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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14559/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Lucia Minutella Giudice Rel.
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14559/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LEO CINZIA che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. PREGNO MARCO che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta.
Per il P.M.: visto. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Verolengo il Parte_1 Controparte_1
03/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Verolengo (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/05/2016. Per_1
Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 194/2025 del 17/01/2025, pubblicata in data 23/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verolengo di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
2. DISPONE che la casa ex coniugale, ubicata a Moncalieri (TO), Via Tiepolo n. 11, condotta in locazione, venga assegnata alla moglie, con tutto quanto in essa contenuto.
3. DÀ ATTO che nelle more del presente procedimento il signor si è già allontanato dalla casa Pt_1 ex coniugale, portando con sé i propri effetti personali ed alcuni beni concordati con la Sig.ra CP_1
4. DISPONE l'affidamento in via condivisa della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre collocataria.
5. DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni attinenti alla straordinaria amministrazione, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia, quelle relative alla salute, l'istruzione, l'educazione, le attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
Limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la Per_1 responsabilità genitoriale.
6. DISPONE che, fatti salvi diversi accordi tra i coniugi, la figlia minore incontri il padre, Per_1 secondo il seguente calendario:
a. a fine settimana alternati dal venerdì con prelevamento da scuola alle ore 16,15 oppure a casa della madre in orario da concordare in periodo non scolastico, fino alla domenica sera ore 20,30 oppure al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o dalla madre in orario da concordare in periodo non scolastico) a seconda del turno lavorativo del signor (se il lunedì mattina non lavora il padre Pt_1 trattiene con sé la figlia anche la domenica sera con pernottamento a casa del padre stesso e la riaccompagnerà a scuola la mattina del lunedì, diversamente la riporterà a casa della madre la domenica sera alle ore 20,30). Il signor si impegna a trasmettere ogni mese alla signora il Pt_1 CP_1 calendario effettivo dei propri turni di lavoro in modo da poter meglio organizzare le visite padre/figlia;
b. compatibilmente con i turni lavorativi del signor , infrasettimanalmente un pomeriggio nella Pt_1 settimana che termina con il week-end di competenza del padre, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 16,30) fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (o a casa della madre in orario da concordare in periodo non scolastico); due pomeriggi infrasettimanali nella settimana che termina con il week-end di competenza della madre, preferibilmente il martedì e giovedì dall'uscita da scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 16,30) fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola (o a casa della madre in orario da concordare in periodo non scolastico);
c. con riguardo alle vacanze di Natale, salvo diversi accordi, ad anni alternati trascorrerà con un Per_1 genitore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
d. con riguardo alle vacanze di Pasqua, salvo diversi accordi, trascorrerà ad anni alterni dal Per_1 giovedì dalle ore 18,00 alla sera della domenica di Pasqua alle ore 18,00 con un genitore, e dalla sera della domenica di Pasqua dalle ore 18,00 fino alla fine del periodo di vacanza con l'altro genitore;
e. ponti ed altre festività infrasettimanali in modo alternato tra i genitori;
f. salvo diversi accordi tra i genitori il giorno del compleanno sarà festeggiato con due feste separate: il
3 maggio con la madre ed il 4 maggio con il padre, ad anni alternati;
g. con riguardo alle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con due settimane, anche non Per_1 consecutive nel periodo da giugno a settembre, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo negli anni pari la figlia trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto e con la madre la terza e la quarta settimana di agosto;
negli anni dispari la figlia trascorrerà con la madre le prime due settimane di agosto e con il padre la terza e la quarta settimana di agosto. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di vacanza ove condurranno la figlia ed a fornire un recapito. Con riguardo ai viaggi all'estero della minore con un genitore, i ricorrenti si impegnano a confrontarsi per esprimere il proprio consenso o dissenso;
h. la Festa del Papà e della mamma ed i rispettivi compleanni dei genitori saranno festeggiati dalla minore con il genitore festeggiato dall'uscita da scuola, o, in mancanza, dalle ore 16,30, alle ore 21,00 in deroga al calendario di visita.
7. DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento, alla cura ed alla educazione della figlia nel periodo del rispettivo collocamento presso di sé, impegnandosi, durante il detto periodo, a seguirla nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che la medesima si troverà ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarla agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui dovrà sottoporsi.
8. DISPONE che il signor corrisponda alla signora a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta) fino al mese di giungo 2025 Per_1 compreso e da luglio 2025 il maggior importo di € 370,00 (euro trecentosettanta), da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese (per dodici mensilità) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Si precisa che il versamento del contributo al mantenimento nel quantum testé indicato è subordinato al rinnovo ad ogni sua scadenza del contratto di lavoro del signor ed in caso di mancato rinnovo o Pt_1 licenziamento l'importo sarà necessariamente oggetto di revisione.
9. DISPONE che il signor corrisponda il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie Pt_1 relative alla figlia da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino.
10. DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento della moglie con il versamento, entro Pt_1 il giorno 15 di ogni mese (per dodici mensilità), della somma di € 150,00 (euro centocinquanta), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino a giugno 2025. Da luglio 2025 nulla sarà più dovuto dal Sig. per la moglie ma il contributo mensile stabilito per la figlia sarà aumentato da € 350,00 Pt_1
a € 370,00 come da clausola n. 8.
11. DÀ ATTO che l'assegno unico universale riferito alla prole - e futuri equipollenti - venga suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
12. DÀ ATTO che i coniugi concordano di rinunciare sin d'ora reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica in merito ad acquisti di beni effettuati da ciascuno fino allo scioglimento della comunione legale.
13. DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a garantire il diritto della figlia minorenne a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 14. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
15. DÀ ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto proprio e della figlia impegnandosi, altresì, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio della minore.
Da atto che, secondo accordo, le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti e ciascun coniuge provvederà esclusivamente al pagamento di quelle del proprio legale. Con espressa rinuncia, da parte dei difensori, al vincolo della solidarietà professionale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/10/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Lucia Minutella Giudice Rel.
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14559/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LEO CINZIA che lo rappresenta e difende in virtù Parte_1 di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. PREGNO MARCO che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta.
Per il P.M.: visto. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Verolengo il Parte_1 Controparte_1
03/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Verolengo (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 03/05/2016. Per_1
Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 194/2025 del 17/01/2025, pubblicata in data 23/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verolengo di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
2. DISPONE che la casa ex coniugale, ubicata a Moncalieri (TO), Via Tiepolo n. 11, condotta in locazione, venga assegnata alla moglie, con tutto quanto in essa contenuto.
3. DÀ ATTO che nelle more del presente procedimento il signor si è già allontanato dalla casa Pt_1 ex coniugale, portando con sé i propri effetti personali ed alcuni beni concordati con la Sig.ra CP_1
4. DISPONE l'affidamento in via condivisa della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre collocataria.
5. DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni attinenti alla straordinaria amministrazione, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia, quelle relative alla salute, l'istruzione, l'educazione, le attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
Limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la Per_1 responsabilità genitoriale.
