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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4020/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4020/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. UGHI NICOLETTA Parte_1 C.F._1
e elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Mediceo, 40, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIZZA Controparte_1 C.F._2
PATRIZIA, e elettivamente domiciliato Pisa, Piazza A.D'Ancona, 5, presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2021, la sig.ra chiedeva fosse pronunciata Parte_1
la separazione personale nei confronti del sig. , tra i quali in data 10.03.2018 Controparte_1
era stato celebrato matrimonio e dalla cui unione è nata in data [...], la figlia La Per_1
ricorrente riferiva che di fatto non vi è mai stata alcuna residenza coniugale, in quanto i coniugi hanno convissuto saltuariamente per brevi periodi presso le residenze dei rispettivi genitori ed anche in ragione di ciò il matrimonio è entrato presto in crisi, tant'è che i coniugi hanno interrotto la convivenza sin dal marzo del 2021 e non l'hanno più ripresa. Inoltre, la sig.ra riportava che Pt_1
vive stabilmente presso i propri genitori con la figlia i quali contribuiscono anche al Per_1
mantenimento della nipote, mentre il padre non avrebbe mai corrisposto alcunché. CP_1
Tanto premesso, Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
➢ La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con stabile collocazione Per_1
abitativa con la madre presso la casa dei nonni materni;
➢ entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione e per i rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della bambina;
➢ il padre potrà prendere con sé la figlia per tre giorni alla settimana, con pernottamento presso Per_1 di sé, dal venerdì all'orario di uscita da scuola, dove provvederà a prelevarla, sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, con l'obbligo di gestirne in prima persona eventuali impegni ludici, scolastici ed extrascolastici;
eventuali diverse disposizioni saranno decise da entrambi i coniugi di comune accordo secondo le loro reciproche esigenze e salvo diverse esigenze e/o necessità della figlia che verranno prontamente comunicate reciprocamente fra i coniugi. potrà Per_1 trascorrere due sabati e due domeniche al mese, anche non consecutivi, con la madre;
Per_1 trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
in caso di impossibilità sopravvenute per i genitori di poter attenersi a tali disposizioni, gli stessi si daranno reciproca comunicazione con preavviso di due settimane. Per ciò che concerne le vacanze estive il
Sig. avrà la possibilità di trascorrere con la figlia due settimane delle ferie previste, Controparte_1 da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel caso in cui si dovessero presentare esigenze diverse sia per la figlia che per i coniugi, queste saranno tempestivamente e reciprocamente comunicate;
➢ disporre l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00 a far data dal deposito del ricorso e dichiarare il sig. tenuto a pagare alla sig.ra la somma di euro 2100,00 (pari al contributo di CP_1 Pt_1 mantenimento per sette mensilità e e/o le diverse somme ritenute di giustizia a titolo di contributo al mantenimento della figlia , dal mese di aprile 2021 e sino alla data di introduzione della Per_1 odierna domanda. Spese straordinarie divise al 50% tra i genitori;
➢ i coniugi prestano, fin da ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti
e/o altro documento valido per l'espatrio e di quelli della minore e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza che di volta in volta verranno concordati. In via di mero subordine in merito alla frequentazione padre figlia, parte ricorrente chiedeva: “il padre potrà avere e tenere con sé la figlia quando desidererà, previ accordi con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia stessa. In particolare, il Sig. CP_1
potrà prendere con sé la figlia per tre giorni alla settimana, con pernottamento presso di sé,
[...] Per_1 dal venerdì all'orario di uscita da scuola, dove provvederà a prelevarla, sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola” oppure “il padre potrà avere e tenere con sé la figlia quando desidererà, previ accordi con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia stessa. In particolare, il Sig. potrà prendere con sé la figlia per Controparte_1 Per_1 tre giorni alla settimana, dal martedì al giovedì, con pernottamento presso il padre e la domenica con l'uno o con l'altro genitore a settimane alterne”.
In data 02.05.2022 si costituiva in giudizio il sig. , che contestava in fatto e Controparte_1
in diritto quanto riportato dalla controparte. In particolare, il resistente riferiva che il venir meno dell'affectio coniugalis era da imputare a un tradimento della sig.ra tant'è che ad aprile 2021 Pt_1
i coniugi decidevano di vivere separatamente e di occuparsi in maniera paritetica della minore. Il resistente riportava, ancora, che iniziato il periodo scolastico, i genitori si accordavano affinché il padre tenesse la figlia con sé ogni fine settimana, fatta salva la possibilità della madre di avanzare giusta richiesta per averla con sé qualche week-end.
