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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 5 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2256/2021 R.G. vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Lidia Dimasi, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Gianfranco Vittori.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 01 giugno 2021 la Società ha contestato il Parte_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018019888/DDL del 29 giugno 2020,
CP_ notificato il 3 luglio 2020 con il quale l' all'esito dell'accesso ispettivo iniziato il
31.5.2018, ha preteso il pagamento complessivo dell'importo di € 113.910,74, di cui €
69.637,02 a titolo di contributi ed € 44.273,72 a titolo di somme aggiuntive per il periodo dal 1° marzo 2015 al 30 aprile 2018.
CP_ In particolare, riferiva con il suddetto verbale l' aveva proceduto all'accertamento delle seguenti violazioni:
- “Art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73 del 23 aprile 2002, come modificato dall'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 151/2015, che prevede una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso
1 di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo” per avere “impiegato n. 1 lavoratore subordinato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;
- “ai sensi dell'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre
1989, n. 389 (omissione parziale) da parte della società (…) sono stati corrisposti e pertanto denunciati all' salari inferiori rispetto a quelli spettanti, sulla base CP_1
dei contratti di lavoro stipulati ed in applicazione dei rispettivi livelli retributivi previsti dal Ccnl Terziario”;
- sono state registrate (…) alla Sezione Presenze Libro Unico del Lavoro, e conseguentemente assoggettate a contribuzione, un numero di ore lavorative in misura inferiore rispetto alle prestazioni sia a tempo pieno sia a tempo parziale stipulate contrattualmente con ogni singolo lavoratore”;
- “per tutti i periodi di paga sono state apposte annotazioni non corrispondenti a quanto contrattualmente stipulato con ogni singolo lavoratore o rispetto a quanto emerso nel corso dell'accertamento dal riscontro tra quanto singolarmente sottoscritto dai lavoratori che hanno rilasciato spontanee dichiarazioni di responsabilità”.
Eccepiva preliminarmente l'assoluta illegittimità e nullità del Verbale Unico di
Accertamento, atteso il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla data di notificazione rispetto a quella di accertamento.
Osservava che nel caso de quo l'accertamento in questione, iniziato il 31 maggio 2018, protrattosi ingiustificatamente per 24 mesi, conclusosi con il Verbale di Accertamento notificato il 3 luglio 2020, cioè ben oltre il termine perentorio di novanta giorni fissato dal legislatore, si pone al di fuori della norma in esame, con conseguente decadenza della pretesa creditoria.
Eccepiva poi la prescrizione quinquennale, poiché l' richiedeva il pagamento di CP_1
somme a titolo di asserita contribuzione omessa, sanzioni ed interessi di mora afferenti il
“periodo dal 1 ° marzo 2015 al 30 aprile 2018” del tutto prescritto. CP_ Contestava la violazione dell'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 poiché l' ha contestato la violazione dell'art. 3, comma 3 del dl n. 12/2002, per avere impiegato un
“lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” oltre il termine previsto dalla legge.
Eccepiva poi l'illegittimità del verbale per carenza di motivazione osservando che l'art. 13, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 124/2004 richiede una dettagliata e circostanziata
2 indicazione delle fonti di prova che giustificano, in maniera oggettiva e neutrale, la decisione dei verbalizzanti.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa impositiva, contestando gli addebiti CP_ contributivi avanzati dall' rilevando che l' , su cui incombe il Controparte_3
relativo onere, non ha offerto alcun elemento utile a sostegno della tesi secondo cui sarebbero stati “corrisposti e pertanto denunciati all'Istituto” salari inferiori rispetto ai
“livelli retributivi previsti dal Ccnl Terziario.
Tanto premesso, chiedeva preliminarmente di disporre la sospensione dell'esecuzione del
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e nel merito ritenere e dichiarare nullo il
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018019888/DDL del 29 giugno 2020, nonché di ogni altro atto presupposto, con vittoria di spese e compensi difensivi. CP_
2. Con memoria depositata in data 12.01.2022 si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
Riportava il contenuto del verbale unico di accertamento, osservando che le eccezioni attinenti alle violazioni formali e di procedura sono inammissibili perché il giudizio riguarda il rapporto e il merito della pretesa contributiva e non l'atto o il procedimento.
Osservava che la notificazione deve avvenire entro 90 gg dalla conclusione dell'accertamento quindi dall'acquisizione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per la definizione dell'accertamento stesso che si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie all'analisi, l'elaborazione e la verifica di tali elementi, formati e raccolti ai fini della conoscenza degli illeciti e delle violazioni.
