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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 7371/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
03/06/2024
DA
,nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi PERTICARO del Foro di Milano e dall'Avv. Serena NOLI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luigi PERTICARO del Foro di Milano.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 16/05/2009 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Pescantina (VR) al n.
7 - parte I - anno 2009, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare rispettivamente i cambi di residenza e/o domicilio, fintanto che permane la minore età della prole.
3) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre
[...]
Parte_1
4) Assegnare la casa coniugale, ubicata a Castel d'Azzano (VR), via Vittorio Alfieri,
n. 18, con gli arredi e corredi ivi esistenti, a , che continuerà Parte_1
ad abitarvi con i figli e che provvederà a intestare a suo nome il contratto di locazione attualmente in essere, impegnandosi a pagare l'affitto, ad effettuare la voltura delle utenze a suo nome e a restituire il deposito cauzionale versato al marito, che lo aveva anticipato, quando rilascerà l'immobile.
4) lascerà la casa coniugale entro il 31 maggio 2024, Parte_2
asportando i propri effetti personali e fornendo prova alla moglie dell'avvenuto pagamento del canone del mese di maggio 2024.
5) Disporre che orrisponda a , quale Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli e euro Persona_1 Persona_2
2 400,00 al mese (euro 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2024, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.
6) Disporre che l'Assegno Unico per i figli e Persona_1 Persona_2
venga corrisposto integralmente a , la quale potrà Parte_1
richiederlo direttamente presso l'INPS, valendo la presente quale autorizzazione espressa di Parte_2
7) Disporre che i coniugi si accollino il 50% ciascuno delle spese straordinarie,
come previste dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona del 17
settembre 2020 (valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato), che per completezza si trascrive:
(I) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante,
esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
(II) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO
E PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
(III) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il
3 trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
(IV) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
(V) SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
(VI) ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive;
spese pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno
10 del mese successivo all'esibizione.
Qualora i genitori debbano concordare le spese di cui ai paragrafi II, IV e VI
(SPESE CHE RICHIEDONO UN ACCORDO), quello dei due che ritenga la spesa necessaria o utile deve comunicare la propria proposta all'altro. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o
4 contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese mediche - sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà
permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) Per quanto concerne le modalità di visita dei figli minori - fermo restando che le condizioni di esercizio della genitorialità possono essere variate a seconda delle necessità dei figli, purché vi sia un accordo tra i genitori, facendo in modo che intercorra la massima comunicazione e che vengano effettuate le scelte migliori al fine di assicurare ai minori una crescita sana e serena -, i figli e Persona_1
che vivranno prevalentemente presso la madre, staranno con il Persona_2
padre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo il lavoro (alle ore 17.30)
alla domenica sera (alle ore 20.00);
- per quanto riguarda le vacanze di Natale, di Pasqua e di Carnevale, i figli staranno per un tempo uguale con ciascun genitore, alternando le festività (Natale e
Capodanno; Pasqua e Pasquetta); per quanto riguarda le festività religiose islamiche (Fine del Ramadan e Festa del Sacrifico), i figli staranno metà giornata con il padre e metà giornata con la madre, alternando di anno in anno la mattina con il pomeriggio;
- allo stesso modo, i genitori cercheranno di alternare le festività religiose e nazionali che dovessero cadere durante l'anno (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1° maggio e 2 giugno), eventualmente congiungendole, se coincidono, con il ponte per i fine settimana;
- per tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (luglio -
agosto), con obbligo reciproco di comunicare il periodo di vacanza entro il 30 aprile
5 di ogni anno, nonché la località e il luogo del pernottamento;
alle spese di villeggiatura farà fronte personalmente il genitore con cui i figli trascorreranno le vacanze;
la medesima comunicazione sulla località e sul luogo del pernottamento dei figli dovrà avvenire anche al di fuori del periodo estivo, per vacanze e soggiorni in altri periodi dell'anno.
La calendarizzazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore di cui sopra si ritiene idonea a preservare un rapporto equilibrato e continuativo dei minori sia con la madre sia con il padre, in ossequio al principio di bigenitorialità, nonché
conforme alle esigenze di Persona_1 Persona_2
9) Le autovetture attualmente in uso a ciascun coniuge resteranno nella rispettiva disponibilità; ciascun coniuge, con il possesso esclusivo, continuerà ad accollarsi tutti gli oneri correlati (bollo, assicurazione, sanzioni, ecc.).
10) I coniugi autorizzano reciprocamente, sin da ora, il rilascio della carta di identità
valida per l'espatrio e prestano il consenso reciproco al rilascio dei passaporti propri e dei figli.
11) Dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che nulla deve essere disposto sul punto.
12) Spese e compensi di causa compensati tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1903/2024 pubblicata il 08/08/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta cumulativamente.