Tanto premesso, il sig. , chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle seguenti CP_1
condizioni:
➢ che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con Per_1
collocazione abitativa prevalente con la madre presso la casa dei nonni materni;
➢ che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione della figlia, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
➢ che, durante il periodo scolastico, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia tutti i fine Per_1 settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
➢ che, durante il periodo scolastico, al fine di assecondare l'eventuale volontà della madre di stare con la propria figlia anche durante qualche fine settimana, previo accordo il padre terrà la figlia con sé dall'uscita di scuola del venerdì fino al primo pomeriggio del sabato;
➢ che durante il periodo estivo venga previsto il regime di frequentazione paritetica settimanale con previsione di frequentazione massima di due settimane consecutive, naturalmente da concordare con giusto anticipo;
➢ che nelle vacanze natalizie la figlia starà con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal 1 al
6 gennaio curando l'alternanza di anno in anno;
analogamente nelle vacanze pasquali la bambina starà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; e le immediatamente susseguenti festività del 25 Aprile e del 1° Maggio con il genitore con il quale non ha trascorso la
Pasqua. I compleanni della figlia saranno festeggiati con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, con ciascuno degli stessi secondo il criterio dell'alternanza;
➢ che nelle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia in via esclusiva per un periodo di due settimane anche non consecutive che sarà comunicato dall'uno all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ che il sig. corrisponda alla sig.ra l'importo di euro 150,00 mensili a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
➢ che il padre sia tenuto ed obbligato a concorrere al 50% con la madre al sostenimento di tutte le spese straordinarie.
In subordine il sig. chiedeva di confermare i provvedimenti della Presidente di Sezione CP_1
emessi in data 9.03.2023.
All'udienza del 3.05.2022 venivano ascoltate le parti dalla Presidente;
all'udienza del 28.06.2022 veniva disposto rinvio all'udienza del 22.09.2022 in trattazione scritta, all'esito della quale veniva emanata l'ordinanza del 4.11.2022 con cui si fissava l'udienza per l'ascolto della minore, sentita il
31.01.2023. All'esito dell'ascolto della minore, la Presidente emanava provvedimenti ex art. 708
c.p.c. disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vedere la figlia e tenerla con sé ogni settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
nonché, ponendo a carico del padre l'obbligo di versare la somma di 250,00 euro a titolo di mantenimento della figlia, con le spese straordinarie da dividere al 50%. Con la suddetta ordinanza la Presidente nominava sé stessa Giudice istruttrice e fissava l'udienza del 8.06.2023 in trattazione scritta. Nello stesso giorno, la Giudice concedeva alle parti termini massimi di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e fissava l'udienza per l'ammissione del mezzi istruttori del 26.10.2023 in trattazione scritta, all'esito della quale veniva emessa ordinanza di ammissione delle prove orali e si fissava l'udienza dell'1.02.2024 per l'escussione dei testimoni. Alla predetta udienza venivano sentiti la sig.ra (teste di Testimone_1
parte ricorrente) e il sig. (teste di parte ricorrente); nonché, la Giudice chiedeva Testimone_2
informazioni al Serd Pisa per la presa in carico del sig. e il 27.05.2024 veniva Controparte_1 depositata una relazione in merito. All'udienza del 30.05.2024 si procedeva all'interrogatorio formale del sig. e la Giudice fissava l'udienza del 3.10.2024 per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni. Con ordinanza del 4.10.2024 la Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale nulla oppone.
…………………….. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio.
Le questioni controverse da decidere sono le modalità e tempi della frequentazione padre-figlia e l'obbligo da porre in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra una somma a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento per la figlia Per_1
Le parti, invece, concordano sull'affidamento congiunto della minore a entrambi i genitori e sulla collocazione della stessa.
Il Collegio, esaminati i documenti e le prove assunte, osserva quanto segue.
