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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13862/2022 del Registro Generale e promossa da
, e , nella loro qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di con l'avv. GALIGNANO CHIARA Persona_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. VINCI ALESSANDRA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, nella loro qualità di eredi del sig. deceduto in data 11.03.2015)– Persona_2 premesso che il defunto padre e marito dal 1997 al 1999 aveva svolto attività lavorativa come dipendente AUSL di Lecce con la mansione di perito chimico;
dal 1999 al 2001 aveva lavorato con la mansione di operatore professionale tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
dal 2001 al 20023 aveva lavorato come collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
dal luglio 2003 era diventato dipendente del
Dipartimento provinciale ed infine tra il 1999 al 2005, inoltre, si era occupato di Parte_4 recuperare ed analizzare rifiuti tossici spiaggiati - deducono di avere chiesto in via amministrativa all il riconoscimento di malattia professionale in capo al dante causa (“grave insufficienza CP_1 respiratoria marcatamente ipossiemica trattata con cpap in maschera facciale da enfisema bolloso centro lobulare bilaterale e fibrosi polmonare in stadio avanzato”) e il riconoscimento in proprio favore della rendita ai superstiti, ma la domanda era stata rigettata, in quanto la morte dell'assicurato non era stata ritenuta riconducibile a malattia professionale.
Ritenuto ingiusto tale diniego, i ricorrenti hanno adito il GDL, formulando le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e dichiarare il Sig. è deceduto a seguito di malattia professionale e Persona_2 per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto in capo agli eredi ad ottenere tutti i benefici economici previsti dalla legge in tal senso;
- Condannare, per l'effetto, l' all'erogazione delle rendite CP_2 vitalizie ai superstiti ognuno secondo la quota spettante per legge, oltre a interessi e rivalutazioni fino al dì dell'effettivo soddisfo… all'erogazione nei confronti degli eredi dell'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento luttuoso e quindi al risarcimento del danno differenziale, del danno morale, esistenziale e non patrimoniale, oltre a interessi e rivalutazioni fino al dì dell'effettivo soddisfo … alla corresponsione dell'assegno funerario”.
L' ha chiesto di “Rigettarsi la domanda così come proposta in ricorso perché ormai prescritta CP_1
e comunque infondata nel merito”, deducendo che “Nella fattispecie la sig.ra ha Parte_1 presentato all' a mezzo del patronato richiesta di costituzione di rendita a superstiti in data CP_1
17.12.2020, ossia cinque anni dopo il decesso del congiunto avvenuto in data 10.03.2015” e che “La morte del reddituario non è in rapporto eziologico con l'attività lavorativa espletata”.
L'eccezione di prescrizione triennale sollevata dall' ai sensi dell'art. 112 T.U. 1124/65 deve CP_1 essere superata alla luce dei principi di diritto enunciati dalla S.C. (da ultimo a Sezioni Unite con sentenza n. 13806/2023), secondo cui "in tema di malattie professionali, anche per i superstiti dell'assicurato, perchè possa esercitarsi l'azione per il conseguimento della prestazione loro CP_1 spettante "iure proprio", nella qualità, e quindi, perchè possa iniziare il decorso della prescrizione,
è indispensabile - non essendo ravvisabili a questo proposito situazioni differenti rispetto a quella dell'assicurato che rivendichi la rendita per inabilità - il realizzarsi di entrambi i requisiti previsti dalla relativa disciplina, e cioè la morte dell'assicurato e la conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell'eziologia professionale del decesso, la quale può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa” (Cass. 2002/2005; 5090/2001; 10951/2000; 6828/2000)”.
