza e mi vedevo con la ricorrente per prendere la metro insieme”.
19 Il teste sig. , sentito liberamente in quanto incapace di Controparte_3
testimoniare, attesa la sua qualità di parte, ovvero di soggetto citato in giudizio e non costituito, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'orario osservato dalla ricorrente, mentre la teste ha riferito di Tes_2 essersi recata a pranzo “ tutti i giorni, al laboratorio dalle 13.30 alle 16.00”
e di non aver visto la ricorrente in tale orario.
Si rileva, tuttavia, che la parte resistente non ha contestato in maniera precisa l'orario indicato in ricorso, né ha indicato l'articolazione dell'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
La teste peraltro, ha confermato che alle 09.00 la ricorrente già era Tes_2
al lavoro, contrariamente alle risultanze dei contratti e delle variazioni di orario indicati nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente, secondo i quali la ricorrente avrebbe dovuto iniziare l'attività lavorativa alle dieci di mattina). (cfr. all.to 6- all.to 6.1 della ricorrente).
Tale teste ha riferito: “mi recavo quasi tutte le mattine alle 9 presso il laboratorio per prendere il caffè con e con il papà nel laboratorio CP_1
e vedevo la ricorrente, la quale stava nella stanza dove stanno i macchinari”
Le testimonianze, dunque, confermano l'orario di lavoro indicato in ricorso;
ne consegue che va accolta la domanda relativa alle differenze retributive per il periodo dal 13 luglio 2015 alla fine del rapporto di lavoro, tenuto conto dell'effettivo orario di lavoro.
In merito al calcolo delle differenze retributive, va premesso che la ricorrente ha effettuato i calcoli con riferimento al maggio del 2021, con riferimento al ccnl tessili, aziende artigiane, come risulta dai conteggi allagati al ricorso.
Non risulta fondata, quindi, la contestazione della parte resistente, che ha dedotto che la ricorrente ha invocato i parametri del ccnl del settore industria. La parte resistente, del resto, non ha indicato alcun elemento preciso dal quale desumere che i calcoli depositati non sono stati effettuati sulla base dei parametri indicati nel citato contratto, settore artigiani.
20 In conclusione, tenuto conto dell'istruttoria svolta, nonché della contestazione generica della parte resistente circa l'orario di lavoro, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione giusta ed equa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Per quanto riguardala retribuzione percepita occorre riferirsi a quanto indicato nei conteggi allegati al ricorso. Come noto, in tema di adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, incombe al datore di lavoro la prova dell'esatto pagamento. (Cass. Sez. U Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
In merito alla prova del pagamento della retribuzione, cui è onerato il datore di lavoro, sulla base dei principi già richiamati, ( cfr.: ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001), la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha espresso il seguente principio di diritto:
“Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula 'per ricevuta' costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non dell'effettivo pagamento. Pertanto, l'obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, legge 5 gennaio 1953, n. 4, di consegnare ai lavoratori un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non costituisce prova dell'avvenuto pagamento. La prova del pagamento della retribuzione è, quindi, a carico del datore di lavoro poiché non vi è una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalla busta paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore. L'onere della prova spetta, invece, al lavoratore soltanto nel caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore stesso”. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06/09/2018, n. 21699).
Questo Giudice ritiene che, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, la retribuzione percepita dalla ricorrente sia insufficiente e sproporzionata, viste le mansioni svolte e la quantità di lavoro prestato. Occorre, quindi determinare la retribuzione equa e sufficiente alla stregua del contratto collettivo invocato dal ricorrente, applicato in azienda.
Orbene, ai fini della quantificazione delle somme dovute, è possibile far riferimento, sia al principio di equità per non gravare il processo di spese di ctu, ai conteggi analitici allegati al ricorso. Va precisato, che la parte
21 resistente non ha contestato in maniera specifica le mansioni svolte e l'inquadramento rivendicato. ( III livello).
5. Tenuto conto, quindi, della retribuzione effettivamente percepita, nonché dei conteggi allegati al ricorso, i quali vanno richiamati integralmente, la ricorrente ha diritto al pagamento delle seguenti somme per il periodo 13 luglio 2015 al maggio 2021.
- € 253 per la prestazione resa nel luglio 2015; € 3.358,36 per la prestazione resa da agosto a dicembre 2015; € 655,00 a titolo di
13ma 2015;
- € 8760,06 per differenze retributive relative al 2016, come da conteggi;
- € 8043,00 per l'anno 2017;
- € 8998,96 per l'anno 2018;
- € 9354,63 per il 2019;
- € 9265,37 per il 2020;
- € 4.575,19 per il 2021
- Per un totale di € 53263,57 ( lordi), per il periodo 13 luglio 2015 – maggio 2021.
6. In merito all'individuazione della parte tenuta al pagamento, va ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente in quanto dalla prova testimoniale Controparte_1 svolta non è emerso che l'azienda fosse diretta anche da costei.
