TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/11/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2620/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUPO ROSANNA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti PONTE FLAVIO Controparte_1
EN e TA VA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto, per le ragioni esposte in ricorso, l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare (di carattere conservativo) della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 5 giorni irrogatale dalla parte resistente in data 19/9/2023, con conseguente condanna datoriale alla restituzione dell'illegittima trattenuta di euro 384,82 (o, in subordine, l'applicazione di una sanzione disciplinare di minore gravità), eccependo l'esistenza di una prassi aziendale e lamentando la carenza di specificità della contestazione disciplinare, la violazione del criterio di proporzionalità della sanzione adottata e la mancata affissione del codice disciplinare. La parte resistente ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, per le motivazioni indicate nella sua memoria difensiva e, in subordine, l'individuazione e l'applicazione della sanzione disciplinare reputata proporzionata all'illecito. Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 6/11/2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione. La società resistente ha mosso nei confronti del dipendente una contestazione disciplinare avente ad oggetto rilievi riguardanti la comunicazione del prosieguo della malattia, effettuata lo stesso giorno in cui il dipendente avrebbe dovuto riprendere a lavorare e dopo l'inizio del suo turno di servizio.
1 Si riporta di seguito uno stralcio del provvedimento di contestazione disciplinare in atti: “giorno 14 settembre 2023, Ella non si è presentata al lavoro senza avvisare preventivamente l'Azienda (Uff. Movimento) della Sua assenza, così come previsto ai sensi dell'art.129 del CCNL Autoferrotranvieri e dal R.D.148 dell'8/1/1931 titolo V art.21, interrompendo un pubblico servizio di linea: delle ore 6.45, Persona_1 causando un danno al servizio e all'immagine dell'azienda”. A conclusione del procedimento disciplinare, ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni addotte dal dipendente, la società ha, quindi, irrogato -con provvedimento del 19/9/2023 in atti- la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 5 giorni. Tanto premesso, questo Giudice reputa che il datore di lavoro non abbia assolto al proprio onere probatorio, giacché l'art.21 del R.D.148/1931 (unica norma giuridica richiamata nel provvedimento di contestazione disciplinare) si limita a sancire l'obbligo per l'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore, con l'avvertimento che, nel caso di mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza è considerata come arbitraria. Orbene, il ricorrente, il quale avrebbe dovuto tornare in servizio -dopo la malattia- in data 14/9/2023, dopo essersi sottoposto quella stessa mattina a visita medica, comunicò il prosieguo dello stato di malattia alle ore 10.10 del 14/9/2023 e, dunque, senza indugio. Costituendosi nel presente giudizio la parte resistente ha però corretto parzialmente il tiro, richiamando l'accordo nazionale del 15/11/2005 in atti che così recita:
“l'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente”. In altri termini, secondo la prospettazione della società resistente, il lavoratore avrebbe dovuto comunicare all'azienda la prosecuzione dello stato di malattia il giorno precedente a quello in cui avrebbe dovuto riprendere servizio (quindi, nel caso di specie, il 13/9/2023). Ebbene, in disparte il rilievo che l'accordo nazionale del 15/11/2005 neanche è menzionato nel provvedimento di contestazione disciplinare (e, a ben vedere, neanche nel provvedimento sanzionatorio), deve rilevarsi che tale accordo cede comunque il passo al contrario acclarato uso aziendale in forza del quale, nell'ipotesi di lavoratori in malattia, “se non [si] comunic[a] nulla deve intendersi che la malattia prosegue”, dovendo la comunicazione intervenire esclusivamente nel caso di rientro al lavoro.