Nel caso di specie, il requisito della “conoscenza o conoscibilità da parte dei superstiti dell'eziologia professionale del decesso” non coincide con la morte dell'assicurato (avvenuta in data 11.03.2015), posto che la prima denuncia relativa al numero di lavoratori del DAP di Lecce deceduti o affetti da patologie oncologiche e alla grave e persistente esposizione a sostanze cancerogene presenti sia negli agenti chimici utilizzati in laboratorio (prodotti disinfettanti e disinfestanti nocivi) sia nei locali adibiti ad ambienti di lavoro (presenza di amianto negli uffici e nei magazzini) con conseguente richiesta della possibilità di inserire i markers tumorali tra i parametri prescritti nelle analisi disposte dal medico del lavoro è contenuta nel verbale di riunione del 27.03.2018 (punto
28 del ricorso;
all. 23) e che – come correttamente dedotto da parte ricorrente nelle note scritte
– “solo in seguito alla stesura della perizia tecnica, che dava loro contezza dell'origine professionale della patologia e morte del compianto, in data 17.12.2020, abbondantemente nei termini si determinavano a presentare richiesta di riconoscimento di decesso per malattia professionale in CP_ capo al de cuius presso l di competenza” (si veda, al riguardo, la relazione medico-legale del
25.11.2020 a firma della dott.ssa di cui all'allegato n. 5). Parte_5
2 Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La causa è stata istruita con la nomina di CTU al fine di effettuare una perizia di scienza, con la formulazione dei seguenti quesiti: “accerti il CTU se le patologie da cui, secondo quanto dedotto in ricorso, era affetto vessero origine professionale e, in caso affermativo, accerti Persona_2 se le stesse abbiano causato o quantomeno contribuito a causare il suo decesso”.
Il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: il è deceduto per Per_2
“BPCO di origine professionale in soggetto con preesistente fibrosi polmonare, enfisema bolloso centro-lobulare e cardiopatia ischemica con duplice IMA”. 1) le malattie riportate come causa di morte hanno agito in modo sinergico con la BPCO ostruttiva del Tramacere, attribuibile in parte all'esposizione professionale;
2) La BPCO tenuto conto della preesistenza extra–professionale
“Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso ed esiti di duplice IMA “se fosse stata denunciata alla data del ricovero in Pneumologia del 23/11/2024 avrebbe generato una valutazione del 36 % in termini di danno biologico (Sent. Corte Costituzionale 63/2021); CP_1
3) la tecnopatia è concorrente alle cause di morte essendo in grado di interagire in termini anatomo-funzionali ed eziopatogenetici con le cause del decesso;
4) Si attribuisce la concausa della BPCO e dell'esposizione professionale quale tecnico di laboratorio e della prevenzione al determinismo delle condizioni estreme che hanno portato al decesso, in quanto la BPCO di cui era affetto ha origine professionale, agendo con un meccanismo patogenetico Persona_2
“unico, specifico, costantemente simultaneo” conseguente all'inalazione di agenti chimici compresi nella tabella delle Malattie Professionali con dose accumulata, associato agli effetti della restante malattia respiratoria ed alla cardiopatia ischemica e quindi “hanno quantomeno contribuito a causare il suo decesso” ipotesi B-C (pag 11) e meccanismo di azione 1 irritativo e 2 stress ossidativo (pag 13 dell'elaborato), individuati dal CTU”.
Alle pagg. 13-14 della relazione, il CTU ha inoltre evidenziato che “L'infermità preesistente ha negativamente inciso sulla gravità della “Broncopneumopatia ostruttiva associata al rischio lavorativo di tecnico di laboratorio chimico e della prevenzione” applicandosi un meccanismo patogenetico complessivo e sinergico specificatamente individuato ed evidenziato dalle considerazione del CTU e dalla documentazione clinica sostanziale, di cui alle cartelle cliniche che dal
2013 al 2015, che hanno caratterizzato l'evoluzione negativa in termini clinici e terapeutici, ivi riportati, con diari clinici, certificazioni, esami chimico - clinici di medici specialisti interessati nelle cure terminali e che hanno provveduto alle relative procedure assistenziali pre-terminali”.
Si ritiene di aderire a tali conclusioni, non contraddette da sufficienti deduzioni contrarie.
Nelle note scritte, l ha chiesto il rinnovo della CTU, alla luce delle note di controdeduzione CP_1 alla bozza peritale redatte dal CTP ed allegate alla presente trattazione. CP_1
Ad avviso del giudicante, non vi sono motivi per disporre il rinnovo della CTU.
