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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 656/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] il 24 Parte_1 C.F._1 agosto 1985; rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Mancaniello ed Alice Curcio come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Parma, Strada Giuseppe Mazzini n.
6
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(Germania) il 17 novembre 1994; rappresentata e difesa dall'avv. Giada Pugnetti come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Ilario D'Enza (RE), Via
Indipendenza 2/c
- convenuta -
1 di 5 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Disporre l'affidamento condiviso della minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre in abitazione diversa da quella familiare.
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, stabilire il seguente calendario di visite padre-figlia:
- fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 17:00 alla domenica sera alle ore20:15/20:30; - un giorno infrasettimanale dalle ore
17:00 alle ore 20:15/20:30
- periodi di vacanza:
* durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui due consecutive, salvo diverso accordo tra le parti, in ogni caso nel rispetto della volontà e delle esigenze della minore. In caso di disaccordo sul periodo, la Sig.ra CP_1 deciderà negli anni pari e il Sig. negli anni dispari. Pt_1
* durante le vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo continuativo alternando di anno in anno le seguenti date: un anno dal 26 al 30 dicembre, l'anno successivo dal 2 al 6 gennaio;
* alternanza annuale del giorno della Vigilia e di quello di Natale (24 e
25 dicembre) con ciascun genitore, in modo che negli anni pari la minore trascorra il 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro e negli anni dispari viceversa;
* alternanza annuale dell'ultimo dell'Anno e del Capodanno (31 dicembre -1 gennaio) con ciascun genitore, in modo che negli anni
2 di 5 pari la minore trascorra il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro e negli anni dispari viceversa.
* alternanza annuale del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore, in modo che negli anni pari la minore trascorra il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e negli anni dispari viceversa.
Ciascun genitore, nei giorni di sua competenza, dovrà fare almeno una videochiamata al giorno all'altro genitore per consentire di salutare la figlia.
3) Stabilire che i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4) Determinare il contributo di mantenimento a carico del Sig.
[...]
a favore della figlia minore nella misura di € Pt_1 Per_1
300,00 mensili, da versarsi alla Sig.ra entro il giorno CP_1
15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
5) Le spese straordinarie per la minore, individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore.
Il Sig. , inoltre, se la minore fruirà del servizio di mensa Pt_1 scolastica, previa esibizione della relativa fattura, contribuirà alla relativa spesa nella misura del 50%, nel caso in cui il costo mensile complessivo del servizio fosse inferiore ad € 100,00; ovvero nella misura di un contributo fisso di € 50,00 mensili, nel caso in cui il costo mensile complessivo del servizio fosse pari o superiore ad €
100,00.
In relazione a tale contributo si precisa che la relativa erogazione potrà essere legittimamente sospesa dal Sig. qualora la Sig.ra Pt_1
3 di 5 alla data del 31.12.2025, non abbia reperito occupazione CP_1 lavorativa, per essere ripresa al reperimento di una occupazione.
6) La Sig.ra avrà diritto all'integrale percezione dell'Assegno CP_1 unico Universale o comunque del relativo importo.
7) Spese legali compensate
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 27 febbraio 2025, , a seguito della cessazione della Parte_1 convivenza more uxorio con , conveniva in giudizio la CP_1 donna per sentire disporre l'affidamento condiviso della loro figlia
(nata il [...]), il collocamento prevalente Per_1 della stessa presso la madre e la disciplina del proprio diritto di visita, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia in misura pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con comparsa depositata in data CP_1
2 maggio 2025, aderendo alle domande di affido condiviso, di collocazione della minore e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, proponendo un calendario di incontri padre-figlia lievemente differente da quello indicato dall'attore e chiedendo un contributo al mantenimento della figlia in misura pari ad € 400,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 5 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 6 giugno 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa immediatamente in decisione.
