Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1592 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 29.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1592/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione cartella di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(C.f.: ), rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. P.F. Arillotta;
Ricorrente
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A. G. Morabito, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione al ruolo n. 2022/004606, reso esecutivo in data 9-11-2022 e alla pedissequa cartella esattoriale n.
09420190027089072000 notificata in data 10 settembre 2021, indicante crediti contributivi previdenziali per gli anni 2016-2017-2018 e nonché l'importo per le sanzioni ex art. 9, l. 141/92, relative all'anno 2019.
Nel merito ha sostenuto di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense con iscrizione all' Albo degli Avvocati del Foro di Reggio Calabria in data 30.01.2008 ma di non aver mai svolto l'attività professionale.
In particolare ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria dell'ente in quanto, in violazione del comma 3, art. 1, del Regolamento di Attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, l. 247/2012, alcuna comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Cassa Forense era mai stata notificata e in ragione del fatto a far data dal 17/02/2012 era stata assunta a tempo pieno indeterminato dalla società Dmc Team S.r.l., tanto da doversi ritenere integrata una causa d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense.
Ha eccepito altresì, con riguardo alle sanzioni ex art. 9, l. 141/92, la mancata applicazione del procedimento previsto dalla l. 689/81.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda per i motivi suesposti.
Si è costituita in giudizio la che ha contestato le Controparte_2
eccezioni sollevate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel dettaglio ha eccepito che alcuna sanzione o ipotesi di nullità o illegittimità è espressamente prevista è nel caso di omessa comunicazione di iscrizione alla peraltro già nota a seguito CP_1 dell'entrata in vigore, dal 2.03.2013, della l. 247/2012, che dispone una modalità d'iscrizione d'ufficio.
Pertanto la ricorrente non avrebbe dovuto attendere alcuna comunicazione di iscrizione d'ufficio ma avrebbe dovuto chiedere immediatamente la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Reggio
Calabria. Nel merito, quanto all'incompatibilità con altro impiego, ha evidenziato che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 319/75, in seguito dell'entrata in vigore della l. 247/2012, è stata preclusa alla la facoltà di rilevare autonomamente le situazioni di incompatibilità, CP_1 così privando l'ente di ogni potere di deliberazione della cancellazione dei professionisti svolgenti altre attività lavorative incompatibili con l'esercizio della professione forense.
Pertanto, in assenza qualsiasi comunicazione dell'attrice, il credito risultava legittimo.
Ha inoltre rilevato l'inapplicabilità ad un ente come della l. 689/81. CP_1
Spiegando domanda riconvenzionale avente ad oggetto il credito rivendicato, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*****
Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene alla legittimità della pretesa contributiva della Controparte_2
allorchè il professionista eserciti un'attività di lavoro subordinato, distinta dalla
[...] libera professione di fatto mai espletata nonostante l'iscrizione all'Albo.
Passando in rassegna le doglianze attoree, occorre in via preliminare vagliare la fondatezza dell'eccezione afferente alla mancata comunicazione dell'iscrizione d'ufficio alla CP_1
Sul punto, come correttamente rilevato dall'ente, alcuna sanzione è prevista dal Regolamento di attuazione della l. 247/2012 o, soprattutto, da fonti normative di rango primario per la violazione dell'obbligo comunicativo;
d'altra parte una previsione in senso contrario sarebbe caduta in contraddizione con quanto previsto dalla disciplina dell'ordinamento della professione forense che, in conseguenza dell'iscrizione all'albo, importa l'automatica iscrizione alla CP_1
L'art. 21, comma 8 e 10, l. 247/2012, prevede infatti che “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla (comma 8). Controparte_3
(…)
10. Non e' ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla .” Controparte_3
Ciò premesso, sebbene la l.247/2012 tracci uno stretto collegamento tra l'obbligo contributivo e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, ponendo ex art. 20, comma 2, a carico dell'interessato che si trovi in condizione di incompatibilità sopravvenuta l'onere di richiedere la sospensione e la cancellazione dallo stesso (obbligo peraltro sussistente anche sotto il profilo deontologico), nondimeno la sussistenza di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense assume una rilevanza sia sul piano del mantenimento dell'iscrizione all'albo, sia sotto il profilo dell'esistenza del rapporto previdenziale. Giova sul punto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 30/10/2020, n.24141) che, secondo principi applicabili anche nel contesto normativo attualmente vigente, ha statuito che “Questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui l'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e con la stessa iscrizione all'Albo degli avvocati comporta l'inesistenza di un legittimo rapporto previdenziale con la con conseguente venir meno di diritti ed CP_1
obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, ancorchè tale incompatibilità non sia stata accertata
e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell'Ordine competente, di talchè al professionista che sia rimasto illegittimamente iscritto all'Albo spetta la restituzione dei contributi versati, giusta la disciplina dell'art. 2033 c.c. (Cass. n. 15109 del 2005).”
