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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NI BO Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa ER TO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1392\2024 promossa in grado d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. del Tribunale di Milano n. 3200\2024;
[...]
(C.F.: ) e per essa la mandataria (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
; P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_3 come da procura acclusa all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, Via Paolo Andreani n. 4, Milano (MI) – Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1 C.F._1
Camporese, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Galleria G. Berchet n. 3, Padova (PD) –
Email_2
APPELLATO
Oggetto: contratti bancari pagina 1 di 14 *
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda disattesa e respinta, così
GIUDICARE
In riforma dell'ordinanza appellata,
- in via istruttoria, rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio sul valore dell'immobile sito in Cadorago
(CO) meglio identificato in atti;
- nel merito, accogliere le domande rigettate tutte di cui al giudizio di primo grado, per tutte le ragioni
e per come precisato in narrativa, e così accertare e dichiarare che è creditrice Parte_1 del sig. dell'importo di € 300.000,00 e condannarlo al pagamento dell'importo di € Controparte_1
300.000,00 in favore di e/o del diverso minore importo entro i limiti del Parte_1 patrimonio devoluto, ovvero specificando, comunque, che l'attrice, per il recupero del credito, potrà aggredire in via esecutiva i beni immobili ricevuti dal convenuto e soddisfarsi, quindi, sul valore effettivo di realizzo derivante dalla vendita di tali beni;
- in subordine, disporre comunque la compensazione delle spese di primo grado, nella misura minima di almeno il 50%, anche in relazione al compenso del consulente tecnico d'ufficio.
Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e conseguente riforma della statuizione di condanna al pagamento delle spese di primo grado, con condanna del sig. alla CP_1 restituzione delle spese di lite di primo grado oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla presente domanda al saldo.”
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - IN
VIA PRELIMINARE, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi tutti indicati in atti;
- IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA, dichiararsi l'appello avversario inammissibile e/o manifestamente infondato ai sensi e per gli effetti dell'art 348 bis c.p.c., per i motivi tutti indicati in atti;
- NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza e pretestuosità dell'avversa impugnazione, nonché di tutte le domande ed eccezioni nuove ed inammissibili, e per, l'effetto, rigettare integralmente
l'appello proposto dalla e per essa dalla mandataria e con esso Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 14 tutte le relative domande ed eccezioni nuove ed inammissibili, con conseguente piena conferma dell'ordinanza impugnata e della sua efficacia esecutiva, per le ragioni meglio esposte in atti;
- IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare, poiché inammissibile e comunque infondata, la nuova istanza istruttoria di rinnovazione della perizia di I grado formulata dalla e per essa Parte_1 dalla mandataria per le ragioni meglio esposte in atti;
si chiede l'acquisizione Parte_2
d'ufficio del fascicolo del I grado (R.G. 49269/22, Trib. di Milano) e, per tuziorismo difensivo, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellato con la propria comparsa di costituzione del 12.5.23.
- IN OGNI CASO, con integrale vittoria delle spese e compenso per ambo i gradi di giudizio.
Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare e dedurre, anche in via istruttoria, nei successivi termini di legge.”
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio ha impugnato, chiedendone l'integrale riforma, l'ordinanza ex art. 702 ter n. Parte_1
3200/2024 resa del Tribunale di Milano, che ha
- rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna di al pagamento della somma € Controparte_1
300.000,00 ai sensi dell'art. 2495 c.c. - previo accertamento della titolarità, della proprietà degli immobili gravati da ipoteche poste a garanzia del credito;
-condannato l'attrice al pagamento delle spese del grado.
B. Il giudizio di primo grado
A fondamento delle proprie pretese, la società ricorrente aveva dedotto:
− di essere titolare del credito di € 1.782.023,42 al 25 giugno 2014, originariamente vantato dalla
Cassa Rurale ed Artigiana Di Cantù Banca Di Credito Cooperativo – Società Cooperativa (di seguito, per semplicità, Cassa Rurale di Cantù) nei confronti della società Ibisco s.r.l., in forza del conto corrente n. 083033/01, su cui erano state attivate due linee di credito assistite da garanzia ipotecaria su due immobili siti a Cadorago (CO)1; − che, con sentenza n. 773, pubblicata in data 26 agosto 2015, il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento di Ibisco s.r.l.; la Cassa Rurale di Cantù aveva quindi proposto domanda di insinuazione al passivo della società debitrice fallita, ottenendo l'ammissione del proprio credito per
€ 1.809.360,04 quale saldo passivo del c/c affidato;
− che il fallimento era stato successivamente chiuso con decreto del 19 luglio 2018 a causa delle Parte notevoli difficoltà nella vendita dei compendi immobiliari (doc. 15, fascicolo di primo grado ), con cancellazione della società dal registro delle imprese in data 12 settembre 2018 (doc. 3);
− che la società attrice era divenuta titolare del credito a seguito di cessione pro soluto, da parte della
Cassa Rurale di Cantù, debitamente pubblicata nella G.U. n. 140 del 28 novembre 2020 (doc. 10);
− che gli immobili invenduti erano stati quindi devoluti ex art. 2484 c.c. all'unica socia di Ibisco s.r.l., la Hera società Fiduciaria e di Revisione s.p.a., la quale a sua volta aveva trasferito la propria quota di partecipazione ad Controparte_1
Conseguentemente, la società ricorrente ha agito:
− per l'accertamento della titolarità, da parte di del diritto di proprietà sugli immobili gravati CP_1 dalle ipoteche poste a garanzia del credito ceduto;
− per la condanna dello stesso al pagamento del minor importo di € 300.000,00 (atteso un valore di realizzo degli immobili inferiore rispetto al credito vantato).
Nel costituirsi innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1
− ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5, D.Lgs. 28/2010;
− nulla ha opposto in merito alla propria titolarità del diritto di proprietà sugli immobili gravati da ipoteca;
− ha contestato che il valore di realizzo degli immobili in parola ammontasse ad € 300.000,00. Sul punto, il convenuto ha rilevato come la cifra, estrapolata dall'istanza di rinuncia alla liquidazione svolta dalla curatrice fallimentare ex art. 104ter, comma 7, L.F., si riferisse ad una stima risalente all'anno 2016; dalla stessa, inoltre, avrebbero dovuto essere scomputati e valutati i costi di bonifica e di messa in sicurezza, nonché i debiti, anche tributari, gravanti sui cespiti immobiliari.
Nel corso del procedimento, il Tribunale ha disposto l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare la stima del più probabile valore di mercato degli immobili.
− di un'apertura di credito in c/c fino a concorrenza di € 400.000,00, concessa con atto pubblico del 23 aprile 2008, assistita da ipoteca sugli immobili di cui alla nota presentata il 15 maggio 2008 all'Ufficio Provinciale del Territorio di Como r. gen. 14.824 – r. par. 3300 (doc. 9 ibidem). pagina 4 di 14 A tal fine ha nominato il geom. già perito nell'ambito della procedura fallimentare che Per_1 aveva interessato la Ibisco s.r.l.