I testi di parte ricorrente, difatti, non hanno visto Controparte_1
mentre impartiva direttive. La questione della legittimazione risulta ( sebbene solo in parte) superata dal decesso del titolare sig. . PE
7. In conclusione, gli eredi del sig. vanno condannati in PE
solido al pagamento della complessiva somma di € 53263,57 ( lordi),
a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie. Su tale somma va calcolata la rivalutazione
22 monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo. Si richiamano integralmente i conteggi di cui in ricorso, ai quali elementi esattamente rinvia, anche in merito alle somme percepite, nonché alla data di decorrenza di ciascuna pretesa.
8. Quanto alla domanda relativa al licenziamento orale e alla data di cessazione del rapporto, sussiste contestazione circa le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa.
La ricorrente, difatti, ha allegato di essere stata retribuita sino all'aprile
2021; di aver contratto il covid il 27 aprile 2021 e di non aver prestato l'attività lavorativa sino al 17 maggio 2021; di aver ripetutamente offerto la prestazione lavorativa, ma nel ricorso non risulta individuata una data precisa dell'asserito licenziamento intimato senza forma scritta: nel ricorso si cita un incontro del 22 dicembre 2021, fissato dalla stessa parte resistente come da missiva dell'avv. De Falco prodotta dalla stessa parte ricorrente: eppure i conteggi sono stati effettuati sino al maggio 2021.
Di contro, la parte resistente, nella memoria difensiva ha dedotto che con messaggio del 22 maggio 2021, la ricorrente avrebbe manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro.
A sostegno di tale versione dei fatti, la resistente ha prodotto il citato messaggio whats app, nonché la lettera del 28 maggio 2021 dell'avv.
Marcone con la quale non si menziona l'asserito licenziamento orale, nonché la missiva inviata dal sig. del 10 giugno 2021, con la PE
quale si contesta alla ricorrente le assenze dal lavoro a decorrere dal 24 maggio 2021. ( doc. n. 10 e 12 della parte resistente).
9. Tanto premesso, al fine di decidere in merito alla domanda avente ad oggetto l'asserito licenziamento orale, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che:
“… in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la
"estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della
23 "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo"
(Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2019 2019, n. 3822; Cass. n. 31501 del
2018).
Nella motivazione la richiamata sentenza ha supportato le citate conclusioni con le seguenti argomentazioni:
“Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso.
Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perchè questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"…..”Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perchè in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento…..”3.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sè sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto
24 positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. Sulla base delle citate argomentazioni la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
"Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sè sola idonea a fornire tale prova.
Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c., comma 1, rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa".
In altri precedenti la Suprema Corte ha osservato altresì: “….in caso di cessazione dell'attuazione del rapporto di lavoro, in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni, e in presenza di contrapposte tesi in giudizio circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito, ai fini dell'accertamento del fatto, deve prestare particolare attenzione, indagandone la rilevanza ai fini sostanziali o probatori nel caso concreto, anche agli eventuali episodi consistenti nell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 05/05/2011)
09-09-2011, n. 18523).
10. Orbene, le risultanze istruttorie vanno vagliate alla luce dei citati precedenti giurisprudenziali, condivisi dal Tribunale.
25 Appaiono rilevanti anche le dichiarazioni delle parti, rese in prima udienza.
La ricorrente ha riferito: “Confermo il ricorso. Ho lavorato come sarta fino a due anni fa. Il rapporto è stato sospeso durante il covid. L'ambiente di lavoro non era salubre e quindi ho avuto una sinusite, per questo motivo sono andata in ospedale e non mi sono presentata a lavoro perché ero in ospedale a causa della sinusite. Durante il rapporto di lavoro è stato trasformato il rapporto in part time mentre ho lavorato 8 ore al giorno.
Non mi hanno pagato l'ultima busta paga compresiva dell'ultimo mese di lavoro e del TFR che non ho voluto firmare proprio perché non ho ricevuto il TFR”.
Liberamente interrogato ha dichiarato: Persona_1
“Confermo la memoria. Ho assunto la ricorrente dal 2015 e non ha mai lavorato prima. Nego che la ricorrente abbia lavorato per me a nero.
Ricordo che la ricorrente si è ammalata per il covid (non ricordo la data precisa). Ci sono dei messaggi sms con cui la ricorrente avvisa che non poteva andare a lavoro. Successivamente al periodo di malattia la ricorrente mi ha comunicato per messaggio sms che non sarebbe più venuta a lavorare. Io stavo nel laboratorio e l'attività lavorativa dipendeva dagli ordini dei committenti e l'orario di lavoro variava in relazione agli ordini dei committenti. Non posso indicare l'orario di lavoro che corrisponde alle buste paga. Mi riporto alla documentazione. Offro a titolo conciliativo la somma di omnicomprensiva di euro 6000, comprensiva del
TFR e delle spese legali”.