Entrambe le parti hanno chiesto che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la casa dei nonni materni, dove risiederà con la madre. In merito occorre rilevare che il procuratore di parte ricorrente riferiva di un episodio di aggressione al sig. che si recava al PS e in seguito dai referti ricevuti si evinceva che CP_1
assumeva metadone;
pertanto, venivano chieste informazioni al SERD di Pisa circa la presa in carico o eventuali terapie effettuate nei confronti del sig. . Di conseguenza, perveniva in data CP_1
27.05.2024 relazione della dott.ssa la quale riferiva che il sig. è in carico presso il Per_2 CP_1
SERD di Pisa per una dipendenza da oppioidi per cui assume metadone e che da febbraio 2024 si sottopone con regolarità settimanale a controlli urinari che risultano essere negativi ai metaboliti delle sostanze stupefacenti ricercate. Pertanto, visto che il padre della minore si è sottoposto spontaneamente alla terapia e agli accertamenti periodici ed è emerso che non assume più sostante oppiacee, l'affidamento congiunto non risulta essere confliggente con l'interesse della minore
Per_1
Quanto alla frequentazione della minore con il padre, è necessario confermare i provvedimenti emanati il 9.03.2023 accogliendo, purtuttavia, la richiesta della madre di spezzare il week-end con il padre, affinché anch'ella possa organizzare fruire di un giorno nel fine settimana, momento in cui la figlia risulta più libera da impegni scolastici e ludici. Perdipiù, dall'ascolto della minore si evince che non cambierebbe nulla dell'organizzazione che stavano al tempo seguendo, poi confermata Per_1
con i provvedimenti del 9.03.2023; tuttavia, la minore, alla domanda se le piacerebbe durante la settimana dormire dal padre, espressamente riferiva: “sarebbe faticoso prepararmi;
quando sono a casa mia di solito mi alzo alle 8 e 15, mentre quando sono da babbo devo alzarmi alle 7 e mezzo” e, inoltre, alla domanda se il padre la riaccompagna più spesso la domenica da mamma o il lunedì a scuola, ha risposto: “forse più la domenica”. Il Collegio ritiene opportuno assecondare tali ragionevoli esigenze della minore e pertanto la frequentazione del padre con la figlia dovrà essere così disposta a settimane alterne:
➢ il primo fine settimana il padre prenderà da scuola il venerdì e la riporterà la domenica Per_1
mattina a casa della madre;
➢ il secondo fine settimana, invece, il padre prenderà da scuola il venerdì e la terrà con Per_1
sé fino al sabato mattina, quando la madre la prenderà a casa del padre e la terrà con sé fino alla sera, quando la riaccompagnerà dal padre per la cena e per il pernotto;
il padre starà con fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà a casa della madre. Per_1
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva in cui riferisce di essere esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi sussistendone le condizioni di legge (doc. allegato alla memoria del 18.10.2024); e, allo stesso modo, il resistente ha depositato autocertificazione della relazione reddituale in quanto non ha presentato dichiarazione dei redditi poiché possessore di reddito di ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa (doc. allegato alla memoria del 18.10.2024).
Ad ogni modo, vista la decisamente maggiore permanenza della minore presso la madre, deve disporsi un obbligo in capo al sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
di corrispondere alla sig.ra la somma di euro 250,00 mensili, con spese straordinarie Per_1 Pt_1
da dividere al 50% tra i genitori e il riconoscimento dell'assegno unico alla sig.ra Pt_1
Infine, la domanda di parte ricorrente di condannare il sig. a versare la somma di 7 mensilità CP_1 precedenti all'instaurazione del presente procedimento, risulta accoglibile. In primis è una domanda connessa soggettivamente e oggettivamente con la domanda di corresponsione della somma a titolo di contributo al mantenimento della figlia in capo la sig. ; nel merito, invece, da CP_1 giurisprudenza risalente sancisce: “L'obbligo di mantenimento dei figli incombe su entrambi i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e il genitore che abbia adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli anche per la quota incidente sull'altro genitore, è legittimato ad agire contro quest'ultimo per conseguire il rimborso di detta quota per tutto il periodo in cui l'altro genitore si sia reso inadempiente, atteso che l'obbligo di mantenimento sorge automaticamente per il fatto della filiazione e poiché nel comportamento del genitore adempiente è configurabile un caso di gestione di affari produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 c.c.” (Tribunale di
Roma, sez. I civ. sentenza del 07.11.2006 n. 22728, cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7960/2017).