3 CP_ Il CTU ha infatti risposto in modo esaustivo alle osservazioni dell , evidenziando che 1) l' CP_1 non ha acquisito alcun elemento atto a valutare l'esposizione professionale di laboratorio dei tecnici di laboratorio chimico;
2) inoltre il sanitario prescelto a redigere le controdeduzioni non è entrato nel merito delle cause di morte, dei meccanismi patogenetici;
3) Viene negato che agenti chimici ben presenti in più voci della tabella delle malattie professionali (GU 270 del18/11/2023 - e decreto
10/10 /2023) siano in grado di ledere l'apparato respiratorio;
4) infine non ritiene degne di nota alcuna delle ipotesi che hanno indirizzato il parere del CTU ad ammettere la concausa nel processo evolutivo della malattia respiratoria - così come definita - ovvero una la sommatoria di tre elementi:
a) la preesistenza “Fibrosi polmonare “Honey combing” con enfisema centrolobulare;
b) la broncopneumopatia ostruttiva;
c) la cardiopatia ischemica” eppure il CTU ha creato le condizioni perché ciò fosse evidenziato e recepito. 5) Indica il fumo quale fattore eziologico (esclude il resto), ma invece il fumo è solo un elemento di ulteriore fragilità del Tramacere.
Insiste poi con “l'Ordinanza n. 13814 del 31/05/2017 - Cass.Civile”, ma è evidente che l 'interpretazione che il medico ne fa, associandola a questo caso potrebbe essere recepita solo riferendosi CP_1 all''applicazione del principio generale di “Inferenza di Bayes” (Il principio generale indica che la diagnosi di malattia fatta dal medico deve rispettare il ragionamento “bayesiano” attribuendo ai fattori eziologici ciò che maggiormente contribuisce in termini di probabilità all'evento patologico); nel caso citato dal dr riferendosi alla Corte: Per_3
1) si tratta di un caso di neoplasia e non di malattia respiratoria complicata da cardiopatia ischemica in soggetto con esposizione ad agenti chimici;
2) la Corte insiste sul fatto che i fattori eziologici, quando multifattoriali e richiamati genericamente in sintesi, non sarebbero motivo di rigetto, anzi di una necessaria maggiore individuazione del potere lesivo, anche nell'ambito della definizione della probabilità qualificata;
3) quindi in sintesi sempre riferita al caso indicato va espletata l'individuazione dei meccanismi di azione degli agenti nocivi in grado di determinare ad es. la mutazione somatica del corredo genetico cellulare, la disorganizzazione tissutale, individuando una base patogenetica accreditata ed un principio probabilistico di accadimento evidenziabile con dati epidemiologici (probabilità qualificata).
Elementi che analogamente il CTU aveva già considerato nella versione provvisoria della CTU, in merito al individuand o il rischio ed il pericolo chimico nelle attività di laboratorio Per_2
“Chimico”, in cui si individuano gli effetti deterministici che sono collegati al meccanismo irritativo sulle vie bronchiali che colpisce i soggetti esposti, secondo il principio che i parametri funzionali si alterano maggiormente all'aumentare della dose e del tempo di esposizione (dose accumulata), ma anche specifiche capacità lesive di fattori sotto forma di polveri, gas, fumi e liquidi che sono in rapporto all'esposizione per inalazione, ingestione e contatto cutaneo. Egli sottovaluta i pesticidi i quali hanno una tossicità intrinseca, collegata alla dose, alla durata del tempo di esposizione e quindi alla dose accumulata che “can be dangerous after small and repeated doses (chronic toxicity)”.
