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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 2987/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Sarnico (BG) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MARINI LAURA ANNA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliato a Rovato (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio delle Avv. PELLEREY CLAPASSON ELENA e Avv. GABBA ROSETTA che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
• ordinare ai Comuni di Romano di MB e Rovato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
1 OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione:
1) la casa familiare sita in Rovato (BS), in via Abruzzo, n. 10, verrà assegnata alla signora con tutti Pt_1
i beni mobili ivi contenuti, ad esclusione dei seguenti: Tv sala e TV taverna, computer e stampante, TO
(aspirapolvere), asciugatrice, microonde, congelatore a pozzetto, nonché l'arredamento della taverna
(compreso tavolo, mobile e sedie), con la precisazione che questi ultimi resteranno nella casa coniugale finché il signor non avrà reperito per essi una collocazione idonea;
Pt_2
2) i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. I figli saranno collocati in via prevalente presso a madre, con la precisazione che in via graduale si realizzerà un affidamento paritario che avrà il suo compimento a partire dal sesto mese dopo l'udienza di comparizione dei coniugi.
In prospettiva della definitiva realizzazione dell'affidamento paritario le frequentazioni avverranno con le seguenti modalità: per i primi mesi dal momento in cui si darà corso alle condizioni di separazione, i genitori terranno con sé i figli a week-end alternati: dal sabato mattina alla domenica sera, precisando che il venerdì sarà alternato con pernottamento dei figli presso l'altro genitore.
I figli staranno inoltre con il padre tutti i mercoledì della settimana, dal termine della scuola fino al giovedì mattina (fermo restando che se il padre dovesse avere il giovedì libero, lo stesso avviserà la madre la settimana precedente ed i figli resteranno con il padre il giovedì al termine della scuola fino al venerdì mattina, quando saranno riportati a scuola dal padre);
-dal terzo mese dall'udienza di comparizione dei coniugi, il padre terrà con sé i figli, oltre che il mercoledì anche il giovedì; si manterranno i fine settimana alternati, ma per evitare che i bambini passino un periodo troppo lungo con un solo genitore, il fine settimana avrà inizio il sabato mattina fino alla domenica sera;
-nel corso degli ultimi tre mesi di separazione (e, comunque fino al termine dei sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi) i bambini resteranno il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì ed il giovedì con il padre e per quanto riguarda il fine settimana alternato, lo stesso avrà inizio dal sabato mattina, fino alla domenica sera.
I bambini nei giorni in cui saranno con il padre potranno essere accompagnati e prelevati a scuola (o alle attività di svago e sport) dai nonni paterni, la stessa facoltà viene riconosciuta alla madre, la quale potrà godere del supporto dei nonni materni.
Verrà prevista una videochiamata giornaliera alle ore 20 circa con l'altro genitore.
Le festività del Natale e di Pasqua saranno alternate e le vacanze scolastiche natalizie e pasquali saranno suddivise a metà fra i genitori.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, previa comunicazione del periodo di ferie da parte di ciascun genitore all'altro, entro la fine di aprile di ogni anno.
2 3) Questioni economiche:
- per il periodo di separazione in cui non si è ancora realizzato l'affidamento paritario, il padre verserà alla madre l'importo di €.500,00 (eurocinquecento/00), quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli
(€.250,00 per ogni figlio).
La mensa della scuola di sarà a carico della madre, genitore collocatario, come previsto dal protocollo Per_1 del Tribunale di Brescia.
L'assegno unico verrà ripartito al 50% fra i genitori;
- per quanto riguarda il periodo successivo alla separazione, allorquando si realizzerà il collocamento paritario dei minori, il mantenimento degli stessi sarà diretto da parte di entrambi i genitori (pertanto il signor non verserà più l'assegno a contribuzione per il mantenimento dei figli) e la mensa sarà Pt_2 suddivisa a metà fra i genitori, mentre l'assegno unico sarà integralmente attribuito alla madre.
4) I coniugi concordano che le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche, nell'interesse dei figli, verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia, noto alle parti, precisando che i genitori sosterranno metà ciascuno i costi relativi alla retta scolastica della scuola privata frequentata dalla figlia . Per_1
5) Il conto corrente cointestato fra i coniugi n. 08/000814593, acceso presso la BCC Credito Cooperativo
Italiano, filiale di Cologne, sarà chiuso ed il ricavato spartito al 50% tra i coniugi.
6) La signora si impegna quanto prima a volturare le utenze della casa coniugale ed in capo alla Pt_1 stessa resteranno le spese di manutenzione ordinaria e condominiali relative all'immobile assegnato.