C. La decisione del Tribunale
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano:
− ha accertato e dichiarato che fosse l'unico proprietario degli immobili di Cadorago gravati CP_1 da ipoteca;
− ha rigettato la domanda di condanna svolta dalla ricorrente condannandola al Parte_1 rimborso delle spese del giudizio;
− ha posto le spese di CTU a carico della società ricorrente.
Il primo giudice ha disatteso la domanda di condanna svolta dalla società ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni.
In primo luogo, il Tribunale ha accertato la proprietà, in capo al resistente degli Controparte_1 immobili di Cadorago. Sul punto, il giudice ha rilevato come dagli atti notarili con cui erano state concesse le ipoteche risultasse l'acquisto, nelle medesime date, da parte di Ibisco s.r.l., degli immobili
– con intervenuta usucapione decennale ai sensi dell'art. 1159 c.c. – nonché la retrocessione, da parte della fiduciaria Hera s.p.a., unica socia di Ibisco, della propria quota al fiduciante Controparte_1 divenuto a sua volta socio unico e, conseguentemente, proprietario dei cespiti immobiliari.
Con riferimento alla domanda di condanna, il Tribunale, dopo aver premesso che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., a seguito dell'estinzione della società il socio risponde dei debiti sociali nei limiti dei beni della società estinta allo stesso pervenuti, ha condiviso le risultanze dell'esperita CTU, che aveva ritenuto che la stima dell'asset fosse negativa e priva di interesse economico.
In particolare, la perizia tecnica aveva rilevato che le pessime condizioni degli immobili ne impedivano la vendita allo stato di fatto, rendendoli privi di valore economico positivo.
Il giudice di primo grado ha escluso, conseguentemente, che il convenuto fosse potesse operare gli investimenti rilevati dalla perizia, sia perché tali investimenti avrebbero richiesto il consenso degli altri proprietari delle unità inserite nel complesso immobiliare, sia perché gli stessi avrebbero comunque comportato dei risultati economici in perdita, almeno nel medio periodo.
È stata altresì esclusa la fondatezza delle contestazioni mosse dal perito della società attrice con riferimento alla superficie da bonificare, ritenuta inferiore rispetto a quella analizzata dalla CTU: sul punto, il giudice ha rilevato come l'avviamento del processo di riqualificazione avrebbe richiesto, in ogni caso, l'investimento e la compartecipazione di tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati dal progetto.
pagina 5 di 14 D. I motivi di appello ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Milano attraverso quattro motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo la società cessionaria ha lamentato la violazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato sulla domanda di accertamento del credito in capo all'appellante, per € 300.000,00.
Nella prospettazione della società creditrice, l'accertamento del mancato valore dei beni ipotecati da parte della CTU non avrebbe potuto condurre all'assorbimento della domanda di accertamento della titolarità del credito, né avrebbe escluso il suo interesse ad agire ai fini di tale accertamento. In tesi, infatti, la cancellazione della società Ibisco s.r.l. dal registro delle imprese avrebbe comportato il subentro del socio unico nelle obbligazioni societarie e, quindi, nell'obbligo di Controparte_1 pagamento del credito privilegiato vantato dalla Cassa Rurale di Cantù e, a seguito della cessione, Parte dall'appellante . A dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento del credito – e Parte di condanna del debitore al relativo pagamento – secondo sarebbero bastate le circostanze dell'ammissione al passivo del credito di € 1.809.360,04 in via privilegiata a favore della cedente Cassa
Rurale di Cantù, nonché della mancata contestazione del debito da parte del socio unico.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha aderito alle risultanze della CTU esperita. Parte Sul punto, ha rilevato come il consulente d'ufficio, premesso lo stato di abbandono del compendio immobiliare in cui rientravano i beni ipotecati, avesse prospettato due scenari di recupero arbitrari ed aleatori, ignorando le osservazioni del consulente nominato dalla società ricorrente.
È stata altresì rilevata la contraddittorietà della perizia, nella parte in cui ha osservato che il bene immobile, pari a circa 4.500 mq e a destinazione industriale, già stimato dal medesimo perito in sede fallimentare per un valore di € 200.000,00/300.000,00, avesse successivamente assunto valore economico negativo.
Tanto premesso, la difesa della società creditrice ha evidenziato singolarmente gli elementi di contraddittorietà ed erroneità asseritamente presenti nella consulenza, già rilevati dal consulente di parte nelle osservazioni alla relazione tecnica del consulente del giudice. Parte
ha altresì escluso la rilevanza delle argomentazioni spese dal Tribunale in merito alla necessità di ricevere il consenso unanime di tutti i proprietari delle unità comprese nel complesso immobiliare coinvolto dall'intervento di riqualificazione.
pagina 6 di 14 L'appellante ha altresì rilevato come i programmi integrati possano essere implementati anche d'imperio, laddove la richiesta sia proposta da tanti proprietari da rappresentare almeno la metà del valore catastale del compendio – soglia, in tesi, raggiunta dal solo CP_1
Parte
ha quindi chiesto la rinnovazione della consulenza d'ufficio.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2495 c.c. e l'omessa pronuncia del primo giudice su tutta la domanda, per non avere condannato la controparte
“quantomeno in relazione all'eventuale (minor) prezzo di realizzo in fase esecutiva proprio su quel bene” (p. 13 atto di appello).
In particolare, secondo l'appellante, “il rigetto della domanda per assenza di valore di quei beni [id est: i beni societari trasferiti a e garantiti da ipoteca a favore dell'appellante] non pare CP_1 rispondente ai principi, in primis al diritto ad una tutela effettiva, da un lato, e al principio di responsabilità, dall'altro: quei beni, infatti, rimangono ed il risultato sarebbe non solo di elidere la garanzia ipotecaria ma proprio di sottrarli alla garanzia generica del debitore. In simili ipotesi, lasciare, quantomeno, che l'esecuzione faccia il suo corso pare, invero, la (unica) soluzione più rispondente alla norma” (p. 14). Conseguentemente, nella prospettazione della società creditrice, il
Tribunale avrebbe dovuto “disporre quella condanna quantomeno nei limiti di quanto eventualmente rinveniente dall'esecuzione sugli immobili a prescindere da ogni valutazione prognostica sull'eventuale realizzo.”.
In tal senso, l'ordinanza impugnata è stata ritenuta lesiva del disposto di cui agli artt. 100 e 112 c.p.c., sussistendo tra le parti “consenso ad una pronuncia di accertamento e di condanna che consentisse ed autorizzasse l'esecuzione su quell'immobile”. Parte Con il quarto motivo ha, infine, impugnato il capo dell'ordinanza relativa alle spese del giudizio, rilevando come, anche a non voler considerare la reciproca soccombenza delle parti, si potesse comunque addivenire alla loro compensazione.
Sul punto, la società appellante ha rilevato che:
− a sarebbero comunque rimasti gli immobili della società fallita ed estinta, nonostante il CP_1 debito cui è succeduto e la garanzia;
− le variabili relative al valore del compendio immobiliare sarebbero infinite e non sarebbe verosimile la stima negativa prospettata dalla CTU;
− la società creditrice avrebbe riposto un legittimo affidamento sulla precedente miglior perizia estimativa del medesimo consulente nell'ambito del fallimento.
E. La posizione dell'appellato pagina 7 di 14 Si è ritualmente costituito l'appellato che ha contestato l'ammissibilità e la Controparte_1 fondatezza dell'appello e insistito per la conferma della sentenza impugnata.
F. Il giudizio di appello
All'udienza del 6 novembre 2024, il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 28 gennaio 2026 per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. L'udienza è stata poi anticipata per i medesimi incombenti al 26 novembre 2025; all'esito della stessa, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1. Occorre preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità, spiegata ex art. 348 bis c.p.c. da parte appellata, deve essere ritenuta superata sin dal momento in cui il Consigliere istruttore ha disposto il rinvio della causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Va ricordato, infatti, che l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione. Ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza, specificatamente ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (sul punto, Cass. n. 14696/2016).
Deve altresì essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 342
c.p.c. da Controparte_1
I motivi di appello, nel loro complesso, sono formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura degli stessi consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
2. Quanto al merito, prima di esaminare i motivi di impugnazione, è opportuno rilevare come risulti pacifico e incontestato tra le parti in giudizio:
a) che la società appellante si sia resa cessionaria del credito vantato dalla Cassa Rurale di Cantù nei confronti di Ibisco s.r.l., che presso detto istituto di credito era titolare di un conto corrente con saldo passivo pari ad € 1.809.360,04;
pagina 8 di 14 b) che tale credito, garantito da due ipoteche iscritte su due immobili di proprietà della società correntista, sia stato ammesso al passivo nella procedura fallimentare che aveva interessato Ibisco s.r.l.;
c) che detta procedura si sia arrestata antecedentemente alla redazione del bilancio di liquidazione, attesa la valutazione di non convenienza dell'eventuale vendita dei cespiti immobiliari gravati da ipoteca – vendita resa, in ogni caso, impossibile dallo stato di fatto dei luoghi;
d) che divenuto socio unico della fallita Ibisco s.r.l. a seguito della retrocessione di Hera s.p.a., CP_1 fosse titolare degli immobili gravati dalle ipoteche instaurate a garanzia del debito derivante dal rapporto di conto corrente.
3. I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali.
La società appellante ha domandato la condanna alla restituzione del credito sulla base del disposto di cui all'art. 2495 c.c.
La norma, che regolamenta la liquidazione e lo scioglimento delle società di capitali, prevede al suo terzo comma che, “dopo la cancellazione” della società dal registro delle imprese, “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
Invero, prima della riforma apportata con D.lgs. n. 6 del 2003, si riteneva che la società non potesse considerarsi estinta sino all'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa.
Invece, in base alla nuova formulazione dell'art. 2495 c.c. l'estinzione della società si verifica al momento della cancellazione della stessa dal registro delle imprese e sussiste la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti.
Sul punto è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, sostenuto anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, in caso di permanenza dei rapporti giuridici facenti capo alla società, all'estinzione della stessa si verificherebbe, nei confronti degli ex soci, un evento di tipo successorio, tale per cui i rapporti giuridici pendenti facenti capo alla società non verrebbero meno, ma si trasferirebbero in capo agli ex soci (Cass. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2023; conf., Cass. Civ., n.
10337/2021; Cass. Civ., Sez. Un., n. 619/2021; Cass. Civ., n. 29117/2018; Cass. Civ., n. 17243/2018 e
Cass. Civ., n. 12953/2017).
Tale responsabilità incontra, tuttavia, un limite ben definito in quanto dagli stessi ex soci percepito in base al bilancio finale di liquidazione della società cancellata dal registro delle imprese.
In particolare, secondo l' orientamento della giurisprudenza di legittimità, e in aderenza al tenore testuale della norma, “la responsabilità dei soci per le obbligazioni [sociali] non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo”, di talché “il creditore, il quale pagina 9 di 14 intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dal convenuto” (Cass. sez. 3, sent. n. 11967/2010, conf. a Cass. sez. 5, sent. n. 10275/2008).
Nel caso di specie, come già rilevato, il procedimento di liquidazione si è chiuso senza un bilancio finale che comportasse la distribuzione dell'attivo della società.
Invero, nella richiesta di autorizzazione alla rinuncia alla liquidazione per sua manifesta non convenienza ex art. 104ter, comma 7, l. fallimentare, la curatrice nominata dott.ssa rilevava CP_2 che “all'attivo della procedura [erano] stati acquisiti due complessi immobiliari rispettivamente in
Como e Cadorago”, che “il complesso immobiliare in Cadorago [faceva] parte di un più ampio complesso industriale in massima parte dismesso da anni” e che lo stesso fosse “gravato da ipoteca a favore della Cassa Rurale e Artigiana di Cantù a cui è stato riconosciuto in sede di ammissione al passivo un credito di € 2.000.000,00 circa oltre interessi” (pp.
1-2 doc. 13 fascicolo primo grado Parte
).
Il Geom. – poi divenuto consulente del giudice nel successivo giudizio di cognizione – Per_1 nello svolgere la perizia fallimentare, aveva rilevato il pessimo stato del complesso immobiliare (in quanto costituito da immobili “privi di impiantistica mancanti di serramenti e con all'interno degli stessi amianto e scarti produttivi dell'ex proprietario” – p. 2), la necessità di metterlo in sicurezza e la possibilità di demolire i fabbricati e riconvertire l'area, con obbligo di bonifica e con il consenso di tutti i proprietari.
Il valore delle porzioni di proprietà del fallimento venivano stimate dal perito “in € 200.000/300.000 tenuto conto delle opere di bonifica”.
La curatrice aveva pertanto ritenuto che “il fallimento non ha ulteriore attivo da realizzare oltre gli immobili di Cadorago e Como” e che, “in relazione all'immobile in Cadorago, il fallimento: a) non ha disponibilità liquide per mettere in sicurezza lo stesso;
b) sicuramente il realizzo del cespite immobiliare permetterà di pagare gli oneri prededucibili (IMU e Perito) e solo in minima parte il creditore ipotecario” (p. 3).
Peraltro, nel caso di specie, non soltanto è assente un bilancio finale di liquidazione che permetta di individuare un attivo della società fallita, ma la società creditrice non ha dimostrato in alcun modo che cui era stato trasferito, in qualità di unico socio di Ibisco s.r.l., il complesso immobiliare di CP_1
Cadorago dopo la chiusura del procedimento fallimentare, abbia effettivamente ottenuto un attivo da tale trasferimento. Conclusione, questa, sconfessata dalle risultanze della perizia condotta in primo grado. pagina 10 di 14 Proprio al fine di appurare se residuasse un minimo valore attivo degli immobili, il giudice di primo grado aveva proceduto ad esperire una consulenza tecnica d'ufficio, conclusasi con un giudizio negativo.
In particolare, il CTU ha escluso che gli immobili potessero essere venduti allo stato di fatto, evidenziando che le prospettate “due ipotesi di trasformazione edilizia finalizzate alla determinazione del più probabile valore di mercato non consentono di attribuire un valore positivo”, di talché “il valore degli immobili è inferiore al costo della loro ristrutturazione” (p. 23 CTU primo grado).
Come già rilevato dal primo giudice, l'operato del CTU risulta corretto e immune da vizi logici, e le conclusioni a cui il medesimo è pervenuto, data la chiara ed esaustiva esplicazione delle ragioni che a tali conclusioni hanno condotto, meritano piena condivisione.
A tali ragioni parte ricorrente non ha opposto una diversa ipotesi di stima del valore di mercato degli immobili, essendosi limitato il consulente di parte a svolgere considerazioni tecniche nell'ambito delle osservazioni rese alla relazione del CTU, poi reiterate dalla difesa della cessionaria del credito nel presente grado di giudizio.
Tali considerazioni non sono volte, infatti, ad individuare un effettivo valore attivo degli immobili ipotecati ai sensi dell'art. 2495 c.c., né sono idonee a scalfire l'impianto argomentativo posto a fondamento della perizia di primo grado. Sulle medesime (depositate in data 19 febbraio 2024) si era già compiutamente pronunciato il CTU nella perizia finale depositata in data 27 febbraio 2024, Per_1 prendendo posizione su ognuno degli elementi evidenziati dal consulente, sia nel corpo dell'elaborato peritale, sia in calce alle conclusioni della perizia (pp. 23 ss. CTU).
Non appaiono fondate neppure le argomentazioni spese dalla società cessionaria, nell'ambito del secondo motivo di appello, in merito alla contraddittorietà tra il valore dei cespiti immobiliari di
Cadorago indicati dal perito in sede fallimentare – stimato tra i 200.000,00 € e i 300.000,00 € – e le conclusioni rese dal medesimo professionista nell'ambito della consulenza tecnica, che hanno escluso la permanenza di un valore economico commerciale attivo del complesso immobiliare.
Sul punto si evidenzia quanto rilevato dal CTU nella perizia depositata nel primo grado di giudizio.
In particolare, nel prendere posizione sulla differenza tra la stima svolta in sede fallimentare e la stima tradizionale, come quella richiestagli dal Tribunale di Milano, il perito aveva rilevato che “la stima in sede Fallimentare ha una sua logica che non può essere confrontata in ambito di una stima tradizionale, poiché rispetto alla prima soluzione, la seconda deve rappresentare un risultato economico quale transazione tra due soggetti in un contesto libero e senza vincoli di qualsiasi genere.
Ben diverso appare il processo di stima in sede fallimentare;
il valore espresso da un perito deve essere una base di partenza da inserire in un processo competitivo;
il vero valore commerciale verrà pagina 11 di 14 determinato dall'esito dell'asta, ciò sconta quindi tutta una serie di problematiche attinenti alla natura dell'immobile ed alla sua commerciabilità, […] Oggetto della presente è un processo estimativo differente, finalizzato certamente ad attribuire un valore di mercato, tenendo in considerazione
l'esigenza di intervenire preliminarmente per bonificare il sito;
in tal senso devono essere preventivati la tempistica ed i costi di esecuzione dei lavori” (pp.
3-4 CTU primo grado).
La Corte rileva come la difesa dell'odierna appellante, sul punto, si sia limitata a ribadire la contraddittorietà delle conclusioni cui il consulente tecnico era addivenuto nei due diversi procedimenti, reiterando le osservazioni tecniche già espresse dal consulente di parte nel corso dell'istruttoria di primo grado e senza prendere specifica posizione sulle dichiarazioni del perito del giudice in merito alla distinzione tra perizia fallimentare e perizia giudiziale, invero idonee a giustificare la differenza tra il valore del compendio immobiliare indicato nell'ambito della procedura fallimentare, da un lato, e il valore dei medesimi terreni nel procedimento di primo grado, dall'altro lato.
Non è neppure prospettabile, contrariamente a quanto lamentato dalla società cessionaria, una violazione, da parte del Tribunale di Milano, dell'onere di motivazione sul medesimo incombente, essendo ormai principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui “il giudice di merito, laddove aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (da ultimo, Cass. ord. n. 12195/2024; conf.
Cass. n. 33742/2022; Cass. n. 1815/2015).
Ne deriva l'infondatezza dei primi due motivi di gravame, e in particolare della domanda, reiterata nella presente sede, di condanna dell'appellato ex art. 2495 c.c. alla restituzione del credito di €
300.000,00, non avendo la cessionaria appellante dimostrato che socio unico della società CP_1
Parte fallita, resosi beneficiario dei cespiti immobiliari da ipoteca a garanzia del credito vantato da abbia effettivamente ottenuto, proprio in virtù di tale trasferimento, un attivo ai sensi dell'art. 2495 c.c.
4. Non merita parimenti accoglimento il terzo motivo di appello, con il quale la società cessionaria del credito si è lamentata di non essere stata autorizzata dal Tribunale ad agire in via esecutiva sulla proprietà immobiliare pervenuta a ed oggetto di causa. CP_1
pagina 12 di 14 Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, la non contestata presenza di un'ipoteca sui beni immobili di proprietà di – garanzia reale volta a tutelare il credito, anch'essa pacifica, CP_1 della cessionaria – avrebbe permesso alla stessa di agire esecutivamente sugli immobili senza ottenere una previa pronuncia di condanna né un'autorizzazione all'azione esecutiva.
La società appellante, invero, godeva già di un titolo esecutivo idoneo, costituito dai contratti di apertura del credito sul conto corrente intestato alla fallita Ibisco s.r.l., da cui è originato il credito Parte ceduto a da parte di Cassa Rurale di Cantù.
Deve altresì escludersi l'ammissibilità della domanda di condanna generica svolta dall'appellante, a fronte della sua evidente tardività, essendo stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
5. Atteso l'esito del giudizio, non merita accoglimento neppure il quarto motivo di impugnazione, volto ad ottenere la riforma della regolamentazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, che rimane, per l'effetto, assorbito in ragione della confermata soccombenza.
6. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono poste a carico di in Parte_1 ragione dell'infondatezza delle censure mosse alla decisione del Tribunale e del conseguente rigetto dell'appello. Vengono liquidate a favore di come da dispositivo, tenuto conto dei Controparte_1 parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo, in particolar modo, al valore della controversia (€ 300.000,00), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività difensiva profusa.
*
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per essa dalla mandataria e per Parte_1 Parte_2
l'effetto conferma l'ordinanza ex art. 702ter n. 3200\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna e per essa la mandataria al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del presente grado in favore di liquidate per compensi in complessivi € Controparte_1
14.239,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio;
€ 2.552,00 per la fase introduttiva;
€ 7.298,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
pagina 13 di 14 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ER TO NI BO
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ha rilevato il ricorrente trattarsi:
− di un'apertura di credito in c/c fino a concorrenza di € 920.000,00, concessa con atto pubblico del 6 luglio 2007, assistita da ipoteca sugli immobili di cui alla nota presentata in data 11 luglio 2007 all'Ufficio Provinciale del Territorio di Como r. gen. 25877 – r. par. 5403 (doc. 7 fascicolo appellante); pagina 3 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NI BO Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa ER TO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1392\2024 promossa in grado d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. del Tribunale di Milano n. 3200\2024;
[...]
(C.F.: ) e per essa la mandataria (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
; P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_3 come da procura acclusa all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, Via Paolo Andreani n. 4, Milano (MI) – Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1 C.F._1
Camporese, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Galleria G. Berchet n. 3, Padova (PD) –
Email_2
APPELLATO
Oggetto: contratti bancari pagina 1 di 14 *
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda disattesa e respinta, così
GIUDICARE
In riforma dell'ordinanza appellata,
- in via istruttoria, rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio sul valore dell'immobile sito in Cadorago
(CO) meglio identificato in atti;
- nel merito, accogliere le domande rigettate tutte di cui al giudizio di primo grado, per tutte le ragioni
e per come precisato in narrativa, e così accertare e dichiarare che è creditrice Parte_1 del sig. dell'importo di € 300.000,00 e condannarlo al pagamento dell'importo di € Controparte_1
300.000,00 in favore di e/o del diverso minore importo entro i limiti del Parte_1 patrimonio devoluto, ovvero specificando, comunque, che l'attrice, per il recupero del credito, potrà aggredire in via esecutiva i beni immobili ricevuti dal convenuto e soddisfarsi, quindi, sul valore effettivo di realizzo derivante dalla vendita di tali beni;
- in subordine, disporre comunque la compensazione delle spese di primo grado, nella misura minima di almeno il 50%, anche in relazione al compenso del consulente tecnico d'ufficio.
Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e conseguente riforma della statuizione di condanna al pagamento delle spese di primo grado, con condanna del sig. alla CP_1 restituzione delle spese di lite di primo grado oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla presente domanda al saldo.”
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - IN
VIA PRELIMINARE, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi tutti indicati in atti;
- IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA, dichiararsi l'appello avversario inammissibile e/o manifestamente infondato ai sensi e per gli effetti dell'art 348 bis c.p.c., per i motivi tutti indicati in atti;
- NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza e pretestuosità dell'avversa impugnazione, nonché di tutte le domande ed eccezioni nuove ed inammissibili, e per, l'effetto, rigettare integralmente
l'appello proposto dalla e per essa dalla mandataria e con esso Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 14 tutte le relative domande ed eccezioni nuove ed inammissibili, con conseguente piena conferma dell'ordinanza impugnata e della sua efficacia esecutiva, per le ragioni meglio esposte in atti;
- IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare, poiché inammissibile e comunque infondata, la nuova istanza istruttoria di rinnovazione della perizia di I grado formulata dalla e per essa Parte_1 dalla mandataria per le ragioni meglio esposte in atti;
si chiede l'acquisizione Parte_2
d'ufficio del fascicolo del I grado (R.G. 49269/22, Trib. di Milano) e, per tuziorismo difensivo, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellato con la propria comparsa di costituzione del 12.5.23.
- IN OGNI CASO, con integrale vittoria delle spese e compenso per ambo i gradi di giudizio.
Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare e dedurre, anche in via istruttoria, nei successivi termini di legge.”
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio ha impugnato, chiedendone l'integrale riforma, l'ordinanza ex art. 702 ter n. Parte_1
3200/2024 resa del Tribunale di Milano, che ha
- rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna di al pagamento della somma € Controparte_1
300.000,00 ai sensi dell'art. 2495 c.c. - previo accertamento della titolarità, della proprietà degli immobili gravati da ipoteche poste a garanzia del credito;
-condannato l'attrice al pagamento delle spese del grado.
B. Il giudizio di primo grado
A fondamento delle proprie pretese, la società ricorrente aveva dedotto:
− di essere titolare del credito di € 1.782.023,42 al 25 giugno 2014, originariamente vantato dalla
Cassa Rurale ed Artigiana Di Cantù Banca Di Credito Cooperativo – Società Cooperativa (di seguito, per semplicità, Cassa Rurale di Cantù) nei confronti della società Ibisco s.r.l., in forza del conto corrente n. 083033/01, su cui erano state attivate due linee di credito assistite da garanzia ipotecaria su due immobili siti a Cadorago (CO)1; − che, con sentenza n. 773, pubblicata in data 26 agosto 2015, il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento di Ibisco s.r.l.; la Cassa Rurale di Cantù aveva quindi proposto domanda di insinuazione al passivo della società debitrice fallita, ottenendo l'ammissione del proprio credito per
€ 1.809.360,04 quale saldo passivo del c/c affidato;
− che il fallimento era stato successivamente chiuso con decreto del 19 luglio 2018 a causa delle Parte notevoli difficoltà nella vendita dei compendi immobiliari (doc. 15, fascicolo di primo grado ), con cancellazione della società dal registro delle imprese in data 12 settembre 2018 (doc. 3);
− che la società attrice era divenuta titolare del credito a seguito di cessione pro soluto, da parte della
Cassa Rurale di Cantù, debitamente pubblicata nella G.U. n. 140 del 28 novembre 2020 (doc. 10);
− che gli immobili invenduti erano stati quindi devoluti ex art. 2484 c.c. all'unica socia di Ibisco s.r.l., la Hera società Fiduciaria e di Revisione s.p.a., la quale a sua volta aveva trasferito la propria quota di partecipazione ad Controparte_1
Conseguentemente, la società ricorrente ha agito:
− per l'accertamento della titolarità, da parte di del diritto di proprietà sugli immobili gravati CP_1 dalle ipoteche poste a garanzia del credito ceduto;
− per la condanna dello stesso al pagamento del minor importo di € 300.000,00 (atteso un valore di realizzo degli immobili inferiore rispetto al credito vantato).
Nel costituirsi innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1
− ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5, D.Lgs. 28/2010;
− nulla ha opposto in merito alla propria titolarità del diritto di proprietà sugli immobili gravati da ipoteca;
− ha contestato che il valore di realizzo degli immobili in parola ammontasse ad € 300.000,00. Sul punto, il convenuto ha rilevato come la cifra, estrapolata dall'istanza di rinuncia alla liquidazione svolta dalla curatrice fallimentare ex art. 104ter, comma 7, L.F., si riferisse ad una stima risalente all'anno 2016; dalla stessa, inoltre, avrebbero dovuto essere scomputati e valutati i costi di bonifica e di messa in sicurezza, nonché i debiti, anche tributari, gravanti sui cespiti immobiliari.
Nel corso del procedimento, il Tribunale ha disposto l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare la stima del più probabile valore di mercato degli immobili.
− di un'apertura di credito in c/c fino a concorrenza di € 400.000,00, concessa con atto pubblico del 23 aprile 2008, assistita da ipoteca sugli immobili di cui alla nota presentata il 15 maggio 2008 all'Ufficio Provinciale del Territorio di Como r. gen. 14.824 – r. par. 3300 (doc. 9 ibidem). pagina 4 di 14 A tal fine ha nominato il geom. già perito nell'ambito della procedura fallimentare che Per_1 aveva interessato la Ibisco s.r.l.
C. La decisione del Tribunale
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano:
− ha accertato e dichiarato che fosse l'unico proprietario degli immobili di Cadorago gravati CP_1 da ipoteca;
− ha rigettato la domanda di condanna svolta dalla ricorrente condannandola al Parte_1 rimborso delle spese del giudizio;
− ha posto le spese di CTU a carico della società ricorrente.
Il primo giudice ha disatteso la domanda di condanna svolta dalla società ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni.
In primo luogo, il Tribunale ha accertato la proprietà, in capo al resistente degli Controparte_1 immobili di Cadorago. Sul punto, il giudice ha rilevato come dagli atti notarili con cui erano state concesse le ipoteche risultasse l'acquisto, nelle medesime date, da parte di Ibisco s.r.l., degli immobili
– con intervenuta usucapione decennale ai sensi dell'art. 1159 c.c. – nonché la retrocessione, da parte della fiduciaria Hera s.p.a., unica socia di Ibisco, della propria quota al fiduciante Controparte_1 divenuto a sua volta socio unico e, conseguentemente, proprietario dei cespiti immobiliari.
Con riferimento alla domanda di condanna, il Tribunale, dopo aver premesso che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., a seguito dell'estinzione della società il socio risponde dei debiti sociali nei limiti dei beni della società estinta allo stesso pervenuti, ha condiviso le risultanze dell'esperita CTU, che aveva ritenuto che la stima dell'asset fosse negativa e priva di interesse economico.
In particolare, la perizia tecnica aveva rilevato che le pessime condizioni degli immobili ne impedivano la vendita allo stato di fatto, rendendoli privi di valore economico positivo.
Il giudice di primo grado ha escluso, conseguentemente, che il convenuto fosse potesse operare gli investimenti rilevati dalla perizia, sia perché tali investimenti avrebbero richiesto il consenso degli altri proprietari delle unità inserite nel complesso immobiliare, sia perché gli stessi avrebbero comunque comportato dei risultati economici in perdita, almeno nel medio periodo.
È stata altresì esclusa la fondatezza delle contestazioni mosse dal perito della società attrice con riferimento alla superficie da bonificare, ritenuta inferiore rispetto a quella analizzata dalla CTU: sul punto, il giudice ha rilevato come l'avviamento del processo di riqualificazione avrebbe richiesto, in ogni caso, l'investimento e la compartecipazione di tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati dal progetto.
pagina 5 di 14 D. I motivi di appello ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Milano attraverso quattro motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo la società cessionaria ha lamentato la violazione, da parte del giudice di primo grado, dell'art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato sulla domanda di accertamento del credito in capo all'appellante, per € 300.000,00.
Nella prospettazione della società creditrice, l'accertamento del mancato valore dei beni ipotecati da parte della CTU non avrebbe potuto condurre all'assorbimento della domanda di accertamento della titolarità del credito, né avrebbe escluso il suo interesse ad agire ai fini di tale accertamento. In tesi, infatti, la cancellazione della società Ibisco s.r.l. dal registro delle imprese avrebbe comportato il subentro del socio unico nelle obbligazioni societarie e, quindi, nell'obbligo di Controparte_1 pagamento del credito privilegiato vantato dalla Cassa Rurale di Cantù e, a seguito della cessione, Parte dall'appellante . A dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento del credito – e Parte di condanna del debitore al relativo pagamento – secondo sarebbero bastate le circostanze dell'ammissione al passivo del credito di € 1.809.360,04 in via privilegiata a favore della cedente Cassa
Rurale di Cantù, nonché della mancata contestazione del debito da parte del socio unico.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha aderito alle risultanze della CTU esperita. Parte Sul punto, ha rilevato come il consulente d'ufficio, premesso lo stato di abbandono del compendio immobiliare in cui rientravano i beni ipotecati, avesse prospettato due scenari di recupero arbitrari ed aleatori, ignorando le osservazioni del consulente nominato dalla società ricorrente.
È stata altresì rilevata la contraddittorietà della perizia, nella parte in cui ha osservato che il bene immobile, pari a circa 4.500 mq e a destinazione industriale, già stimato dal medesimo perito in sede fallimentare per un valore di € 200.000,00/300.000,00, avesse successivamente assunto valore economico negativo.
Tanto premesso, la difesa della società creditrice ha evidenziato singolarmente gli elementi di contraddittorietà ed erroneità asseritamente presenti nella consulenza, già rilevati dal consulente di parte nelle osservazioni alla relazione tecnica del consulente del giudice. Parte
ha altresì escluso la rilevanza delle argomentazioni spese dal Tribunale in merito alla necessità di ricevere il consenso unanime di tutti i proprietari delle unità comprese nel complesso immobiliare coinvolto dall'intervento di riqualificazione.
pagina 6 di 14 L'appellante ha altresì rilevato come i programmi integrati possano essere implementati anche d'imperio, laddove la richiesta sia proposta da tanti proprietari da rappresentare almeno la metà del valore catastale del compendio – soglia, in tesi, raggiunta dal solo CP_1
Parte
ha quindi chiesto la rinnovazione della consulenza d'ufficio.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2495 c.c. e l'omessa pronuncia del primo giudice su tutta la domanda, per non avere condannato la controparte
“quantomeno in relazione all'eventuale (minor) prezzo di realizzo in fase esecutiva proprio su quel bene” (p. 13 atto di appello).
In particolare, secondo l'appellante, “il rigetto della domanda per assenza di valore di quei beni [id est: i beni societari trasferiti a e garantiti da ipoteca a favore dell'appellante] non pare CP_1 rispondente ai principi, in primis al diritto ad una tutela effettiva, da un lato, e al principio di responsabilità, dall'altro: quei beni, infatti, rimangono ed il risultato sarebbe non solo di elidere la garanzia ipotecaria ma proprio di sottrarli alla garanzia generica del debitore. In simili ipotesi, lasciare, quantomeno, che l'esecuzione faccia il suo corso pare, invero, la (unica) soluzione più rispondente alla norma” (p. 14). Conseguentemente, nella prospettazione della società creditrice, il
Tribunale avrebbe dovuto “disporre quella condanna quantomeno nei limiti di quanto eventualmente rinveniente dall'esecuzione sugli immobili a prescindere da ogni valutazione prognostica sull'eventuale realizzo.”.
In tal senso, l'ordinanza impugnata è stata ritenuta lesiva del disposto di cui agli artt. 100 e 112 c.p.c., sussistendo tra le parti “consenso ad una pronuncia di accertamento e di condanna che consentisse ed autorizzasse l'esecuzione su quell'immobile”. Parte Con il quarto motivo ha, infine, impugnato il capo dell'ordinanza relativa alle spese del giudizio, rilevando come, anche a non voler considerare la reciproca soccombenza delle parti, si potesse comunque addivenire alla loro compensazione.
Sul punto, la società appellante ha rilevato che:
− a sarebbero comunque rimasti gli immobili della società fallita ed estinta, nonostante il CP_1 debito cui è succeduto e la garanzia;
− le variabili relative al valore del compendio immobiliare sarebbero infinite e non sarebbe verosimile la stima negativa prospettata dalla CTU;
− la società creditrice avrebbe riposto un legittimo affidamento sulla precedente miglior perizia estimativa del medesimo consulente nell'ambito del fallimento.
E. La posizione dell'appellato pagina 7 di 14 Si è ritualmente costituito l'appellato che ha contestato l'ammissibilità e la Controparte_1 fondatezza dell'appello e insistito per la conferma della sentenza impugnata.
F. Il giudizio di appello
All'udienza del 6 novembre 2024, il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 28 gennaio 2026 per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. L'udienza è stata poi anticipata per i medesimi incombenti al 26 novembre 2025; all'esito della stessa, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1. Occorre preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità, spiegata ex art. 348 bis c.p.c. da parte appellata, deve essere ritenuta superata sin dal momento in cui il Consigliere istruttore ha disposto il rinvio della causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Va ricordato, infatti, che l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione. Ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza, specificatamente ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (sul punto, Cass. n. 14696/2016).
Deve altresì essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 342
c.p.c. da Controparte_1
I motivi di appello, nel loro complesso, sono formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura degli stessi consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
2. Quanto al merito, prima di esaminare i motivi di impugnazione, è opportuno rilevare come risulti pacifico e incontestato tra le parti in giudizio:
a) che la società appellante si sia resa cessionaria del credito vantato dalla Cassa Rurale di Cantù nei confronti di Ibisco s.r.l., che presso detto istituto di credito era titolare di un conto corrente con saldo passivo pari ad € 1.809.360,04;
pagina 8 di 14 b) che tale credito, garantito da due ipoteche iscritte su due immobili di proprietà della società correntista, sia stato ammesso al passivo nella procedura fallimentare che aveva interessato Ibisco s.r.l.;
c) che detta procedura si sia arrestata antecedentemente alla redazione del bilancio di liquidazione, attesa la valutazione di non convenienza dell'eventuale vendita dei cespiti immobiliari gravati da ipoteca – vendita resa, in ogni caso, impossibile dallo stato di fatto dei luoghi;
d) che divenuto socio unico della fallita Ibisco s.r.l. a seguito della retrocessione di Hera s.p.a., CP_1 fosse titolare degli immobili gravati dalle ipoteche instaurate a garanzia del debito derivante dal rapporto di conto corrente.
3. I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali.
La società appellante ha domandato la condanna alla restituzione del credito sulla base del disposto di cui all'art. 2495 c.c.
La norma, che regolamenta la liquidazione e lo scioglimento delle società di capitali, prevede al suo terzo comma che, “dopo la cancellazione” della società dal registro delle imprese, “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
Invero, prima della riforma apportata con D.lgs. n. 6 del 2003, si riteneva che la società non potesse considerarsi estinta sino all'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa.
Invece, in base alla nuova formulazione dell'art. 2495 c.c. l'estinzione della società si verifica al momento della cancellazione della stessa dal registro delle imprese e sussiste la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti.
Sul punto è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, sostenuto anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, in caso di permanenza dei rapporti giuridici facenti capo alla società, all'estinzione della stessa si verificherebbe, nei confronti degli ex soci, un evento di tipo successorio, tale per cui i rapporti giuridici pendenti facenti capo alla società non verrebbero meno, ma si trasferirebbero in capo agli ex soci (Cass. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2023; conf., Cass. Civ., n.
10337/2021; Cass. Civ., Sez. Un., n. 619/2021; Cass. Civ., n. 29117/2018; Cass. Civ., n. 17243/2018 e
Cass. Civ., n. 12953/2017).
Tale responsabilità incontra, tuttavia, un limite ben definito in quanto dagli stessi ex soci percepito in base al bilancio finale di liquidazione della società cancellata dal registro delle imprese.
In particolare, secondo l' orientamento della giurisprudenza di legittimità, e in aderenza al tenore testuale della norma, “la responsabilità dei soci per le obbligazioni [sociali] non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo”, di talché “il creditore, il quale pagina 9 di 14 intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dal convenuto” (Cass. sez. 3, sent. n. 11967/2010, conf. a Cass. sez. 5, sent. n. 10275/2008).
Nel caso di specie, come già rilevato, il procedimento di liquidazione si è chiuso senza un bilancio finale che comportasse la distribuzione dell'attivo della società.
Invero, nella richiesta di autorizzazione alla rinuncia alla liquidazione per sua manifesta non convenienza ex art. 104ter, comma 7, l. fallimentare, la curatrice nominata dott.ssa rilevava CP_2 che “all'attivo della procedura [erano] stati acquisiti due complessi immobiliari rispettivamente in
Como e Cadorago”, che “il complesso immobiliare in Cadorago [faceva] parte di un più ampio complesso industriale in massima parte dismesso da anni” e che lo stesso fosse “gravato da ipoteca a favore della Cassa Rurale e Artigiana di Cantù a cui è stato riconosciuto in sede di ammissione al passivo un credito di € 2.000.000,00 circa oltre interessi” (pp.
1-2 doc. 13 fascicolo primo grado Parte
).
Il Geom. – poi divenuto consulente del giudice nel successivo giudizio di cognizione – Per_1 nello svolgere la perizia fallimentare, aveva rilevato il pessimo stato del complesso immobiliare (in quanto costituito da immobili “privi di impiantistica mancanti di serramenti e con all'interno degli stessi amianto e scarti produttivi dell'ex proprietario” – p. 2), la necessità di metterlo in sicurezza e la possibilità di demolire i fabbricati e riconvertire l'area, con obbligo di bonifica e con il consenso di tutti i proprietari.
Il valore delle porzioni di proprietà del fallimento venivano stimate dal perito “in € 200.000/300.000 tenuto conto delle opere di bonifica”.
La curatrice aveva pertanto ritenuto che “il fallimento non ha ulteriore attivo da realizzare oltre gli immobili di Cadorago e Como” e che, “in relazione all'immobile in Cadorago, il fallimento: a) non ha disponibilità liquide per mettere in sicurezza lo stesso;
b) sicuramente il realizzo del cespite immobiliare permetterà di pagare gli oneri prededucibili (IMU e Perito) e solo in minima parte il creditore ipotecario” (p. 3).
Peraltro, nel caso di specie, non soltanto è assente un bilancio finale di liquidazione che permetta di individuare un attivo della società fallita, ma la società creditrice non ha dimostrato in alcun modo che cui era stato trasferito, in qualità di unico socio di Ibisco s.r.l., il complesso immobiliare di CP_1
Cadorago dopo la chiusura del procedimento fallimentare, abbia effettivamente ottenuto un attivo da tale trasferimento. Conclusione, questa, sconfessata dalle risultanze della perizia condotta in primo grado. pagina 10 di 14 Proprio al fine di appurare se residuasse un minimo valore attivo degli immobili, il giudice di primo grado aveva proceduto ad esperire una consulenza tecnica d'ufficio, conclusasi con un giudizio negativo.
In particolare, il CTU ha escluso che gli immobili potessero essere venduti allo stato di fatto, evidenziando che le prospettate “due ipotesi di trasformazione edilizia finalizzate alla determinazione del più probabile valore di mercato non consentono di attribuire un valore positivo”, di talché “il valore degli immobili è inferiore al costo della loro ristrutturazione” (p. 23 CTU primo grado).
Come già rilevato dal primo giudice, l'operato del CTU risulta corretto e immune da vizi logici, e le conclusioni a cui il medesimo è pervenuto, data la chiara ed esaustiva esplicazione delle ragioni che a tali conclusioni hanno condotto, meritano piena condivisione.
A tali ragioni parte ricorrente non ha opposto una diversa ipotesi di stima del valore di mercato degli immobili, essendosi limitato il consulente di parte a svolgere considerazioni tecniche nell'ambito delle osservazioni rese alla relazione del CTU, poi reiterate dalla difesa della cessionaria del credito nel presente grado di giudizio.
Tali considerazioni non sono volte, infatti, ad individuare un effettivo valore attivo degli immobili ipotecati ai sensi dell'art. 2495 c.c., né sono idonee a scalfire l'impianto argomentativo posto a fondamento della perizia di primo grado. Sulle medesime (depositate in data 19 febbraio 2024) si era già compiutamente pronunciato il CTU nella perizia finale depositata in data 27 febbraio 2024, Per_1 prendendo posizione su ognuno degli elementi evidenziati dal consulente, sia nel corpo dell'elaborato peritale, sia in calce alle conclusioni della perizia (pp. 23 ss. CTU).
Non appaiono fondate neppure le argomentazioni spese dalla società cessionaria, nell'ambito del secondo motivo di appello, in merito alla contraddittorietà tra il valore dei cespiti immobiliari di
Cadorago indicati dal perito in sede fallimentare – stimato tra i 200.000,00 € e i 300.000,00 € – e le conclusioni rese dal medesimo professionista nell'ambito della consulenza tecnica, che hanno escluso la permanenza di un valore economico commerciale attivo del complesso immobiliare.
Sul punto si evidenzia quanto rilevato dal CTU nella perizia depositata nel primo grado di giudizio.
In particolare, nel prendere posizione sulla differenza tra la stima svolta in sede fallimentare e la stima tradizionale, come quella richiestagli dal Tribunale di Milano, il perito aveva rilevato che “la stima in sede Fallimentare ha una sua logica che non può essere confrontata in ambito di una stima tradizionale, poiché rispetto alla prima soluzione, la seconda deve rappresentare un risultato economico quale transazione tra due soggetti in un contesto libero e senza vincoli di qualsiasi genere.
Ben diverso appare il processo di stima in sede fallimentare;
il valore espresso da un perito deve essere una base di partenza da inserire in un processo competitivo;
il vero valore commerciale verrà pagina 11 di 14 determinato dall'esito dell'asta, ciò sconta quindi tutta una serie di problematiche attinenti alla natura dell'immobile ed alla sua commerciabilità, […] Oggetto della presente è un processo estimativo differente, finalizzato certamente ad attribuire un valore di mercato, tenendo in considerazione
l'esigenza di intervenire preliminarmente per bonificare il sito;
in tal senso devono essere preventivati la tempistica ed i costi di esecuzione dei lavori” (pp.
3-4 CTU primo grado).
La Corte rileva come la difesa dell'odierna appellante, sul punto, si sia limitata a ribadire la contraddittorietà delle conclusioni cui il consulente tecnico era addivenuto nei due diversi procedimenti, reiterando le osservazioni tecniche già espresse dal consulente di parte nel corso dell'istruttoria di primo grado e senza prendere specifica posizione sulle dichiarazioni del perito del giudice in merito alla distinzione tra perizia fallimentare e perizia giudiziale, invero idonee a giustificare la differenza tra il valore del compendio immobiliare indicato nell'ambito della procedura fallimentare, da un lato, e il valore dei medesimi terreni nel procedimento di primo grado, dall'altro lato.
Non è neppure prospettabile, contrariamente a quanto lamentato dalla società cessionaria, una violazione, da parte del Tribunale di Milano, dell'onere di motivazione sul medesimo incombente, essendo ormai principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui “il giudice di merito, laddove aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (da ultimo, Cass. ord. n. 12195/2024; conf.
Cass. n. 33742/2022; Cass. n. 1815/2015).
Ne deriva l'infondatezza dei primi due motivi di gravame, e in particolare della domanda, reiterata nella presente sede, di condanna dell'appellato ex art. 2495 c.c. alla restituzione del credito di €
300.000,00, non avendo la cessionaria appellante dimostrato che socio unico della società CP_1
Parte fallita, resosi beneficiario dei cespiti immobiliari da ipoteca a garanzia del credito vantato da abbia effettivamente ottenuto, proprio in virtù di tale trasferimento, un attivo ai sensi dell'art. 2495 c.c.
4. Non merita parimenti accoglimento il terzo motivo di appello, con il quale la società cessionaria del credito si è lamentata di non essere stata autorizzata dal Tribunale ad agire in via esecutiva sulla proprietà immobiliare pervenuta a ed oggetto di causa. CP_1
pagina 12 di 14 Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, la non contestata presenza di un'ipoteca sui beni immobili di proprietà di – garanzia reale volta a tutelare il credito, anch'essa pacifica, CP_1 della cessionaria – avrebbe permesso alla stessa di agire esecutivamente sugli immobili senza ottenere una previa pronuncia di condanna né un'autorizzazione all'azione esecutiva.
La società appellante, invero, godeva già di un titolo esecutivo idoneo, costituito dai contratti di apertura del credito sul conto corrente intestato alla fallita Ibisco s.r.l., da cui è originato il credito Parte ceduto a da parte di Cassa Rurale di Cantù.
Deve altresì escludersi l'ammissibilità della domanda di condanna generica svolta dall'appellante, a fronte della sua evidente tardività, essendo stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
5. Atteso l'esito del giudizio, non merita accoglimento neppure il quarto motivo di impugnazione, volto ad ottenere la riforma della regolamentazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, che rimane, per l'effetto, assorbito in ragione della confermata soccombenza.
6. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono poste a carico di in Parte_1 ragione dell'infondatezza delle censure mosse alla decisione del Tribunale e del conseguente rigetto dell'appello. Vengono liquidate a favore di come da dispositivo, tenuto conto dei Controparte_1 parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo, in particolar modo, al valore della controversia (€ 300.000,00), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività difensiva profusa.
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Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per essa dalla mandataria e per Parte_1 Parte_2
l'effetto conferma l'ordinanza ex art. 702ter n. 3200\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna e per essa la mandataria al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del presente grado in favore di liquidate per compensi in complessivi € Controparte_1
14.239,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio;
€ 2.552,00 per la fase introduttiva;
€ 7.298,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
pagina 13 di 14 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ER TO NI BO
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ha rilevato il ricorrente trattarsi:
− di un'apertura di credito in c/c fino a concorrenza di € 920.000,00, concessa con atto pubblico del 6 luglio 2007, assistita da ipoteca sugli immobili di cui alla nota presentata in data 11 luglio 2007 all'Ufficio Provinciale del Territorio di Como r. gen. 25877 – r. par. 5403 (doc. 7 fascicolo appellante); pagina 3 di 14