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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2368/2018
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 17.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 2368 del R.G. dell'anno 2018 vertente
TRA
(c.f. ) con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Irno, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Avv.ti Ines Poppiti e Raffaele Tecce presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Avellino al Corso Vittorio Emanuele II n. 187;
- opponente -
E
CF: in persona del legale rapp.te p/t, con sede in San Donato Controparte_1 P.IVA_2
Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n.1, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'Avv. Maria
Afrodite Carotenuto presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Bonito n.1
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 79/18 / inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, assumendo di essere creditrice nei Controparte_1 confronti della della somma di € 22.917,45 in virtù di due fatture relative alla fornitura di Parte_1 energia elettrica (luce) relative alle seguenti utenze appartenenti alla società: € 115,71 per l'utenza di Via pagina 1 di 6 Jemma, 2 Battipaglia;
€ 22.801,74 per l'utenza di Via Albania, 2 Battipaglia, chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere alla debitrice il pagamento di tale somma.
In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo del 26 gennaio 2018, n. 79/2018 il Tribunale di
Salerno ingiungeva alla società di pagare alla ricorrente la somma di Euro 22.917,45 oltre le Parte_1 spese del procedimento liquidate in Euro 145,50 ed Euro 540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 79/2018 eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo posto che nelle fatture richiamate dal creditore, non erano specificate né il numero, né la data né tantomeno l'oggetto delle stesse, in violazione dei requisiti previsti dall'articolo 125 cpc;
eccepiva poi l'infondatezza del credito poiché la creditrice non aveva fornito prova documentale circa l'effettivo consumo e o conguaglio di energia elettrica e l'effettiva attribuibilità dello stesso alla società ; Parte_1 Cont che gli unici documenti su cui si fondava il credito di erano le fatture numero M146879821 e
M137360183 nonché lo storico contabile, da soli inidonei a dimostrare l'esistenza del credito. Cont Contestava poi l'opponente l'inesistenza del credito nella misura richiesta da precisando che all'indirizzo di via jemma 2 in Battipaglia, la società opponente era titolare di due utenze relative a due immobili dislocati su due piani diversi;
un ufficio al secondo piano e un deposito al quinto piano e pertanto la società non era mai stata proprietaria, né locataria di alcun immobile sito in via Albania n 2 in Parte_1
Battipaglia, cui farebbe riferimento una delle fatture.
Inoltre, precisava che in via Rocco jemma n 2 la non aveva più in locazione gli immobili Parte_1 da luglio 2013 essendo stato il relativo contatore dismesso. Rilevava, inoltre che in ordine al calcolo dei Cont consumi, non aveva mai provveduto alle letture periodiche dei rilevatori né tantomeno ad inviare le fatturazioni di consumi.
Contestava poi che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo facevano riferimento a periodi di consumo che andavano dal 17 maggio 2010 al 14 novembre 2013 e dal 15 novembre 2013 al 3 ottobre
2014 con ulteriori periodi di conguaglio dal 2008 al 2010, essendo tale pratica commerciale del tutto scorretta ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 200/1999 dell'autorità per l'energia elettrica il gas secondo cui “gli esercenti sono tenuti a effettuare almeno una volta l'anno il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kilowattori”; tentativo che non veniva mai Contr effettuato da risalendo l'ultima lettura all'anno 2007.
Eccepiva ancora l'opponente l'intervenuta prescrizione del credito vantato poiché le due fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferivano a periodi di consumo che vanno dal 2008 al 2014, rispetto ai quali l'ultima lettura risaliva al 2007.
pagina 2 di 6 Si opponeva alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo il calcolo di consumi minimamente affidabile. Concludeva pertanto per la declaratoria di nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto numero 79/2018 nonché di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare insisteva per la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nè è di pronta soluzione.
Nel merito, rilevava che il credito era fondato e pienamente provato. In ordine alla lettura dei consumi, precisava poi che la responsabilità della misura ufficiale dei consumi è in capo al Distributore di Cont competenza territoriale che comunica ad dati di prelievo da utilizzare per la fatturazione.