Al riguardo, i testi di parte ricorrente hanno confermato che la sig.ra si è occupata della figlia Pt_1
da aprile 2021 in modo prevalente rispetto al sig. ; infatti, la sig.ra (teste di parte CP_1 Tes_1
ricorrente) alla domanda se il padre avesse aiutato a gestire gli impegni della figlia dal mese Per_1 di aprile del 2021 ha risposto: “non è vero, il padre non ha più gestito nulla, ha sempre pensato a tutto mia figlia” e alla stessa domanda il sig. (teste di parte ricorrente) ha risposto: Testimone_2
“non è vero, ad esempio a ginnastica la portiamo noi con mia figlia, per la scuola quando la prende il sig. la riporta il lunedì, la prende il fine settimana”. CP_1
Del resto, lo stesso sig. , durante il suo interrogatorio formale, alla domanda se dal mese di CP_1 aprile del 2021 avesse cessato di occuparsi del mantenimento della figlia ha risposto: “Noi ci Per_1
siamo allontanati a maggio, quindi aprile non è il mese giusto e ancora non si parlava di mantenimento, c'eravamo appena allontanati e ho continuato a prendere la bambina ogni fine settimana”, così ammettendo che comunque da quando i due genitori si erano separati, lui ha continuato a prendere la figlia minore solo durante il fine settimana.
Circa il quantum della somma che il sig. è condannato a restituire alla moglie a titolo di CP_1
risarcimento del contributo al mantenimento non corrisposto dal mese di aprile 2021 al momento dell'instaurazione del procedimento, va valutato che, a differenza di oggi, in quel periodo la sig.ra lavorava come barista (doc. 3 allegato al ricorso); valutate le condizioni lavorative e reddituali Pt_1
dei coniugi, appare congruo riconoscere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia per i sette mesi precedenti alla presentazione del ricorso la somma di 200,00 euro mensili.
Quanto alle spese del procedimento, stante la parziale soccombenza di entrambe le parti, sono da compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
2. Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente della stessa presso la casa dei nonni materni, dove vi abiterà con la madre;
3. Dispone il seguente calendario per le visite padre-figlia a settimane alterne:
➢ il primo fine settimana il padre prenderà da scuola il venerdì e la riporterà la Per_1
domenica mattina a casa della madre;
➢ il secondo fine settimana, invece, il padre prenderà da scuola il venerdì e la terrà Per_1
con sé fino al sabato mattina, quando la madre la prenderà a casa del padre e la terrà con sé fino alla sera, quando la riaccompagnerà dal padre per la cena e per il pernotto;
il padre starà con fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà a casa della madre. Per_1
4. Dispone che nelle vacanze natalizie la figlia starà con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal 1 al 6 gennaio curando l'alternanza di anno in anno;
analogamente nelle vacanze pasquali la bambina starà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; e le immediatamente susseguenti festività del 25 Aprile e del 1° Maggio con il genitore con il quale non ha trascorso la Pasqua. I compleanni della figlia saranno festeggiati con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, con ciascuno degli stessi secondo il criterio dell'alternanza; Per ciò che concerne le vacanze estive il Sig. avrà la Controparte_1
possibilità di trascorrere con la figlia due settimane delle ferie previste, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel caso in cui si dovessero presentare esigenze diverse sia per la figlia che per i coniugi, queste saranno tempestivamente e reciprocamente comunicate;
5. Pone l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, che corrisponderà ogni 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro dieci giorni i propri indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
7. Dispone che la sig.ra percepisca per intero l'assegno unico familiare;
Pt_1
8. Condanna il sig. a corrispondere la somma di euro 200,00 per i sette mesi Controparte_1 precedenti l'instaurazione del presente procedimento (=1.400,00 euro in totale), somma da corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e, pertanto, Per_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre interessi legali.
9. Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Crespina in Lorenzana di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in Cascina (PI), il giorno
10.03.2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Crespina in Lorenzana al n° 2,
Parte II, Serie C, anno 2018;
10. Spese compensate.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 28.02.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4020/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. UGHI NICOLETTA Parte_1 C.F._1
e elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Mediceo, 40, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIZZA Controparte_1 C.F._2
PATRIZIA, e elettivamente domiciliato Pisa, Piazza A.D'Ancona, 5, presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2021, la sig.ra chiedeva fosse pronunciata Parte_1
la separazione personale nei confronti del sig. , tra i quali in data 10.03.2018 Controparte_1
era stato celebrato matrimonio e dalla cui unione è nata in data [...], la figlia La Per_1
ricorrente riferiva che di fatto non vi è mai stata alcuna residenza coniugale, in quanto i coniugi hanno convissuto saltuariamente per brevi periodi presso le residenze dei rispettivi genitori ed anche in ragione di ciò il matrimonio è entrato presto in crisi, tant'è che i coniugi hanno interrotto la convivenza sin dal marzo del 2021 e non l'hanno più ripresa. Inoltre, la sig.ra riportava che Pt_1
vive stabilmente presso i propri genitori con la figlia i quali contribuiscono anche al Per_1
mantenimento della nipote, mentre il padre non avrebbe mai corrisposto alcunché. CP_1
Tanto premesso, Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
➢ La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con stabile collocazione Per_1
abitativa con la madre presso la casa dei nonni materni;
➢ entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione e per i rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della bambina;
➢ il padre potrà prendere con sé la figlia per tre giorni alla settimana, con pernottamento presso Per_1 di sé, dal venerdì all'orario di uscita da scuola, dove provvederà a prelevarla, sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, con l'obbligo di gestirne in prima persona eventuali impegni ludici, scolastici ed extrascolastici;
eventuali diverse disposizioni saranno decise da entrambi i coniugi di comune accordo secondo le loro reciproche esigenze e salvo diverse esigenze e/o necessità della figlia che verranno prontamente comunicate reciprocamente fra i coniugi. potrà Per_1 trascorrere due sabati e due domeniche al mese, anche non consecutivi, con la madre;
Per_1 trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
in caso di impossibilità sopravvenute per i genitori di poter attenersi a tali disposizioni, gli stessi si daranno reciproca comunicazione con preavviso di due settimane. Per ciò che concerne le vacanze estive il
Sig. avrà la possibilità di trascorrere con la figlia due settimane delle ferie previste, Controparte_1 da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel caso in cui si dovessero presentare esigenze diverse sia per la figlia che per i coniugi, queste saranno tempestivamente e reciprocamente comunicate;
➢ disporre l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00 a far data dal deposito del ricorso e dichiarare il sig. tenuto a pagare alla sig.ra la somma di euro 2100,00 (pari al contributo di CP_1 Pt_1 mantenimento per sette mensilità e e/o le diverse somme ritenute di giustizia a titolo di contributo al mantenimento della figlia , dal mese di aprile 2021 e sino alla data di introduzione della Per_1 odierna domanda. Spese straordinarie divise al 50% tra i genitori;
➢ i coniugi prestano, fin da ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti
e/o altro documento valido per l'espatrio e di quelli della minore e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza che di volta in volta verranno concordati. In via di mero subordine in merito alla frequentazione padre figlia, parte ricorrente chiedeva: “il padre potrà avere e tenere con sé la figlia quando desidererà, previ accordi con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia stessa. In particolare, il Sig. CP_1
potrà prendere con sé la figlia per tre giorni alla settimana, con pernottamento presso di sé,
[...] Per_1 dal venerdì all'orario di uscita da scuola, dove provvederà a prelevarla, sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola” oppure “il padre potrà avere e tenere con sé la figlia quando desidererà, previ accordi con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia stessa. In particolare, il Sig. potrà prendere con sé la figlia per Controparte_1 Per_1 tre giorni alla settimana, dal martedì al giovedì, con pernottamento presso il padre e la domenica con l'uno o con l'altro genitore a settimane alterne”.
In data 02.05.2022 si costituiva in giudizio il sig. , che contestava in fatto e Controparte_1
in diritto quanto riportato dalla controparte. In particolare, il resistente riferiva che il venir meno dell'affectio coniugalis era da imputare a un tradimento della sig.ra tant'è che ad aprile 2021 Pt_1
i coniugi decidevano di vivere separatamente e di occuparsi in maniera paritetica della minore. Il resistente riportava, ancora, che iniziato il periodo scolastico, i genitori si accordavano affinché il padre tenesse la figlia con sé ogni fine settimana, fatta salva la possibilità della madre di avanzare giusta richiesta per averla con sé qualche week-end.