Nel merito evidenziava che nel verbale è stato precisato che quanto emerso dall'accertamento è scaturito dalle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti in sede di accesso e successivamente, nonché del rappresentante legale, dalla documentazione acquisita e dalla banca dati dell'Istituto.
Deduceva che l'addebito contributivo deriva anche dalla presenza sul libro unico del lavoro di assenze ingiustificate che abbassano l''imponibile contributivo dei lavoratori dipendenti, risultando ciò incompatibile con quanto dagli stessi dichiarato circa le loro assenze dal lavoro.
Rilevava che i livelli dei lavoratori in forza erano stati modificati alla luce delle declaratorie elencate dal CCNL di riferimento, sulla base della documentazione prodotta, delle dichiarazioni spontanee acquisite e delle mansioni concretamente svolte (IV livello per gli autisti, magazziniere, addetta alla segreteria).
Precisava che i dischi cronotachigrafi presi in considerazione sono datati e nominati e l'orario di lavoro in essi registrato trova riscontro nelle dichiarazioni assunte durante
3 l'accertamento, dalle quali si evince che gli autisti svolgevano un orario di lavoro full time, emergendo, grazie al disco cronotachigrafo, in alcuni giorni, orario di lavoro straordinario.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
3. Sostituita l'udienza del 05.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità per violazione del termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento.
Per la decorrenza del termine per la contestazione e notificazione del verbale unico, si rileva che il termine di 90 giorni previsto in proposito non decorre più dall'adozione dei diversi verbali o atti provvedimentali, ma dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso. Tale termine coincide, infatti, con quello dell'acquisizione di tutti i dati ed i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, comprendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Ciò in quanto l'accertamento non si sostanzia nella generica ed approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza e della congrua determinazione della pena pecuniaria.
5. Va altresì respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla società opponente, tenuto CP_ conto che l' ha calcolato i contributi dovuti a partire dal marzo 2015, in applicazione del periodo di sospensione dei termini prescrizionali previsto per l'emergenza Covid-19.
6. Risulta essere anche infondata la contestazione relativa alla mancata tempestiva contestazione per violazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, osservando come la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione
4 per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″ (Cass. Civ.,
S.U., n. 28210/2019)”.
7. È opportuno fin d'ora premettere che la contestazione delle risultanze contenute in un verbale unico di accertamento e notificazione determina l'istaurazione di un giudizio di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale, nell'ambito del quale quest'ultimo è gravato dell'onere probatorio in ossequio al generale criterio di riparto di cui all'art. 2697 c.c. e in analogia a quanto si verifica nel giudizio di opposizione a decreto CP_ ingiuntivo. Ne consegue che l' in quanto creditore, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto e, dunque, la sussistenza del credito contributivo preteso sulla base di verbale ispettivo (cfr. C. Cass. n. 12108/2010).
Quanto all'efficacia probatoria del verbale ispettivo deve evidenziarsi che tale atto fa piena prova ed è soggetto al regime dell'art. 2700 c.c. con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (ossia della ricezione delle dichiarazioni da parte dei verbalizzanti, a prescindere dalla veridicità); la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. fra le molte Cass. n. 15073/2008; Cass. n. 13679/2018; Cass. n. 22862/2010). Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese agli ispettori, va precisato che pur non essendo assistite da fede privilegiata, esse costituiscono parte integrante del materiale liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice e, in ragione del loro specifico contenuto e della possibilità di trarvi elementi sufficienti ai fini probatori, possono fondare la prova rendendo superflui ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 15073/2008; Cass. n. 10427/2017; Cass. n.
9251/2020).
Così inquadrata la vicenda, posto che in un'azione di accertamento — ancorché negativo, sull'insussistenza di un diritto — non assumono rilievo le eventuali carenze formali di un atto, in giudizio è emersa in modo incontrovertibile la sussistenza delle obbligazioni
CP_ contributive contestate dall' alla società ricorrente. Da un lato, invero, contrariamente a quanto assunto in ricorso, il verbale impugnato ha ricostruito in modo pieno e attento l'intera vicenda sul piano fattuale.