4 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e l'accordo va, pertanto, interamente recepito.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni anche patrimoniali concordate tra le parti;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 5 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 656/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] il 24 Parte_1 C.F._1 agosto 1985; rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Mancaniello ed Alice Curcio come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Parma, Strada Giuseppe Mazzini n.
6
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(Germania) il 17 novembre 1994; rappresentata e difesa dall'avv. Giada Pugnetti come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Ilario D'Enza (RE), Via
Indipendenza 2/c
- convenuta -
1 di 5 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Disporre l'affidamento condiviso della minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre in abitazione diversa da quella familiare.
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, stabilire il seguente calendario di visite padre-figlia:
- fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 17:00 alla domenica sera alle ore20:15/20:30; - un giorno infrasettimanale dalle ore
17:00 alle ore 20:15/20:30
- periodi di vacanza:
* durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui due consecutive, salvo diverso accordo tra le parti, in ogni caso nel rispetto della volontà e delle esigenze della minore. In caso di disaccordo sul periodo, la Sig.ra CP_1 deciderà negli anni pari e il Sig. negli anni dispari. Pt_1
* durante le vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo continuativo alternando di anno in anno le seguenti date: un anno dal 26 al 30 dicembre, l'anno successivo dal 2 al 6 gennaio;
* alternanza annuale del giorno della Vigilia e di quello di Natale (24 e
25 dicembre) con ciascun genitore, in modo che negli anni pari la minore trascorra il 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro e negli anni dispari viceversa;
* alternanza annuale dell'ultimo dell'Anno e del Capodanno (31 dicembre -1 gennaio) con ciascun genitore, in modo che negli anni
2 di 5 pari la minore trascorra il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro e negli anni dispari viceversa.
* alternanza annuale del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore, in modo che negli anni pari la minore trascorra il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e negli anni dispari viceversa.
Ciascun genitore, nei giorni di sua competenza, dovrà fare almeno una videochiamata al giorno all'altro genitore per consentire di salutare la figlia.
3) Stabilire che i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4) Determinare il contributo di mantenimento a carico del Sig.
[...]
a favore della figlia minore nella misura di € Pt_1 Per_1
300,00 mensili, da versarsi alla Sig.ra entro il giorno CP_1
15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
5) Le spese straordinarie per la minore, individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore.
Il Sig. , inoltre, se la minore fruirà del servizio di mensa Pt_1 scolastica, previa esibizione della relativa fattura, contribuirà alla relativa spesa nella misura del 50%, nel caso in cui il costo mensile complessivo del servizio fosse inferiore ad € 100,00; ovvero nella misura di un contributo fisso di € 50,00 mensili, nel caso in cui il costo mensile complessivo del servizio fosse pari o superiore ad €
100,00.
In relazione a tale contributo si precisa che la relativa erogazione potrà essere legittimamente sospesa dal Sig. qualora la Sig.ra Pt_1
3 di 5 alla data del 31.12.2025, non abbia reperito occupazione CP_1 lavorativa, per essere ripresa al reperimento di una occupazione.
6) La Sig.ra avrà diritto all'integrale percezione dell'Assegno CP_1 unico Universale o comunque del relativo importo.
7) Spese legali compensate
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 27 febbraio 2025, , a seguito della cessazione della Parte_1 convivenza more uxorio con , conveniva in giudizio la CP_1 donna per sentire disporre l'affidamento condiviso della loro figlia
(nata il [...]), il collocamento prevalente Per_1 della stessa presso la madre e la disciplina del proprio diritto di visita, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia in misura pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con comparsa depositata in data CP_1
2 maggio 2025, aderendo alle domande di affido condiviso, di collocazione della minore e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, proponendo un calendario di incontri padre-figlia lievemente differente da quello indicato dall'attore e chiedendo un contributo al mantenimento della figlia in misura pari ad € 400,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 5 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 6 giugno 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa immediatamente in decisione.
4 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e l'accordo va, pertanto, interamente recepito.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni anche patrimoniali concordate tra le parti;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 5 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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