Tanto premesso, il sig. , chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle seguenti CP_1
condizioni:
➢ che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con Per_1
collocazione abitativa prevalente con la madre presso la casa dei nonni materni;
➢ che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione della figlia, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
➢ che, durante il periodo scolastico, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia tutti i fine Per_1 settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
➢ che, durante il periodo scolastico, al fine di assecondare l'eventuale volontà della madre di stare con la propria figlia anche durante qualche fine settimana, previo accordo il padre terrà la figlia con sé dall'uscita di scuola del venerdì fino al primo pomeriggio del sabato;
➢ che durante il periodo estivo venga previsto il regime di frequentazione paritetica settimanale con previsione di frequentazione massima di due settimane consecutive, naturalmente da concordare con giusto anticipo;
➢ che nelle vacanze natalizie la figlia starà con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal 1 al
6 gennaio curando l'alternanza di anno in anno;
analogamente nelle vacanze pasquali la bambina starà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; e le immediatamente susseguenti festività del 25 Aprile e del 1° Maggio con il genitore con il quale non ha trascorso la
Pasqua. I compleanni della figlia saranno festeggiati con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, con ciascuno degli stessi secondo il criterio dell'alternanza;
➢ che nelle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia in via esclusiva per un periodo di due settimane anche non consecutive che sarà comunicato dall'uno all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ che il sig. corrisponda alla sig.ra l'importo di euro 150,00 mensili a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
➢ che il padre sia tenuto ed obbligato a concorrere al 50% con la madre al sostenimento di tutte le spese straordinarie.
In subordine il sig. chiedeva di confermare i provvedimenti della Presidente di Sezione CP_1
emessi in data 9.03.2023.
All'udienza del 3.05.2022 venivano ascoltate le parti dalla Presidente;
all'udienza del 28.06.2022 veniva disposto rinvio all'udienza del 22.09.2022 in trattazione scritta, all'esito della quale veniva emanata l'ordinanza del 4.11.2022 con cui si fissava l'udienza per l'ascolto della minore, sentita il
31.01.2023. All'esito dell'ascolto della minore, la Presidente emanava provvedimenti ex art. 708
c.p.c. disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vedere la figlia e tenerla con sé ogni settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
nonché, ponendo a carico del padre l'obbligo di versare la somma di 250,00 euro a titolo di mantenimento della figlia, con le spese straordinarie da dividere al 50%. Con la suddetta ordinanza la Presidente nominava sé stessa Giudice istruttrice e fissava l'udienza del 8.06.2023 in trattazione scritta. Nello stesso giorno, la Giudice concedeva alle parti termini massimi di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e fissava l'udienza per l'ammissione del mezzi istruttori del 26.10.2023 in trattazione scritta, all'esito della quale veniva emessa ordinanza di ammissione delle prove orali e si fissava l'udienza dell'1.02.2024 per l'escussione dei testimoni. Alla predetta udienza venivano sentiti la sig.ra (teste di Testimone_1
parte ricorrente) e il sig. (teste di parte ricorrente); nonché, la Giudice chiedeva Testimone_2
informazioni al Serd Pisa per la presa in carico del sig. e il 27.05.2024 veniva Controparte_1 depositata una relazione in merito. All'udienza del 30.05.2024 si procedeva all'interrogatorio formale del sig. e la Giudice fissava l'udienza del 3.10.2024 per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni. Con ordinanza del 4.10.2024 la Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale nulla oppone.
…………………….. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio.
Le questioni controverse da decidere sono le modalità e tempi della frequentazione padre-figlia e l'obbligo da porre in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra una somma a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento per la figlia Per_1
Le parti, invece, concordano sull'affidamento congiunto della minore a entrambi i genitori e sulla collocazione della stessa.
Il Collegio, esaminati i documenti e le prove assunte, osserva quanto segue.