In mancanza di tali dati, la fatturazione in acconto viene effettuata sulla base di dati di prelievo Cont presunti elaborati da in funzione delle caratteristiche di consumo del Cliente. A seguito Cont dell'acquisizione delle letture dalla società di Distribuzione di competenza, mette conseguenti fatture di conguaglio in relazione ai consumi comunicati. In altri termini, l'esposizione dei dati relativi ai consumi/letture esposti in fattura è condizionata dalla modalità di trasmissione dati del Distributore.
Concludeva poi per il rigetto della proposta opposizione perché inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto, e per la conferma del D.I. opposto con condanna della società
l pagamento della somma di € 22.917,45 oltre interessi e spese, per le fatture insolute di Parte_1 cui al D.I., o comunque in quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa;
vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante deposito di documentazione;
dopo riassegnazione del giudizio allo scrivente, veniva fissata l'udienza odierna del
17.09.2025, celebrata con note scritte, per decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e le posizioni delle parti, va innanzitutto precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall' opposto, che assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore, il quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione in tutto in parte da parte dell'opponente convenuto del fatto invocato dal creditore opposto.
E' invece onere dell'opponente, convenuto in senso sostanziale, prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati pagina 3 di 6 devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass. SU 13533/2001;
Cass. 9439/2008; Cass.
15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013;
Cass. 826/2015).
Più in particolare, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo da parte di un'azienda che contesta l'uso (o la fornitura effettiva) di energia elettrica o gas fatturata da (ora Plenitude), il giudice CP_1 dovrà decidere la sentenza sulla base delle regole del processo ordinario di cognizione, e valutare le prove offerte dalle parti.
La società erogatrice del servizio ha l'onere di provare il contratto di fornitura sottoscritto o adesione online;
l'attivazione del contatore;
la lettura dei consumi (reali o stimati); regolare emissione delle fatture nonché eventuali solleciti o comunicazioni.
Di contro, l'azienda opponente che contesti l'uso dell'energia, deve provare la mancata fornitura, o il fatto che non ha beneficiato dell'energia fatturata, o che ci sono stati errori nei conteggi. Ad esempio: contatore non funzionante;
disattivazione del servizio;
locali chiusi o inutilizzati nel periodo contestato;
errori nei dati del contratto (indirizzo sbagliato, PDR/Pod errato, ecc.).
Nell'ambito di tale attività istruttoria, dovrà poi essere verificato se il contatore era attivo;
se ci sono letture reali (o stimate); se il consumo è coerente con l'attività svolta;
se c'è stata voltura o cessazione non registrata;
l'esistenza del contratto e sua validità, se c'era un contratto valido e in vigore tra le parti.
Ciò premesso in linea generale, dalla documentazione versata in atti emerge che la società opposta non ha fornito alcuna prova documentale certa che possa realmente dimostrare l'an ed il quantum del credito, così come indicato in ricorso, e l'effettivo ammontare dei consumi di energia elettrica, essendosi limitata a depositare le fatture unitamente alle scritture contbaili che, come noto, in caso di opposizione a decreto inguntivo, non sono idonee a dimostrare il rapporto sottostante.
Ora, va precisato che l'opponente ha contestato il consumo dell'energia così come riportata nelle Contr fatture;
di contro a addebitato l'omissione della lettura dei consumi al distributore di zona. Alla luce delle eccezioni sollevate dalla opponente, questo giudice ritiene che l'argomento centrale della fattispecie riguardi la disciplina della lettura dei contatori di energia elettrica e le relative responsabilità, rispetto alla quale è opportuno fornire alcuni chiarimenti.
Il distributore è la società che si occupa della gestione della rete di distribuzione, della manutenzione dei contatori e delle letture periodiche. Queste letture sono fondamentali per determinare i consumi effettivi dell'utente e per calcolare la fatturazione corretta.
Il fornitore è, invece, l'azienda con cui il cliente stipula il contratto di fornitura. Il fornitore è responsabile della vendita dell'energia o del gas e della fatturazione al cliente. Se il distributore non esegue la lettura del contatore, il fornitore può basarsi su letture stimate, ma è obbligato a correggerle non appena pagina 4 di 6 vengono disponibili letture effettive. Ciò posto, sebbene la responsabilità primaria per la lettura del contatore sia del distributore, il fornitore può essere chiamato a rispondere nel caso in cui la fatturazione si basi su letture stimate per un periodo prolungato, senza che venga corretta in modo tempestivo quando le letture effettive sono disponibili. Se il distributore non effettua le letture, il cliente potrebbe ricevere fatture stimate che, a lungo termine, potrebbero risultare imprecise. Il fornitore dovrà eventualmente ricalcolare i consumi in base alle letture effettive, addebitando anche conguagli al cliente.
In sintesi, secondo quanto sancito dal codice di condotta commerciale per il settore elettrico e del gas e, in particolare, le disposizioni stabilite dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), la responsabilità per le letture periodiche dei contatori ricade principalmente sul distributore, ma il fornitore è comunque coinvolto nel processo di fatturazione e nella gestione dei conguagli. Se il distributore non provvede alle letture dei consumi e ciò comporta errori di fatturazione e, come nel caso di specie, le letture effettive non diventano mai disponibili, il fornitore è comunque obbligato a seguire una serie di disposizioni stabilite dall'ARERA per garantire una fatturazione equa e corretta, in base ai consumi effettivi, nonché per tutelare i diritti del consumatore.
In particolare, secondo quanto stabilito dalla Delibera ARERA n. 300/2017/R/com (Regolamento per la gestione dei conguagli e delle letture dei contatori), dal Codice di condotta commerciale ARERA
(Delibera 258/2017/R/com) e dal Codice di Rete (per gas e per elettricità), il fornitore ha l'obbligo di informare il consumatore in merito all'utilizzo delle stime, specialmente se queste si prolungano per periodi significativi, e di informarlo non appena le letture effettive diventano disponibili. Se il distributore non fornisce le letture, il fornitore deve segnalare al cliente questa situazione ed interloquire con il distributore. Contr Orbene, nel costituirsi in giudizio, la on ha dimostrato il reale consumo di energia utilizzato dalla mediante la lettura dei contatori o quanto meno, una comunicazione con la quale informava Parte_1 il consumatore in merito all'utilizzo delle stime in corso, violando, così, la normativa citata contenuta nel codice di condotta commerciale ARERA. Cont La onda il suo credito su mere stime di consumi senza accertamento dei consumi reali;
in tal senso si richiama la recente giurisprudenza di merito che valorizza l'assunto secondo cui “in tema di ingiunzione civile avente ad oggetto somme per la fornitura di gas, è onere della società opposta procedere all'esatta indicazione dei consumi e non già alla mera stima degli stessi, di tal ché, sotto tale profilo, l'opposizione che contesti detto dato si palesa fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto” (Trib. Roma n. 8971 del 8.5.2017).
Lo scrivente Tribunale non ignora il principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui “In tema di somministrazione di energia elettrica e contestazione dei consumi, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatture insolute hanno efficacia probatoria fino a prova contraria e possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni. Opera a favore della società somministrante una presunzione di veridicità dei consumi rilevati attraverso il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi e accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo pagina 5 di 6 di contabilizzazione. Tale presunzione può essere vinta dal somministrato solo attraverso specifiche allegazioni e prove circa il malfunzionamento del contatore o l'imputabilità dei consumi all'attività interferente di terzi, non essendo sufficienti contestazioni generiche né potendosi supplire alla mancanza di allegazioni attraverso una consulenza tecnica meramente esplorativa” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7387 del 19 marzo 2024); ma nel caso di specie la ha eccepito specifiche contestazioni circa la infondatezza del credito e la erroneità del calcolo dei Parte_1 consumi;
ha dedotto circostanze ben dettagliate, come la non riferibilità ad essa di consumi verso un immobile nel quale non possedeva alcuna utenza;
e la dismissione del contatore nell'anno 2013; sarebbe spettato quindi alla società creditrice dimostrare gli effettivi consumi delle utenze intestate ed in uso alla opponente.