4 E sempre validi sono i due meccanismi citati dal CTU «irritativo e stress ossidativo» che sono in grado di determinare la citolisi e la necrosi delle mucose a contatto, ma anche la localizzazione intracellulare, l 'alterazione dei processi molecolari citoplasmatici e nucleari e comunque la perdita di energia cellulare e il processo degenerativo: 1) si tratta quindi sia del meccanismo di azione irritativo (deterministico), proprio di acidi e basi inorganici ed organici che agiscono direttamente sulle mucose e sui recettori del tono bronco -motore (si può giungere fino all'edema polmonare), per l'alto potenziale chimico che esprimono e ben evidenziati e citati nelle tabelle MP, in questo caso il termine “multipli” è inteso numericamente ovvero trattasi di diversi agenti chimici individuati nello stesso processo valutativo del “Datore di Lavoro” e non di indefiniti, come erroneamente sostenuto dal medico (non li ha trovati solo perché non sono stati cercati). 2) sia del CP_1 meccanismo di azione “Stress Ossidativo” (aumento dei ROS – Reacting oxigen species, RNS –
Reacting nitrogen species - Radicali del cloro) che interferiscono coi meccanismi energetici cellulari, riducendone la resistenza. 3) Sia infine interferenza con i processi immunitari che sono già in atto in un soggetto già affetto da infermità più “fragile” a subire effetti conseguenti all'inalazione di sostanze aromatiche e alogenate. Quindi ci sono tutti gli elementi per il riscontro della probabilità qualificata come richiesto dal dr (infatti lo ha fatto il CTU). Per_3
Se poi andiamo a vedere i dati clinico - diagnostici è evidente che le procedure non ne devono CP_1 trascurare l'adeguata valutazione, sia in termini di immagini (es. TAC), sia in termini fisiopatologici curve flusso volume, Dlco, volume residuo, emogasanalisi ecc. in quanto parte integrante della grave compromissione del quadro clinico.
Pertanto, il sottoscritto, certo dell'efficacia del proprio impegno e studio del caso conferma le conclusioni sintetiche: «Il è deceduto per “BPCO di origine professionale (esposizione Per_2 ad agenti chimici ad azione sulle vie respiratorie e sistemica) in soggetto con preesistente fibrosi polmonare ed enfisema bolloso centro -lobulare e cardiopatia ischemica con duplice IMA».
Per quanto innanzi esposto, appare soddisfatto il criterio della “probabilità qualificata” indicato dalla S.C. (tra le tante, Cass. 07/03/2017 n. 5704; 05/09/2017 n. 20769); infatti, pur non trattandosi di malattia compresa nelle tabelle, il lavoratore è ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico); a tal fine, secondo giurisprudenza ormai consolidata, non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità, essendo insufficiente solo la mera possibilità.
La natura professionale della malattia non è poi esclusa dall'esistenza di altre concause accertate dal CTU, quali il tabagismo;
al riguardo, il CTU ha infatti evidenziato che il fumo di sigaretta, lungi dal costituire causa esclusiva, ha concorso nella causazione della patologia. Una volta stabilita l'origine professionale della patologia (BPCO), la domanda deve essere accolta, in quanto dalla
CTU risulta che tale patologia ha causato (o contribuito a causare) il decesso.
5 Per quanto esposto, l' va condannato alla costituzione in favore dei ricorrenti della rendita CP_1 ai superstiti e dell'assegno funerario ex art. 85 DPR 1124/65 ed al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al saldo.
Deve essere invece rigettata la domanda di condanna “all'erogazione nei confronti degli eredi dell'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento luttuoso e quindi al risarcimento del danno differenziale, del danno morale, esistenziale e non patrimoniale”, data la genericità della stessa e la totale assenza di allegazione (in fatto e in diritto) e di prova circa i fatti costituiti del diritto azionato;
al riguardo, si deve infatti rilevare che le prestazioni previste dalla normativa di settore (tra cui il DPR 1124/65 e il D.Lgs. 38/00) esauriscono le forme di assistenza poste a carico dell'istituto e che eventuali domande risarcitorie quali quelle formulate dai ricorrenti possono al più essere proposte nei confronti del datore di lavoro, ma non sono coperte dall'assicurazione.
La domanda deve essere accolta nei limiti innanzi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
16.12.2022 da , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella loro qualità di eredi del sig. ei confronti dell' , così provvede: Persona_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla costituzione della rendita ai superstiti ex art. 85
DPR 1124/65 e al riconoscimento dell'assegno funerario in relazione al decesso del dante causa e condanna l' alla corresponsione del dovuto, oltre accessori come per legge. CP_1
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
4. Pone definitivamente in capo all le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, lì 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo
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