5 CP_ L' ha depositato tutte le dichiarazioni acquisite nel corso dell'accesso ispettivo, dal quale si evince che i lavoratori erano inquadrati ad un livello inferiore e per un orario ridotto rispetto a quello di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. CP_
8. La pretesa contributiva dell' si fonda, per quanto risulta dallo stesso verbale e dalla ulteriore documentazione allegata in atti, sulle dichiarazioni che i lavoratori hanno reso in sede ispettiva in merito all'orario di lavoro svolto alle dipendenze della società. Sul maggiore orario di lavoro riferito dai lavoratori sono state calcolate le differenze contributive in ipotesi dovute.
Tale pretesa contributiva risulta fondata.
È principio granitico nella giurisprudenza quello secondo cui l'onere probatorio di chi vanta crediti fondati sul maggiore orario di lavoro prestato è particolarmente stringente, dovendo essere data prova dell'esecuzione della prestazione lavorativa “in eccedenza” rispetto all'orario normale, con prova “piena e rigorosa” nel senso che la parte deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr fra le tante C. Cass. sent. n. 16150/2018). Il principio, elaborato per la richiesta di differenze retributive, è estensibile all'Ente previdenziale che richiede il pagamento di una maggiore contribuzione, con la conseguenza che la fondatezza della pretesa contributiva può essere riconosciuta solo laddove sia stata fornita prova puntuale della consistenza del maggiore orario di lavoro prestato dai dipendenti.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata in atti e, in particolare, CP_ delle dichiarazioni rese dai lavoratori e allegate dall' al verbale di accertamento, si evince che la gran parte dei dipendenti ha reso dichiarazioni dal preciso contenuto con indicazione di specifici turni di lavoro e dell'orario lavorativo giornaliero rispettato.
A titolo esemplificativo, ha dichiarato: “prima ho lavorato per la Testimone_1 [...]
il cui titolare era il sig. Fu lui stesso a prendere l'iniziativa con un CP_4 Per_1 amico comune , nonché dipendente dell' , a farmi entrare in Parte_1 Testimone_2
azienda. Così a fine dicembre 2017, in particolare dal 27 ho lavorato per tre giorni per poi interrompere, giusto per le festività di Capodanno. Ho ripreso il 2 gennaio, ma sono stato messo in regola dal 10.01.2018. ho lavorato fino alla fine del mese, mi pare il 31 gennaio. Preciso che mi avevano messo in regola per un mese, quindi fino al 9 febbraio. Il contratto era a tempo pieno ma io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 17, con un'ora di pausa. La mia mansione era di autista e, infatti, scendevo al capannone alle 6; in genere ero il primo, tutti agli altri arrivavano alle 6.30, così come Parte_2 che era il ragioniere. Preciso che, dopo il primo contatto con io non l'ho più Per_1
6 visto e il mio riferimento per l'organizzazione del lavoro è stato appunto il detto ragioniere. Preciso, inoltre, che già da dicembre 2017, quando ho cominciato io era presente in azienda una segretaria ed alter ego di . Lei occupava una scrivania Parte_2 nell'ufficio dell' localizzato al primo piano, e per quello che ne so, si occupava Parte_1
dei rapporti con i dipendenti. Ricordo che si chiamava e posso dire che era anche Per_2
l'alter ego di che ribadisco non ho più visto dopo il primo contratto…preciso che Per_1
per tutto il periodo in cui ho lavorato per era sempre presente. Preciso Per_1 Per_2
che sono andato al lavoro fino al 31.01.2018 perché mi sono infortunato e non ho potuto continuare fino alla fine.”
Tali dichiarazioni e quelle di contenuto analogo rese dagli altri lavoratori sentiti in sede ispettiva appaiono sufficienti a soddisfare lo stringente onere probatorio di cui sopra si è detto, potendo trarsi elementi certi e specifici per collocare temporalmente la presunta maggiore prestazione lavorativa e, di conseguenza, per calcolare la contribuzione dovuta.
I fatti riferiti in sede ispettiva, che rientrano nell'ambito del materiale probatorio liberamente apprezzabile, da cui il giudice può trarre il proprio convincimento, risultano sufficientemente precisi in merito all'orario di lavoro prestato e consentono di ritenere raggiunta la prova del presupposto costitutivo della pretesa contributiva, fornendo peraltro idonea base di calcolo temporale per la determinazione della maggiore contribuzione dovuta. Peraltro, pur non valendo ciò a determinare una inversione dell'onere probatorio, deve osservarsi che nessuna specifica e diversa deduzione o prova contraria è stata articolata da parte ricorrente, che si è limitata ad allegare la corrispondenza tra l'orario di lavoro prestato dai dipendenti e quello riportato nelle buste paga.