7) La signora si impegna a non convivere con alcuno nella casa coniugale assegnatale.” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Romano di MB (BG) in data 6.10.2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ROVATO (BS) al n. 13, parte II, serie B, anno
2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 16.3.2017 e il 20.2.2021. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
3 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 2987/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Sarnico (BG) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MARINI LAURA ANNA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliato a Rovato (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio delle Avv. PELLEREY CLAPASSON ELENA e Avv. GABBA ROSETTA che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
• ordinare ai Comuni di Romano di MB e Rovato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
1 OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione:
1) la casa familiare sita in Rovato (BS), in via Abruzzo, n. 10, verrà assegnata alla signora con tutti Pt_1
i beni mobili ivi contenuti, ad esclusione dei seguenti: Tv sala e TV taverna, computer e stampante, TO
(aspirapolvere), asciugatrice, microonde, congelatore a pozzetto, nonché l'arredamento della taverna
(compreso tavolo, mobile e sedie), con la precisazione che questi ultimi resteranno nella casa coniugale finché il signor non avrà reperito per essi una collocazione idonea;
Pt_2
2) i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. I figli saranno collocati in via prevalente presso a madre, con la precisazione che in via graduale si realizzerà un affidamento paritario che avrà il suo compimento a partire dal sesto mese dopo l'udienza di comparizione dei coniugi.
In prospettiva della definitiva realizzazione dell'affidamento paritario le frequentazioni avverranno con le seguenti modalità: per i primi mesi dal momento in cui si darà corso alle condizioni di separazione, i genitori terranno con sé i figli a week-end alternati: dal sabato mattina alla domenica sera, precisando che il venerdì sarà alternato con pernottamento dei figli presso l'altro genitore.
I figli staranno inoltre con il padre tutti i mercoledì della settimana, dal termine della scuola fino al giovedì mattina (fermo restando che se il padre dovesse avere il giovedì libero, lo stesso avviserà la madre la settimana precedente ed i figli resteranno con il padre il giovedì al termine della scuola fino al venerdì mattina, quando saranno riportati a scuola dal padre);
-dal terzo mese dall'udienza di comparizione dei coniugi, il padre terrà con sé i figli, oltre che il mercoledì anche il giovedì; si manterranno i fine settimana alternati, ma per evitare che i bambini passino un periodo troppo lungo con un solo genitore, il fine settimana avrà inizio il sabato mattina fino alla domenica sera;
-nel corso degli ultimi tre mesi di separazione (e, comunque fino al termine dei sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi) i bambini resteranno il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì ed il giovedì con il padre e per quanto riguarda il fine settimana alternato, lo stesso avrà inizio dal sabato mattina, fino alla domenica sera.
I bambini nei giorni in cui saranno con il padre potranno essere accompagnati e prelevati a scuola (o alle attività di svago e sport) dai nonni paterni, la stessa facoltà viene riconosciuta alla madre, la quale potrà godere del supporto dei nonni materni.
Verrà prevista una videochiamata giornaliera alle ore 20 circa con l'altro genitore.
Le festività del Natale e di Pasqua saranno alternate e le vacanze scolastiche natalizie e pasquali saranno suddivise a metà fra i genitori.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, previa comunicazione del periodo di ferie da parte di ciascun genitore all'altro, entro la fine di aprile di ogni anno.
2 3) Questioni economiche:
- per il periodo di separazione in cui non si è ancora realizzato l'affidamento paritario, il padre verserà alla madre l'importo di €.500,00 (eurocinquecento/00), quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli
(€.250,00 per ogni figlio).
La mensa della scuola di sarà a carico della madre, genitore collocatario, come previsto dal protocollo Per_1 del Tribunale di Brescia.
L'assegno unico verrà ripartito al 50% fra i genitori;
- per quanto riguarda il periodo successivo alla separazione, allorquando si realizzerà il collocamento paritario dei minori, il mantenimento degli stessi sarà diretto da parte di entrambi i genitori (pertanto il signor non verserà più l'assegno a contribuzione per il mantenimento dei figli) e la mensa sarà Pt_2 suddivisa a metà fra i genitori, mentre l'assegno unico sarà integralmente attribuito alla madre.
4) I coniugi concordano che le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche, nell'interesse dei figli, verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia, noto alle parti, precisando che i genitori sosterranno metà ciascuno i costi relativi alla retta scolastica della scuola privata frequentata dalla figlia . Per_1
5) Il conto corrente cointestato fra i coniugi n. 08/000814593, acceso presso la BCC Credito Cooperativo
Italiano, filiale di Cologne, sarà chiuso ed il ricavato spartito al 50% tra i coniugi.
6) La signora si impegna quanto prima a volturare le utenze della casa coniugale ed in capo alla Pt_1 stessa resteranno le spese di manutenzione ordinaria e condominiali relative all'immobile assegnato.
7) La signora si impegna a non convivere con alcuno nella casa coniugale assegnatale.” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Romano di MB (BG) in data 6.10.2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ROVATO (BS) al n. 13, parte II, serie B, anno
2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 16.3.2017 e il 20.2.2021. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
3 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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