Orbene, anche in sede di libero interrogatorio la ricorrente non ha fatto riferimento ad una data precisa in cui sarebbe stata estromessa dal luogo di lavoro;
al contrario, la ricorrente ha riferito di non essersi più presentata al lavoro per una sinusite.
Sotto diverso profilo, si rileva che la difesa della parte ricorrente non ha contestato la provenienza del messaggio whats app del maggio 2021, in quanto anche nelle note illustrative, la ricorrente si è limitata a smentire la tesi avversaria circa la volontà di dimissioni da ricollegare alla fruizione di una pensione in Ucraina, ma non risulta mai contestato nel corso del
26 processo la provenienza del citato messaggio, allegato al doc. n. 7 della produzione ricorrente). La ricorrente, che ha effettuato i calcoli delle differenze retributive sino al maggio 2021, non ha comprovato di aver riscontrato la missiva della parte resistente, del 10 giugno 2021, con la quale si contestano le assenze dal lavoro.
Non appare, pertanto, attendibile il teste compagno della Tes_1 ricorrente, il quale ha riferito: “La ricorrente ha lavorato fino ad aprile
2021, in quanto ha contratto il Covid. La ricorrente, dunque, è stata in malattia. Dopo un mese, si è ripresentata a lavoro, ma il sig le PE disse che non c'era più lavoro.
Io non ero presente al primo colloquio, però, l'ho accompagnata, successivamente, mi pare a maggio (18 o 20 maggio) ed abbiamo esibito il referto del tampone. Il sig , in questo colloquio, in mia presenza, PE le disse che non c'era più lavoro e le offrì di lavorare solo saltuariamente.
La ricorrente propose, dunque, al sig. di licenziarla, per poter PE fruire della disoccupazione, ma il sig disse: “licenziati tu”. Ci PE
siamo informati ed abbiamo riscontrato che, se la ricorrente si fosse dimessa, non sarebbe potuto fruire della disoccupazione. La ricorrente non ha ricevuto lettera di licenziamento”.
Tale testimonianza non risulta confortata da ulteriori elementi oggettivi e da ulteriori testimonianze.
La sig.
, non ha difatti, riferito nulla in merito all'asserito Tes_3
licenziamento orale.
Nel ricorso, come anticipato, non risulta indicata la data dell'incontro del maggio 2021, di cui ha riferito il teste in quanto, si indica solo la Tes_1
data del 22 dicembre 2021, molto distante temporalmente dalla cessazione dell'attività lavorativa. Il teste nulla ha riferito circa l'incontro Tes_1
del dicembre 2021.
La ricorrente, del resto, ha allegato di aver formalmente offerto la prestazione lavorativa solo nel novembre 2021.
27 L'istruttoria svolta, dunque, non consente di ritenere comprovata l'estromissione dal rapporto di lavoro per volontà datoriale, in quanto la stessa ricorrente ha riferito in sede di libero interrogatorio di non essersi più presentata sul luogo di lavoro.
La domanda relativa al licenziamento orale va, di conseguenza, rigettata.
11. Dalla documentazione versata in atti e dalla tolleranza del datore di lavoro circa le assenze della ricorrente, comprovata dall'omessa comunicazione del licenziamento per giusta causa ( nonché dalla compilazione delle buste paga anche per il periodo successivo al maggio 2021) si evince che il rapporto per cui è causa si è risolto per mutuo consenso nel maggio 2021.
12. Ne consegue che va rigettata la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso proposta dalla ricorrente e l'analoga domanda riconvenzionale proposta dal resistente.
13. Le parti resistenti e gli eredi del sig. , citati collettivamente, PE
vanno condannati in solido al pagamento del tfr, in quanto non risulta la prova del pagamento del TFR, che va calcolato, in via equitativa, tenuto conto delle differenze retributive riconosciute in ragione del superiore orario di lavoro svolto, in € 9000,00, somma calcolata, tenuto conto della retribuzione dovuta indicata nei conteggi per differenze retributive e del principio di equità. Si rileva che la parte ricorrente ha omesso di indicare lo sviluppo dei conteggi, relativo al tfr. Su tale somma va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
14. La parziale soccombenza rispetto alle domande proposte e la reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese per due terzi. La parte resistente va condannata al pagamento del residuo terzo delle spese di lite.
P.Q.M.
28 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, condanna le parti resistenti, nonché gli ulteriori eredi del sig. in solido al pagamento, in PE
favore della ricorrente, della complessiva somma di € 53.263,57
(lordi), a titolo di differenze retributive, per il periodo dal 13 luglio
2015 sino al maggio 2021, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna, inoltre, le parti resistenti, nonché gli ulteriori eredi del sig. in solido al pagamento, in favore della ricorrente, al PE
pagamento in favore di € 9000,00, a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa per due terzi le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, del residuo terzo delle spese di lite, liquidato tale terzo in euro 2500,00 a titolo di onorario, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli, il 25.06.2025 - 19.07.2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 19/07/2025 in
Cancelleria
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