2 Vedasi, al riguardo, le dichiarazioni rese dal teste indifferente Testimone_1
-collega del ricorrente- , escusso nell'udienza del 2/12/2024, il quale ha aggiunto: “con riferimento al periodo pasquale, io ho comunicato il giorno 1° aprile 2024, che se non sbaglio era Pasquetta, il mio rientro dopo i giorni di malattia e mi veniva risposto dall'ufficio movimento, tramite canale wa, che i servizi erano stati già fatti venerdì fino al giorno 2 (cioè il giorno del mio rientro) e che avevano già provveduto a sostituirmi. Ciò vuol dire che, se io non comunico, loro mi sostituiscono automaticamente”. E, sempre nello stesso senso, le dichiarazioni rilasciate dal teste indifferente -anch'egli collega del ricorrente- , ascoltato nell'udienza del Tes_2
10/4/2025, di cui si riporta qui di seguito uno stralcio: “posso riferire che la prassi nostra che seguiamo tutti i dipendenti è che l'ultimo giorno della malattia mandiamo il messaggio al numero dedicato dell'ufficio movimenti dicendo “domani rientriamo regolarmente”. Quindi se non comunichiamo nulla significa che la malattia prosegue. Lo mando anche in tempo utile per evitare che venga coperto il servizio del giorno dopo”. Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi indifferenti Testimone_1
e , i quali non potrebbero trarre dall'esito del presente giudizio
[...] Tes_2 alcuna concreta utilità (non risultando destinatari di provvedimenti disciplinari analoghi a quello per cui è causa), ritenendo questo Giudice le loro dichiarazioni più genuine di quelle rilasciate dal teste (tra l'altro, all'epoca dei fatti di Testimone_3 causa addetto proprio all'Ufficio Movimento della società resistente, il quale ha riferito che “il giorno prima i dipendenti devono avvisare se saranno in malattia”, circostanza inverosimile alla luce del fatto che non è possibile il giorno prima effettuare un giudizio prognostico sullo stato di salute del giorno successivo) e dal teste (il Testimone_4 quale ha narrato di collaborare con la società resistente come consulente del lavoro e come responsabile del personale, non essendo quindi equidistante rispetto alle parti in causa). Come statuito da Cass., Sez. Lav., n.20564/2025, “nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”. Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta l'illegittimità della sanzione disciplinare (di carattere conservativo) della sospensione dal servizio e dallo stipendio impugnata nel presente giudizio e, per l'effetto, condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte ricorrente, 3 della somma di euro 384, 82 illegittimamente trattenuta in applicazione della predetta sanzione. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge. Crotone, 06/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
4
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2620/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUPO ROSANNA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti PONTE FLAVIO Controparte_1
EN e TA VA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto, per le ragioni esposte in ricorso, l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare (di carattere conservativo) della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 5 giorni irrogatale dalla parte resistente in data 19/9/2023, con conseguente condanna datoriale alla restituzione dell'illegittima trattenuta di euro 384,82 (o, in subordine, l'applicazione di una sanzione disciplinare di minore gravità), eccependo l'esistenza di una prassi aziendale e lamentando la carenza di specificità della contestazione disciplinare, la violazione del criterio di proporzionalità della sanzione adottata e la mancata affissione del codice disciplinare. La parte resistente ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, per le motivazioni indicate nella sua memoria difensiva e, in subordine, l'individuazione e l'applicazione della sanzione disciplinare reputata proporzionata all'illecito. Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 6/11/2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione. La società resistente ha mosso nei confronti del dipendente una contestazione disciplinare avente ad oggetto rilievi riguardanti la comunicazione del prosieguo della malattia, effettuata lo stesso giorno in cui il dipendente avrebbe dovuto riprendere a lavorare e dopo l'inizio del suo turno di servizio.
1 Si riporta di seguito uno stralcio del provvedimento di contestazione disciplinare in atti: “giorno 14 settembre 2023, Ella non si è presentata al lavoro senza avvisare preventivamente l'Azienda (Uff. Movimento) della Sua assenza, così come previsto ai sensi dell'art.129 del CCNL Autoferrotranvieri e dal R.D.148 dell'8/1/1931 titolo V art.21, interrompendo un pubblico servizio di linea: delle ore 6.45, Persona_1 causando un danno al servizio e all'immagine dell'azienda”. A conclusione del procedimento disciplinare, ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni addotte dal dipendente, la società ha, quindi, irrogato -con provvedimento del 19/9/2023 in atti- la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 5 giorni. Tanto premesso, questo Giudice reputa che il datore di lavoro non abbia assolto al proprio onere probatorio, giacché l'art.21 del R.D.148/1931 (unica norma giuridica richiamata nel provvedimento di contestazione disciplinare) si limita a sancire l'obbligo per l'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore, con l'avvertimento che, nel caso di mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza è considerata come arbitraria. Orbene, il ricorrente, il quale avrebbe dovuto tornare in servizio -dopo la malattia- in data 14/9/2023, dopo essersi sottoposto quella stessa mattina a visita medica, comunicò il prosieguo dello stato di malattia alle ore 10.10 del 14/9/2023 e, dunque, senza indugio. Costituendosi nel presente giudizio la parte resistente ha però corretto parzialmente il tiro, richiamando l'accordo nazionale del 15/11/2005 in atti che così recita:
“l'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente”. In altri termini, secondo la prospettazione della società resistente, il lavoratore avrebbe dovuto comunicare all'azienda la prosecuzione dello stato di malattia il giorno precedente a quello in cui avrebbe dovuto riprendere servizio (quindi, nel caso di specie, il 13/9/2023). Ebbene, in disparte il rilievo che l'accordo nazionale del 15/11/2005 neanche è menzionato nel provvedimento di contestazione disciplinare (e, a ben vedere, neanche nel provvedimento sanzionatorio), deve rilevarsi che tale accordo cede comunque il passo al contrario acclarato uso aziendale in forza del quale, nell'ipotesi di lavoratori in malattia, “se non [si] comunic[a] nulla deve intendersi che la malattia prosegue”, dovendo la comunicazione intervenire esclusivamente nel caso di rientro al lavoro.
2 Vedasi, al riguardo, le dichiarazioni rese dal teste indifferente Testimone_1
-collega del ricorrente- , escusso nell'udienza del 2/12/2024, il quale ha aggiunto: “con riferimento al periodo pasquale, io ho comunicato il giorno 1° aprile 2024, che se non sbaglio era Pasquetta, il mio rientro dopo i giorni di malattia e mi veniva risposto dall'ufficio movimento, tramite canale wa, che i servizi erano stati già fatti venerdì fino al giorno 2 (cioè il giorno del mio rientro) e che avevano già provveduto a sostituirmi. Ciò vuol dire che, se io non comunico, loro mi sostituiscono automaticamente”. E, sempre nello stesso senso, le dichiarazioni rilasciate dal teste indifferente -anch'egli collega del ricorrente- , ascoltato nell'udienza del Tes_2
10/4/2025, di cui si riporta qui di seguito uno stralcio: “posso riferire che la prassi nostra che seguiamo tutti i dipendenti è che l'ultimo giorno della malattia mandiamo il messaggio al numero dedicato dell'ufficio movimenti dicendo “domani rientriamo regolarmente”. Quindi se non comunichiamo nulla significa che la malattia prosegue. Lo mando anche in tempo utile per evitare che venga coperto il servizio del giorno dopo”. Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi indifferenti Testimone_1
e , i quali non potrebbero trarre dall'esito del presente giudizio
[...] Tes_2 alcuna concreta utilità (non risultando destinatari di provvedimenti disciplinari analoghi a quello per cui è causa), ritenendo questo Giudice le loro dichiarazioni più genuine di quelle rilasciate dal teste (tra l'altro, all'epoca dei fatti di Testimone_3 causa addetto proprio all'Ufficio Movimento della società resistente, il quale ha riferito che “il giorno prima i dipendenti devono avvisare se saranno in malattia”, circostanza inverosimile alla luce del fatto che non è possibile il giorno prima effettuare un giudizio prognostico sullo stato di salute del giorno successivo) e dal teste (il Testimone_4 quale ha narrato di collaborare con la società resistente come consulente del lavoro e come responsabile del personale, non essendo quindi equidistante rispetto alle parti in causa). Come statuito da Cass., Sez. Lav., n.20564/2025, “nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”. Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta l'illegittimità della sanzione disciplinare (di carattere conservativo) della sospensione dal servizio e dallo stipendio impugnata nel presente giudizio e, per l'effetto, condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte ricorrente, 3 della somma di euro 384, 82 illegittimamente trattenuta in applicazione della predetta sanzione. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge. Crotone, 06/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
4