6 I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
7 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti prestano acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 26/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
8
N. 7371/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
03/06/2024
DA
,nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi PERTICARO del Foro di Milano e dall'Avv. Serena NOLI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luigi PERTICARO del Foro di Milano.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 16/05/2009 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Pescantina (VR) al n.
7 - parte I - anno 2009, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare rispettivamente i cambi di residenza e/o domicilio, fintanto che permane la minore età della prole.
3) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre
[...]
Parte_1
4) Assegnare la casa coniugale, ubicata a Castel d'Azzano (VR), via Vittorio Alfieri,
n. 18, con gli arredi e corredi ivi esistenti, a , che continuerà Parte_1
ad abitarvi con i figli e che provvederà a intestare a suo nome il contratto di locazione attualmente in essere, impegnandosi a pagare l'affitto, ad effettuare la voltura delle utenze a suo nome e a restituire il deposito cauzionale versato al marito, che lo aveva anticipato, quando rilascerà l'immobile.
4) lascerà la casa coniugale entro il 31 maggio 2024, Parte_2
asportando i propri effetti personali e fornendo prova alla moglie dell'avvenuto pagamento del canone del mese di maggio 2024.
5) Disporre che orrisponda a , quale Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli e euro Persona_1 Persona_2
2 400,00 al mese (euro 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2024, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.
6) Disporre che l'Assegno Unico per i figli e Persona_1 Persona_2
venga corrisposto integralmente a , la quale potrà Parte_1
richiederlo direttamente presso l'INPS, valendo la presente quale autorizzazione espressa di Parte_2
7) Disporre che i coniugi si accollino il 50% ciascuno delle spese straordinarie,
come previste dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona del 17
settembre 2020 (valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato), che per completezza si trascrive:
(I) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante,
esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
(II) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO
E PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
(III) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il
3 trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
(IV) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
(V) SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
(VI) ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive;
spese pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno
10 del mese successivo all'esibizione.
Qualora i genitori debbano concordare le spese di cui ai paragrafi II, IV e VI
(SPESE CHE RICHIEDONO UN ACCORDO), quello dei due che ritenga la spesa necessaria o utile deve comunicare la propria proposta all'altro. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o
4 contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese mediche - sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà
permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) Per quanto concerne le modalità di visita dei figli minori - fermo restando che le condizioni di esercizio della genitorialità possono essere variate a seconda delle necessità dei figli, purché vi sia un accordo tra i genitori, facendo in modo che intercorra la massima comunicazione e che vengano effettuate le scelte migliori al fine di assicurare ai minori una crescita sana e serena -, i figli e Persona_1
che vivranno prevalentemente presso la madre, staranno con il Persona_2
padre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo il lavoro (alle ore 17.30)
alla domenica sera (alle ore 20.00);
- per quanto riguarda le vacanze di Natale, di Pasqua e di Carnevale, i figli staranno per un tempo uguale con ciascun genitore, alternando le festività (Natale e
Capodanno; Pasqua e Pasquetta); per quanto riguarda le festività religiose islamiche (Fine del Ramadan e Festa del Sacrifico), i figli staranno metà giornata con il padre e metà giornata con la madre, alternando di anno in anno la mattina con il pomeriggio;
- allo stesso modo, i genitori cercheranno di alternare le festività religiose e nazionali che dovessero cadere durante l'anno (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1° maggio e 2 giugno), eventualmente congiungendole, se coincidono, con il ponte per i fine settimana;
- per tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (luglio -
agosto), con obbligo reciproco di comunicare il periodo di vacanza entro il 30 aprile
5 di ogni anno, nonché la località e il luogo del pernottamento;
alle spese di villeggiatura farà fronte personalmente il genitore con cui i figli trascorreranno le vacanze;
la medesima comunicazione sulla località e sul luogo del pernottamento dei figli dovrà avvenire anche al di fuori del periodo estivo, per vacanze e soggiorni in altri periodi dell'anno.
La calendarizzazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore di cui sopra si ritiene idonea a preservare un rapporto equilibrato e continuativo dei minori sia con la madre sia con il padre, in ossequio al principio di bigenitorialità, nonché
conforme alle esigenze di Persona_1 Persona_2
9) Le autovetture attualmente in uso a ciascun coniuge resteranno nella rispettiva disponibilità; ciascun coniuge, con il possesso esclusivo, continuerà ad accollarsi tutti gli oneri correlati (bollo, assicurazione, sanzioni, ecc.).
10) I coniugi autorizzano reciprocamente, sin da ora, il rilascio della carta di identità
valida per l'espatrio e prestano il consenso reciproco al rilascio dei passaporti propri e dei figli.
11) Dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che nulla deve essere disposto sul punto.
12) Spese e compensi di causa compensati tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1903/2024 pubblicata il 08/08/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta cumulativamente.
6 I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
7 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti prestano acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 26/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
8