Entrambe le parti hanno chiesto che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la casa dei nonni materni, dove risiederà con la madre. In merito occorre rilevare che il procuratore di parte ricorrente riferiva di un episodio di aggressione al sig. che si recava al PS e in seguito dai referti ricevuti si evinceva che CP_1
assumeva metadone;
pertanto, venivano chieste informazioni al SERD di Pisa circa la presa in carico o eventuali terapie effettuate nei confronti del sig. . Di conseguenza, perveniva in data CP_1
27.05.2024 relazione della dott.ssa la quale riferiva che il sig. è in carico presso il Per_2 CP_1
SERD di Pisa per una dipendenza da oppioidi per cui assume metadone e che da febbraio 2024 si sottopone con regolarità settimanale a controlli urinari che risultano essere negativi ai metaboliti delle sostanze stupefacenti ricercate. Pertanto, visto che il padre della minore si è sottoposto spontaneamente alla terapia e agli accertamenti periodici ed è emerso che non assume più sostante oppiacee, l'affidamento congiunto non risulta essere confliggente con l'interesse della minore
Per_1
Quanto alla frequentazione della minore con il padre, è necessario confermare i provvedimenti emanati il 9.03.2023 accogliendo, purtuttavia, la richiesta della madre di spezzare il week-end con il padre, affinché anch'ella possa organizzare fruire di un giorno nel fine settimana, momento in cui la figlia risulta più libera da impegni scolastici e ludici. Perdipiù, dall'ascolto della minore si evince che non cambierebbe nulla dell'organizzazione che stavano al tempo seguendo, poi confermata Per_1
con i provvedimenti del 9.03.2023; tuttavia, la minore, alla domanda se le piacerebbe durante la settimana dormire dal padre, espressamente riferiva: “sarebbe faticoso prepararmi;
quando sono a casa mia di solito mi alzo alle 8 e 15, mentre quando sono da babbo devo alzarmi alle 7 e mezzo” e, inoltre, alla domanda se il padre la riaccompagna più spesso la domenica da mamma o il lunedì a scuola, ha risposto: “forse più la domenica”. Il Collegio ritiene opportuno assecondare tali ragionevoli esigenze della minore e pertanto la frequentazione del padre con la figlia dovrà essere così disposta a settimane alterne:
➢ il primo fine settimana il padre prenderà da scuola il venerdì e la riporterà la domenica Per_1
mattina a casa della madre;
➢ il secondo fine settimana, invece, il padre prenderà da scuola il venerdì e la terrà con Per_1
sé fino al sabato mattina, quando la madre la prenderà a casa del padre e la terrà con sé fino alla sera, quando la riaccompagnerà dal padre per la cena e per il pernotto;
il padre starà con fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà a casa della madre. Per_1
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva in cui riferisce di essere esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi sussistendone le condizioni di legge (doc. allegato alla memoria del 18.10.2024); e, allo stesso modo, il resistente ha depositato autocertificazione della relazione reddituale in quanto non ha presentato dichiarazione dei redditi poiché possessore di reddito di ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa (doc. allegato alla memoria del 18.10.2024).
Ad ogni modo, vista la decisamente maggiore permanenza della minore presso la madre, deve disporsi un obbligo in capo al sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
di corrispondere alla sig.ra la somma di euro 250,00 mensili, con spese straordinarie Per_1 Pt_1
da dividere al 50% tra i genitori e il riconoscimento dell'assegno unico alla sig.ra Pt_1
Infine, la domanda di parte ricorrente di condannare il sig. a versare la somma di 7 mensilità CP_1 precedenti all'instaurazione del presente procedimento, risulta accoglibile. In primis è una domanda connessa soggettivamente e oggettivamente con la domanda di corresponsione della somma a titolo di contributo al mantenimento della figlia in capo la sig. ; nel merito, invece, da CP_1 giurisprudenza risalente sancisce: “L'obbligo di mantenimento dei figli incombe su entrambi i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e il genitore che abbia adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli anche per la quota incidente sull'altro genitore, è legittimato ad agire contro quest'ultimo per conseguire il rimborso di detta quota per tutto il periodo in cui l'altro genitore si sia reso inadempiente, atteso che l'obbligo di mantenimento sorge automaticamente per il fatto della filiazione e poiché nel comportamento del genitore adempiente è configurabile un caso di gestione di affari produttiva a carico dell'altro genitore degli effetti di cui all'art. 2031 c.c.” (Tribunale di
Roma, sez. I civ. sentenza del 07.11.2006 n. 22728, cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7960/2017).