6. DISPONE che, fatti salvi diversi accordi tra i coniugi, la figlia minore incontri il padre, Per_1 secondo il seguente calendario:
a. a fine settimana alternati dal venerdì con prelevamento da scuola alle ore 16,15 oppure a casa della madre in orario da concordare in periodo non scolastico, fino alla domenica sera ore 20,30 oppure al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o dalla madre in orario da concordare in periodo non scolastico) a seconda del turno lavorativo del signor (se il lunedì mattina non lavora il padre Pt_1 trattiene con sé la figlia anche la domenica sera con pernottamento a casa del padre stesso e la riaccompagnerà a scuola la mattina del lunedì, diversamente la riporterà a casa della madre la domenica sera alle ore 20,30). Il signor si impegna a trasmettere ogni mese alla signora il Pt_1 CP_1 calendario effettivo dei propri turni di lavoro in modo da poter meglio organizzare le visite padre/figlia;
b. compatibilmente con i turni lavorativi del signor , infrasettimanalmente un pomeriggio nella Pt_1 settimana che termina con il week-end di competenza del padre, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 16,30) fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (o a casa della madre in orario da concordare in periodo non scolastico); due pomeriggi infrasettimanali nella settimana che termina con il week-end di competenza della madre, preferibilmente il martedì e giovedì dall'uscita da scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 16,30) fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola (o a casa della madre in orario da concordare in periodo non scolastico);
c. con riguardo alle vacanze di Natale, salvo diversi accordi, ad anni alternati trascorrerà con un Per_1 genitore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
d. con riguardo alle vacanze di Pasqua, salvo diversi accordi, trascorrerà ad anni alterni dal Per_1 giovedì dalle ore 18,00 alla sera della domenica di Pasqua alle ore 18,00 con un genitore, e dalla sera della domenica di Pasqua dalle ore 18,00 fino alla fine del periodo di vacanza con l'altro genitore;
e. ponti ed altre festività infrasettimanali in modo alternato tra i genitori;
f. salvo diversi accordi tra i genitori il giorno del compleanno sarà festeggiato con due feste separate: il
3 maggio con la madre ed il 4 maggio con il padre, ad anni alternati;
g. con riguardo alle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con due settimane, anche non Per_1 consecutive nel periodo da giugno a settembre, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo negli anni pari la figlia trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto e con la madre la terza e la quarta settimana di agosto;
negli anni dispari la figlia trascorrerà con la madre le prime due settimane di agosto e con il padre la terza e la quarta settimana di agosto. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di vacanza ove condurranno la figlia ed a fornire un recapito. Con riguardo ai viaggi all'estero della minore con un genitore, i ricorrenti si impegnano a confrontarsi per esprimere il proprio consenso o dissenso;
h. la Festa del Papà e della mamma ed i rispettivi compleanni dei genitori saranno festeggiati dalla minore con il genitore festeggiato dall'uscita da scuola, o, in mancanza, dalle ore 16,30, alle ore 21,00 in deroga al calendario di visita.
7. DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento, alla cura ed alla educazione della figlia nel periodo del rispettivo collocamento presso di sé, impegnandosi, durante il detto periodo, a seguirla nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che la medesima si troverà ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarla agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui dovrà sottoporsi.
8. DISPONE che il signor corrisponda alla signora a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta) fino al mese di giungo 2025 Per_1 compreso e da luglio 2025 il maggior importo di € 370,00 (euro trecentosettanta), da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese (per dodici mensilità) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Si precisa che il versamento del contributo al mantenimento nel quantum testé indicato è subordinato al rinnovo ad ogni sua scadenza del contratto di lavoro del signor ed in caso di mancato rinnovo o Pt_1 licenziamento l'importo sarà necessariamente oggetto di revisione.
9. DISPONE che il signor corrisponda il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie Pt_1 relative alla figlia da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino.
10. DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento della moglie con il versamento, entro Pt_1 il giorno 15 di ogni mese (per dodici mensilità), della somma di € 150,00 (euro centocinquanta), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, fino a giugno 2025. Da luglio 2025 nulla sarà più dovuto dal Sig. per la moglie ma il contributo mensile stabilito per la figlia sarà aumentato da € 350,00 Pt_1
a € 370,00 come da clausola n. 8.
11. DÀ ATTO che l'assegno unico universale riferito alla prole - e futuri equipollenti - venga suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
12. DÀ ATTO che i coniugi concordano di rinunciare sin d'ora reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica in merito ad acquisti di beni effettuati da ciascuno fino allo scioglimento della comunione legale.
13. DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a garantire il diritto della figlia minorenne a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 14. DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
15. DÀ ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto proprio e della figlia impegnandosi, altresì, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio della minore.
Da atto che, secondo accordo, le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti e ciascun coniuge provvederà esclusivamente al pagamento di quelle del proprio legale. Con espressa rinuncia, da parte dei difensori, al vincolo della solidarietà professionale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/10/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.