Quanto ai contributi richiesti sulla retribuzione non corrisposta per assenze ingiustificate
CP_ dei lavoratori, la pretesa dell' è fondata, operando sul punto una inversione degli oneri probatori rispetto a quanto sopra argomentato e dovendo applicarsi la regola del c.d. minimale contributivo.
Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del D.L. 338/1989 (conv. con L. 389/1989) “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
L'inderogabilità della regola del minimale contributivo comporta che l'obbligazione contributiva permane anche in caso di mancata esecuzione dell'attività lavorativa per cause diverse da quelle per cui la legge prevede espressamente un esonero dalla contribuzione
7 (cfr. Cass. n. 13650/2019). Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito ha precisato che la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (cfr. Cass. n.
15120/2019; Cass. n. 16859/2020; Cass n. 21475/2020).
Alla luce di tale superiore orientamento, tenuto conto che l'obbligazione contributiva è autonoma e svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta, appare legittimo il CP_ recupero contributivo posto in essere dall' con riguardo all'accertata omessa retribuzione per i periodi non lavorati su richiesta della ditta, così come fondata è la pretesa
CP_ dell' anche riguardo ai permessi non retribuiti e ai giorni di assenza ingiustificata, per i quali l'esonero contributivo è ammissibile solo ove il datore di lavoro provi che la prestazione non è stata resa, specificando quali sono le ragioni per cui non è stata data esecuzione al rapporto.
Non vale a provare l'esistenza di una causa di esonero la mera indicazione di tali assenze nel LUL. In mancanza di documentazione giustificativa di tali assenze e permessi, le giornate di lavoro sono dunque state correttamente considerate dall' ai fini contributivi, in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 1 della legge 389/89. CP_ L'opponente ha contestato l'utilizzo da parte dell' per l'accertamento del lavoro straordinario per gli autisti dei dischi cronotachigrafi, osservando che essi registrano solo gli orari di movimento dei mezzi mentre il tempo di attesa e di riposo non può essere considerato lavoro straordinario
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore può legittimamente fondarsi, ex art. 2712 c.c., sui contenuti dei dischi cronotachigrafi, ove da controparte sia contestata in maniera soltanto generica (e non supportata da adeguati elementi in contrasto) la conformità di tali risultanze ai fatti in essi registrati e rappresentati.” (Cass. n. 17526/2016).
Nel verbale è stato riportato che “Per tutti i lavoratori oggetto del presente accertamento sono stati riconosciuti gli istituti retributivi previsti dal CCNL di riferimento, con la precisazione che ai fini del calcolo delle retribuzioni è stato applicato, per tutti i lavoratori, il CCNL Commercio (ConfCommercio) perché comparativamente più rappresentativo, tranne che per la lavoratrice , per la quale è stato utilizzato Persona_3
8 il CCNL già riportato ed indicato sul modello Unilav di assunzione. In particolare, dunque, le retribuzioni sono state ricalcolate tenuto conto del terzo elemento provinciale come previsto dal CIPL di Messina, per un importo di €. 5,00 mensili, dell'Ente Bilaterale nella misura dello 0,30% del mimmo e della contingenza, della 14°mensilità e, laddove mancanti, degli scatti di anzianità e degli aggiornamenti delle paghe. Col presente verbale, inoltre, vengono calcolate le retribuzioni in base al C.C.N.L. di categoria, tenuto conto dei differenti livelli riconosciuti dagli scriventi ai lavoratori già in forza, alla luce delle declatorie elencate dal CCNL di riferimento, nonché sulla base delle dichiarazioni spontanee acquisite e delle mansioni concretamente svolte (IV° livello per gli autisti, magazziniere, addetta alla segreteria).”
Come innanzi rilevato, è pur vero che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i CP_2
fatti costitutivi della pretesa contributiva dell' , è anche vero che il CP_1
rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. civ., sez. lav., 6.9.12 n. 14965).
Nel caso in esame alcun adeguato elemento probatorio contrario è stato fornito dalla ricorrente, che non ha allegato documentazione a supporto di quanto affermato.
9. In conclusione, in ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va integralmente
CP_ respinto e la pretesa contributiva dell' di cui al verbale unico di accertamento va dichiarata legittima.
10. Le spese giudiziali vanno poste a carico della società ricorrente, in ragione della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore e della natura della controversia, ed applicando i valori tariffari medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 01.06.2021 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione; CP_
- condanna la ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che liquida in €
12.228,00, oltre spese generali;
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 06 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
9 Aurora La Face
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