In conclusione, non resta che accogliere l'opposizione proposta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, determinate sulla base dei criteri previsti nel D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni sottese alla decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Gustavo Danise definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 2368/2018 di R.G., così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 79/2018 emesso dal
Tribunale di Salerno;
2) condanna la società a pagare alla le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 opposizione che si liquidano euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e C.P.A. se dovute come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc;
Così deciso in Salerno
17.09.2025
Il Giudice
Dr Gustavo Danise
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 17.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 2368 del R.G. dell'anno 2018 vertente
TRA
(c.f. ) con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Irno, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Avv.ti Ines Poppiti e Raffaele Tecce presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Avellino al Corso Vittorio Emanuele II n. 187;
- opponente -
E
CF: in persona del legale rapp.te p/t, con sede in San Donato Controparte_1 P.IVA_2
Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n.1, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'Avv. Maria
Afrodite Carotenuto presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Bonito n.1
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 79/18 / inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, assumendo di essere creditrice nei Controparte_1 confronti della della somma di € 22.917,45 in virtù di due fatture relative alla fornitura di Parte_1 energia elettrica (luce) relative alle seguenti utenze appartenenti alla società: € 115,71 per l'utenza di Via pagina 1 di 6 Jemma, 2 Battipaglia;
€ 22.801,74 per l'utenza di Via Albania, 2 Battipaglia, chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere alla debitrice il pagamento di tale somma.
In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo del 26 gennaio 2018, n. 79/2018 il Tribunale di
Salerno ingiungeva alla società di pagare alla ricorrente la somma di Euro 22.917,45 oltre le Parte_1 spese del procedimento liquidate in Euro 145,50 ed Euro 540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 79/2018 eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo posto che nelle fatture richiamate dal creditore, non erano specificate né il numero, né la data né tantomeno l'oggetto delle stesse, in violazione dei requisiti previsti dall'articolo 125 cpc;
eccepiva poi l'infondatezza del credito poiché la creditrice non aveva fornito prova documentale circa l'effettivo consumo e o conguaglio di energia elettrica e l'effettiva attribuibilità dello stesso alla società ; Parte_1 Cont che gli unici documenti su cui si fondava il credito di erano le fatture numero M146879821 e
M137360183 nonché lo storico contabile, da soli inidonei a dimostrare l'esistenza del credito. Cont Contestava poi l'opponente l'inesistenza del credito nella misura richiesta da precisando che all'indirizzo di via jemma 2 in Battipaglia, la società opponente era titolare di due utenze relative a due immobili dislocati su due piani diversi;
un ufficio al secondo piano e un deposito al quinto piano e pertanto la società non era mai stata proprietaria, né locataria di alcun immobile sito in via Albania n 2 in Parte_1
Battipaglia, cui farebbe riferimento una delle fatture.
Inoltre, precisava che in via Rocco jemma n 2 la non aveva più in locazione gli immobili Parte_1 da luglio 2013 essendo stato il relativo contatore dismesso. Rilevava, inoltre che in ordine al calcolo dei Cont consumi, non aveva mai provveduto alle letture periodiche dei rilevatori né tantomeno ad inviare le fatturazioni di consumi.
Contestava poi che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo facevano riferimento a periodi di consumo che andavano dal 17 maggio 2010 al 14 novembre 2013 e dal 15 novembre 2013 al 3 ottobre
2014 con ulteriori periodi di conguaglio dal 2008 al 2010, essendo tale pratica commerciale del tutto scorretta ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 200/1999 dell'autorità per l'energia elettrica il gas secondo cui “gli esercenti sono tenuti a effettuare almeno una volta l'anno il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kilowattori”; tentativo che non veniva mai Contr effettuato da risalendo l'ultima lettura all'anno 2007.
Eccepiva ancora l'opponente l'intervenuta prescrizione del credito vantato poiché le due fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferivano a periodi di consumo che vanno dal 2008 al 2014, rispetto ai quali l'ultima lettura risaliva al 2007.
pagina 2 di 6 Si opponeva alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo il calcolo di consumi minimamente affidabile. Concludeva pertanto per la declaratoria di nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto numero 79/2018 nonché di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare insisteva per la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nè è di pronta soluzione.
Nel merito, rilevava che il credito era fondato e pienamente provato. In ordine alla lettura dei consumi, precisava poi che la responsabilità della misura ufficiale dei consumi è in capo al Distributore di Cont competenza territoriale che comunica ad dati di prelievo da utilizzare per la fatturazione.
In mancanza di tali dati, la fatturazione in acconto viene effettuata sulla base di dati di prelievo Cont presunti elaborati da in funzione delle caratteristiche di consumo del Cliente. A seguito Cont dell'acquisizione delle letture dalla società di Distribuzione di competenza, mette conseguenti fatture di conguaglio in relazione ai consumi comunicati. In altri termini, l'esposizione dei dati relativi ai consumi/letture esposti in fattura è condizionata dalla modalità di trasmissione dati del Distributore.
Concludeva poi per il rigetto della proposta opposizione perché inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto, e per la conferma del D.I. opposto con condanna della società
l pagamento della somma di € 22.917,45 oltre interessi e spese, per le fatture insolute di Parte_1 cui al D.I., o comunque in quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa;
vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante deposito di documentazione;
dopo riassegnazione del giudizio allo scrivente, veniva fissata l'udienza odierna del
17.09.2025, celebrata con note scritte, per decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e le posizioni delle parti, va innanzitutto precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall' opposto, che assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore, il quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione in tutto in parte da parte dell'opponente convenuto del fatto invocato dal creditore opposto.
E' invece onere dell'opponente, convenuto in senso sostanziale, prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati pagina 3 di 6 devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass. SU 13533/2001;
Cass. 9439/2008; Cass.
15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013;
Cass. 826/2015).
Più in particolare, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo da parte di un'azienda che contesta l'uso (o la fornitura effettiva) di energia elettrica o gas fatturata da (ora Plenitude), il giudice CP_1 dovrà decidere la sentenza sulla base delle regole del processo ordinario di cognizione, e valutare le prove offerte dalle parti.
La società erogatrice del servizio ha l'onere di provare il contratto di fornitura sottoscritto o adesione online;
l'attivazione del contatore;
la lettura dei consumi (reali o stimati); regolare emissione delle fatture nonché eventuali solleciti o comunicazioni.
Di contro, l'azienda opponente che contesti l'uso dell'energia, deve provare la mancata fornitura, o il fatto che non ha beneficiato dell'energia fatturata, o che ci sono stati errori nei conteggi. Ad esempio: contatore non funzionante;
disattivazione del servizio;
locali chiusi o inutilizzati nel periodo contestato;
errori nei dati del contratto (indirizzo sbagliato, PDR/Pod errato, ecc.).
Nell'ambito di tale attività istruttoria, dovrà poi essere verificato se il contatore era attivo;
se ci sono letture reali (o stimate); se il consumo è coerente con l'attività svolta;
se c'è stata voltura o cessazione non registrata;
l'esistenza del contratto e sua validità, se c'era un contratto valido e in vigore tra le parti.
Ciò premesso in linea generale, dalla documentazione versata in atti emerge che la società opposta non ha fornito alcuna prova documentale certa che possa realmente dimostrare l'an ed il quantum del credito, così come indicato in ricorso, e l'effettivo ammontare dei consumi di energia elettrica, essendosi limitata a depositare le fatture unitamente alle scritture contbaili che, come noto, in caso di opposizione a decreto inguntivo, non sono idonee a dimostrare il rapporto sottostante.
Ora, va precisato che l'opponente ha contestato il consumo dell'energia così come riportata nelle Contr fatture;
di contro a addebitato l'omissione della lettura dei consumi al distributore di zona. Alla luce delle eccezioni sollevate dalla opponente, questo giudice ritiene che l'argomento centrale della fattispecie riguardi la disciplina della lettura dei contatori di energia elettrica e le relative responsabilità, rispetto alla quale è opportuno fornire alcuni chiarimenti.
Il distributore è la società che si occupa della gestione della rete di distribuzione, della manutenzione dei contatori e delle letture periodiche. Queste letture sono fondamentali per determinare i consumi effettivi dell'utente e per calcolare la fatturazione corretta.
Il fornitore è, invece, l'azienda con cui il cliente stipula il contratto di fornitura. Il fornitore è responsabile della vendita dell'energia o del gas e della fatturazione al cliente. Se il distributore non esegue la lettura del contatore, il fornitore può basarsi su letture stimate, ma è obbligato a correggerle non appena pagina 4 di 6 vengono disponibili letture effettive. Ciò posto, sebbene la responsabilità primaria per la lettura del contatore sia del distributore, il fornitore può essere chiamato a rispondere nel caso in cui la fatturazione si basi su letture stimate per un periodo prolungato, senza che venga corretta in modo tempestivo quando le letture effettive sono disponibili. Se il distributore non effettua le letture, il cliente potrebbe ricevere fatture stimate che, a lungo termine, potrebbero risultare imprecise. Il fornitore dovrà eventualmente ricalcolare i consumi in base alle letture effettive, addebitando anche conguagli al cliente.
In sintesi, secondo quanto sancito dal codice di condotta commerciale per il settore elettrico e del gas e, in particolare, le disposizioni stabilite dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), la responsabilità per le letture periodiche dei contatori ricade principalmente sul distributore, ma il fornitore è comunque coinvolto nel processo di fatturazione e nella gestione dei conguagli. Se il distributore non provvede alle letture dei consumi e ciò comporta errori di fatturazione e, come nel caso di specie, le letture effettive non diventano mai disponibili, il fornitore è comunque obbligato a seguire una serie di disposizioni stabilite dall'ARERA per garantire una fatturazione equa e corretta, in base ai consumi effettivi, nonché per tutelare i diritti del consumatore.
In particolare, secondo quanto stabilito dalla Delibera ARERA n. 300/2017/R/com (Regolamento per la gestione dei conguagli e delle letture dei contatori), dal Codice di condotta commerciale ARERA
(Delibera 258/2017/R/com) e dal Codice di Rete (per gas e per elettricità), il fornitore ha l'obbligo di informare il consumatore in merito all'utilizzo delle stime, specialmente se queste si prolungano per periodi significativi, e di informarlo non appena le letture effettive diventano disponibili. Se il distributore non fornisce le letture, il fornitore deve segnalare al cliente questa situazione ed interloquire con il distributore. Contr Orbene, nel costituirsi in giudizio, la on ha dimostrato il reale consumo di energia utilizzato dalla mediante la lettura dei contatori o quanto meno, una comunicazione con la quale informava Parte_1 il consumatore in merito all'utilizzo delle stime in corso, violando, così, la normativa citata contenuta nel codice di condotta commerciale ARERA. Cont La onda il suo credito su mere stime di consumi senza accertamento dei consumi reali;
in tal senso si richiama la recente giurisprudenza di merito che valorizza l'assunto secondo cui “in tema di ingiunzione civile avente ad oggetto somme per la fornitura di gas, è onere della società opposta procedere all'esatta indicazione dei consumi e non già alla mera stima degli stessi, di tal ché, sotto tale profilo, l'opposizione che contesti detto dato si palesa fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto” (Trib. Roma n. 8971 del 8.5.2017).
Lo scrivente Tribunale non ignora il principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui “In tema di somministrazione di energia elettrica e contestazione dei consumi, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatture insolute hanno efficacia probatoria fino a prova contraria e possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni. Opera a favore della società somministrante una presunzione di veridicità dei consumi rilevati attraverso il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi e accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo pagina 5 di 6 di contabilizzazione. Tale presunzione può essere vinta dal somministrato solo attraverso specifiche allegazioni e prove circa il malfunzionamento del contatore o l'imputabilità dei consumi all'attività interferente di terzi, non essendo sufficienti contestazioni generiche né potendosi supplire alla mancanza di allegazioni attraverso una consulenza tecnica meramente esplorativa” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7387 del 19 marzo 2024); ma nel caso di specie la ha eccepito specifiche contestazioni circa la infondatezza del credito e la erroneità del calcolo dei Parte_1 consumi;
ha dedotto circostanze ben dettagliate, come la non riferibilità ad essa di consumi verso un immobile nel quale non possedeva alcuna utenza;
e la dismissione del contatore nell'anno 2013; sarebbe spettato quindi alla società creditrice dimostrare gli effettivi consumi delle utenze intestate ed in uso alla opponente.
In conclusione, non resta che accogliere l'opposizione proposta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, determinate sulla base dei criteri previsti nel D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni sottese alla decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Gustavo Danise definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 2368/2018 di R.G., così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 79/2018 emesso dal
Tribunale di Salerno;
2) condanna la società a pagare alla le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 opposizione che si liquidano euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e C.P.A. se dovute come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc;
Così deciso in Salerno
17.09.2025
Il Giudice
Dr Gustavo Danise
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