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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1603 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Ghilarza nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Emanuela Lorenza Flore, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano Parte_2 C.F._2 nello studio dell'avv. Antonietta Sogos, che la difende rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e , dopo avere premesso di avere contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Paulilatino il 02.10.1997 (atto n. 6 – Parte I – anno 1997), di avere due figli – nata il Per_1
25.10.1997, economicamente non autonoma e convivente con il padre, e , nato il Persona_2
20.01.2012, congiuntamente affidato ai genitori e collocato in via prevalente presso l'abitazione materna (costituita dall'ex casa familiare) – e di non avere ripreso la convivenza in seguito all'emanazione, in data 16.03.2023, del decreto di omologazione della separazione, hanno chiesto che fosse pronunciato, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel
1 ricorso;
in ragione della celebrazione dell'udienza con le modalità indicate dall'art. 127 ter cod. proc. civ., tale volontà è stata confermata dai coniugi con dichiarazione scritta personalmente firmata secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 cod. proc. civ..
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito all'emanazione, in data 16.03.2023, del decreto di omologazione della separazione e non sussistono ragioni per disattendere le condizioni di divorzio da esse concordate, atteso che, quanto ai diritti non disponibili, l'accordo è idoneo a garantire il diritto del minore di ricevere da entrambi i genitori educazione, Persona_3
istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Paulilatino il 02.10.1997 da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Paulilatino di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 6 – Parte I – anno 1997, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000; precisa che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
1. è confermata l'assegnazione della casa coniugale a che continuerà a Parte_2
coabitarvi con il figlio;
Persona_3
2. è confermato il congiunto affidamento di ai genitori;
Persona_3
3. il diritto di visita sarà esercitato dal padre “compatibilmente con il lavoro dello stesso e gli impegni del minore, secondo gli accordi che i genitori riterranno di dover assumere. In mancanza di accordo, il diritto di visita del padre dovrà essere garantito per almeno due giorni a settimana, dall'uscita dal lavoro del sig. (h. 17.30), fino alle ore 21.00 della Per_3
stessa giornata, compresa la cena;
nei fine settimana il minore potrà trascorrere con il padre,
a week-end alternati, l'intera giornata del sabato, dall'uscita di scuola del minore, fino alle ore 21.00, della domenica;
per tutte le festività, anche le principali (Natale, capodanno,
Pasqua), il diritto di visita del padre seguirà il principio dell'alternanza, per cui il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e il giorno della Festa con l'altro, alternativamente di anno in anno. In periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il minore, almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi tra i coniugi entro il 1°
2 giugno, tenuto conto delle esigenze del minore (affetto da autismo) e di quelle lavorative del padre soggetto ai seguenti orari: dal LUNERDI al VENERDI dalle ore 7.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; il SABATO dalle ore 7:00 alle 13:00 e la DOMENICA dalle
07:00 alle 10:00”;
4. verserà ad a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio , l'assegno mensile di euro 250,00 (già comprensivo dell'intero assegno Persona_2
unico e universale INPS), oltre rivalutazione annuale su base Istat;
5. l'assegno unico e universale relativo a sarà percepito da Persona_3 Parte_2
nella misura del 100%;
[...]
6. le spese straordinarie previamente concordate, salvo urgenze, e poi documentate relative a
(tra cui spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche, spese Persona_3 per l'attività sportiva) saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% a testa;
7. le parti dichiarano di essere economicamente autonome;
8. le parti prestano il reciproco consenso ex art. 3, lett. b) della L. n. 1185/1967 al rilascio del passaporto, anche in favore del figlio minorenne;
9. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 07.02.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1603 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Ghilarza nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Emanuela Lorenza Flore, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano Parte_2 C.F._2 nello studio dell'avv. Antonietta Sogos, che la difende rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e , dopo avere premesso di avere contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Paulilatino il 02.10.1997 (atto n. 6 – Parte I – anno 1997), di avere due figli – nata il Per_1
25.10.1997, economicamente non autonoma e convivente con il padre, e , nato il Persona_2
20.01.2012, congiuntamente affidato ai genitori e collocato in via prevalente presso l'abitazione materna (costituita dall'ex casa familiare) – e di non avere ripreso la convivenza in seguito all'emanazione, in data 16.03.2023, del decreto di omologazione della separazione, hanno chiesto che fosse pronunciato, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel
1 ricorso;
in ragione della celebrazione dell'udienza con le modalità indicate dall'art. 127 ter cod. proc. civ., tale volontà è stata confermata dai coniugi con dichiarazione scritta personalmente firmata secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 cod. proc. civ..
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito all'emanazione, in data 16.03.2023, del decreto di omologazione della separazione e non sussistono ragioni per disattendere le condizioni di divorzio da esse concordate, atteso che, quanto ai diritti non disponibili, l'accordo è idoneo a garantire il diritto del minore di ricevere da entrambi i genitori educazione, Persona_3
istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Paulilatino il 02.10.1997 da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Paulilatino di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 6 – Parte I – anno 1997, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000; precisa che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
1. è confermata l'assegnazione della casa coniugale a che continuerà a Parte_2
coabitarvi con il figlio;
Persona_3
2. è confermato il congiunto affidamento di ai genitori;
Persona_3
3. il diritto di visita sarà esercitato dal padre “compatibilmente con il lavoro dello stesso e gli impegni del minore, secondo gli accordi che i genitori riterranno di dover assumere. In mancanza di accordo, il diritto di visita del padre dovrà essere garantito per almeno due giorni a settimana, dall'uscita dal lavoro del sig. (h. 17.30), fino alle ore 21.00 della Per_3
stessa giornata, compresa la cena;
nei fine settimana il minore potrà trascorrere con il padre,
a week-end alternati, l'intera giornata del sabato, dall'uscita di scuola del minore, fino alle ore 21.00, della domenica;
per tutte le festività, anche le principali (Natale, capodanno,
Pasqua), il diritto di visita del padre seguirà il principio dell'alternanza, per cui il minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e il giorno della Festa con l'altro, alternativamente di anno in anno. In periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il minore, almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi tra i coniugi entro il 1°
2 giugno, tenuto conto delle esigenze del minore (affetto da autismo) e di quelle lavorative del padre soggetto ai seguenti orari: dal LUNERDI al VENERDI dalle ore 7.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; il SABATO dalle ore 7:00 alle 13:00 e la DOMENICA dalle
07:00 alle 10:00”;
4. verserà ad a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio , l'assegno mensile di euro 250,00 (già comprensivo dell'intero assegno Persona_2
unico e universale INPS), oltre rivalutazione annuale su base Istat;
5. l'assegno unico e universale relativo a sarà percepito da Persona_3 Parte_2
nella misura del 100%;
[...]
6. le spese straordinarie previamente concordate, salvo urgenze, e poi documentate relative a
(tra cui spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche, spese Persona_3 per l'attività sportiva) saranno ripartite fra i genitori nella misura del 50% a testa;
7. le parti dichiarano di essere economicamente autonome;
8. le parti prestano il reciproco consenso ex art. 3, lett. b) della L. n. 1185/1967 al rilascio del passaporto, anche in favore del figlio minorenne;
9. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 07.02.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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