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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6374/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Francesco La Valle che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Sebastian
Romeo per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: pensione di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 aprile 2022 lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2216/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva un'invalidità del 67%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 12 dicembre
2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 22 maggio 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha accertato che la ricorrente è affetta da “rachialgia cronica da spondilosi, discopatie degenerative da c4 a c7 e l5/s1
e rotoscoliosi dorsolombare, sindrome depressiva endoreattiva di grado medio, cardiopatia ipertensiva (prima classe nyha), diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali” precisando che quanto alla “Spondiloartrosi del rachide a moderata incidenza funzionale: La patologia osteoarticolare assume un ruolo di primaria rilevanza nel complesso invalidante riscontrato nel soggetto. La localizzazione a carico del rachide si associa a segni di disco artrosi;
tuttavia questi ultimi non si accompagnano a segni clinici di radicolopatia, (normali tono e trofismo ai quattro arti;
normali riflessi osteo tendinei agli arti inferiori).
La limitazione funzionale del rachide cervicale e lombosacrale, nel suo complesso, può essere considerata di grado discreto, essendo rappresentata da una limitazione della articolarità attiva e passiva di circa 1/3. Le ginocchia sono in lieve varismo artrosico, sono asciutte e stabili e si percepisce qualche scroscio articolare. Tuttavia, l'articolarità è sufficiente essendo completa in estensione e almeno fino al 90° in flessione. I cambi posturali risultano autonomi e la deambulazione
è autonoma. Va inoltre rilevato che il tono ed il trofismo muscolari sono conservati, deponendo per una attitudine motoria complessivamente adeguata il tutto in linea con gli accertamenti strumentali allegati agli atti. Ai fini della valutazione della percentuale d'invalidità si ritiene di potersi servire del codice 7001 delle Tabelle allegate al DM 05/02/1992, rapportandone la percentuale al grado di limitazione funzionale rilevato- si valuterb il processo artrosico con l'invalidità del 25%.
Sindrome depressiva endoreattiva di media entità: certamente secondaria al complesso patologico da cui è affetta e dall'evento luttuoso patito come riferito durante il colloquio anamnestico, è insorta una nevrosi a sfondo depressivo, attestata dalle varie certificazioni neurologiche allegate- l'entità invalidante può ritenersi corrispondente ad un “minimo grado” e,
2 pertanto, applicando il codice tabellare 2204, attribuiremo alla patologia psichica una percentuale d'invalidità del 10%.
La cardiopatia ipertensiva, vista la obiettività clinica e la valutazione anatomo funzionale emersa dall'esame ecocardiografico agli atti sotto il profilo valutativo ai fini della invalidità è inquadrabile nella prima classe funzionale NYHA e applicato il codice tabellare 6441 in misura minima (21%).
Anche la patologia diabetica contribuisce allo stato invalidante della sig.ra : la Pt_1
valutazione ai fini della invalidità, a seguito degli indici rilevati attraverso gli esami di laboratorio e la terapia assunta dalla ricorrente per il controllo glicemico, viene effettuata applicando il codice tabellare 9309 in misura minima (41%)”.
In merito ai motivi di opposizione, ha precisato che “1. Non può essere applica la percentuale invalidante relativa alla condizione di cui al cod. tabellare 7105 OBESITÀ – (INDICE DI MASSA
CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE poiché non rientra per l'indice di massa corporea: i parametri rilevati nella sig.ra al momento della visita Pt_1
erano altezza 158 cm., peso 81 kg. BMI 32.45 per cui l'indice di massa corporea era al di sotto del valore minimo previsto dal codice tabellare
2. La sindrome depressiva, vista la notevole retrodatazione delle prescrizioni dello specialista psichiatra e la non necessità di controlli ravvicinati (le prescrizioni terapeutiche risalgono a due anni addietro), si deduce risultare ben compensata dalla terapia farmacologica prescritta e quindi trattarsi di una forma di lieve entità e proprio perché non trattasi di forma nevrotica va valutata con il cod. 2204 (se l'avessi valutata come nevrosi avrei applicato il cod. 2207).
3. La cardiopatia ipertensiva sia per la F.E. oltre il 50% (70) che per la modesta ipertrofia del m. cardiaco e le lievi insufficienze valvolari non può essere riconducibile ad una 2° classe NYHA.
4. La patologia diabetica pur con il mantenimento della glicemia con valori medi un po' più alti del livello massimo di normalità non mostra microalbuminuria come si rileva dai valori espressi dal referto di analisi ematologiche agli atti.
5. La scoliosi per essere valutata facendo riferimento al cod. tabellare 7003 deve avere come requisito una deviazione = o > di 40°, condizione questa non rilevata dalla obiettività clinica né descritta nei referti di esami rx grafici depositati nel fascicolo.
6. La valutazione della patologia respiratoria deve essere, ai fini della invalidità civile, di tipo funzionale;
né dall'obiettività clinica: “Torace ed apparato respiratorio: di forma cilindrica, simmetrico, mobile agli atti respiratori. Alla percussione suono chiaro polmonare, M.V. fisiologico,
F.V.T. normotrasmesso” da me rilevata né dalla documentazione sanitaria agli atti è possibile dedurre tutto ciò.
3 7. Infine l'isterectomia non va valutata poiché la paziente ha subito l'intervento in epoca post
– menopausale.”.
Ha così concluso che “… tale complesso patologico determinava una condizione di invalidità quantificabile in misura del 67%. … In merito alla decorrenza di tale stato invalidante poiché
l'entità da me rilevata coincideva con quanto verbalizzato dalla commissione in data CP_1
28/10/2021 ne coincideva anche la decorrenza per cui mi appariva superfluo puntualizzarla … dunque NON sussistevano le condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione d'inabilità vantato dalla sig.ra .”. Pt_1
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_1
da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass
m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 23.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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