Fermo restando, come chiarito dalla Suprema Corte, che gli illustrati principi non risultano estensibili alla contribuzione integrativa, ancòra di recente, sulle ricadute dell'incompatibilità dell'iscritto all'albo con altre attività lavorative, si sono espresse le Sezioni Unite (v. Cassazione civile sez. un., 27/12/2023, n.35981) secondo cui “La L. n. 247 del 2012, art. 1, comma 2, lett. b), (di seguito, legge professionale forense), nel richiamare quelle che sono le funzioni del nostro ordinamento e la rilevanza della funzione difensiva, così recita: "L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:...b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti".
33. La norma sulla incompatibilità è preordinata anche ad assicurare lo svolgimento della professione nel rispetto dei principi sulla corretta e leale concorrenza, come previsto dall'art. 3, comma 2, legge professionale.
34. In considerazione di ciò, uno dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo e', come prevede l'art.
17, comma 1, lett. e), quello di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art.
18.
35. Prima di esaminare funditus la portata della norma va da subito rammentato che la sussistenza di una delle cause di incompatibilità determina la non iscrizione o, se si tratta di professionista già iscritto, la cancellazione dall'albo, salvo le eventuali violazioni di natura deontologica connesse e conseguenti.
36. Importante ricaduta, derivante dall'esercizio della professione forense in situazione di incompatibilità, è l'impossibilità di costituire un valido rapporto previdenziale con la CP_1
con il conseguente venir meno di diritti del soggetto, illegittimamente iscritto, in riferimento al rapporto previdenziale, anche se l'incompatibilità non dovesse essere accertata. 37. Infatti la L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, prevede che: "In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni d'incompatibilità di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accettata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, prelude sia l'iscrizione alla , sia la considerazione, ai fini del CP_1
conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta".
38. Queste, quindi, le rilevanti conseguenze nel caso in cui venisse esercitata la professione in presenza di una causa di incompatibilità.”
In applicazione dei suddetti principi di diritto occorre rilevare come, nel caso di specie, sussista una condizione di incompatibilità della ricorrente, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 2012, coincidente con quella disciplinata nell'art. 18, comma 1, lett. d), l.
247/2012.
Ne discende che sia nel caso di esercizio della professione forense, sia nell'ipotesi di mera iscrizione all'Albo, non può sussistere un rapporto previdenziale tanto da rendere contestualmente illegittima la pretesa dell'ente resistente afferente alla contribuzione soggettiva.
Tale assunto incide, com'è intuibile, in senso caducatorio, sulle sanzioni che presentano una valenza accessoria rispetto al principale debito contributivo e su quelle inflitte ex l. 142/91.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale, l'assenza di richiesta di slittamento della prima udienza di discussione ad altra data ne determina l'inammissibilità.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso risulta fondato.
In omaggio al principio di soccombenza le spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm
147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, vanno poste a carico della resistente con distrazione in favore del procuratore di parte attrice.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa declaratoria di incompatibilità della ricorrente tra l'iscrizione all'Albo degli Avvocati e l'attività di lavoro subordinato attualmente disimpegnata, dispone l'annullamento del ruolo n. 2022/004606 e della pedissequa cartella esattoriale n.
09420190027089072000.
Condanna la resistente, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.310,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/02/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo