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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19622/2024 promosso congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Empoli in via del Giardino nr. 62/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Spadoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Montecatini Terme (PT), via G. Marconi, nr. 37
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Empoli in via Romboli nr.45, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Berlincioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Empoli alla via Toscanelli nr.31
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 5/12/2024)
Posta in decisione alle
CONCLUSIONI
di cui al ricorso congiunto depositato in PCT in data 14/11/2024, in base al quale le parti hanno chiesto al Tribunale di prevedere che: “Il signor corrisponderà alla signora Parte_3 Parte_1
pagina 1 di 3 , a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio , Pt_1 Persona_1
maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di €.250,00, fino alla completa indipendenza economica di , rivalutabile ISTAT ex lege, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, al Per_1
seguente codice IBAN, intestato alla signora . I ricorrenti stabiliscono che le Parte_1
spese straordinarie, saranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno, così come individuate dal protocollo stipulato tra il COA ed il Tribunale di Firenze, che in questa sede si intende integralmente trascritto e riportato;
il figlio maggiorenne , stante la maggiore Persona_1
età raggiunta, sarà libero di frequentare i genitori secondo la propria volontà, tenendo presente il suo esclusivo interesse, compatibilmente con le proprie esigenze di salute e di studio e le esigenze di salute
e di lavoro dei genitori;
le spese, competenze e oneri legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti I ricorrenti dichiarano fin da ora di avvalersi della facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare, ex art.473 bis 51 secondo comma, ultima parte e dichiarano espressamente di rinunciare a comparire all'udienza che sarà fissata dal Giudice Relatore designato dal Presidente del Tribunale;
I ricorrenti dichiarano sin da ora di voler rendere esecutivi gli accordi stabiliti nei punti precedenti, dandone immediata esecuzione al momento della sottoscrizione del presente ricorso congiunto, senza attendere la fissazione dell'udienza e la nomina del Giudice Relatore, così come stabilito dall'art. 473 bis 51 terzo comma”.
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle questioni concernenti il regime di mantenimento di nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta Persona_1
dai ricorrenti e ad oggi cessata, in quanto divenuto maggiorenne ma Parte_1 Parte_3
non ancora economicamente autosufficiente.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio maggiorenne . Per_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato in PCT in data 14/11/2024, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/12/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19622/2024 promosso congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Empoli in via del Giardino nr. 62/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Spadoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Montecatini Terme (PT), via G. Marconi, nr. 37
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Empoli in via Romboli nr.45, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Berlincioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Empoli alla via Toscanelli nr.31
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 5/12/2024)
Posta in decisione alle
CONCLUSIONI
di cui al ricorso congiunto depositato in PCT in data 14/11/2024, in base al quale le parti hanno chiesto al Tribunale di prevedere che: “Il signor corrisponderà alla signora Parte_3 Parte_1
pagina 1 di 3 , a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio , Pt_1 Persona_1
maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di €.250,00, fino alla completa indipendenza economica di , rivalutabile ISTAT ex lege, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, al Per_1
seguente codice IBAN, intestato alla signora . I ricorrenti stabiliscono che le Parte_1
spese straordinarie, saranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno, così come individuate dal protocollo stipulato tra il COA ed il Tribunale di Firenze, che in questa sede si intende integralmente trascritto e riportato;
il figlio maggiorenne , stante la maggiore Persona_1
età raggiunta, sarà libero di frequentare i genitori secondo la propria volontà, tenendo presente il suo esclusivo interesse, compatibilmente con le proprie esigenze di salute e di studio e le esigenze di salute
e di lavoro dei genitori;
le spese, competenze e oneri legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti I ricorrenti dichiarano fin da ora di avvalersi della facoltà di sostituire
l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare, ex art.473 bis 51 secondo comma, ultima parte e dichiarano espressamente di rinunciare a comparire all'udienza che sarà fissata dal Giudice Relatore designato dal Presidente del Tribunale;
I ricorrenti dichiarano sin da ora di voler rendere esecutivi gli accordi stabiliti nei punti precedenti, dandone immediata esecuzione al momento della sottoscrizione del presente ricorso congiunto, senza attendere la fissazione dell'udienza e la nomina del Giudice Relatore, così come stabilito dall'art. 473 bis 51 terzo comma”.
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle questioni concernenti il regime di mantenimento di nato a [...] il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta Persona_1
dai ricorrenti e ad oggi cessata, in quanto divenuto maggiorenne ma Parte_1 Parte_3
non ancora economicamente autosufficiente.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio maggiorenne . Per_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato in PCT in data 14/11/2024, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/12/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
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