Al riguardo, i testi di parte ricorrente hanno confermato che la sig.ra si è occupata della figlia Pt_1
da aprile 2021 in modo prevalente rispetto al sig. ; infatti, la sig.ra (teste di parte CP_1 Tes_1
ricorrente) alla domanda se il padre avesse aiutato a gestire gli impegni della figlia dal mese Per_1 di aprile del 2021 ha risposto: “non è vero, il padre non ha più gestito nulla, ha sempre pensato a tutto mia figlia” e alla stessa domanda il sig. (teste di parte ricorrente) ha risposto: Testimone_2
“non è vero, ad esempio a ginnastica la portiamo noi con mia figlia, per la scuola quando la prende il sig. la riporta il lunedì, la prende il fine settimana”. CP_1
Del resto, lo stesso sig. , durante il suo interrogatorio formale, alla domanda se dal mese di CP_1 aprile del 2021 avesse cessato di occuparsi del mantenimento della figlia ha risposto: “Noi ci Per_1
siamo allontanati a maggio, quindi aprile non è il mese giusto e ancora non si parlava di mantenimento, c'eravamo appena allontanati e ho continuato a prendere la bambina ogni fine settimana”, così ammettendo che comunque da quando i due genitori si erano separati, lui ha continuato a prendere la figlia minore solo durante il fine settimana.
Circa il quantum della somma che il sig. è condannato a restituire alla moglie a titolo di CP_1
risarcimento del contributo al mantenimento non corrisposto dal mese di aprile 2021 al momento dell'instaurazione del procedimento, va valutato che, a differenza di oggi, in quel periodo la sig.ra lavorava come barista (doc. 3 allegato al ricorso); valutate le condizioni lavorative e reddituali Pt_1
dei coniugi, appare congruo riconoscere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia per i sette mesi precedenti alla presentazione del ricorso la somma di 200,00 euro mensili.
Quanto alle spese del procedimento, stante la parziale soccombenza di entrambe le parti, sono da compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
2. Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente della stessa presso la casa dei nonni materni, dove vi abiterà con la madre;
3. Dispone il seguente calendario per le visite padre-figlia a settimane alterne:
➢ il primo fine settimana il padre prenderà da scuola il venerdì e la riporterà la Per_1
domenica mattina a casa della madre;
➢ il secondo fine settimana, invece, il padre prenderà da scuola il venerdì e la terrà Per_1
con sé fino al sabato mattina, quando la madre la prenderà a casa del padre e la terrà con sé fino alla sera, quando la riaccompagnerà dal padre per la cena e per il pernotto;
il padre starà con fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà a casa della madre. Per_1
4. Dispone che nelle vacanze natalizie la figlia starà con un genitore dal 23 al 31 dicembre e con l'altro dal 1 al 6 gennaio curando l'alternanza di anno in anno;
analogamente nelle vacanze pasquali la bambina starà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; e le immediatamente susseguenti festività del 25 Aprile e del 1° Maggio con il genitore con il quale non ha trascorso la Pasqua. I compleanni della figlia saranno festeggiati con entrambi i genitori e, in caso di disaccordo, con ciascuno degli stessi secondo il criterio dell'alternanza; Per ciò che concerne le vacanze estive il Sig. avrà la Controparte_1
possibilità di trascorrere con la figlia due settimane delle ferie previste, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel caso in cui si dovessero presentare esigenze diverse sia per la figlia che per i coniugi, queste saranno tempestivamente e reciprocamente comunicate;
5. Pone l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, che corrisponderà ogni 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro dieci giorni i propri indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
7. Dispone che la sig.ra percepisca per intero l'assegno unico familiare;
Pt_1
8. Condanna il sig. a corrispondere la somma di euro 200,00 per i sette mesi Controparte_1 precedenti l'instaurazione del presente procedimento (=1.400,00 euro in totale), somma da corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e, pertanto, Per_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre interessi legali.
9. Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Crespina in Lorenzana di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in Cascina (PI), il giorno
10.03.2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Crespina in Lorenzana al n° 2,
Parte II, Serie C, anno 2018;
10. Spese compensate.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 28.02.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Eleonora Polidori